CLP: il GHS europeo (Regolamento CE n.1272/2008) Napoli, 23 settembre Gianluca Stocco

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1 CLP: il GHS europeo (Regolamento CE n.1272/2008) Napoli, 23 settembre 2011 Gianluca Stocco

2 La nuova strategia della chimica italiana

3 La nuova strategia della chimica italiana CLP REACH

4 Che cosa è il GHS Il nuovo sistema internazionale per classificare ed etichettare sostanze e preparati pericolosi Tutto il mondo potrà adottare questo sistema in modo tale che la classificazione ed etichettatura sia unica e non ci siano più problemi di dialogo tra paesi diversi (es. Europa ed USA)

5 Da dove nasce il GHS UN ECOSOC UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and GHS SubCommittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods SubCommittee of Experts on the GHS

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7 GHS - Sistemi presi a riferimento: - Raccomandazioni ONU sul trasporto - Direttive Europee su sostanze e preparati pericolosi - Normativa Canadese su posti di lavoro, consumatori e pesticidi - Normativa USA su posti di lavoro, consumatori e pesticidi

8 GHS Criteri per l armonizzazione 1. Non ridurre i livelli di protezione esistenti 2. Classificazione basata sulle caratteristiche intrinseche (pericolo e non rischio) 3. Tutti i sistemi normativi dovranno essere modificati

9 Iter Legislativo in UE L Unione Europea ha deciso di recepire il GHS attraverso un Regolamento che si chiama: CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

10 Regolamento n.1272/2008 (CLP) REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006

11 Iter Legislativo in UE Entrato in vigore il VENTESIMO giorno dopo la sua pubblicazione in G.U.U.E. secondo quanto disposto dall art. 62 del regolamento stesso ovvero il 20 gennaio 2009.

12 Struttura 7 titoli per un totale di 62 articoli. Titolo I: Titolo II: Titolo III: Titolo IV: Titolo V: Titolo VI: Titolo VII: Questioni generali Classificazione dei pericoli Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura Imballaggio Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature Autorità competenti e attuazione Disposizioni comuni e finali

13 Allegato I Allegati Disposizioni relative alla classificazione e all etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose Allegato II Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele Allegato III Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta

14 Allegato IV Allegati Elenco dei consigli di prudenza Allegato V Pittogrammi di pericolo Allegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

15 Allegato VII Allegati Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

16 Allegato VI Attualmente contiene il 29 ATP della 67/548/CEE; alcune sostanze hanno subito un aggiornamento della classificazione. Il 29 ATP in quanto è l adeguamento tecnico recepito da TUTTI gli Stati membri.

17 Allegato VI Il 30 e 31 ATP sono già stati pubblicati come Direttive: 30 ATP: Direttiva 2008/58/CE del 21 agosto 2008 (G.U.U.E. L246 del 15 settembre 2008) 31 ATP: Direttiva 2009/2/CE del 15 gennaio 2009 (G.U.U.E. L11 del 16 gennaio 2009)

18 Allegato VI 30 ATP e 31 ATP sono stati inseriti nel 1 ATP del Regolamento CLP che è stato pubblicato con Reg. 790 del 10 agosto 2009 nella G.U. Europea n. L 235 del 5 settembre 2009

19 Allegato VI 2 ATP del Regolamento CLP che è stato pubblicato con Reg. 286 del 10 marzo 2011 nella G.U. Europea n. L 83 del 30 marzo 2011.

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24 Differenze da tra allegati

25 NON si applica: Campo di applicazione 1. Alle miscele radioattive (direttiva 96/29/Euratom) 2. Alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale 3. Alle sostanze intermedie non isolate 4 Alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato. 5. Rifiuti (direttiva 2008/98/CE)

26 NON si applica: Campo di applicazione 6. Ai medicinali (dir. 2001/83/CE) 7. Ai medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE) 8. Ai prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE) 9. Ai dispositivi medici (dir. 90/385/CEE; 93/42/CEE; 98/79/CE) 10. Agli alimenti o mangimi (reg. n.178/2002)

27 Campo di applicazione NON si applica: 11. Al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

28 Rifiuti Rifiuti (direttiva 2008/98/CE) in Italia D.Lgs 205/10 dall art. 10 del dlgs 205/2010 che cita, al 1 comma lettera bb) definizione di deposito temporaneo - punto 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose.

29 Alcune definizioni Art. 2 - Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l ambiente. - Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo.

30 Alcune definizioni - Pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.

31 Pittogrammi

32 Esempi nuovi pittogrammi Pericolo fisico Salute Ambiente

33 Pericoli chimico-fisici

34 Pericoli salute

35 Pericoli ambiente

36 Esempio di pittogramma

37 > Art. 26 > > 3.2 Irritaz. Pelle 3.3 Irritaz. occhi 3.4 sensibilizzazione delle vie respiratorie > 3.2 Irritaz. pelle 3.3 Irritaz. occhi 3.4 Sensib. pelle

38 Alcune definizioni Avvertenza signal word: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo, esistono due gradi di pericolo. Pericolo - danger: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi Attenzione - warning: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi

39 Alcune definizioni Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo. Esempio: H222 aerosol altamente infiammabile H226 liquido e vapori infiammabili H319 provoca grave irritazione oculare

40 Alcune definizioni Consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Esempio P305 in caso di contatto con gli occhi: P313 consultare un medico.

