CROCE ROSSA ITALIANA. Unificazione segni distintivi e di identificazione su autoambulanze ed automezzi CRI

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1 CROCE ROSSA ITALIANA Allegato 08 / 10 (VEI) Unificazione segni distintivi e di identificazione su autoambulanze ed automezzi CRI Allo scopo di garantire una maggiore funzionalità ed al tempo stesso salvaguardare al meglio l immagine dell Associazione, si è ravvisata l esigenza di rendere uniformi l uso e l applicazione dei segni predetti. Tutte le unità CRI sono, pertanto tenute all osservanza delle seguenti prescrizioni: 1. Le autoambulanze devono essere dotate di quattro dispositivi supplementari di segnalazione a colore lampeggiante blu (posizionati sui quattro angoli del tetto) e di un dispositivo di allarme acustico bitonale omologato. 2. Lungo le fiancate, in posizione mediana, sulle parti anteriori e posteriori deve essere applicata una fascia di pellicola vinilica autoadesiva retro-riflettente di colore rosso. Sulle autoambulanze e sui veicoli di grandi dimensioni (autocarri, autobus, rimorchi ecc ) la fascia dovrà avere un altezza di cm 20. Per gli altri mezzi di dimensioni più contenute, la fascia pellicola vinilica dovrà avere un altezza di cm 10. La pellicola retro-riflettente dovrà possedere una normale risposta luminosa di classe 1, come previsto dal Codice della Strada, dal DM 31 marzo 1995 e dalla EN Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata all interno della fascia rossa la scritta di colore bianco AUTOAMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare, con dimensione minime di cm 6x Le autoambulanze dovranno portare su entrambi le portiere anteriori il contrassegno dell Associazione,rappresentato da un disco adesivo in PVC di colore bianco delle dimensioni di cm 28 di diametro con la scritta in colore nero CROCE ROSSA ITALIANA, cerchio e croce rossa al centro, ed il nome dell Unità di appartenenza; al centro dei vetri degli sportelli posteriori sarà applicato un disco in PVC, con le stesse caratteristiche sopra indicate, con dimensione di cm 20 di diametro dischi in PVC analoghi, di diametro cm 20, saranno apposti su tutti gli altri automezzi posizionati su entrambi le portiere anteriori. 5. Sulle fiancate, nella parte posteriore e sul parabrezza dei veicoli dovrà essere applicato il codice di identificazione degli apparati radio rappresentato da un autoadesivo rettangolare, in pellicola vinilica retro-riflettente di colore bianco, di dimensioni 110x150 mm., con contorni, lettere e cifre di colore rosso. 6. Sul tetto delle autoambulanze dovrà essere apposta una croce di colore rosso di altezza cm 90 ed il codice con identificazione radio in colore rosso con cifre e lettere di altezza non inferiore a cm 20 posizionata dietro la croce. 7. Sulla fiancata destra dei veicoli donati da Enti, Banche o privati potrà essere apposta, a richiesta del donatore, la dicitura DONO DI....In tale caso l altezza delle lettere non potrà superiore a cm Per i veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi, le strisce retro-riflettenti rosse, di cui al punto 2, sostituiscono gli evidenziatori retro-riflettenti previsti dal DM 27 dicembre Per i veicoli in dotazione al Corpo Militare C.R.I., valgono le specifiche previste per le FF.AA.. OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 1 di 15

2 SIGLA IDENTIFICAZIONE AUTOVEICOLI SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA COMMISIONE TECNICA NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI Caratteristiche: Dimensioni: Materiale: Colore di fondo: Stampa: 110x150 mm. vinilico autoadesivo retro-riflettente bianco o trasparente riquadri e lettere di colore rosso Caratteri di stampa: Arial Narrow 150 pt = 38 mm. Bordo cornice 3 mm. Ubicazione: l adesivo sarà ubicato nei punti del veicolo ove è evidenziato il simbolo OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 2 di 15

3 TO TO Carattere: 2Arial Narrow 150 pt = 38 mm Bordo: 3 mm Divisorio superiore: 1 mm Dimensioni totali: 110 x 150 mm Colore: Rosso Sfondo: Bianco OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 3 di 15

4 SEGNI COLORI E SIMBOLI DISTINTIVI DEGLI AUTOVEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA BOLLO ROTONDO DA PORTIERA Caratteristiche: Dimensioni: Materiale: Colore di fondo: Stampa: diametro cm 28 per autoambulanze diametro cm 20 per tutti gli altri automezzi vinilico autoadesivo bianco croce, cerchi e lettere di colore rosso Caratteri di stampa: Times Bold Nella parte bassa bianca, all interno delle due circonferenze, potrà essere indicata l Unità, la Provincia o la Regione di riferimento. OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 4 di 15

5 OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 5 di 15

6 AUTOVETTURA Allegato 08 / 10 (VEI) OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 6 di 15

7 TRATTORI E RIMORCHI Allegato 08 / 10 (VEI) OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 7 di 15

8 AUTOBUS operativi Allegato 08 / 10 (VEI) OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 8 di 15

9 AUTOBUS da trasporto Allegato 08 / 10 (VEI) Per gli autobus da trasporto le strisce rosse sono sostituite dalla scritta CROCE ROSSA ITALIANA (rossa, con carattere Times new roman) di adeguate e proporzionate dimensioni. OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 9 di 15

