DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 Comune di Morciano di Romagna Provincia di Rimini DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA SEDUTA: PUBBLICA SESSIONE: STRAORDINARIA CONVOCAZIONE: 1 2 N. 20 IN DATA 29/03/2010 O G G E T T O CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). MODIFICA AL REGOLAMENTO L anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 21:00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all appello nominale risultano i signori consiglieri: COGNOME E NOME PRES. ASS. COGNOME E NOME PRES. ASS. 1. CLAUDIO BATTAZZA Sì == 2. STEFANO DRADI Sì == 10. STEFANIA GOSTOLI Sì == 3. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 11. MICHELA BORDONI Sì == 4. CORRADO BERNABEI Sì == 12. GIUSEPPE LOPALCO Sì == 5. CORRADO MONTANARI Sì == 13. ENZO MONTANI Sì == 6. FILIPPO GHIGI Sì == 14. DANILO OTTAVIANI == Sì 7. EVI GIANNEI Sì == 15. FILIPPO GENNARI Sì == 8. VINCENZO DI MARZIO Sì == 16. ALBERTO MONTANARI == Sì 9. CESARE MARIA CESAROTTI Sì == 17. EZIO ANGELINI Sì == Presiede il Sig. CLAUDIO BATTAZZA, quale Sindaco. Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROSANNA FURII, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 97,4,T.U. 267/00). Fra gli assenti sono giustificati i signori: OTTAVIANI MONTANARI A. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri: GENNARI - BORDONI - DI MARZIO. Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell art. 49 del T.U. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: [ ] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo [x] il Responsabile del Servizio Contabilità, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.firma il Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità contabile [x] ha espresso parere favorevole.. firma [ ] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata... firma

2 IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che l art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l esercizio di funzioni ; Richiamato l articolo 63 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, il quale dispone che i comuni e le province, con regolamento adottato a norma dell articolo 52, possono escludere l applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993 e prevedere che l occupazione temporanea e permanente di strade, aree e relative aree soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile sia assoggettata ad un canone determinato in base a tariffa; Dato atto che questo comune, sin dal 1 gennaio 1999, ha esercitato la facoltà prevista dall articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997, sostituendo la tassa con il canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; Richiamata la propria deliberazione n. 28 in data 18 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, contestualmente, disapplicato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 06/03/2003; Richiamate altresì: la relazione previsionale programmatica per il periodo , approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 19/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare il progetto 3.2 denominato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali al cui interno era prevista l informatizzazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche con connesso censimento dei passi carrai presenti sul territorio comunale; la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 03/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di informatizzazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e di censimento dei passi carrai nonché costituita l Unità di progetto (UDP) per la realizzazione di tale obiettivo, a cui è collegata una previsione di bilancio di recupero evasione del canone di ,00; Preso atto che: in attuazione degli indirizzi programmatici sopra indicati l Ufficio Tributi ha avviato il controllo dei passi carrai ed a dicembre ha provveduto a notificare appositi avvisi di accertamento per il recupero del canone, oltre a sanzioni ed interessi; a seguito della notifica degli avvisi di accertamento sono emerse alcune situazioni di passi carrai per i quali il comune, a fronte della richiesta di concessione da parte del proprietario, non aveva autorizzato il passo in quanto non conforme alle prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione; Visto in particolare l articolo 46 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1993, i passi carrai siano autorizzati dall ente proprietario della strada nel rispetto, oltre che della normativa edilizia ed urbanistica vigente, anche delle seguenti condizioni:

