PARTE SECONDA ADEMPIMENTI O.C.C.

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1 COMMISSIONE COMITATO SCIENTIFICO AREA PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PARTE SECONDA ADEMPIMENTI O.C.C. 1

2 ADEMPIMENTI DELL OCC ADEMPIMENTI PRELIMINARI parti comuni ai tre istituti di accordo del debitore, piano del consumatore anche nel caso di liquidazione art 14-ter. 1. NOMINA Nomina Giudiziale: Se l OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con LF) accettare la carica entro un termine congruo (ovvero nel termine che indicherà il GD nel proprio provvedimento di nomina) dalla conoscenza della nomina (non è prevista alcuna notifica della nomina da parte di nessuno).nel caso di STP sarà necessario che l incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato Q.A.1). Si ritiene non necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale. Tale nomina non pare oggetto di pubblicità Predisporre istanza al giudice un caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del tribunale) ed il deposito della domanda Nomina da parte del Consumatore/debitore: Se l OCC è un soggetto iscritto nell apposito registro (di cui all art.15 c.2 in emanazione entro il 18/1/13) la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e si ritiene opportuno: - Predisporre apposito mandato/contratto - Analogamente alle STP sarà necessario individuare il professionista con requisiti ex art 28 LF (vedremo cosa dice il regolamento.) PIANO DEL CONSUMATORE 2. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI - Prendere contatto con il consumatore - Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7. Verificare Requisiti soggettivi: 1. Persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Verificare Requisiti oggettivi: 1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6) 2. Non essere soggetto a procedure concorsuali 3. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione). 2

3 4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis). 5. Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale 3. Verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D.ai sensi del art 12 bis c.1). 4. la norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese. 5. Assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell Art 8 e gli allegati di cui all art 9 c2 (in questo caso la previsione del c.3 non si applica): a. elenco dei creditori b. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni c. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni d. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia e. indicazione della composizione del nucleo familiare f. certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell art 46 DPR 445/2000) 6. redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF) 7. verificare l attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore 8. richiedere formalmente al consumatore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti 9. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze) Documentazione da acquisire da parte del consumatore 10. richiedere estratti di ruolo presso Equitalia 11. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali 12. effettuare visure camerali 13. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie 14. effettuare visure presso il P.R.A. 15. fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali 16. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni 17. verificare esistenza protesti di titoli a carico del consumatore 18. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore istante negli ultimi cinque anni 19. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari 3

4 20. accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a: a. anagrafe tributaria b. SIC (sistemi di informazioni creditizie); c. Centrali rischi; d. Centrale di allarme interbancaria; e. Archivio informatizzato degli assegni; f. altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010; 21. Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) del Piano 22. Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (Art.7 C.1) in paragone alla liquidazione; 23. Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6) 24. predisporre una relazione particolareggiata contenente (art. 9, c. 3 bis): l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché la probabile convenienza del Piano rispetto all alternativa liquidatoria; 25. Valutare (vedi art 15 c.5) se indicare l eventuale esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano onde sensibilizzare il giudice a disporre in merito, ai sensi dell art. 12 bis c.2, nel decreto che fissa l udienza per l omologa; 26. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28LF (ex art 13 c.1): a. Se è prevista la liquidazione di beni pignorati b. Ovvero se il piano lo prevede Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l esecuzione in mano al consumatore comporterà probabilmente maggior oneri in capo all OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall art 13 c.2) Si ricorda che: - il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva: o dei beni sottoposti a pignoramento o delle somme incassate Tale funzione può essere svolta dall OCC se il GD lo dispone ex art 15 c.8 - il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1: o Gestisce la liquidazione o custodisce il patrimonio del consumatore o distribuisce il ricavato ai creditori Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile anche ad un solo soggetto. Ogni altra funzione parrebbe demandata all OCC proponente ex art 15 c.5 4

5 27. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza (l OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente) 28. Al fine del decorso dei termini di cui all art 12 bis, in caso di assegnazione del termine di cui all art 9 c. 3 ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti. 29. Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti: a. all'agente della riscossione b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL APERTURA DELLA PROCEDURA RELATIVA AL PIANO DEL CONSUMATORE 1. Il GD fissa l udienza di omologa con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione (o delle integrazioni)..(art. 12 bis c.1) Il termine è considerato ordinatorio. 2. Comunicare sia il decreto sia il piano ai creditori almeno 30gg prima dell udienza (art. 12 bis c.1) 3. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate (ai sensi dell art. 15 c.7) a mezzo: a. posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L n. 221); e, in ogni altro caso a mezzo: b. telefax c. oppure lettera raccomandata (non specifica ricevuta ritorno) 4. il GD, verificati i presupposti di cui all art. 12 bis c. 3, omologa il piano e dispone una forma idonea di pubblicità; 5. Viceversa emette provvedimento di diniego che rende inefficace la sospensione di eventuali azioni esecutive ex art 12 bis c.2; 6. Tale pubblicità è a carico dell OCC ex art 15 c. 7; 7. L omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda art 12 bis c. 6 (in pratica la prima udienza deve essere fissata entro 60gg ma poi danno la possibilità implicita di rinvii per altri 4 mesi); 8. Ai sensi dell art 12 bis c.3 In caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore ex art 7c.1) di beni immobili o mobili registrati, trascrivere il decreto nel relativo registro: a. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica b. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell OCC all indirizzo PEC ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione. Per informazioni ) 9. Chiedere (visto art 12 ter c.4 vhe richiama art 12 c.4) per il generico richiamo dell art 15 c.5) con ricorso al Tribunale l accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o di quelli dell Erario (ex art 7, c. 1 terzo periodo); 10. Ai sensi dell art 13 c.2 (e volendo dell art 15 c.5): a. risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con istanza) b. vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul consumatore che eseguirà il piano ovvero su stesso (se l esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si 5

