ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
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- Giuliano Crippa
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1 Allegato B DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DELL IMMOBILE DENOMINATO STRUTTURA POLIVALENTE PER LA CONSERVAZIONE E VENDITA DEL PESCATO UBICATO NEL PORTO DEL COMUNE DI CASTELSARDO ) n. 1698/ Oggetto della concessione La Regione Autonoma della Sardegna intende concedere in uso e occupazione l immobile denominato Struttura polivalente per la conservazione e vendita del pescato ubicata nel porto del Comune di Castelsardo, identificato catastalmente al NCEU del Comune di Castelsardo al foglio 6, mappale 270, sub 1. La superficie coperta è di mq 198,87 e si sviluppa su due piani. La concessione include l area pavimentata intorno al fabbricato e il loggiato posto di fronte all ingresso principale. L immobile è identificato nella tavola n. 5 allegata all Avviso pubblico. 2. Durata della concessione La concessione d uso e occupazione dell immobile indicato nell articolo 1 ha una durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal data di stipulazione del contratto di concessione, e non potrà essere rinnovata tacitamente. 3. Canone L importo complessivo stimato della concessione riferito alla durata prevista (n. 10 anni), in caso di affidamento a cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori, ammonta ad 3.493,00 (euro tremilaquattrocentonovantatre/00). Il canone annuo di concessione è fissato in 349,30 (euro trecentoquarantanove/30). Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell adeguamento dell indice ISTAT, comunicato annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con propria circolare. Il canone potrà subire le variazioni e gli aggiornamenti che verranno disposte con la eventuale nuova normativa che verrà emanata nel periodo di vigenza della concessione. 1/9
2 Servizio pesca e Acquacoltura Il suddetto canone non potrà essere inferiore a quello determinato ai sensi dell art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da indicarsi nel Modello D1. Si precisa che in caso di operatore che esercita l attività di pesca in forma diversa da quella di cooperativa e/o consorzio di cooperative di pescatori il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n Il Concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del contratto di concessione. Il canone è comprensivo del diritto d uso della struttura, con l obbligo al Concessionario della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto previsto dal presente disciplinare. Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in un unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine d introito da parte dell Amministrazione Regionale e le ricevute dei versamenti dovranno essere presentate nel termine di 10 giorni dal versamento all Assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro pastorale e all Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna. Per il primo anno, l ammontare del canone dovuto dovrà essere versato entro e non oltre la data stabilita nel contratto di concessione. In difetto del pagamento alle sopra stabilite scadenze sarà facoltà dell amministrazione regionale di dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo all esazione degli interessi dovuti. 4. Cauzione A garanzia dell Amministrazione e dell osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione, il Concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di ,00 (Euro ventimila/00) vincolato a favore della Regione Autonoma della Sardegna, 1 L art. 23 del D. Lgs 26 maggio 2004, n. 154 Modernizzazione del settore pesca e dell acquacoltura, a norma dell art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ha abrogato la legge n. 41/1982 e le sue successive integrazioni apportate dalle leggi n. 165/1992 e n. 164/ /9
3 Assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,, e dell Amministrazione Statale, e per essa dell Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna via Lo Frasso, Cagliari. La cauzione può essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni: in numerario secondo le vigenti disposizioni; con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore a ,00 (euro ventimila/00) e, pertanto, il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell ammontare previsto dal presente articolo, qualora la cauzione stessa fosse ridotta per effetto di successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall ingiunzione notificata dall Amministrazione concedente. L Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il Concessionario sempre responsabile oltre l importo della suddetta cauzione. Per tutti i casi nei quali è prevista dal contratto di concessione la facoltà dell Amministrazione concedente di prelevare somme dalla cauzione, l Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell Autorità giudiziaria, ed a ciò il Concessionario dovrà prestare, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito ed incondizionato assenso. La cauzione, su richiesta del Concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della presente concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute. 5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti Il Concessionario dovrà attuare, per tutta la durata della concessione, quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, per la parte ritenuta ammissibile dall Amministrazione, e quanto specificatamente indicato nell'avviso. 3/9