41 Significato frasi H e P

42 TABELLA CONVERSIONE

43 TABELLA CONVERSIONE

44 Obblighi generali di classificazione Art. 4 I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del TITOLO II prima di immetterle sul mercato.

45 Obblighi generali di classificazione I fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori classificano le sostanze non immesse sul mercato in conformità del titolo II quando: a) l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 1 o 5, l'articolo 17 o l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la registrazione di una sostanza;

46 Obblighi generali di classificazione b) l'articolo 7, paragrafo 2, o l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la notifica. Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato.

47 Obblighi generali di classificazione I Distributori Nell adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4 (etichettatura ed imballaggio), i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d approvvigionamento.

48 Obblighi generali di classificazione Utilizzatori a valle Gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione.

49 Limiti di concentrazione Art. 10 I limiti di concentrazione specifici e i limiti di concentrazione generici sono limiti assegnati a una sostanza che indicano una soglia alla quale o al di sopra della quale la presenza di tale sostanza in un altra sostanza o in una miscela come impurezza, additivo o singolo componente identificato determina la classificazione della sostanza o miscela come pericolosa.

50 Decisione di classificare a) una o più categorie di pericolo per ogni rispettiva classe di pericolo o differenzazione; b) una o più indicazioni di pericolo corrispondenti a ciascuna categoria pericolo attribuita come indicato alla lettera a). di

51 Decisione di classificare ALLEGATO I del CLP PARTE 2 = PERICOLI FISICI PARTE 3 = PERICOLI PER LA SALUTE PARTE 4 = PERICOLO PER L AMBIENTE

52 Pericoli chimico-fisici 1. Esplosivi 2. Gas infiammabili 3. Aerosols infiammabili 4. Gas comburenti 5. Gas sotto pressione 6. Liquidi infiammabili 7. Solidi infiammabili 8. Sostanze e miscele autoreattive

53 Pericoli chimico-fisici 9. Liquidi piroforici 10. Solidi piroforici 11. Sostanze e miscele autoriscaldanti 12. Sostanze e miscele che, a contatto con l acqua, sviluppa gas infiammabili 13. Liquidi comburenti 14. Solidi comburenti 15. Perossidi organici 16. Corrosivi per i metalli

54 Esplosivi (2.1 All.. I) Sostanze o miscele esplosive, una sostanza che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell area circostante. SONO COMPRESE SOSTANZE PIROTECNICHE ANCHE SE NON SVILUPPANO GAS

55 Classificazione degli Esplosivi Le sostanze, le miscele e gli articoli appartamenti a questa classe sono classificati come esplosivi instabili sulla base di quanto descritto nella parte I delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasposto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

56 Classificazione degli Esplosivi

57 Classificazione degli Esplosivi

58 Classificazione degli Esplosivi Procedura di screening Le proprietà esplosive sono associate alla presenza in una molecola di taluni gruppi chimici che possono reagire producendo un aumento molto rapido della temperatura o della pressione. La procedura di screening è finalizzata a individuare la presenza di questi gruppi reattivi e la loro capacità di liberare rapidamente energia. Se la procedura di screening indica che la sostanza o la miscela è potenzialmente esplosiva, la sostanza o miscela deve essere sottoposta alla procedura di accettazione (cfr. la sezione 10.3 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri).

59 Gas Sotto Pressione (2.5 All.. I) Per gas sotto pressione s intendono i gas contenuti in un recipiente a una pressione relativa pari o superiore a 200 kpa o sotto forma di gas liquefatti o di gas liquefatti e refrigerati. Questi gas comprendono i gas compressi, i gas liquefatti, i gas disciolti e i gas liquefatti refrigerati.

60 Gas Sotto Pressione

61 Gas Sotto Pressione

62 Gas Sotto Pressione Per gas sotto pressione s intendono i gas Per questo gruppo di gas è necessario disporre delle seguenti informazioni: la pressione di vapore a 50 C; lo stato fisico a 20 C a una pressione normale; la temperatura critica. Questi dati possono essere ricavati dalla letteratura, calcolati o ottenuti mediante prove. La maggior parte dei gas puri sono già classificati nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Regolamento tipo.

63 Gas Sotto Pressione La temperatura critica è la temperatura al di sopra della quale un gas puro non può essere liquefatto, quale che

64 Liquidi infiammabili (2.6 All.. I) I liquidi infiammabili sono liquidi aventi un punto di infiammabilità pari o inferiore a 93 C. Sono classificati in una delle 4 categorie di questa classe in funzione del loro Punto di infiammabilità, e Punto di ebollizione iniziale

65 Liquidi infiammabili Categoria Non si applica al trasporto Punto di infiammabilità < 23 C < 23 C 23 C 60 C >60 C 93 C Punto di ebollizione 35 C >35 C

66 Liquidi infiammabili Trasporto GHS Pittogrammi per le Categorie 1, 2 e 3 Nessun pittogramma per la Categoria 4

67 Liquidi infiammabili Categoria Avvertenza Indicazione di pericolo 1 Pericolo Liquido e vapore estremamente infiammabile 2 Pericolo Liquido e vapore facilmente infiammabile 3 Attenzione Liquido e vapore infiammabile nuova 4 Attenzione Liquido combustibile

68 Liquidi infiammabili

69 Liquidi infiammabili Nel caso delle miscele (1) contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite, anche se possono contenere componenti non volatili come polimeri e additivi, non è necessario determinare il punto di infiammabilità mediante prove se il punto di infiammabilità della miscela, calcolato secondo il metodo descritto al punto , è superiore di almeno 5 C (2) al corrispondente criterio di classificazione e a condizione che:

70 Liquidi infiammabili a) la composizione della miscela sia conosciuta con precisione (se la composizione può variare entro limiti specificati, è scelta per essere valutata la composizione con il punto di infiammabilità calcolato più basso); b) il limite di esplosività inferiore di ciascun componente sia conosciuto (una correlazione appropriata deve essere applicata per l'estrapolazione di questi dati a temperature diverse da quelle delle condizioni di prova), come pure un metodo per determinare il limite di esplosività inferiore; c) La relazione con la temperatura della tensione di vapore saturo e del coefficiente di attività sia conosciuta per ciascun componente presente nella miscela ; d) la fase liquida sia omogenea.