3 a) il passo sia distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada; b) deve consentire l accesso ad un area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Nel caso in cui l accesso dei veicoli alla proprietà avvenga direttamente dalla strada, il passo deve essere autorizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella stessa, con arretramento del cancello ovvero con utilizzo di sistemi di apertura automatica; c) qualora l accesso alle proprietà laterali sia destinato anche ad un notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell entrata carrabile da quella pedonale; Atteso che il comma 6 del citato articolo 46 concede ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori ai 12 metri per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (1 gennaio 1993), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all adeguamento alle disposizioni di cui all articolo 22 del Codice; Considerato che le caratteristiche del territorio urbanizzato di Morciano, con una estensione della superficie di soli 5,2 chilometri quadrati ed una densità abitativa che raggiunge i abitanti per chilometro quadrato, determina l esistenza di numerosi passi carrai realizzati prima del 1 gennaio 1993 privi delle distanze minime previste dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice della strada; Ritenuto quindi di avvalersi della facoltà prevista dal comma 6 dell articolo 46 del DPR n. 495/1992, e di stabilire che per i passi carrai già esistenti alla data del 1 gennaio 1993 il rilascio dell autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all adeguamento di cui all articolo 22, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l Ufficio tecnico di concerto con la Polizia municipale può subordinare il rilascio dell autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti; Ritenuto altresì necessario: per i nuovi passi carrai: in attuazione del principio di efficienza della pubblica amministrazione, occorre attivare le idonee procedure e adeguamenti alle disposizioni regolamentari affinché i nuovi passi carrai realizzati nell ambito dell attività edilizia rispettino le condizioni previste oltre che dalla normativa urbanistica ed edilizia, anche le disposizioni del codice della strada, anticipando alla fase istruttoria del rilascio del permesso di costruire anche la verifica della regolarità del passo medesimo mediante richiesta di parere al competente servizio di polizia municipale; per i passi carrai realizzati dopo il 1 gennaio 1993 non conformi al Codice della strada: per tali situazioni, laddove il proprietario della strada abbia provveduto a richiedere al Comune la concessione per il passo carraio realizzato nell ambito di un regolare permesso di costruire e questa sia stata negata, si ritiene opportuno, in forza dei principi costituzionali del legittimo affidamento e della leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, escludere il pagamento dell indennità, oltre ad oneri accessori (sanzioni ed interessi) per le annualità pregresse, a condizione che vi sia la tempestiva messa in pristino del suolo con oneri a carico del privato e che la richiesta di concessione del passo sia pervenuta entro il 31 dicembre 2008;

4 Ritenuto di provvedere in merito, apportando all articolo 5 del Regolamento comunale come di seguito indicato: Testo previgente Art. 5. Passi e accessi carrabili 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P. R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall apertura dei medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno. 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. 4. La tariffa è ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere con apposita domanda all Ente proprietario, la messa in pristino dell assetto stradale con spese a carico del richiedente. 5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. 6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati. Nuovo testo Art. 5. Passi e accessi carrabili 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P. R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno. 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. 4. La tariffa è ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere con apposita domanda all Ente proprietario, la messa in pristino dell assetto stradale con spese a carico del richiedente. 5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. 6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma Per i passi carrai già esistenti alla data del 1 gennaio 1993 il rilascio dell autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all adeguamento di cui all articolo 22, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui

5 sopra, l Ufficio tecnico di concerto con la Polizia municipale può subordinare il rilascio dell autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti. 8. I passi carrai realizzati dopo il 1 gennaio 1993 in difformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni e che non possono essere regolarizzati ai sensi dell articolo 46 del DPR n. 495/1992 non è dovuto il canone, le sanzioni e gli interessi per le annualità pregresse qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: a) la concessione per il passo carraio sia stata respinta dal comune a fronte della richiesta pervenuta dall occupante entro il 31 dicembre 2008; b) l occupante provveda tempestivamente e con oneri a proprio carico alla messa in pristino dell assetto stradale sulla base delle indicazioni e delle specifiche tecniche del comune. Accertato che tale disposizione determina una minore entrata per il bilancio comunale dell esercizio 2009 di ,00, a valere sulle entrate previste al Cap. 410 (Risorsa ) denominato Recupero evasione COSAP, per effetto dell annullamento delle richieste avanzate verso i privati che si trovano in simili condizioni (n. 3 soggetti); Richiamata altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 10 marzo 2008, che, confermando la natura patrimoniale del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992, il quale prevedeva la competenza del giudice tributario in materia di controversi relative alla COSAP, e demandando le stesse alla competenza del giudice ordinario; Dato atto che a seguito di questo importante intervento giurisprudenziale, è stata meglio chiarita la portata della richiesta effettuata dal comune circa il pagamento del canone per le annualità arretrate, che deve essere inserita nell ambito di una normale pretesa creditizia prevista dal codice civile e non, invece, una pretesa tributaria sottoposta alle procedure e alle regole in vigore per i tributi; Ritenuto quindi opportuno adeguare il procedimento di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previsto dal Regolamento comunale al principio affermato dalla Corte costituzionale, modificando gli articoli 9, comma 3, e 33, 34, 35 e 37 relativi all accertamento ed ai rimborsi in un ottica di semplificazione del procedimento, provvedendo altresì a correggere l uso di alcune terminologie non corrette, come di seguito indicato: Testo previgente Art. 9 Occupazioni abusive 3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Art Accertamento 1. Il comune procede all accertamento ed al controllo Nuovo testo Art. 9 Occupazioni abusive 3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ovvero con cartelli di divieto di sosta, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore. Art Accertamento 1. Il comune, nell ambito dell attività di verifica ed

