L art. 136 comma 1 lett. d) della L.R. 31/08, definisce gli scopi che devono perseguire le Associazioni Piscatorie qualificate.

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1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L ANNO 2013 TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LA SEZIONE PROVINCIALE PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE DI CREMONA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. Premesso che: La Legge Regionale 5 dicembre 2008 n con particolare riferimento all art. 34 ed al Titolo IX Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione ed il Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9, definiscono le competenze della Provincia in materia di pesca e tutela dell ittiofauna. L art. 136 comma 1 lett. d) della L.R. 31/08, definisce gli scopi che devono perseguire le Associazioni Piscatorie qualificate. La Regione Lombardia con decreto D.G.A. n del 01/03/02 ha riconosciuto, ai sensi della normativa vigente in materia di pesca, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) con sede regionale in Via Piranese n. 10 a Milano, quale Associazione piscatoria dilettantistica qualificata. La Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) è rappresentata sul territorio provinciale dalla Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona convenzionata F.I.P.S.A.S. con sede in Via Fabio Filzi, 35 a Cremona. La Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona convenzionata F.I.P.S.A.S. è l Associazione Piscatoria più rappresentativa sul territorio provinciale per numero d iscritti a livello provinciale. La Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee affiliata F.I.P.S.A.S. da molti anni collabora positivamente con la Provincia di Cremona ad alcune attività volte alla tutela dell ittiofauna. RILEVATO CHE la Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee ha accresciuto negli anni specifiche esperienze su alcuni aspetti che riguardano la pesca e la tutela dell ittiofauna; la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) è l unica associazione piscatoria qualificata presente sul territorio provinciale attrezzata per poter svolgere nel suo complesso le attività di cui al presente accordo; per alcune attività, quali il recupero dell ittiofauna in difficoltà con elettrostorditore, la normativa di riferimento prevede che gli operatori siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'uso dell'elettrostorditore, attestato di cui sono in possesso le guardie giurate volontarie della F.I.P.S.A.S. Cremona addette a tali attività; Alcuni progetti inerenti la tutela dell ittiofauna condotti della Provincia coinvolgono corsi d acqua di cui la F.I.P.S.A.S. è concessionaria o titolare dei diritti esclusivi di pesca, ai sensi della normativa vigente (R.D. 1604/31 e succ. mod. e L.R. 31/08); Le attività oggetto del presente accordo non vengono assegnate in forma esclusiva alla Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona convenzionata F.I.P.S.A.S.

2 ma la Provincia potrà, ai sensi della L.R. 31/08, stipulare specifici accordi con le Associazioni piscatorie provinciali riconosciute presenti sul territorio, qualora ne facessero specifica richiesta alla Provincia. TUTTO CIÒ PREMESSO I soggetti sopra indicati condividendo quanto citato in premesse e ritenendo opportuno definire un accordo di collaborazione tra la Provincia di Cremona e la Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona convenzionata F.I.P.S.A.S. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE tra La Provincia di Cremona con sede e domicilio fiscale in Cremona - C.so Vittorio Emanuele II n 17, Codice fiscale (indicata di seguito con il termine Provincia o Ente ) rappresentata dal dr. Andrea Azzoni domiciliato per la carica di rappresentanza in Cremona, C.so V. Emanuele II n. 17, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia nel cui nome ed interesse agisce e La Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona affiliata F.I.P.S.A.S. con sede e domicilio fiscale in Cremona Via F. Filzi n. 35, Codice fiscale (indicata di seguito con il termine F.I.P.S.A.S. o Associazione ) rappresentata da Antonio Garbelli domiciliato per la carica di rappresentanza in Cremona, Via F Filzi n. 35, il quale interviene nella sua qualità di Presidente. ART. 1 - Finalità La definizione di una collaborazione tra la Provincia e la F.I.P.S.A.S., per un proficuo sviluppo dei programmi di gestione della pesca e dell ittiofauna presente nei corsi d acqua posti sul territorio provinciale, così come previsto dal Piano Ittico Provinciale. Dal presente accordo sono escluse tutte quelle attività in capo alla F.I.P.S.A.S. previste come obbligo di legge dalla L.R. 31/08 e dal R.D. del 8/10/1931 n e succ. mod. con particolare riferimento alle acque soggette a diritti esclusivi di pesca. ART. 2 - Attività La F.I.P.S.A.S. collaborerà con la Provincia nelle seguenti attività: 1) recupero dell ittiofauna; 2) immissione provinciali d ittiofauna nei corsi d acqua; 3) progetti provinciali volti alla tutela della fauna ittica autoctona; 4) tabellatura degli istituti pescatori individuati dal Piano Ittico Provinciale; 5) attività di sfalcio dell'erba e raccolta rifiuti dei campi gara fissi provinciali. ART. 3 - Personale interessato e disposizioni in materia di sicurezza Alle attività previste dal presente accordo potranno partecipare unicamente i volontari della