6 ritiene essere affidata all OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto] c. comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità (modalità del art 15 c.7). 11. Richiedere la liquidazione del compenso al soggetto da cui si è stati nominati 12. l art 13 c. 3 è sostanzialmente il riparto finale e si desume che: a. l OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/ consumatore predisporrà ai sensi dell art 13 c, 3 istanza con cui richiedere al GD: i. svincolo delle somme ii. Cancellazione trascrizioni del pignoramento iii. Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 12bis c.3 iv. Cancellazione iscrizione titoli di prelazione v. Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa La stessa istanza dovrà: o contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto) o contenere La verifica della conformità dell atto dispositivo al piano o contenere La verifica puntuale del corretto pagamento: Dei crediti impignorabili (ciè devo averli pagati ai sensi dell art 7 c.1) Dell Erario (art 7 c.1 terzo periodo) o Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4bis prima degli altri ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11) alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione; comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima *************************************************************** ACCORDO DEL DEBITORE 2. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI - Prendere contatto con il debitore - Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7. Verificare Requisiti soggettivi: 1. Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F. 2. Piccoli imprenditori art Imprenditori esercenti attività agricola art Enti non commerciali 5. Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L n Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti Verificare Requisiti oggettivi: 1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6) 2. Non essere soggetto a procedure concorsuali 6

7 3. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione). 4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis). 5. Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale 3. Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D.ai sensi del art 10 c. 3). 4. la norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese. 5. Assistere il debitore nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell art. 8 e gli allegati di cui all art. 9 c. 2 e 3: a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute; b. elenco di tutti i beni del debitore; c. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; d. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; f. indicazione della composizione del nucleo familiare; g. certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell art 46 DPR 445/2000); h. le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi; i. dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all originale. 6. redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF). 7. verificare l attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore. 8. richiedere formalmentec al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti 9. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze) Documentazione da acquisire da parte del debitore 10. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali 11. effettuare visure camerali 12. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie 13. effettuare visure presso il P.R.A. 14. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni 15. verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore 7

8 16. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni 17. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari 18. Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività, facendo riferimento alla check list contenuta nella guida operativa alla relazione ex art. 161 l.f., ed in particolare: a. Crediti tributari: i. Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori; ii. Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie; b. Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore; c. Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale; d. Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c.10, a: anagrafe tributaria SIC (sistemi di informazioni creditizie); Centrali rischi; Centrale di allarme interbancaria; Archivio informatizzato degli assegni; altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010; e. Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati. f. Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo presso Equitalia) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. 19. Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6) a) 20. Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (Art.7 C.1) in paragone alla alternativa della liquidazione; 21. Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale (l OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente) 22. Al fine del decorso dei termini di cui all art 10 c 1, in caso di assegnazione del termine di cui all art 9 c. 3 ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE 23. Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti: a. all'agente della riscossione b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente 8

9 24. Il GD fissa l udienza per le votazioni con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione (o delle integrazioni)(art. 10 c.1) Il termine è considerato ordinatorio. 25. Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40gg prima dell udienza per le votazioni (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1). 26. Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10 c. 1 e 15 c.7) a mezzo: a. posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L n. 221); b. telefax; c. lettera raccomandata con ricevuta ritorno; d. telegramma. 27. il GD, con il decreto di cui all art. 10 c.1, dispone/ordina: a. una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (presumibilmente a carico dell OCC); b. Se esercita attività d impresa la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese (presumibilmente a carico dell OCC); c. Che l OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore della liquidazione ex art 7c.1) di beni immobili o mobili registrati l OCC trascriverà il decreto nel relativo registro (è necessaria una copia autentica?): i. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica; ii. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell OCC all indirizzo PEC ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione per informazioni ) Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura dell OCC ex art 15 c.7) su disposizione del GD all udienza di votazione. 28. Votazione: a. Almeno 10 giorni prima dell udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di comunicazione previsto dall art 11 c.1). Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso. b. OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art 11 c.2): - Verificare creditori con diritto di voto - Verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca (in tal caso si ritiene che rinuncino alla prelazione) 29. Omologazione A. In caso di raggiungimento dell accordo: a. OCC trasmette con sollecitudine (anche se la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori: - una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto; - il testo dell accordo. b. Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione l OCC trasmette al Giudice: a) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti; b) le eventuali contestazioni; c) attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano. 9