4 Servizio pesca e Acquacoltura 6. Esercizio della concessione La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal Concessionario. È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito. L esercizio dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di regolamento. Il Concessionario non potrà destinare la struttura ad usi o scopo diversi da quelli previsti nell atto di concessione. Qualora il Concessionario muti l uso convenuto, il contratto di concessione decade di diritto. I locali dovranno essere adibiti esclusivamente alle attività compatibili con la loro destinazione. Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni. 7. Consegna e riconsegna Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell atto di concessione, verrà fatta regolare consegna del fabbricato e delle attrezzature presenti al suo interno, che dovranno essere riconsegnati dal Concessionario all Amministrazione regionale, alla scadenza dell atto, in perfetto stato. La consegna viene effettuata a cura del Direttore del, o da un soggetto all uopo delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi e dei beni immobili. Nel giorno della scadenza il Concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la struttura e le aree occupate. Qualora il Concessionario non adempia all obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, l Amministrazione ha facoltà di provvedervi d ufficio in danno al Concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche nei modi prescritti dall art. 84 del CdN e rivalendosi sulla cauzione. 8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della concessione, che il Concessionario dichiara di conoscere. Il Concessionario si impegna a riconsegnare i beni nello stato medesimo in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento del danno, salvo le eventuali migliorie apportate in sede di concessione. Restano a cura e spese del Concessionario l esecuzione delle opere necessarie a mantenere i beni concessi idonei all utilizzo cui sono destinati. 4/9
5 Il Concessionario non avrà nulla a pretendere dall Amministrazione concedente per l adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima sicurezza di quanto assentito in concessione. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l ottenimento delle certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dall Amministrazione competente. In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi l Autorità concedente dichiarerà la decadenza della concessione. 9. Oneri ed obblighi a carico del concessionario Il Concessionario è direttamente responsabile verso l Amministrazione concedente dell esatto adempimento degli oneri assunti; inoltre, il predetto Concessionario sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall uso dei beni concessi e l Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dagli stessi. Il Concessionario si impegna a manlevare in maniera assoluta l Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Il Concessionario dovrà mantenere attive, per tutta la durata della concessione: - apposita ed idonea copertura assicurativa, a norma di legge, che copra il bene demaniale contro danni da incendio, atti vandalici ed eventi sociopolitici, eventi atmosferici e calamità naturali, danni da guasti agli impianti ed alle condotte per un importo non inferiore al valore dell immobile, vincolata a favore della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell Agricoltura e riforma agro pastorale, e dell Amministrazione Statale, e per essa dell Agenzia del Demanio Filiale Sardegna - Via Lo Frasso, 2, Cagliari; la polizza dovrà essere depositata presso la sede dell Amministrazione concedente; - assicurazione per la responsabilità civile RCT RCO. Copia delle polizze dovrà essere consegnata a pena di decadenza della concessione entro trenta giorni dalla sottoscrizione, al. Entro lo stesso termine il Concessionario dovrà presentare una relazione di stima del valore dell immobile, redatta da un tecnico abilitato. Ogni eventuale danno, dissesto, mutamento, arrecato allo stato dei luoghi, alle proprietà demaniali marittime ed eventualmente private limitrofe, dovrà essere rimesso in pristino, a cura e spese del Concessionario. L indennizzo pagato dagli assicuratori, previo assenso dell Agenzia del Demanio, potrà andare al Concessionario, che resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l efficienza del bene. 5/9
6 Servizio pesca e Acquacoltura Il Concessionario è tenuto a mantenere l edificio in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente disciplinare di concessione. Il Concessionario è tenuto a esercitare la sorveglianza nell edificio e nell area annessa allo stesso. Il Concessionario si obbliga inoltre a: dotarsi prima dell inizio di eventuali lavori di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile per l inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi necessaria durante l esecuzione degli stessi, nonché dotarsi, prima dell avvio dell attività, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge per l uso dell edificio e per lo svolgimento delle proprie attività nell edificio; rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione dei lavori e dell eventuale ritardo nell avvio degli stessi, manlevando l Amministrazione concedente da qualunque responsabilità. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di effettuare i lavori di seguito riportati: tinteggiatura interna piano primo; ripristino parti ammalorate esterne ed interne; sistemazione esterna (pulizia cortile attiguo); sostituzione o ripristino unità esterne dell impianto di condizionamento; ripristino e manutenzione copertura; sostituzione serranda centrale ingresso entrata; manutenzione inferriate esterne. Il Concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare e far praticare a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni di lavoro risultanti da contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. L inosservanza di uno qualunque degli obblighi assunti di cui al presente articolo potrà implicare, a facoltà dell Amministrazione, la decadenza della concessione e la rivalsa dei danni ai sensi del presente disciplinare. 6/9