3 F.I.P.S.A.S. in possesso della qualifica di guardia particolare giurata volontaria ai fini della vigilanza ittica rilasciata, ai sensi della normativa vigente in materia, dalla Provincia di Cremona. La F.I.P.S.A.S. dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a favore delle guardie volontarie di cui al comma precedente, che preveda in termini di copertura assicurativa tutte le specifiche attività previste nel presente accordo. Sarà cura della F.I.P.S.A.S. individuare, sotto la propria responsabilità, le guardie particolari giurate volontarie idonee alle singole attività previste dal presente accordo. Sarà esclusiva cura e responsabilità della F.I.P.S.A.S. verificare puntualmente che le proprie guardie volontarie al momento dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, siano in possesso della qualifica di guardia particolare giurata volontaria ai fini della vigilanza ittica in corso di validità. La F.I.P.S.A.S. dovrà, tramite il proprio responsabile della vigilanza, o suo delegato, sempre accertarsi prima dell inizio di qualsiasi attività, che le proprie guardie abbiano un equipaggiamento individuale e una attrezzatura idonea, verificando il rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro. La F.I.P.S.A.S. dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigilando sul corretto rispetto delle stesse da parte delle proprie guardie volontarie. ART. 4 - Recupero dell ittiofauna Le guardie volontarie svolgeranno la propria attività, oltre che nelle acque di cui la F.I.P.S.A.S. è titolare o concessionaria del diritto esclusivo di pesca - così come stabilito dalla normativa vigente in materia di pesca - anche in tutti gli altri corsi d acqua pubblici presenti sul territorio provinciale, su richiesta della Provincia, ogni qualvolta quest ultima ne individuasse la necessità. Visti i tempi ristretti d intervento la F.I.P.S.A.S. potrà intervenire in piena autonomia, e sotto la sua esclusiva responsabilità, al recupero dell ittiofauna in difficoltà. L attività di recupero potrà avvenire anche secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Provincia, anche attraverso il personale da Lei incaricato. Per motivi di opportunità e sicurezza le attività di recupero dovranno essere svolte da un numero adeguato di guardie volontarie, nel rispetto della normativa vigente, che dovranno essere correttamente attrezzate. La Provincia invierà la richiesta d intervento alla sede/segreteria della F.I.P.S.A.S che provvederà ad attivare il proprio gruppo di volontari. Nel caso la sede/segreteria sia chiusa o non raggiungibile la Provincia contatterà telefonicamente il Presidente e/o il Responsabile della vigilanza e/o personale della segreteria che dovrà provvedere ad attivare i propri volontari al riguardo. La F.I.P.S.A.S dovrà comunicare preventivamente, se possibile, alla Provincia ogni asciutta in cui si rende necessario il recupero di ittiofauna.

