CONVENZIONE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO TRA
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1 CONVENZIONE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO TRA il Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta (di seguito per brevità, CELVA o Parte ), con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, C.F , nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes, nato ad Aosta il 21 giugno 1963, residente in frazione La Cretaz, n. 4/A Doues (Aosta), C.F. MNSFNC63H21A326D, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del, n., E il Consorzio dei Comuni della Valle d'aosta Bacino Imbrifero Montano (di seguito per brevità BIM o Parte ), con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, C.F , nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Ivo Surroz, nato ad Aosta il 02 aprile 1971, residente in frazione Le Petit Hoël n 34 int Montjovet (Aosta), C.F. SRRVIO71D02A326P, in esecuzione della deliberazione della Giunta del, n., di seguito, congiuntamente, Parti PREMESSO CHE il CELVA è una società cooperativa i cui soci sono i Comuni, le Unités des Communes valdôtaines, il BIM e il Consiglio permanente degli enti locali (di seguito, CPEL); il CELVA costituisce l organismo a carattere strumentale del CPEL, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell ambito del Sistema delle autonomie in Valle d Aosta; il CELVA esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione autonoma della Valle d Aosta; il CELVA è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica diretta a garantire agli organismi associati la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l erogazione di servizi e mezzi tecnici per l esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato; 1
2 la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane, prevede che i Comuni esercitino in forma associata, per il tramite del CELVA le seguenti funzioni e servizi: a. formazione degli amministratori e del personale degli enti locali; b. consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica; c. gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale; d. attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate; il BIM è ente locale che esercita funzioni proprie ai sensi dell art. 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, fra le quali le funzioni di governo del sistema idrico integrato nella Regione Valle d Aosta ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27; il BIM è ente socio fondatore del CELVA, in forza della delibera dell Assemblea consorziale assunta in data 8 maggio 1998, n. 63; il BIM si avvale dei servizi erogati dal CELVA a favore degli enti locali della Valle d Aosta; l'art. 99, comma 2bis, della L.R. 54/1998 prevede che il BIM non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale ; l'art. 99, comma 2ter, della L.R. 54/1998 prevede che il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM venga svolto dal CELVA che si avvale, ove necessario, del personale dipendente presso il BIM all uopo distaccato, secondo le modalità di cui all art. 45, comma 1bis, della L.R. 22/2010; lo Statuto del CELVA dispone che la cooperativa possa prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico e possa promuovere la formazione, la qualificazione e l aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci. 2
3 Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Art. 1 (Efficacia delle premesse) 1. Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 (Oggetto della convenzione) 1. La presente convenzione intende regolare i rapporti tra le Parti, al fine di agevolare le reciproche interazioni, nell interesse generale degli enti locali della Valle d Aosta. 2. Il CELVA fornisce al BIM il proprio supporto amministrativo secondo la disponibilità del personale (dipendente o consulente) a disposizione dello stesso Consorzio. Art. 3 (Durata della convenzione) 1. La convenzione ha una durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 2. La convenzione è rinnovata per egual periodo, salvo disdetta di una delle Parti che intenda impedirne il rinnovo. La disdetta andrà comunicata tramite PEC almeno un anno prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo. Art. 4 (Variazioni) 1. Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno subire modifiche solo previo consenso scritto da entrambe le Parti. CAPO II RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI Articolo 6 3
4 (Modalità di svolgimento dell attività di supporto amministrativo tra CELVA e BIM) 1. Il CELVA fornisce al BIM l attività di supporto amministrativo, anche avvalendosi del proprio servizio di consulenza. In particolare, a livello esemplificativo e non esaustivo, per supporto amministrativo si intende la attività di supporto amministrativo, giuridico e legale sulle seguenti tipologia di atti amministrativi: a. regolamenti; b. deliberazioni degli organi del BIM; c. bandi di gara; d. convenzioni per la gestione di servizi; e. altra documentazione utile all attività amministrativa del BIM. 2. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono attività di supporto amministrativo le attività di progettazione e supporto logistico di eventi organizzati dal BIM o le più generiche attività di supporto logistico. 3. Le attività di supporto amministrativo richieste possono essere di tre tipologie, come di seguito indicate: a. predisposizione: è l attività di redazione ex novo di documenti amministrativi. La redazione deve comunque essere supportata da eventuali documenti già esistenti e comunque da una prima bozza predisposta dal BIM; b. aggiornamento: è l attività di adeguamento di un documento amministrativo alle novità normative. L aggiornamento presuppone l esistenza di un documento amministrativo di partenza; c. supervisione: è l attività di verifica sulle proposte di modifica da apportare ad un documento amministrativo già esistente. La supervisione presuppone l esistenza di un documento amministrativo di partenza, contenente commenti e proposte di modifica. La supervisione comporta la verifica tecnica e legale dei diversi commenti e proposte di modifica, la proposizione di soluzioni operative e la redazione del testo corretto, nonché la verifica della tecnica di redazione dei documenti. 4. Gli uffici del BIM si impegnano a predisporre una bozza dell atto amministrativo e a trasmetterlo via mail all indirizzo di posta elettronica info@celva.it evidenziando nello specifico l oggetto della richiesta e a indicare, se possibile, i tempi di realizzazione. 5. Il CELVA, anche a seguito della valutazione del carico di lavoro del proprio personale dipendente, risponde entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando modalità, tempi di realizzazione e dipendente del CELVA responsabile dell attività richiesta. 6. In particolare, per quanto riguarda le deliberazioni degli organi del BIM, gli uffici del CELVA rispondono entro 7 (sette) giorni lavorativi, verificando esclusivamente la tecnica di redazione dei documenti. A fronte di deliberazioni dai contenuti particolarmente complessi, il CELVA, in via straordinaria, sottoporrà i documenti al proprio servizio di consulenza. In tal caso, il BIM dovrà trasmettere al CELVA tali documenti con congruo anticipo. 4
5 Articolo 7 (Rapporti economici) 1. Preso atto dell art. 99 della L.R. 54/1998, richiamato nelle premesse, e considerato che il BIM è ente socio fondatore del CELVA, la presente convenzione non comporta nessun esborso a favore dell una o dell altra Parte. Articolo 8 (Dotazione di personale) 1. Le Parti convengono di non avvalersi, in quanto attualmente non necessario, della facoltà del distaccamento, così come previsto dal comma 2ter, dell art. 99, della legge regionale n. 54/1998. Articolo 9 (Monitoraggio) 1. Ogni anno entro il mese di dicembre, il Presidente del CELVA e il Presidente del BIM convengono di programmare un incontro al fine di monitorare la corretta attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI Art. 10 (Diritto di recesso) 1. E espressamente attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all art del codice civile. Tale facoltà potrà essere esercitata da entrambe le Parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa. Art. 11 (Dati personali) 2. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel DLgs 196/2003, le Parti, presa visione dell informativa di cui all art. 13 del citato Decreto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali forniti per i fini strettamente connessi all attuazione della presente convenzione. 5
6 Art. 12 (Controversie) 1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra di loro in dipendenza della presente convenzione. Articolo 13 (Disposizioni di rinvio) 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alla norme del codice civile in quanto applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione. Articolo 14 (Registrazione) 1. La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d uso, con relativo onere a carico della Parte richiedente la registrazione. Articolo 15 (Disposizioni finali) 1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del DLgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Letto, confermato e sottoscritto. Per il CELVA Il Presidente Franco Manes Per il BIM Il Presidente Ivo Surroz 6
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