10 c. Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell art. 12 c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all art. 10 c. 2. (Ai sensi dell art. 12 c. 3 bis l omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10 c.1); d. Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell art. 12 c. 4 e a seguito del generico richiamo dell art 15 c. 5, l accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell Erario, di cui all art 7 c. 1 terzo periodo. e. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 l.f. (ex art. 13 c.1): a) Se è prevista la liquidazione di beni pignorati b) Ovvero se il piano lo prevede N.B.: Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare l esecuzione in mano al debitore comporterà probabilmente maggior oneri (non retribuiti) in capo all OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall art 13 c. 2. f. L OCC ai sensi dell art. 13 c. 2 e dell art. 15 c. 5: a) risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con istanza) b) vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano ovvero su stesso (se l esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si ritiene essere affidata all OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto] c) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità. d) Informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi; e) Può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi. g. Ai sensi dell art. 13 c. 3 l OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai sensi dell art 13 c, 3 istanza con cui richiedere al GD: a) svincolo delle somme b) Cancellazione trascrizioni del pignoramento c) Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10c.1 d) Cancellazione iscrizione titoli di prelazione e) Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa f) sarà necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come serve copia autentica del decreto. La stessa istanza dovrà: o contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto) o contenere la verifica della conformità dell atto dispositivo al piano o contenere la verifica puntuale del corretto pagamento: Dei crediti impignorabili (ciè devo averli pagati ai sensi dell art 7 c.1) Dell Erario (art 7 c.1 terzo periodo) o Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4 bis prima degli altri B. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni: a. Sospendere la procedura preparatoria b. Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice c. Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti all OCC, quest ultimo deve provvedere all informativa dei creditori. Si ricorda che: - il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva: o dei beni sottoposti a pignoramento o delle somme incassate Tale funzione può essere svolta dall OCC se il GD lo dispone ex art 15 c.8 - il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1: o Gestisce la liquidazione o custodisce il patrimonio del debitore o distribuisce il ricavato ai creditori 10

11 Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti e riconducibili anche ad un solo soggetto. Ogni altra funzione parrebbe demandata all OCC proponente ex art 15 c.5 ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11) alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione; comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima *************************************************************** LIQUIDAZIONE 1. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI prendere contatto con il debitore/consumatore verificare che non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all art 7 c. 2, lett. a) e b) e all'art. 14-ter, c. 5. In particolare, verificare che ricorrano i seguenti: Requisiti soggettivi (art. 7, c. 2, lett. a): non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II: Persone fisiche che non esercitano attività d impresa commerciale Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F. Piccoli imprenditori art Enti non commerciali Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L n. 221 Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti Soci di soc. di persone assoggettabili al fallimento in estensione art. 147 L.F. Requisiti oggettivi: Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni) (art. 14-ter, c. 1) Non essere soggetto a procedure concorsuali diverse di quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II Non essere ricorso nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l ultimo pagamento previsto) ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II (art. 7, c. 2, lett. a) Non aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e 11

12 patrimoniale (art. 14-ter, c.5) 2. COMUNICAZIONE AGENTE RISCOSSIONE E UFFICI FISCALI (art. 14-ter, c. 4) entro tre giorni dall accettazione dell incarico, l OCC ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Si ritiene che il termine di tre giorni decorra dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'occ 3. REDAZIONE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA (art. 14-ter, c. 3) predisporre una relazione particolareggiata contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda a tal fine, occorre in primo luogo verificare che siano allegati alla domanda di liquidazione del patrimonio i seguenti documenti: inventario di tutti i beni del debitore, con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili elenco dei creditori elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia indicazione della composizione del nucleo familiare certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell art 46 DPR 445/2000); scritture contabili degli ultimi tre esercizi (con dichiarazione di conformità all'originale), qualora il debitore svolga attività di impresa nonostante il rinvio all'intero comma 2 dell'art. 9, compiuto dal comma 2 dell'art. 14-ter, si ritiene non necessaria l'attestazione sulla fattibilità del piano, posto che nell'ambito della procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti, mentre sarà cura del liquidatore successivamente nominato predisporre il programma di liquidazione si ritiene inoltre opportuno: redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF) verificare l attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore richiedere al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze) richiedere estratti di ruolo presso Equitalia richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali 12

13 effettuare visure camerali effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie effettuare visure presso il P.R.A. fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore istante verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a: a. anagrafe tributaria b. sistemi di informazioni creditizie c. centrali rischi d. altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010 procedere alla verifica della veridicità dei dati riguardanti attività e passività facendo riferimento alle attività indicate nella check list contenuta nella guida operativa alla relazione ex art. 161 l.f., ed in particolare: Crediti tributari: Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori; Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie; Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore; Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale; Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati. Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (es. per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale") del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. 4. PUBBLICITA' DOMANDA E DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE (art. 14-quinquies, c. 2, lett. c) e art. 15, c. 7) l'occ provvede ad eseguire la pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione, nelle forme e secondo le modalità disposte dal giudice nel decreto di apertura della procedura 5. ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11) 13

14 alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione; comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima 14

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