4 Nel caso il recupero si renda necessario in acque non soggette a diritto esclusivo di pesca sarà cura della Provincia, a suo insindacabile giudizio, decidere se far intervenire assieme alle guardie della F.I.P.S.A.S., guardie particolari giurate volontarie di altre associazioni piscatorie, così come previsto dalla normativa vigente in materia di pesca. Sarà inoltre cura e responsabilità esclusiva della F.I.P.S.A.S. rispettare le seguenti disposizioni in materia di utilizzo dei generatori elettrici: a) il generatore autonomo di energia elettrica o elettrostorditore deve essere utilizzato esclusivamente dalle persone autorizzate, così come previsto dall art. 140 della L.R. 31/08 e succ. mod.; b) utilizzare l elettrostorditore solo se sussistono le condizioni necessarie per svolgere l attività in piena sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza (normativa europea CEI EN , D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, D.lgs n. 106 del 3 agosto 2009, D.G.R. 13 giugno 2008 n. 8/7423 e succ. mod.); c) adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire l incolumità delle persone autorizzate e di soggetti terzi; in particolare devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, nonché tutte le prescrizioni eventualmente impartite dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro; d) provvedere alla periodica revisione degli elettrostorditori in dotazione, così come previsto, dalla normativa vigente sopra citata; e) sarà cura dell Associazione e dei soggetti autorizzati verificare prima dell uso che l elettrostorditore sia efficiente, correttamente funzionante e revisionato, nel rispetto della normativa vigente; f) la squadra tecnica operante deve essere composta da almeno 3 operatori autorizzati equipaggiati con elettrostorditore CE e di altre attrezzature operative quali reti, guadini, e secchi, nonché di una vasca attrezzata con impianto d ossigenazione e regolatore di flusso,al fine di garantire la stabulazione ed il trasporto dei pesci catturati in condizione di massima sicurezza; g) nel caso di interventi su corpi idrici caratterizzati da una significativa presenza di fauna ittica è obbligatoria la disponibilità di un ulteriore elettrostorditore e di quanto necessario per eventuali emergenze o imprevisti, e per consentire la continuità e la completa efficacia dell intervento in atto; h) inviare appena possibile una comunicazione alla Provincia sull attività svolta, preoccupandosi di avvisare preventivamente, se possibile, l Amministrazione Provinciale (anche via mail o telefonicamente) sull attività di recupero che si prevede di svolgere; i) reimmettere tutta la fauna ittica catturata nei corsi o bacini limitrofi o in altri eventualmente concordati con la Provincia, nel rispetto della normativa vigente in materia di pesca e tutela dell ittiofauna (nazionali, regionali e provinciali); j) adottare tutti gli accorgimenti volti a garantire l incolumità e la salvaguardia della fauna

