AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano

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1 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano Via Potito Petrone Potenza Telefono Fax Codice Fiscale e Partita IVA CAPITOLATO TECNICO Fornitura triennale di gas medicinali, tecnici e di laboratorio ARTICOLO 1 OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA Il presente capitolato disciplina la fornitura di gas medicinali, tecnici e di laboratorio per le esigenze dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, relativamente ai suoi due Presidi Ospedalieri San Carlo di Potenza e San Francesco di Paola di Pescopagano. Le quantità dell appalto, riportate nell allegato al presente Capitolato, tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in più o in meno, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. ARTICOLO 2 DURATA DELL APPALTO La fornitura avrà la durata di anni 3 dalla data di aggiudicazione definitiva. L Azienda si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura per ulteriori anni 3 sulla base di proprie valutazioni tecnicoeconomiche, sempre previa accettazione da parte della Ditta aggiudicataria. La manifestazione della volontà di rinnovo avverrà almeno tre mesi prima della regolare scadenza. La Ditta aggiudicataria avrà comunque l obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto stesso. ARTICOLO 3 PREZZI Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al momento della indizione della gara in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino. La stazione appaltante, effettuato l esame di congruità dei prezzi in vigore nel tempo, si riserva la possibilità di richiedere l applicazione di condizioni economiche migliorative. 1/9

2 In caso di rinnovo del contratto, potrà essere verificata la possibilità di condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta aggiudicataria. ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI I gas forniti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. I gas devono essere prodotti in conformità alle norme di buona fabbricazione F.U. ultima edizione. I Gas devono avere i requisiti di purezza stabiliti nelle relative monografie della Farmacopea Ufficiale italiana, ultima edizione, e devono essere prodotti, immagazzinati e distribuiti dalla Ditta aggiudicataria secondo la normativa vigente, in particolare del D.Lgs.n. 538/92 e del D.Lgs.n. 178/91. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuata al momento del travaso nell apposito contenitore. La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre fornire, su richiesta dell Azienda, i gas per uso tecnico e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente. Per tutti i gas medicinali dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l etichettatura dei recipienti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente ( A.D.R. e Farmacopea Ufficiale). I prodotti gassosi dovranno essere forniti in bombole in comodato d uso gratuito, nel numero presunto di circa 200 e di capacità geometrica di 3lt; 5lt; 7lt; 14lt. Le bombole dovranno essere corredate: - di valvole dosatrici uso medico o industriali secondo le esigenze dell Azienda; - di cappellotto di protezione delle valvole; - di dischetto di acciaio inox con punzonato Per uso Medico e numero di partita IVA o codice fiscale del proprietario della bombola, (circolare 15 marzo 1990; D.M. 2 maggio 1991); - di etichettatura riportante il numero di lotto di produzione secondo quanto prescritto dalla Farmacopea Ufficiale; - di etichettatura nel rispetto delle norme previste per il trasporto, nonché per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle merci pericolose, con le indicazioni delle informazioni fornite (simbolo di pericolo frasi di rischio/consigli di prudenza; nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore; numero ONU e denominazione del gas; numero CE (solo per gas singoli). Le bombole inoltre dovranno essere rispondenti a tutte le normative per quanto riguarda collaudi e revisioni (DM 12 settembre 1925; RD 12 maggio 1927 n. 824, art. 44; DM 19 aprile 2001 Ministero dei Trasporti e Navigazione), ai codici colore (norma europea EN ) per quanto attiene il corpo bombola e l ogiva (DM 14 ottobre 1999 Ministero dei Trasporti e DM 14 agosto 2000 del Ministero della Sanità) e dovranno riportare la punzonatura del simbolo chimico del gas sull ogiva (FU IX ed. DM 26 aprile 1985; I suppl. FU IX ed. DM 29 gennaio 1988). Sarà obbligo della Ditta fornitrice dei gas fornire le schede aggiornate per l uso in sicurezza relative ai gas e alle miscele utilizzate dall Azienda Ospedaliera. Le miscele binarie, ternarie, quaternarie e quinarie devono essere corredate, senza alcun onere per l Azienda Ospedaliera, di certificato di analisi, dal quale si possa rilevare la rispondenza delle quantità dei componenti la miscela. La Ditta dovrà fornire in comodato gratuito tre serbatoi criogenici con accessori (evaporatori), di cui due della capacità di almeno (diecimila) litri e uno della capacità di almeno (quindicimila) litri, per la fornitura di ossigeno allo stato liquido presso l Ospedale San Carlo di Potenza (n. 2) e presso l Ospedale San Francesco di 2/9