71 Liquidi infiammabili Un metodo idoneo è descritto in Gmehling and Rasmussen [Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982)]. Per una miscela contenente componenti non volatili il punto di infiammabilità è calcolato in base ai componenti volatili. Si considera che un componente non volatile diminuisca di poco la pressione parziale dei solventi e che il punto di infiammabilità calcolato sia di poco inferiore al valore misurato.

72 Liquidi infiammabili

73 Solidi infiammabili (2.7 All.. I) Per solido infiammabile s'intende un solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento. I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente.

74 Solidi infiammabili (2.7 All.. I) Un solido infiammabile è classificato in una delle due categorie di questa classe secondo i risultati ottenuti con il metodo di prova N.1 descritto nella sezione delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.7.1:

75 Solidi infiammabili (2.7 All.. I)

76 Solidi infiammabili (2.7 All.. I)

77 Solidi pirofonici (2.10 All.. I)

78 Solidi comburenti (2.14 All.. I)

79 Corrosivi per i metalli (2.16 All.. I) Sostanza o miscela che per reazione chimica danneggia, o anche distrugge, i metalli Sostanze e miscele corrosive per i metalli sono classificate in una sola categoria di questa classe in conformità al test nella Parte III, sub-section 37.4 del Manual of Tests and Criteria

80 Solo una Categoria Corrosivi per metalli Il criterio di classificazione è quello del trasporto merci pericolose (corrosione di 6,25 mm all anno a 55 C) Trasporto GHS Pittogramma Avvertenza: Attenzione Ind. pericolo: Può corrodere i metalli

81 Corrosivi per metalli

82 Pericoli per la salute e per l ambientel 1. Tossicità acuta 2. Corrosione/irritazione sulla pelle 3. Grave danno oculare/irritazione oculare 4. Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 5. Mutagenicità per le cellule germinali 6. Carcinogenicità 7. Tossicità riproduttiva

83 SOSTANZE: TOSSICITA ACUTA Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 DL 50 orale DL 50 cutanea Gas (ppm volume) Vapori (mg/l) 0, Polveri e nebbie (mg/l) 0,05 0,5 1 5

84 SOSTANZE: TOSSICITA ACUTA Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Pittogramma Trasporto Pittogramma GHS Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione Attenzione Ind. Pericolo Letale Letale Tossico Nocivo Può essere nocivo per ingestione, per contatto con la pelle, per inalazione

85 Pericolo per l ambiente l acquatico Si distingue fra: - Tossicità acuta - Tossicità cronica TRE Categorie per tossicità acuta QUATTRO Categorie per tossicità cronica

86 Pericolo per l ambiente acquatico Tossicità acuta Categoria 1 CRITERI: LC 50 pesci 1 mg/l EC 50 crostacei 1 mg/l ErC 50 alghe 1 mg/l Pittogramma: Avvertenza: ATTENZIONE Ind. Pericolo: MOLTO TOSSICO PER LA VITA ACQUATICA

87 Pericolo per l ambiente acquatico Tossicità acuta Categoria 2 CRITERI: LC 50 pesci > 1 10 mg/l EC 50 crostacei > 1 10 mg/l ErC 50 alghe > 1 10 mg/l Pittogramma: Avvertenza: Ind. Pericolo: TOSSICO PER LA VITA ACQUATICA

88 Pericolo per l ambiente acquatico Tossicità acuta Categoria 3 CRITERI: LC 50 pesci > mg/l EC 50 crostacei > mg/l ErC 50 alghe > mg/l Pittogramma: Avvertenza: Ind. Pericolo: NOCIVO PER LA VITA ACQUATICA

89 Pericolo per l ambiente l acquatico Tossicità cronica Categoria 1 CRITERI: LC 50 pesci 1 mg/l EC 50 crostacei 1 mg/l ErC 50 alghe 1mg/l e non prontamente degradabile e/o K ow 4 Pittogramma: Avvertenza: ATTENZIONE Ind. Pericolo : MOLTO TOSSICO PER LA VITA ACQUATICA CON EFFETTI A LUNGO TERMINE

90 Pericolo per l ambiente l acquatico Tossicità cronica Categoria 2 CRITERI: LC 50 pesci > 1 10 mg/l EC 50 crostacei > 1 10 mg/l ErC 50 alghe > 1 10 mg/l e non prontamente degradabile e/o K ow 4 Pittogramma: Avvertenza: Ind. Pericolo : TOSSICO PER LA VITA ACQUATICA CON EFFETTI A LUNGO TERMINE

91 Pericolo per l ambiente l acquatico Tossicità cronica Categoria 3 CRITERI: LC 50 pesci > mg/l EC 50 crostacei > mg/l ErC 50 alghe > > mg/l e non prontamente degradabile e/o K ow 4 Pittogramma: Avvertenza: Ind. Pericolo : NOCIVO PER LA VITA ACQUATICA CON EFFETTI A LUNGO TERMINE

92 Pericolo per l ambiente acquatico Tossicità cronica Categoria 4 CRITERI: poco solubile, non rapidamente degradabile, K ow 4 Pittogramma: Avvertenza: Ind. Pericolo : PUO CAUSARE EFFETTI A LUNGO TERMINE ALLA VITA ACQUATICA

93 Revisione classificazione Art. 15 I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle prendono tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono interessare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato.