5 ittica durante tutte le fasi di recupero dell ittiofauna; k) gli esemplari di fauna ittica non compresi nella tabella 3-4 Cap. 3 Elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della Regione del Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, approvato con D.G.R. n. 7/20557, sono da considerarsi dannosi e vige il divieto di reimmissione; l) nel caso di rinvenimento di esemplari di storione cobice (Acipenser naccarii), che devono essere tassativamente reimmessi nel corpo idrico di provenienza, deve essere data immediata comunicazione alla Provincia; m) obbligo da parte della F.I.P.S.A.S. di rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti non espressamente citate; n) i volontari appositamente autorizzati possono utilizzare l attrezzatura pertinente in dotazione alla Provincia, fatto salvo quanto indicato in materia di sicurezza dal presente articolo; o) fatto salvo l obbligo da parte del soggetto autorizzato di rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti non espressamente citate nel presente atto le presenti disposizioni sono da intendersi automaticamente modificate nel caso intervengano nuove disposizioni nazionali, regionali o provinciali. p) i recuperi d ittiofauna effettuati ai sensi dell'art. 141 comma 5-6 della L.R. 31/08, vengono svolte a spese del soggetto intestatario del decreto. ART. 5 - Immissione d ittiofauna nei corsi d acqua provinciali In occasione delle singole immissioni di ittiofauna previste dallo specifico Piano Ittico Provinciale, la Provincia chiederà la collaborazione delle guardie volontarie della F.I.P.S.A.S. che dovranno assistere fattivamente alle operazioni per tutta la loro durata delle stesse. Al termine dell immissione sarà cura della F.I.P.S.A.S. inviare quanto prima l apposito verbale di semina alla Provincia. Sarà cura e responsabilità delle guardie volontarie della F.I.P.S.A.S. svolgere tali attività nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al codice della strada, al rispetto della proprietà privata ed alle limitazione di accesso definite dai soggetti gestori. ART. 6 - Attività correlate alla tutela della fauna ittica La F.I.P.S.A.S. collabora alle attività che la Provincia annualmente definisce a tutela della fauna ittica, secondo quanto definito dal Piano Ittico Provinciale e da programmi specifici (provinciali, regionale e comunitari), su tutte le acque presenti sul territorio provinciale. I programmi di salvaguardia che la Provincia sta conducendo riguardano soprattutto le specie autoctone di interesse conservazionistico (tra cui: trota marmorata, temolo, luccio, lasca e anguilla) e prevedono la cattura dei riproduttori ed il coinvolgimento degli incubatoi provinciali. Nelle acque di cui la F.I.P.S.A.S. è titolare e/o concessionaria di diritti esclusivi di pesca la Provincia invierà preventivamente all Associazione il programma delle attività che desidera svolgere in tali acque. Sarà successivamente cura della F.I.P.S.A.S. inviare tempestivamente per

6 iscritto all Ente, un parere in merito, sulle attività programmate nelle loro acque. La Provincia di conseguenza invierà anticipatamente alla sede/segreteria della F.I.P.S.A.S. la comunicazione scritta dell inizio delle operazioni (contattandola anche telefonicamente), che verranno gestite dalla Provincia o da personale da Lei incaricato, in accordo preferibilmente con l Associazione. Nel caso la sede/segreteria sia chiusa o non raggiungibile la Provincia contatterà telefonicamente il Presidente (e in sua assenza il Vice-presidente o il Responsabile della vigilanza o la persona addetta alla segreteria) che dovrà provvedere ad avvisare i propri volontari/responsabili al riguardo. Le attività di cui al presente articolo nelle acque convenzionate F.I.P.S.A.S verranno svolte da guardie volontarie appartenenti a questa Associazione e da personale incaricato della Provincia. La F.I.P.S.A.S. collabora inoltre con la Provincia nella realizzazione di interventi di miglioramento degli habitat, tra cui la costruzione e la posa in opera di fascine ed altre strutture, da collocare nei corsi d acqua che la Provincia riterrà opportuno. Partecipa altresì alla ispezione periodica delle strutture approntate. ART. 7 - Attività di sfalcio dell'erba e raccolta rifiuti dei campi gara fissi provinciali Fatto salvo gli obblighi in capo ai soggetti gestori dei tratti di corso d acqua in cui ricadono i campi gara fissi provinciali previsti dal Piano Ittico Provinciale, la F.I.P.S.A.S. provvederà al pagamento delle spese di sfalcio dell'erba e raccolta rifiuti sui campi gara provinciali, quale soggetto gestore degli stessi ai sensi della D.G.P. n. 55 del 02/02/11. L'attività dovrà essere effettuata da ditte specializzate in accordo con i soggetti responsabili sopra citati, secondo la normativa vigente in materia. Per le attività di cui al presente articolo si rimanda alla Convenzione sottoscritta tra Provincia e F.I.P.S.A.S. parte integrante della D.G.P. n. 55 del 02/02/11 Convenzione tra la Provincia di Cremona e la Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona convenzionata F.I.P.S.A.S. per la gestione dei tratti di corso d'acqua in cui sono stati individuati i campi gara fissi provinciali /2015 con particolare riferimento all art. 6. ART. 8 - Tempi Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di firma del presente atto fino al La Provincia potrà, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, rescindere dal presente contratto dandone comunicazione alla F.I.P.S.A.S. L opportuna copertura finanziaria risulta essere condizione imprescindibile al succitato tacito rinnovo. ART. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento Per le attività di cui alla presente convenzione è prevista una somma omnicomprensiva pari a ,00= a titolo di rimborso spese forfetario pagabile in tre tranche: la prima tranche di 3.000,00 potrà essere richiesta trascorsi 30 gg. dalla firma della presente convenzione;