7 10. Revoca, decadenza e rinuncia L'Amministrazione regionale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico. Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti col presente atto di concessione, l Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione. La mancata attuazione di quanto previsto nell offerta tecnica presentata in sede di gara, nella parte ritenuta ammissibile dall Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni generali della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell art c.c., senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta, con l incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all amministrazione concedente. L Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dal presente disciplinare e dagli artt. 47 e 48 del CdN, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall inizio della concessione e salva l eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso. Si incorre nella decadenza per omesso pagamento anche di una sola annualità, del canone. Nel caso di decadenza della concessione per mancato o ritardato pagamento, come anche per gli altri casi di analoga sanzione previsti, il Concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all amministrazione concedente. In caso di rinuncia alla concessione, della riconsegna delle aree da parte del Concessionario dovrà redigersi apposito processo verbale. Lo svincolo della cauzione è subordinato all accertamento della rimessione in pristino stato dei beni oggetto di concessione. 11. Attività di vendita diretta all interno della struttura L attività di vendita all interno della struttura potrà essere effettuata esclusivamente nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la c.d. vendita diretta del pescato da parte dei pescatori professionali e in materia di tracciabilità dei prodotti ittici, compatibilmente con i requisiti di idoneità dei locali e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. 7/9
8 Servizio pesca e Acquacoltura 12. Manutenzioni Il Concessionario si obbliga a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla custodia, alla realizzazione degli interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dell immobile, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell edificio nel suo complesso e degli impianti esistenti, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale, sul piazzale adiacente, sul marciapiede che corre lungo il perimetro dello stabile e del piazzale, anche osservando le prescrizioni che all occorrenza fossero dettate dall Amministrazione concedente. Il concessionario si obbliga inoltre ad eseguire la periodica manutenzione/pulizia delle aiuole ed aree verdi annesse al piazzale ed al fabbricato. In caso di mancata o insufficiente manutenzione, l Amministrazione concedente, previa diffida, e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione. 13. Opere costruite dal concessionario Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l Amministrazione concedente dichiari decaduta la concessione o qualora il Concessionario rinunci alla concessione, tutte le eventuali opere costruite dal Concessionario nell immobile e pertinenze facenti parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento, restano ipso jure di proprietà dell Amministrazione statale, senza che il Concessionario abbia diritto al rimborso di spesa o altro. Per le opere da realizzarsi, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all Amministrazione concedente, che potrà assentirle previo parere favorevole alla loro esecuzione da parte della Autorità statali competenti. Trova applicazione l art. 49 CdN - Devoluzione delle opere non amovibili. È comunque facoltà dell Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi non espressamente autorizzati. Gli interventi non migliorativi se reputati dannosi devono essere rimossi a cura e spese del Concessionario nei termini assegnati dall Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista. Nel caso in cui il Concessionario non provveda nel termine assegnato, l Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del Concessionario anche rivalendosi sulla cauzione. 8/9
9 14. Controlli ed ispezioni L'Assessorato regionale dell'agricoltura e Riforma Agro-pastorale, avvalendosi della collaborazione degli Organi di controllo, delle Agenzie regionali operanti nel settore dell agricoltura, dei servizi territoriali dell Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti locali, svolge i compiti di controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste dalla presente concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo mandatario, lo stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al Concessionario quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso. Il Concessionario è tenuto in ogni momento a consentire l ingresso nell immobile, del personale dell Amministrazione Regionale e Statale competente, degli Organi di controllo, delle Agenzie regionali operanti nel settore dell agricoltura, dei Servizi territoriali dell Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica, degli Enti strumentali della Regione e delle Autorità sanitarie della forza pubblica preposta alla vigilanza e controllo. Il Concessionario si impegna, altresì, a mettere a disposizione della Regione, Assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, per gli opportuni controlli, le scritture contabili ed amministrative ad esso riferite. L Amministrazione regionale si riserva il controllo delle attività svolte. Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto delle misure di gestione e delle modalità di svolgimento delle attività stabilite dall Amministrazione regionale. 15. Atto di concessione L atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblico amministrativa, secondo le condizioni stabilite nel presente disciplinare della concessione. Per quanto non contenuto nel presente disciplinare si richiama, per intero, la disciplina contenuta nell Avviso, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione. Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell atto di concessione, sono a carico esclusivo del Concessionario. Il Direttore del Servizio Antonio Salis 9/9
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