94 Revisione classificazione Se vengono a conoscenza di tali informazioni che ritengono adeguate e attendibili, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle procedono senza ritardo ingiustificato ad una nuova valutazione.

95 Revisione classificazione Se modificano una miscela che è stata classificata come pericolosa, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle procedono a una nuova valutazione se la modifica costituisce: a) una modifica nella composizione della concentrazione iniziale di uno o più componenti pericolosi in concentrazioni pari o superiori ai limiti indicati nella tabella 1.2 dell'allegato I, parte 1; o

96 Revisione classificazione Variazioni delle concentrazioni iniziali per una miscela

97 Composizione dell ETICHETTA Art. 17 Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un etichetta in cui figurano gli elementi seguenti: a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori

98 Composizione dell ETICHETTA b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo; c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18; d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;

99 Composizione dell ETICHETTA e) se del caso, le avvertenze conformemente all articolo 20 (PERICOLO o ATTENZIONE); f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all articolo 21; g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all articolo 22; h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all articolo 25.

100 Informazioni supplementari

101 Informazioni supplementari

102 Informazioni supplementari

103 Informazioni supplementari

104 Informazioni supplementari

105 Composizione dell ETICHETTA L etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

106 Composizione dell ETICHETTA I fornitori possono utilizzare nell etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

107 Identificazione del prodotto Art. 18 L etichetta contiene informazioni che permettono di identificare la sostanza o miscela («identificatori del prodotto»). Il termine utilizzato per identificare la sostanza o miscela è lo stesso che figura nella scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

108 Identificazione del prodotto SOSTANZE Nell Allegato VI o Nell Inventario Senza classificazione armonizzata N identificazione Denominazione N CAS (se esiste) Denominazione IUPAC o altra internazionale

109 Sostanza Identificazione del prodotto a)se la sostanza è compresa nell'allegato VI, parte 3, la denominazione e il numero di identificazione che vi figurano; b)se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI, parte 3, ma figura nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, la denominazione e il numero di identificazione che vi figurano;

110 Identificazione del prodotto Sostanza c) se la sostanza non è inclusa nell'allegato VI, parte 3, né nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, il numero assegnato dal CAS («numero CAS») unitamente alla denominazione figurante nella nomenclatura dell'iupac («nomenclatura IUPAC») o il numero CAS unitamente a un'altra denominazione chimica internazionale o con altre denominazioni chimiche internazionali; o d) se il numero CAS non esiste, la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC o un'altra denominazione chimica internazionale o altre denominazioni chimiche internazionali.

111 Miscela Identificazione del prodotto a)il nome commerciale o la designazione della miscela; b)l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione.

112 Pittogrammi di pericolo Art. 19 Sull'etichetta figurano il pittogramma o i pittogrammi di pericolo pertinenti, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. Il pittogramma di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportato nelle tabelle dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.

113 Avvertenze Art. 20 Sull etichetta figurano le avvertenze pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa. Quando sull etichetta è utilizzata l avvertenza «Pericolo», non vi figura l avvertenza «Attenzione».

114 Indicazioni di pericolo Art. 21 Tutte, tranne in caso di evidente ripetizione Sull'etichetta figurano le indicazioni di pericolo pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa. Quando una sostanza figura nell'allegato VI, parte 3, sull'etichetta è utilizzata l'indicazione di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica compresa nella voce ivi riportata,

115 Consigli di prudenza Art. 22 Sull etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela.

116 ESEMPIO ETICHETTA SECONDO 67/548/CEE & 1999/45/CE Fornito da: Nome, indirizzo e telefono del fornitore Frasi S

117 Elementi delle nuove etichette II ATP

118 Etichetta esempio 1 I pittogrammi di pericolo, l avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza figurano insieme sull'etichetta.

119 Etichetta esempio 2 I pittogrammi di pericolo, l avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza figurano insieme sull'etichetta.

120 Etichetta esempio Alcune frasi di rischio hanno la diretta traduzione nelle frasi H, altre no.

121 Frasi di rischio abbandonate R4 R5 R16 R30 R54 R55 R56 R57 R58 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. Pericolo di esplosione per riscaldamento Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso Tossico per la flora Tossico per la fauna Tossico per gli organismi del terreno Tossico per le api Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente abbandonata Rischio da rivalutare (R2?) abbandonata Diventa EUH209 Nella prossima revisione GHS EUH209 «Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso» o

122 Differenze Direttiva 1

123 Differenze Direttiva 2

124 Differenze Direttiva 3

125 Differenze Direttiva 4

126 Differenze Direttiva 5

127 Differenze Direttiva 6

128 Dimensioni etichetta

129 Riservatezza delle informazioni Art. 24 Il fabbricante, l importatore o l utilizzatore a valle di una sostanza contenuta in una miscela, qualora possano dimostrare che l'indicazione sull etichetta o nella scheda di dati di sicurezza dell identità chimica di detta sostanza può arrecare pregiudizio al segreto commerciale, in particolare ai loro diritti di proprietà intellettuale, possono:

130 Riservatezza delle informazioni presentare all'agenzia una richiesta di usare una denominazione chimica alternativa che faccia riferimento a tale sostanza contenuta in una miscela o mediante una denominazione che identifica i gruppi chimici funzionali più importanti o mediante una denominazione alternativa.