7 la seconda tranche di 7.000,00= potrà essere richiesta a partire dal 01/06/13; la terza tranche di 5.000,00= potrà essere richiesta a partire dal 01/01/14, previo invio di una relazione dell'attività svolta da parte di F.I.P.S.A.S. Il pagamento delle tranche verrà effettuato dopo il ricevimento di adeguata documentazione fiscale presso il protocollo della Provincia di Cremona, nei termini di legge. La Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee di Cremona convenzionata F.I.P.S.A.S. ha dichiarato con apposita nota, come citato in premessa, che l importo sopra definito non è soggetto ad I.V.A. ART Controlli attuati dalla Provincia La Provincia si riserva il diritto di verificare in ogni momento, con proprio personale, il corretto svolgimento delle attività definite dal presente accordo. Il riscontro, da parte della Provincia, del mancato rispetto anche parziale degli adempimenti previsti dal presente documento o comunque la non corretta esecuzione delle attività da parte della F.I.P.S.A.S., comporterà nello specifico la diffida all esecuzione di quanto previsto dall accordo. In caso di mancata esecuzione, anche parziali delle attività previste dal presente accordo, la Provincia si riserva di non pagare le tranche non ancora liquidate e di richiedere nelle sedi opportune, nel caso lo ritenesse opportuno, il risarcimento degli eventuali danni arrecati. ART 11 - Disposizioni generali Qualsiasi disposizione fissata dal presente accordo potrà essere modificata previo preavviso - in qualsiasi momento dalla Provincia, a suo insindacabile giudizio, a seguito di nuove o mutate esigenze. Le attività non individuate dal presente documento potranno essere definite da specifici accordi che la Provincia potrà stipulare con la F.I.P.S.A.S. e in generale con tutte le Associazioni Piscatorie qualificate presenti sul territorio provinciale. L Associazione ed i propri volontari dovranno svolgere le attività di cui al presente accordo - nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti. L Associazione è responsabile dell attività svolta dai propri volontari e solleva la Provincia di Cremona da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e dal mancato o errato rispetto (da parte della stessa Associazione o delle proprie guardie) delle disposizioni vigenti, in particolare quelle in materia di sicurezza e antinfortunistica. ART 12 - Spese La F.I.P.S.A.S è tenuto al pagamento di tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, che verrà registrato solo in caso d uso. Art. 13-Controversie Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla presente scrittura che non sia

8 possibile definire in via amichevole, saranno deferite ad un collegio costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona e gli altri due nominati rispettivamente dal committente e dal contraente. Il collegio giudicherà secondo regole di diritto e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né a cassazione. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente il giudizio arbitrale e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. ART 14 - Privacy In ottemperanza della D. Lgs 196/03, si informa che i dati in possesso della Provincia di Cremona sono finalizzati all espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente rapporto contrattuale. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Provincia di Cremona in qualità di Titolare, attraverso l utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici e soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. L interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di alla predetta legge 196/03; Letto, confermato sottoscritto in Cremona, lì 7/1/2013 Il Dirigente Il Presidente Settore Agricoltura e Ambiente Sezione Provinciale Pesca Sportiva Provincia di Cremona ed Attività Subacquee di Cremona fto Andrea Azzoni fto Antonio Garbelli

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