3 Paola di Pescopagano. I serbatoi dovranno essere installati, collaudati e messi in funzione entro un tempo massimo di 7 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, con oneri completamente a carico della ditta, inclusi le tubazioni per i collegamenti alla rete attualmente esistente, garantendo comunque l erogazione dell ossigeno in rete anche durante i lavori. Sarà, altresì, a carico della Ditta la fornitura in comodato gratuito, la posa in opera, l installazione e il collaudo di due rampe di emergenza, composte ciascuna da n. 40 bombole da 40 litri, presso il Presidio San Carlo di Potenza e di una rampa, composta da N. 8 bombole da 40 litri, presso il Presidio San Francesco di Pescopagano. Le spese di installazione, ad inclusione della fornitura di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo dei serbatoi, delle rampe e delle ulteriori apparecchiature fornite, e di manutenzione sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria. Resta a carico dell Azienda la predisposizione dei siti. La Ditta potrà effettuare apposito sopralluogo degli impianti esistenti o in via di completamento previo accordo con l U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale. I serbatoi erogatori, c.d. evaporatori freddi, dovranno essere dotati di appositi dispositivi di sicurezza e gasificazione e dovranno riportare le seguenti indicazioni: a) data di collaudo e di costruzione; b) specifiche tecniche: capacità temperatura max e min. di esercizio; c) schema dell impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza; d) adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto. I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura della Ditta in appositi serbatoi-erogatori fissi o mobili di stanza presso i Presidi dell Azienda Ospedaliera. La ditta aggiudicataria dovrà predisporre la pratica per il rilascio del certificato incendio da parte dei VV.F. per quanto attiene i serbatoi e le rampe di emergenza ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELLA DITTA La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a: comunicare formalmente all U.O. Farmacia e all U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, al momento del ricevimento dell ordine, l eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto; fornire i prodotti indicati in offerta per tutta la durata della fornitura; comunicare tempestivamente all U.O. Farmacia e all U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale le variazioni eventualmente intervenute nella composizione, nel confezionamento e in qualsiasi altro aspetto della fornitura dei prodotti aggiudicati. ARTICOLO 6 ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA L Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura di prodotti diversi (riferite alla stessa categoria) da quelli indicate in gara e inclusi nel listino prezzi presentato in fase di gara; in questo caso si applicherà la percentuale di sconto media praticata in sede di gara. Nel caso di richiesta di prodotti inseriti in listini successivi, dovrà comunque essere applicata la già citata percentuale di sconto. ARTICOLO 7 3/9