131 Riservatezza delle informazioni La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata nel formato di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed è accompagnata dal pagamento di una tassa.

132 Riservatezza delle informazioni L'ammontare della tassa è determinato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento. Per le PMI si applica una tassa di importo ridotto. L agenzia può chiedere al fabbricante, all importatore o all'utilizzatore a valle che presentino tale richiesta di comunicare informazioni supplementari se sono necessarie per prendere una decisione.

133 Più imballaggi, semplificazioni Art. 33 Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno o intermedio, e quello esterno è conforme alle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose (ADR, IATA, IMDG), allora l imballaggio interno e quello intermedio sono etichettati conformemente al presente Regolamento.

134 Più imballaggi, semplificazioni Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.

135 Etichette su imballaggi

136 Imballaggio Art. 35 Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;

137 Imballaggio b) i materiali che costituiscono l imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

138 Imballaggio c) tutte le parti dell imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione; d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

139 Imballaggio Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

140 Imballaggio Tossicità acuta (Cat. 1,2,3) Corrosiva della pelle (Cat.1) STOT se (Cat.1) STOT re (Cat.1) Pericolo in caso di aspirazione Rif.: Allegato II Parte 3 (Norma EN ISO 8317) Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto (pericolosi per la salute), l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, e

141 Tossicità acuta Corrosione della pelle Mutagenici tà (Cat.2) Canceroge nicità (Cat.2) Pericolose se aspirate Imballaggio Tossicità per ripr. (Cat. 2) Sensibilizz. vie resp. STOT (Cat. 1,2) re, se Gas, liquidi e solidi infiamm. Rif.: Allegato II Parte 3 (Norma EN ISO 11683) Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto

142 Etichette su imballaggi

143 Etichette su imballaggi

144 Inventario delle classificazioni Art. 39 e 40 Ogni fabbricante o importatore, o gruppo di fabbricanti o importatori («il notificante»), che immette sul mercato una sostanza che risponde ai seguenti requisiti

145 Inventario delle classificazioni a) sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; b) sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose.

146 Inventario delle classificazioni NOTIFICA all'agenzia le informazioni seguenti, affinché siano incluse nell'inventario. a) l'identità del notificante o dei notificanti responsabili dell'immissione sul mercato b) l'identità della sostanza o delle sostanze, come specificato ai punti da 2.1 a dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);

147 Inventario delle classificazioni c) la classificazione della sostanza o delle sostanze conformemente all'articolo 13; d) nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenzazioni; e) i limiti di concentrazione specifici o i fattori M,

148 Inventario delle classificazioni Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) non sono notificate se sono state comunicate all'agenzia nell'ambito di una registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 o se sono già state comunicate da tale notificante. Il notificante comunica tali informazioni nel formato specificato all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

149 Inventario delle classificazioni

150 Inventario delle classificazioni

151 Inventario delle classificazioni

152 Inventario delle classificazioni Tempistica Le sostanze immesse sul mercato a decorrere dal 1 dicembre 2010 sono notificate conformemente al paragrafo 1 entro un mese dall'immissione sul mercato. Tuttavia, per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, le notifiche possono essere effettuate conformemente al paragrafo 1 prima di tale data.

153 Inventario delle classificazioni Voci concordate Art. 41 Se la notifica di cui all'articolo 40, ha come conseguenza l'iscrizione nell'inventario di cui all'articolo 42 di più voci per una stessa sostanza, i notificanti e i dichiaranti si adoperano per concordare una voce da includere nell'inventario. I notificanti informano l'agenzia di conseguenza.

154 Inventario delle classificazioni Art. 42 L'agenzia realizza e tiene aggiornato, in forma di banca dati, un inventario delle classificazioni e delle etichettature. Sono incluse nell'inventario le informazioni notificate a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, e le informazioni comunicate nel quadro di registrazioni effettuate in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

155 Inventario delle classificazioni Le informazioni contenute nell'inventario che corrispondono alle informazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sono accessibili al pubblico. L'agenzia consente l'accesso alle altre informazioni riguardanti ogni sostanza inclusa nell'inventario ai notificanti e ai dichiaranti che hanno comunicato informazioni su tale sostanza.

156 Banca dati preparati pericolosi Art. 45 Gli Stati membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. In Italia già attiva la banca dati...

157 Banca dati preparati pericolosi Art. 15 del D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 L'Istituto superiore di sanità è l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica, disciplinati dal presente decreto.

158 Banca dati preparati pericolosi Gli organismi designati forniscono tutte le garanzie richieste a tutela della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto: a) per rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza; e,

159 Banca dati preparati pericolosi b) su richiesta dello Stato membro, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi. Le informazioni non sono utilizzate per altri scopi.

160 Banca dati preparati pericolosi Entro il 20 gennaio 2012, la Commissione effettua un riesame per valutare la possibilità di armonizzare le informazioni di cui al paragrafo 1 e di stabilire tra l'altro il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle agli organismi designati.