6 delle occupazioni di cui al presente regolamento. 2. Nel caso in cui vengano riscontrate occupazioni abusive risultante da verbale di contestazione redatto dal competente ufficiale il comune emette apposito avviso di accertamento per il recupero delle somme dovute. 3. L avviso di accertamento è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la violazione si riferisce. Art Sanzioni. 1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto. 2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice. 3. Il pagamento della sanzione più grave estingue tutte le altre sanzioni riferite alla medesima violazione. Art Ritardati od omessi versamenti 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. 2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente. 3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Art Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del canone. 2. L ufficio notifica l atto di contestazione con l indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto. accertamento dell entrata: a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo; b) procede all accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale. 2. In caso di parziale od omesso versamento ovvero in caso di occupazioni abusive il comune procede alla notifica di un avviso di pagamento con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni. 3. L avviso di pagamento è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la violazione si riferisce. 4. Sulle somme dovute per canone ed indennità si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Per le occupazioni abusive gli interessi decorrono dal 1 gennaio dell anno successivo a quello a cui è riferita l indennità, per le occupazioni permanenti o dal giorno da cui si presumono effettuate per le occupazioni temporanee. Art. 34 Sanzioni per occupazioni abusive 1. Per le occupazioni abusive, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell indennità.. 2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione contestate da competente pubblico ufficiale, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice. 3. Il pagamento della sanzione più grave estingue tutte le altre sanzioni riferite alla medesima violazione. Art. 35 Sanzioni per ritardati od omessi versamenti 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. 2. [Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente. ] 3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento. Art Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del canone contestualmente all avviso di pagamento di cui al precedente articolo L ufficio notifica l avviso di pagamento e contestuale irrogazione delle sanzioni con l indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità. 3. Le sanzioni di cui al precedente articolo 34 sono ridotte ad un quarto se interviene il pagamento dell intera somma dovuta a titolo di indennità,

7 4. L atto di contestazione deve contenere l invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l indicazione dell organo al quale proporre l impugnazione immediata. 5. Sulle somme dovute per canone, si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. sanzioni ed interessi entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione. 4. L avviso deve contenere l invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l indicazione dei benefici di cui al comma L avviso di pagamento non costituisce atto autonomamente impugnabile. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme richieste con l avviso di pagamento il comune procederà alla riscossione coattiva attraverso ruolo ex DPR n. 602/1973 ovvero ingiunzione di pagamento di cui al RDL n. 610/1939. Avverso la cartella esattoriale ovvero l ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all autorità giudiziaria ordinaria, in attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 10 marzo Atteso che tali modifiche, essendo relative alle procedure accertative, non incidono sul gettito di entrata e, pertanto, non soggiacciono al termine temporale di approvazione del bilancio di previsione previsto dall articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001; Sentiti gli interventi del Sindaco e dei signori Consiglieri Comunali, che vengono registrati su supporto informatico e depositati agli atti della segreteria comunale. Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 12 astenuti n. 3 (Montani, Gennari, Angelini) DELIBERA 1) di apportare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti modifiche agli articoli 5, 9, 33, 34, 35 e 37 del Regolamento per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP): Testo previgente Art. 5. Passi e accessi carrabili 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P. R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall apertura dei medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a Nuovo testo Art. 5. Passi e accessi carrabili 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P. R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del

8 metri uno. 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. 4. La tariffa è ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere con apposita domanda all Ente proprietario, la messa in pristino dell assetto stradale con spese a carico del richiedente. 5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. 6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati. marciapiede pari a metri uno. 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. 4. La tariffa è ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere con apposita domanda all Ente proprietario, la messa in pristino dell assetto stradale con spese a carico del richiedente. 5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. 6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma Per i passi carrai già esistenti alla data del 1 gennaio 1993 il rilascio dell autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all adeguamento di cui all articolo 22, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l Ufficio tecnico di concerto con la Polizia municipale può subordinare il rilascio dell autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti. 8. I passi carrai realizzati dopo il 1 gennaio 1993 in difformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni e che non possono essere regolarizzati ai sensi dell articolo 46 del DPR n. 495/1992 non è dovuto il canone, le sanzioni e gli interessi per le annualità pregresse qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: a) la concessione per il passo carraio sia stata respinta dal comune a fronte della richiesta pervenuta dall occupante entro il 31 dicembre 2008; b) l occupante provveda tempestivamente e con oneri a proprio carico alla messa in pristino dell assetto stradale sulla base delle indicazioni e delle specifiche tecniche del comune.