4 CONSEGNE La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, nell ambito dei depositi presenti presso i Presidi dell Azienda: a) la fornitura dei gas; b) la sostituzione dei vuoti con i pieni; c) il trasporto, la consegna ed il travaso dei gas allo stato liquido franco evaporatori e/o franco depositi o stabilimenti nel caso di serbatoi mobili. I gas devono essere consegnati presso i depositi dei Presidi dell Azienda ed ogni consegna deve essere concordata con l U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale dell Azienda Ospedaliera, con esclusione di consegne in blocco. I contenitori di liquidi crio e Dewar (allo stato utilizzati dal Centro di Medicina Trasfusionale e Fisiopatologia della riproduzione c/o la sala Operatoria del Pad. F1) dovranno essere forniti in comodato d uso gratuito dalla Ditta e consegnati nei rispettivi locali di utilizzo. L Azienda si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e le modalità che riterrà più opportune, controlli di tipo qualitativo e quantitativo in contraddittorio con la ditta. I controlli di tipo quantitativo verranno effettuati dall U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale o dall U.O. Farmacia dell Azienda. Le bombole di proprietà dell Azienda Ospedaliera e quelle cedute in comodato gratuito dovranno presentarsi sempre perfettamente verniciate, prive di graffi e di ruggine. La Ditta dovrà farsi carico di prestare la massima diligenza durante le fasi di trasporto e riempimento e provvedere alla verniciatura delle bombole a proprie spese quando le stesse risultano danneggiate e/o graffiate. I gas ordinati di volta in volta devono essere consegnati: a) entro e non oltre due giorni dalla data del ricevimento ordine (12 ore in caso di urgenza) anche in periodi festivi o di ferie. La Ditta dovrà lasciare un proprio recapito telefonico, con un operatore disponibile 24 ore su 24, per le chiamate di urgenza. b) entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell ordine per miscele non previste in elenco. Qualora non sia possibile la consegna nei termini sopra descritti, la Ditta dovrà provvedere alla consegna di un anticipo nella misura necessaria a garantire la regolarità del servizio. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare: - codice Ditta identificativo del prodotto consegnato; - descrizione dei beni (es. ossigeno F.U., numero di bombole consegnate, Proprietario delle bombole, Lotto di Produzione, Quantità consegnata, Identificazione materie pericolose secondo vigenti normative ADR, Quantità ritirata). Qualora l U.O. Farmacia o l U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, ognuna per le proprie competenze, riscontrassero, anche in sede di prima consegna, la non conformità della fornitura, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, le stesse UU.OO. invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 24 ore. In caso di inottemperanza da parte della Ditta, l Azienda Ospedaliera avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico dell inadempiente sia la differenza per l eventuale maggiore prezzo pagato dall Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all Azienda a causa dell inadempienza stessa. Rimane salva qualsiasi altra conseguenza per interruzione di pubblico servizio. 4/9

5 ARTICOLO 8 CONTROLLI SULLE FORNITURE E ACCETTAZIONE DELLA MERCE All atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte dell U.O. Farmacia campioni dei prodotti consegnati per effettuare controlli. Tali controlli potranno essere eseguiti anche in un momento successivo a quello della consegna e potranno consistere anche in analisi tecniche da parte di laboratori legalmente riconosciuti; il risultato dei controlli si intende fin d ora accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore. Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto, riscontrato all atto del ricevimento; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate. In tal senso, la firma all atto del ricevimento della fornitura dimostrerà soltanto una corrispondenza della tipologia di prodotto inviato. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i Presidi dell Azienda e si intende riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi dei prodotti non rilevati all atto della consegna. Nel caso non fosse possibile periziare la fornitura all atto dell arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè ne sarà possibile il controllo. ARTICOLO 9 RISCHI, GARANZIE E RESPONSABILITA DEL FORNITORE L Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, nonché nell utilizzo dei prodotti forniti da difetti e imperfezioni degli stessi, intendendosi fin d ora l Azienda Ospedaliera sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. La ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante committente di Responsabilità Civile per danni che si dovessero verificare, a persone o a cose, a seguito di errata o mancata manutenzione, per un massimale non inferiore all importo complessivo della gara. L Azienda Ospedaliera è altresì indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. ARTICOLO 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La ditta ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. 5/9