161 Attuazione e relazioni Art. 46 Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria, compresa l'istituzione di un sistema di controlli ufficiali, affinché non siano immesse sul mercato sostanze e miscele che non siano state classificate, etichettate, notificate e imballate in conformità del presente regolamento.

162 Attuazione e relazioni Ogni cinque anni, entro il 1 luglio, gli Stati membri presentano all'agenzia una relazione sui risultati dei controlli ufficiali e delle altre misure di attuazione adottate. La prima relazione è presentata entro il 20 gennaio L'agenzia trasmette le relazioni alla Commissione, che ne tiene conto nel predisporre la relazione di cui all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

163 Sanzioni Art. 47 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di inosservanza del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché il presente regolamento sia applicato. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

164 Sanzioni Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni relative alle sanzioni entro il 20 giugno 2010 e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

165 Conservare le informazioni Art. 49 I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.

166 Conservare le informazioni Se il fornitore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o della miscela in questione è tenuto all'obbligo di cui al paragrafo 1 in luogo del fornitore.

167 Clausola di libera circolazione Art. 51 Gli Stati membri si astengono dal vietare, limitare od ostacolare, per motivi inerenti alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai sensi del presente regolamento, l'immissione sul mercato di sostanze o miscele conformi al presente regolamento e, se del caso, ad atti comunitari di attuazione del medesimo.

168 Disposizioni transitorie Art. 61 Fino al 1 dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE. Fino al 1 giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

169 Disposizioni transitorie Le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1 dicembre 2010 e del 1 giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento. In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

170 Disposizioni transitorie Per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 dicembre 2012.

171 Disposizioni transitorie Per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 giugno 2017.

172 Tempistiche di attuazione CLP

173 Classificazione delle Miscele Allegato I del CLP

174 Classificazione di miscele 1 Utilizzare i dati sperimentali per la miscela, se disponibili se non disponibili 2 Utilizzare i principi ponte, se applicabili se non applicabili 3 Per i pericoli per la salute e l ambiente, valutare i pericoli sulla base delle informazioni relative ai componenti

175 Classificazione di miscele 1 Sono disponibili dati sperimentali per la miscela Utilizzare i criteri di classificazione delle sostanze

176 Classificazione di miscele 2 Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela; applicare i principi ponte ( bridging principles ): a) Diluizione; b) Lotti di fabbricazione; c) Concentrazione di miscele altamente pericolose; d) Interpolazione all interno di una categoria di tossicità; e) Miscele sostanzialmente simili; f) Miscele sotto forma di aerosol.

177 Classificazione di miscele 3 Per i pericoli per la salute e l ambiente la stima del pericolo è derivata dalle informazioni note sui componenti della miscela Per alcune classi di pericolo, la classificazione può essere ricavata mediante una formula di additività.

178 Pericoli Chimico-Fisici

179 Pericoli chimico-fisici La miscela deve essere sottoposta a test sperimentali per la determinazione dei pericoli chimico-fisici. I criteri di valutazione sono gli stessi utilizzati per le sostanze.

180 Liquidi infiammabili CRITERI DI CLASSIFICAZIONE Categoria Punto di infiammabilità < 23 C < 23 C 23 C 60 C Punto di ebollizione 35 C >35 C

181 Pericoli chimico-fisici Per decidere se classificare una miscela come liquido infiammabile, occorrono i seguenti dati: Punto di infiammabilità Punto iniziale di ebollizione In mancanza di dati adeguati ed attendibili, il CLP prevede che vengano eseguiti i test necessari (art. 8, c.2)

182 Pericoli per la salute e per l ambiente

183 Pericoli per la salute e per ambiente In relazione alle varie categorie di pericolo il sistema propone una Decision logic ovvero una linea guida per la classificazione delle miscele

184 Tossicità acuta: decision logic

185 Miscele: tossicità acuta 1 Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale Se la miscela in quanto tale è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità acuta, è classificata in base agli stessi criteri applicati per le sostanze

186 Miscele: tossicità acuta 2 Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte Se la miscela in quanto tale non è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità acuta, ma esistono dati sui singoli componenti e su miscele simili sufficienti a caratterizzare i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati applicando i principi ponte di cui alla sezione

187 Miscele: tossicità acuta 3 Classificazione delle miscele in base ai componenti (formula di additività): 1) Dati disponibili per tutti i componenti (sostanze o miscele che siano) 2) Dati non disponibili per tutti i componenti

188 Miscele: dati disponibili La stima della tossicità acuta (STA) dei componenti è effettuata nel seguente modo: a) sono presi in considerazione i componenti con una tossicità acuta nota classificati in una delle categorie di tossicità acuta; b) i componenti che si suppone non presentino un pericolo di tossicità acuta (per esempio, acqua, zucchero) sono ignorati; c) i componenti per i quali non è stata dimostrata sperimentalmente una tossicità acuta per via orale a 2000 mg/kg di peso corporeo sono ignorati. I componenti che presentano queste caratteristiche sono considerati come aventi una stima della tossicità acuta (STA) nota.

189 Miscele: tossicità acuta La stima della tossicità acuta (STA) per la classificazione di una sostanza o di un componente di una miscela è basata: sulla DL50/CL50, se i dati sono disponibili, sul valore di conversione appropriato, desunto dalla tabella 3.1.2, che fa riferimento ai risultati di una prova che fornisce un intervallo di valori, o sul valore di conversione appropriato, desunto dalla tabella 3.1.2, che fa riferimento a una categoria di classificazione.