9 Art. 9 Occupazioni abusive 3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Art Accertamento 1. Il comune procede all accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento. 2. Nel caso in cui vengano riscontrate occupazioni abusive risultante da verbale di contestazione redatto dal competente ufficiale il comune emette apposito avviso di accertamento per il recupero delle somme dovute. 3. L avviso di accertamento è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la violazione si riferisce. Art Sanzioni. 1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto. 2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice. 3. Il pagamento della sanzione più grave estingue tutte le altre sanzioni riferite alla medesima violazione. Art Ritardati od omessi versamenti 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. 2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente. 3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Art Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Art. 9 Occupazioni abusive 3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ovvero con cartelli di divieto di sosta, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore. Art Accertamento 1. Il comune, nell ambito dell attività di verifica ed accertamento dell entrata: a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo; b) procede all accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale. 2. In caso di parziale od omesso versamento ovvero in caso di occupazioni abusive il comune procede alla notifica di un avviso di pagamento con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni. 3. L avviso di pagamento è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la violazione si riferisce. 4. Sulle somme dovute per canone ed indennità si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Per le occupazioni abusive gli interessi decorrono dal 1 gennaio dell anno successivo a quello a cui è riferita l indennità, per le occupazioni permanenti o dal giorno da cui si presumono effettuate per le occupazioni temporanee. Art. 34 Sanzioni per occupazioni abusive 1. Per le occupazioni abusive, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell indennità.. 2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione contestate da competente pubblico ufficiale, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice. 3. Il pagamento della sanzione più grave estingue tutte le altre sanzioni riferite alla medesima violazione. Art. 35 Sanzioni per ritardati od omessi versamenti 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. 2. [Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente. ] 3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento. Art Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal

10 funzionario responsabile del canone. 2. L ufficio notifica l atto di contestazione con l indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto. 4. L atto di contestazione deve contenere l invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l indicazione dell organo al quale proporre l impugnazione immediata. 5. Sulle somme dovute per canone, si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. funzionario responsabile del canone contestualmente all avviso di pagamento di cui al precedente articolo L ufficio notifica l avviso di pagamento e contestuale irrogazione delle sanzioni con l indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità. 3. Le sanzioni di cui al precedente articolo 34 sono ridotte ad un quarto se interviene il pagamento dell intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione. 4. L avviso deve contenere l invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l indicazione dei benefici di cui al comma L avviso di pagamento non costituisce atto autonomamente impugnabile. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme richieste con l avviso di pagamento il comune procederà alla riscossione coattiva attraverso ruolo ex DPR n. 602/1973 ovvero ingiunzione di pagamento di cui al RDL n. 610/1939. Avverso la cartella esattoriale ovvero l ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all autorità giudiziaria ordinaria, in attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 10 marzo ) di dare atto che le modifiche di cui al punto 1): entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del presente provvedimento in attuazione a quanto previsto dall articolo 42, comma 2, dello Statuto comunale; determinano una minore entrata per il bilancio comunale di ,00 a valere sulle previsioni del Cap. 410 (Risorsa ) denominato Recupero evasione COSAP ; 3) di demandare al responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata l attivazione, anche attraverso la predisposizione di idonee proposte di modifica alle disposizioni regolamentari vigenti, di tutte le procedure necessarie ad acquisire, in sede di istruttoria per il rilascio del permesso di costruire ovvero di verifica della denuncia di inizio attività, il parere del servizio di polizia municipale atto ad accertare che i passi carrai di nuova realizzazione rispettino le condizioni previste dal Codice della Strada e, pertanto, possano essere regolarmente concessionati; 4) di trasmettere il presente provvedimento: al responsabile del servizio urbanistica; all Unione della Valconca Servizio di polizia municipale. Approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to CLAUDIO BATTAZZA IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa ROSANNA FURII

11 PUBBLICAZIONE In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000). Morciano di Romagna, li L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO f.to VERA MANCINI ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); è divenuta esecutiva: [ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. 267/2000); [x] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). Morciano di Romagna, li L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO f.to VERA MANCINI

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