COMUNE DI CARBONARA DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI Tel. ( fax ) Direttiva n.
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1 COMUNE DI CARBONARA DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI Tel. ( fax ) Prot Direttiva n. 1/2018 Oggetto: Controllo sulla regolarità fiscale per pagamenti superiori a Si ritiene opportuno dettare le seguenti linee guida con riguardo al dovere di ciascuna P. A. di accertarsi, prima di procedere ad un pagamento superiore a. 5000, della regolarità fiscale del benificiario, alla luce della Legge 205/2017 e della Circolare MEF del 21 marzo 2018 che ha diramato chiarimenti aggiuntivi, nel convincimento che le stesse possano essere di significativo aiuto nelle svolgimento delle attività di controllo. La verifica dei pagamenti superiori ad L art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero e modificato dalla Legge 205/2017 ha disposto la verifica Equitalia per tutti i pagamenti superiori a euro. Si tratta del potere-dovere, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a , di verificare, in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedere al pagamento e segnalare la circostanza all agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell esercizio dell attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Le modifiche normative introdotte dall art. 1, commi da 986 a 989, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) hanno sostanzialmente riguardato due aspetti: - la riduzione a decorrere dal 1 marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo, oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) devono procedere a tale verifica; - l estensione del termine di sospensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non deve procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall agente della riscossione. Con riferimento al secondo aspetto ne deriva che il soggetto pubblico deve comunque procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme eccedenti l ammontare del debito oggetto 1
2 dell inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora se dovuti, in quanto sembrerebbe che il mancato pagamento dell eccedenza in parola costituirebbe una violazione dei doveri d ufficio. Problematiche applicative: - Importo netto: occorre chiedersi se l importo debba o meno considerarsi a lordo o al netto dell Iva. Nell importo maggiore di euro è compreso anche l importo dell IVA; al contrario, tale importo non deve considerarsi nel caso dei pagamenti per i quali la P.A. deve ritenersi soggetta al regime di split payment. All uopo si precisa che si tratta, in quest ultimo caso, di un regime secondo il quale, in buona sostanza, le amministrazioni pubbliche interessate, anziché provvedere, come ordinariamente previsto, ad eseguire un unico pagamento al proprio fornitore, ne dovranno effettuare due distinti: un primo, concernente il corrispettivo dei lavori, prestazioni o forniture, direttamente al fornitore; un secondo, anche dal punto di vista temporale, inerente alla relativa IVA, da compiere a favore dell erario. Ne discende che, allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all articolo 48- bis, non dovranno considerare l IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell importo al netto dell IVA. L obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica ex art bis può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità all ordinamento giuridico. Quanto sopra è da ritenersi valido fatte salve le ipotesi di esclusione dall obbligo della verifica come declinate nella normativa di settore e come enucleate in via interpretativa anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza. - Inadempienza contributiva ed inadempienza fiscale: altra questione riguarda il caso in cu, in sede di pagamento, siano riscontrate contemporaneamente le ipotesi di inadempienza contributiva e fiscale : durc irregolare e cartelle di pagamento inadempiute. In siffatta circostanza, quindi, deve essere stabilito se vada prioritariamente effettuato il pagamento, in via sostituiva, dei contributi dovuti dal beneficiario inadempiente, giusta lettera dell art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ovvero disposto il pagamento nei confronti dell agente della riscossione a fronte della verifica di cui all'art. 48-bis e del successivo pignoramento ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Ebbene sulla scorta anche di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni de quibus, si ritiene che la verifica di cui all art. 48 bis del D. P. R. 602/1973 vada effettuata con riferimento all importo che residua, a seguito dell intervento sostitutivo in presenza di un DURC irregolare, sempreché detto importo risulti superiore a Mandato con rappresentanza: nel caso di mandato con rappresentanza, trattandosi di un rapporto che vede coinvolte due persone (mandante e mandatario) ci si chiede quali siano i soggetti su cui dovrà effettuarsi il controllo ex art. 48 bis. Ne discende abbastanza agevolmente che in una simile fattispecie, poiché vi è un unico soggetto titolare del diritto su 2
3 cui ricadono gli effetti (il mandante) la verifica di cui all articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 non può che essere espletata nei confronti del solo mandante, trattandosi dell unico effettivo beneficiario, a prescindere dai rapporti sottostanti tra lo stesso e il mandatario. Nel caso, invece, di somme liquidate a seguito di un giudizio il cui percipiente risulti l avvocato difensore, occorre distinguere, a seconda che l avvocato sia antistatario o semplice incaricato all incasso. Nel primo caso, e cioè nel caso di spese legali distratte in favore dell avvocato difensore, poiché il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, seguendo l orientamento della Circolare del Mef del 21 marzo 2018 solo in capo al difensore deve essere effettuata la verifica prevista dall art. 48- bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto effettivo titolare del diritto di credito. Al contrario, nel caso della procura all incasso, pure rilasciata a favore del proprio difensore, si rimarca che il mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che rimane, così, in capo al mandante, effettivo beneficiario del pagamento, per cui si è dell avviso che la verifica in questione debba essere effettuata esclusivamente in capo a quest ultimo. - Cessione del credito: nell ipotesi di cessione del credito, quanto all applicazione dell art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, possono