190 Miscele: tossicità acuta Tabella Via di esposizione Orale (mg/kg di peso corporeo) Cutanea (mg/kg di peso corporeo) Categoria di pericolo o intervallo di valori sperimentali di tossicità acuta 0 < categoria < categoria < categoria < categoria < categoria < categoria < categoria < categoria Conversione in stima puntuale della tossicità acuta 0,

191 Miscele: dati disponibili per tutti i componenti La STA per via orale, per via cutanea o per inalazione della miscela è calcolata partendo dai valori della STA di tutti i componenti rilevanti, applicando la formula: 100 C i = Σ n ATEi ATE mix ATE: stima della tossicità acuta C i : concentrazione del componente i

192 Miscele: dati non disponibili per tutti i componenti Quando per uno dei componenti della miscela non si dispone di una STA, ma si hanno informazioni come quelle di seguito elencate da cui è possibile dedurre un valore di conversione derivato come quelli indicati nella tabella 3.1.2, è applicata la precedente formula di cui alla sezione

193 Miscele: dati non disponibili per tutti i componenti Se in una miscela un componente per il quale non esistono informazioni valide è presente in una concentrazione pari o superiore all 1 %, non è possibile attribuire a tale miscela una stima della tossicità acuta definitiva. In tal caso la miscela è classificata in base ai soli componenti noti, specificando che x % della miscela è costituito di componenti di tossicità ignota.

194 Miscele: dati non disponibili per tutti i componenti Se la concentrazione complessiva dei componenti di tossicità acuta ignota è 10 %, si applica la formula di cui alla sezione Se la concentrazione complessiva dei componenti di tossicità ignota è > 10 %, tale formula è modificata come segue, per tener conto della percentuale totale dei componenti di tossicità ignota:

195 Tossicità acuta Esempio di classificazione Via di esposizione presa in considerazione: Orale Miscela costituita da 3 componenti; i dati disponibili sono: Componente Peso% Dati disponibili (orale) 1 16 LD 50 = 1600 mg/kg < LD 50 < 1200 mg/kg 3 80 LD 50 = 1050 mg/kg

196 Tossicità acuta Esempio di classificazione Non ho dati relativi alla miscela tal quale Non ho informazioni su miscele simili per applicare i principi-ponte Devo utilizzare un calcolo basato sui componenti Tutti i componenti risultano rilevanti

197 Tossicità acuta Esempio di classificazione Mentre per i componenti 1 e 3 utilizzerò il valore della DL 50, per il componente 2 devo ricavare la STA dalla tabella Applico la formula:

198 Pericoli per l Ambiente

199 Pericolo per l ambiente l acquatico: decision logic Figura Procedura di classificazione per tappe successive delle miscele in base al pericolo di tossicità acuta e cronica (a lungo termine) per l ambiente acquatico

200 Miscele: pericolo per l ambiente l acquatico 1 Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale Se la miscela in quanto tale è stata sottoposta a prove per determinare la tossicità acuta o cronica, è classificata in base agli stessi criteri applicati per le sostanze

201 Classificazione di miscele 2 Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela; applicare i principi ponte Diluizione:

202 Classificazione di miscele 3 Classificazione basata sui componenti della miscela; a) somma dei componenti classificati; oppure b) formula di additività.

203 Metodo della somma tossicità acuta Tabella Somma dei componenti classificati come: Miscela classificata: Tossicità acuta, Cat. 1 x M 25% Tossicità acuta, Cat. 1

204 Utilizzo del fattore M I componenti classificati in - categoria 1 di tossicità acuta e - categoria 1 di tossicità cronica, con valori di tossicità inferiori a 1 mg/l contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; pertanto, a tali componenti va attribuito di norma un peso maggiore quando si applica il metodo della sommatoria delle classificazioni.

205 Utilizzo del fattore M

206 Metodo della somma tossicità cronica Somma dei componenti classificati come: Criterio Miscela classificata: T. cron. Cat. 1 x M 25% T. cronica, Cat. 1 T. cron. Cat. 1 x M x 10 + T. cronica, Cat. 2 T. cron. Cat. 1 x M x T. cron. Cat. 2 x 10 + T. cron. Cat. 3 T. cron. Cat. 1 + T. cron. Cat. 2 + T. cron. Cat. 3 + T. cron. Cat. 4 25% T. cronica, Cat. 2 25% T. cronica, Cat. 3 25% T. cronica, Cat. 4

207 Allegato VI - criticità

208 Allegato VI Classificazione minima Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT RE, la classificazione secondo la 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il CLP. In questi casi la classificazione in Tab. 3.2 è da considerarsi una classificazione minima Si applica a meno che il fabbricante o l'importatore abbia accesso a dati che giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione minima. In tal caso si deve applicare la classificazione nella categoria di maggiore gravità.

209 Allegato VI Classificazione minima La classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell allegato VII quando il fabbricante o l'importatore conosce lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di tossicità acuta per inalazione. La classificazione stabilita in base all allegato VII sostituisce allora, se ne differisce, la classificazione minima indicata al presente allegato. La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3.1 da un asterisco (*) nella colonna «classificazione».

210 Allegato VI Nelle tabelle 3.1 e 3.2 sono indicati i limiti di concentrazione specifici da utilizzare per il calcolo della classificazione delle miscele. Nella tabella 3.2 (CLP), non sono stati inseriti i limiti di concentrazione specifici uguali a quelli generici, per maggior chiarezza (es: pericolo x ambiente acquatico: incoerenti con la 2006/8/CE).