6 La Ditta è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell art c.c. come espressamente indicato all art. 19 del presente capitolato riservato alle clausole risolutive espresse. ARTICOLO 11 INADEMPIENZE E PENALITÀ In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino, per la loro gravità, l immediata risoluzione del contratto, l Azienda Ospedaliera, su segnalazione dell U.O. Farmacia o dell U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, procede a contestare, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate e ad assegnare un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine, l eventuale penale sarà applicata con provvedimento formale dell Azienda. La suddetta determinazione è da ritenersi esecutiva, nonostante la proposizione di gravame innanzi all Autorità giudiziaria. Nel provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta e delle ragioni per le quali l Azienda ritiene di disattenderle. L ammontare della penale è fissato; nel 10% dell importo della fornitura per la quale sono state riscontrate difformità qualitative rispetto agli obblighi assunti con il relativo contratto; nel 5% dell importo della fornitura in ritardo per ogni giorno di ritardo nella consegna che non comporti il ricorso ad un altro fornitore; nel 20% dell importo della fornitura mancata in caso di ritardo nella consegna che comporti il riscorso ad altro fornitore, oltre agli eventuali danni di approvvigionamento urgante sul libero mercato, con addebito al fornitore delle eventuali maggiori spese sostenute. L incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria, in esecuzione del rapporto intrattenuto con l Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La Ditta prende atto che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Azienda Ospedaliera la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ARTICOLO 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI Le Ditte emetteranno fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dai Servizi aziendali competenti, a fronte degli ordini evasi nel mese precedente. Le fatture, rilasciate in originale, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: - indicazione dettagliata dei prodotti consegnati; - indicazione della deliberazione di affidamento; - indicazione del numero dell ordine aziendale informatizzato; 6/9

7 - indicazione della bolla di consegna. Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso. Il pagamento delle fatture avverrà con mandato bancario a 90 (novanta) giorni data ricevimento fattura. I termini di decorrenza sono stabiliti come segue: - il 15 del mese per le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso; - il 30 del mese per le fatture registrate tra il sedicesimo e l ultimo giorno del mese stesso. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della Ditta fornitrice, gli interessi moratori così articolati: - fino al 180 giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta gli interessi legali, di cui all art C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato; - dal 181 giorno, fino alla data di emissione del mandato, gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri dell Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta (anche a seguito di ritardo dell Azienda Ospedaliera nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell attività ospedaliera, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l Azienda Ospedaliera è portatrice. ARTICOLO 13 SUBAPPALTO È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria la cessione, nonché il subappalto di tutta o di parte della fornitura senza preventiva autorizzazione dell Azienda Ospedaliera. L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'azienda di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. ARTICOLO 14 SCIOPERI In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria ed il proprio personale, od ogni altra situazione di vertenza sindacale o di sciopero, la ditta si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l interruzione della fornitura. In caso contrario la ditta aggiudicataria non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento. ARTICOLO 15 SPESE CONTRATTUALI Le spese di contratto, di eventuale registrazione in caso d uso e ogni altra spesa accessoria inerenti la presente fornitura, sono a totale carico della ditta aggiudicataria. ARTICOLO 16 SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI In caso di morte del fornitore (se ditta individuale) o estinzione della Società, l Azienda potrà risolvere il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso. 7/9

8 In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata, sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato. In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione. ARTICOLO 17 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE EX ART C.C.. La ditta aggiudicataria è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro), l Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, ipso facto et jure (senza alcuna pronunzia dell autorità giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. In caso di risoluzione del contratto, l Azienda si riserva la facoltà di valutare l opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o indire nuova gara. Il contratto inoltre si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate: 1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza come previsti all art. 10 del presente capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell Azienda Ospedaliera a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell art c.c.; 2) violazione dell obbligo di cui all art. 13 del presente capitolato, che comporta l incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l Azienda di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni; 3) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall art. 16 del presente capitolato: a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell art cc.; b) fallimento della ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell art.1456 cc. salve le ragioni spettanti all Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata; c) scioglimento o liquidazione della Ditta aggiudicataria, che comporta a insindacabile giudizio dell Azienda Ospedaliera, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione. In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato speciale si rimanda alle disposizioni di legge in materia. ARTICOLO 18 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Potenza. 8/9

9 ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell art. 10 della l.n.675/96 e successive modifiche ed integrazioni, i dati raccolti nella presente procedura saranno improntati a liceità e correttezza e sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento della stessa; la sottoscrizione per accettazione del capitolato vale come autorizzazione; i partecipanti, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente l utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti connessi alla procedura di gara. 9/9

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