fondamentalmente verificarsi due ipotesi, a seconda che il cedente dia o meno il suo assenso alla verifica. Nel I caso, fatta la verifica in capo al cedente, l Ente, conseguentemente, darà notizia dei relativi esiti al cessionario. Soltanto nel caso, poi, che l esito risulti di non inadempimento, l amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario; Il cedente, al contrario, non presta il proprio assenso a far effettuare la verifica prevista dall articolo 48-bis, con l effetto che, a prescindere dall accettazione anche tacita dell amministrazione ceduta, quest ultima sarà tenuta a effettuare la verifica de qua nei confronti del solo cedente, originario creditore. Ebbene nella seconda evenienza prospettata, come osservato nella Circolare, si reputa opportuno, oltre ad essere maggiormente trasparente, che l amministrazione ceduta si adoperi per non prestare il proprio consenso alla cessione del credito, anche per scongiurare possibili contestazioni. - Mancata verifica: cosa succede in caso di mancata verifica? Laddove in caso di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile si rilevi l omissione della verifica prescritta dall art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, bisognerà entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi, procedere ad una verifica ora per allora, finalizzata a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso, per l agente della riscossione, la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase. Tale adempimento sarà obbligatorio, al fine di evitare una denuncia per contegno omissivo. L esito del suddetto accertamento sarà comunicato da AdER direttamente all amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni, sempre attraverso posta elettronica certificata. Laddove l esito dell accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, gli organi di controllo provvederanno senza indugio e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall art. 1 Legge 3
4 20/1994 e dall art. 66 del D. Lgs. 174/2016 a trasmettere apposita denuncia alla competente Procura regionale della magistratura contabile. Tipologia ed ammontare di spesa soggetti a controlli È bene precisare che il D.M. n. 40 non aveva previsto alcuna forma di esclusione/esenzione delle verifiche presso Equitalia Servizi spa, estendendo pertanto tali controlli a tutti i pagamenti, e non aveva chiarito se il controllo fosse da effettuare sul pagamento o sul contratto. La questione è stata risolta dalla Ragioneria Generale dello Stato, con le circolari n. 22/2008 e 29/2009, che hanno chiarito cosa debba intendersi per pagamento, prevedendo forme di esclusione soggettive ed oggettive, ed illustrando il comportamento da attuare per particolari operazioni. La circolare n. 22/2008 ha stabilito che il termine pagamento debba essere inteso in senso privatistico, ossia occorre fare riferimento all adempimento di un obbligo contrattuale. Il pagamento è l adempimento di un obbligazione pecuniaria derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale. Nel caso in cui un amministrazione proceda alla liquidazione di più fatture a fronte di uno stesso fornitore con un unico mandato di pagamento che supera i euro nasce l obbligo della verifica in quanto le diverse fatture corrispondono a diversi adempimenti di un obbligazione pecuniaria e pertanto, suscettibili di controllo. È appena il caso di soggiungere che in ipotesi di artificioso frazionamento è stata riconosciuta, da parte del giudice contabile, l esistenza di un danno erariale in misura pari alla somma dei pagamenti frazionatamente eseguiti (Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 66/2016). Il divieto di artificioso frazionamento, imposto dal D.M. 40/2008, deve essere inteso nel senso che se il pagamento corrisponde con l esatto adempimento di un obbligazione pecuniaria, allora sarà sufficiente per la P.A. prendere atto delle pattuizioni contrattuali e delle relative scadenze stabilite. In pratica, il divieto di artificioso frazionamento comporta che nessuna rilevanza può avere, ad esempio, un istanza del beneficiario volta a diluire nel tempo il proprio credito a fronte di un credito unitario il quale non può che essere considerato indivisibile. Esclusioni oggettive La circolare n. 22/2008, inoltre, ha introdotto una serie di pagamenti che per ragioni oggettive sono escluse dalla verifica, in particolare, le esclusioni possono derivare da: erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona; la circolare, a tal fine, fornisce anche un elencazione di tali pagamenti precisando che è solo esemplificativa e non esaustiva (versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, rimborso di spese sanitarie per cure rivolte alla persona, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona o al ristoro di un danno biologico subito, pagamenti a titolo di assegno alimentare, sussidi e provvidenze per maternità per malattia o per sostentamento, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari, ecc.); 4
5 l esistenza di una particolare tutela nei confronti di certi crediti in quanto non soggetti, all azione revocatoria fallimentare; in questo caso sono da escludere dalla procedura di controllo i pagamenti delle rate dei mutui o di altre operazioni di indebitamento. non rientrino nell obbligo di verifica in discorso i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali, e ciò a prescindere dalla natura giuridica del soggetto deputato alla gestione della riscossione, trattandosi di versamenti direttamente sanciti dalla legge, in sostanziale applicazione degli obblighi tributari scaturenti dai principi costituzionali in materia (Artt. 23 e 53 Cost.). Esito della richiesta Se Equitalia non risponde alla richiesta entro 5 giorni feriali successivi, oppure comunica che non risulta un inadempimento, l Ente può procedere al pagamento del fornitore. Se, viceversa, risulta un inadempimento, Equitalia deve comunicare: l ammontare del debito del beneficiario inadempiente, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti; l intenzione dell agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell ordine di versamento di cui all art.72-bis del D.P.R. 602/1973. In questo caso l Ente sospende il pagamento fino alla concorrenza dell ammontare del debito comunicato per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione (art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008). Carbonara di Nola, 09/04/2018. Il Segretario Comunale dott. ssa Pina capasso f.to digitalmente. 5
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