10 MOTOSLITTE OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 10 di 15

11 CICLOMOTORI e MOTOCICLI OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 11 di 15

12 VISIBILITA VEICOLI PESANTI Allegato 08 / 10 (VEI) Applicazione Decreto Ministeriale 27 dicembre 2004 relativo alle norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi (G.U.R.I n. 44 del 23 febbraio 2005). A decorrere dall' 1 gennaio 2007, durante la circolazione, tutti gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti, al fine di evidenziare la lunghezza nonché l'ingombro volumetrico (art. 72 comma 2 bis CdS). Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile l'intera lunghezza del veicolo, se visto lateralmente e l'intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente, pertanto: 1. per "intera" si intende la copertura di almeno l'80% della lunghezza del veicolo; 2. gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzione (è consentito, nei casi di superfici flessibili quali i teloni, l'uso di evidenziatori retroriflettenti segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone, purché la distanza tra due elementi retroriflettenti contigui non sia superiore ad un centimetro così da garantire una certa continuità visiva). Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l applicazione continua degli evidenziatori retroriflettenti nonché con le prescrizioni di applicazione, definite nel decreto ministeriale, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua (tratteggiata) e, se necessario, a quote differenti, purché vengano descritte compiutamente, per quanto possibile, la lunghezza e la larghezza del veicolo. Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso o giallo se applicati posteriormente allo stesso. Si precisa che l altezza minima dal suolo deve essere di 250 mm, mentre l'altezza massima non deve superare i mm. Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendono possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere elevato a mm (se gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del veicolo il limite dell'altezza, pari a mm, si applica alla striscia di materiale retroriflettente posta a quota inferiore). Inoltre la distanza minima tra i materiali retroriflettenti montati sulla parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore a 200 mm. Gli evidenziatori retroriflettenti devono recare un marchio di omologazione ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile posto sul lato esterno della striscia ad intervalli non superiori a 0.50 m. OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 12 di 15

13 RAFFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DELLE STRISCE Il materiale evidenziatore retroriflettente che riporta il marchio di omologazione sopra riportato è stato approvato in Germania (E1) (E3 se approvato in Italia) con il numero Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l approvazione è stata concessa in accordo con i requisiti previsti nel Regolamento ECE/ONU n 104 nella sua stesura originale. Il simbolo C indica la classe del materiale retroriflettente inteso per la realizzazione degli evidenziatori lineari o di sagoma. Nota: Il numero di omologazione è ubicato in vicinanza del cerchio sopra o sotto oppure a destra o a sinistra della lettera E. Le cifre del numero di omologazione dovranno essere collocate nello stesso lato della lettera E e rivolte nella stessa direzione. L uso di cifre romane per indicare il numero di omologazione dovrà essere evitato al fine di prevenire possibili confusioni con altri simboli. COLORE DELLE STRISCE previsto dalla norma STRISCE LATERALI: Bianche o Gialle STRISCE POSTERIORI: Rosse o Gialle COLORE DELLE STRISCE PREVISTO PER I VEICOLI C.R.I. VEICOLI C.R.I. ADIBITI AI SERVIZI CIVILI (di colore bianco con eventuale presenza di strisce laterali rosse sui punti dove può essere applicata la nuova striscia omologata), Lateralmente: saranno applicate strisce del colore BIANCO o ROSSO, corrispondente alla parte del veicolo dove sono applicate (bianco su bianco, oppure rosso su rosso). Posteriormente: saranno applicate SOLO strisce di colore ROSSO VEICOLI C.R.I. ADIBITI AI SERVIZI AUSILIARI DELLE FF.AA. (di colore beige) Lateralmente e Posteriormente: saranno applicate SOLO strisce di colore GIALLO. OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 13 di 15

14 COME APPLICARE LA BORDATURA RETRORIFLETTENTE Allegato 08 / 10 (VEI) Esempio A Bordatura dell'ingombro Bordatura della sagoma Esempio B Bordatura dell'ingombro Bordatura della sagoma Esempio C Bordatura dell'ingombro OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 14 di 15

15 ALTRI ESEMPI DI ALLESTIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI Figura 1: veicolo eccezionale Figura 2: veicolo munito di carrozzeria per il trasporto di veicoli Figura 3: veicolo adibito al trasporto di containers e/o casse mobili Figura 4: veicolo adibito al trasporto di calcestruzzo in betoniera SANZIONI L articolo 4 della Direttiva 27 dicembre 2004 prevede che i veicoli soggetti a tale normativa privi di evidenziatori retroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, sono passibili di sanzione amministrativa e saranno comunque esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle previste condizioni (la verifica è effettuata a seguito di eventuali controlli da parte del personale di Polizia, durante la circolazione, ed anche in occasione della revisione periodica, disposta ai sensi del Testo Unico CRI). OFM Art. 17 comma 1 Reg. Testo Unico O.C. n 261/05 del e successive modifiche e integrazioni Pagina 15 di 15

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