211 Allegato VI Fattore M Alle sostanze classificate: Aquatic Acute, 1 o Aquatic Cronic, 1 può essere attribuito un fattore M, che corrisponde al limite di concentrazione specifico per le altre classi di pericolo. Se in tabella 3.1 non è presente il valore M per le sostanze classificate come pericolose per l ambiente acquatico, nella categoria 1 di tossicità acuta o nella categoria 1 di tossicità cronica, allora esso deve essere fissato dal fornitore della sostanza

212 Allegato VI Se nella colonna dei limiti specifici di concentrazione c è l asterisco *, i limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione per la classificazione CLP

213 Allegato VI Tabella 3.1 Nocivo se ingerito e a contatto con la pelle Tabella 3.2

214 Allegato VI Per alcune indicazioni di pericolo vi sono delle possibili differenziazioni (vedi ) H350 Può provocare il cancro H350i Può provocare il cancro se inalato H360 Può nuocere alla fertilità o al feto H360F Può nuocere alla fertilità H360D Può nuocere al feto

215 Allegato VI Note per le sostanze H U La classificazione nella tabella è relativa alle indicazioni di pericolo riportate. La classificazione e l etichettatura devono essere completate a cura di chi ha l obbligo di classificazione Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso

216 Strumento per conversione dell etichetta

217 Uno strumento utile Versione in inglese Richiede il nome della sostanza o miscela Si inserisce il CAS (se trattasi di una sostanza)

218 Uno strumento utile Si inserisce la classificazione

219 Uno strumento utile Si inseriscono le frasi di rischio

220 Uno strumento utile Scelta dello stato fisico

221 Uno strumento utile La classificazione è proposta sulla base dei dati inseriti. Deve essere controllata e modificata se necessario, tenendo conto di ulteriori informazioni disponibili. La Categoria scelta è la classificazione minima. Può essere utilizzata se non ci sono altri dati per classificare sulla base dei criteri dell Allegato 1

222 Uno strumento utile

223 Confronto tra 67/548/CEE (DSP) e CLP: le differenze TOSSICITA ACUTA 67/548/CEE (DSP) Dato della sostanza: DL50 Oral rat = mg/kg Sulla base dei criteri di classificazione della 67/548/CEE la sostanza risulta: R22 Xn NOCIVO CONCLUSIONI Visto che: è disponibile il dato di tossicità orale che va da 250 a 500 mg/kg una sostanza con valori 50 < LD50 orale 300 rientra in Categoria 3 è presente la nota (1) nella tabella di conversione

224 Selezionare le frasi P

225 CLP Art Consigli di prudenza 1. Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti. 2. I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo. 3. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela. 4. I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.

226 CLP Art. 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza 1. Sull'etichetta non figurano consigli di prudenza che risultino palesemente ridondanti o superflui dato il tipo particolare di sostanza, miscela o imballaggio. 2. Se la sostanza o miscela è fornita al pubblico, sull'etichetta figura un consiglio di prudenza riguardante lo smaltimento della sostanza o miscela nonché lo smaltimento dell'imballaggio, salvo se non previsto dall'articolo 22. In tutti gli altri casi, se è chiaro che lo smaltimento della sostanza o miscela o dell'imballaggio non presenta un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, non è necessario un consiglio di prudenza riguardante lo smaltimento. 3. Sull'etichetta non figurano più di sei consigli di prudenza, se non qualora lo richiedano la natura e la gravità dei pericoli.

227 Selezione delle Frasi P Criteri consigliati: 1) Selezione di tutte le frasi P assegnate in base alle frasi H della sostanza/miscela (si veda Allegato IV del CLP) 2) Eliminazione delle ridondanze oppure le frasi P con testo simile a frasi H assegnate 3) Definizione di una gerarchia "verticale" delle frasi P per tipologia (Prevenzione, Reazione, Conservazione, Smaltimento)

228 Selezione delle Frasi P 4) Selezione delle frasi P legate alle frasi S (si veda Allegato V alla Guida all'applicazione del CLP); criteri di scelta (obbligatoria/raccomandata/casi speciali) in base all'allegato VI della 67/548/CEE 5) Combinazione appropriata delle frasi P, se possibile 6) Se le frasi P sono > 6 utilizzo della SDS per l'inclusione di alcune frasi P (es. la sezione n. 7 per la manipolazione e lo stoccaggio, la sezione n. 13 per lo smaltimento)

229 CLP - Allegato IV Codice (1) Consigli di prudenza Reazione (2) Classe di pericolo (3) Categoria di pericolo (4) Condizioni d uso (5) P313 Consultare un medico Irritazione cutanea (punto 3.2) 2,3 Irritazione oculare (punto 3.3) 2 Sensibilizzazione della pelle (punto 3.4) Mutagenicità sulle cellule germinali (punto 3.5) 1 1A, 1B, 2 Cancerogenicità (punto 3.6) 1A, 1B, 2 Tossicità per la riproduzione (punto 3.7) Tossicità per la riproduzione - effetti sull allattamento o attraverso l allattamento (punto 3.7) 1A, 1B, 2 Categoria supplementare

230 Guida applicativa al CLP - Allegato V S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. P305+P351+ P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P313 Get medical advice/attention.

231 GRAZIE PER ATTENZIONE

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