CAPITOLATO TECNICO. Fornitura di Dispositivi Medici per Cardiologia Pediatrica

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1 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA Ospedale S. Carlo di Potenza Ospedale S. Francesco di Paola di Pescopagano Via Potito Petrone Potenza Tel Codice Fiscale e Partita IVA CAPITOLATO TECNICO Fornitura di Dispositivi Medici per Cardiologia Pediatrica ARTICOLO 1 OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA Il presente capitolato disciplina la fornitura di Dispositivi Medici specialistici (cfr. allegato A) occorrenti alla S.S. a rilievo dipartimentale di Cardiologia Pediatrica dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza Ospedale S.Carlo. Le quantità dell appalto, riportate nell allegato A al presente Capitolato, tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in più o in meno, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili; l Azienda si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure interventistiche sulla cui base sono stati previsti i consumi annui, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore. ARTICOLO 2 DURATA DELLA FORNITURA E PERIODO DI PROVA La fornitura avrà la durata di anni 3 dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L Azienda si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura per ulteriori anni 3 sulla base di proprie valutazioni tecnicoeconomiche, sempre previa accettazione da parte della Ditta aggiudicataria. La manifestazione della volontà di rinnovo avverrà almeno tre mesi prima della regolare scadenza. La Ditta aggiudicataria avrà comunque l obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso. I primi sei mesi, a partire dalla data della prima consegna dei prodotti aggiudicati, saranno considerati di prova ai fini della verifica della corrispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche non risolvibili, dopo opportuni confronti e verifiche con la ditta aggiudicataria, l Azienda recederà dal contratto. Il superamento del periodo di prova senza contestazioni e/o comunicazioni formali equivale alla conferma dell aggiudicazione, senza necessità di comunicazione alcuna o di ulteriore provvedimento deliberativo. ARTICOLO 3 PREZZI Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al momento della indizione della gara in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo di aggiudicazione di intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino. 1 di 9

2 L Azienda Ospedaliera, effettuato l esame di congruità dei prezzi in vigore nel tempo, si riserva la possibilità di richiedere l applicazione di condizioni economiche migliorative. In caso di rinnovo del contratto, potrà essere verificata la possibilità di condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta aggiudicataria. ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto nell allegato A al presente Capitolato, in particolare per quanto riguarda la composizione e la destinazione d uso. I prodotti oggetto di gara, riportati nell allegato A, sono descritti in modo succinto per dare ad ogni ditta la possibilità di offrire un prodotto che, per caratteristiche tecniche, modalità d impiego, sicurezza e conformità, sia idoneo agli usi per cui è stato autorizzato (D.Lgs. n. 46 del ). Ciascun articolo offerto e fornito dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 46/97 Attuazione della direttiva 93/42 CE concernente i Dispositivi Medici e ss.mm.ii., inclusa la marchiatura CE; la non conformità determina la non accettazione del prodotto. I prodotti dovranno rispondere ai saggi tecnologici, chimici, fisici e biologici indicati da tutte le norme vigenti in campo nazionale e comunitario. I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene all autorizzazione, alla produzione, alla importazione ed alla commercializzazione. In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni regionali o ministeriali che prevedano la sospensione dell utilizzo di alcuni lotti dei prodotti affidati, la ditta dovrà segnalare tempestivamente all Azienda tale situazione e provvedere alla sostituzione dei prodotti entro i termini fissati dall Azienda; in caso contrario, l Azienda è autorizzata ad approvvigionarsi presso altra ditta, addebitando l eventuale maggiore spesa sostenuta all aggiudicatario inadempiente. ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELLA DITTA La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a: consegnare prodotti, qualora soggetti a scadenza, con validità residua al momento della consegna uguale o superiore ai 3/4 dell intero periodo di validità; comunicare formalmente all U.O. Farmacia, al momento del ricevimento dell ordine, l eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto; fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura; comunicare tempestivamente all U.O. Farmacia le variazioni eventualmente intervenute nella composizione, nel dosaggio, nella formulazione, nel confezionamento e in qualsiasi altro aspetto della fornitura dei prodotti aggiudicati; inviare, per ciascuna consegna, prodotti appartenenti ad un unico lotto di produzione con indicazione sulla bolla di consegna il numero di lotto e la data di scadenza; ritirare i prodotti resi dall U.O. Farmacia anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con la stessa U.O. l accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita; comunicare tempestivamente all Azienda, a mezzo di raccomandata A/R, eventuali variazioni, cessioni e/o accorpamenti societari, con contestuale trasmissione di dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e clausole contrattuali relative alla fornitura in essere da parte del nuovo soggetto subentrante nel rapporto; 2 di 9

3 informare tempestivamente l Azienda Ospedaliera, a mezzo telegramma o lettera in telefax, circa eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione alla produzione e/o alla commercializzazione dei prodotti di cui la Ditta è risultata aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità o dagli Organi Giudiziari durante il periodo della fornitura. ARTICOLO 6 ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA L Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura di tipologie di articoli diverse (riferite alla medesima categoria di prodotti) da quelle indicate in gara; in questo caso la Ditta sarà obbligata a fornire gli stessi articoli, secondo modalità identiche a quelle previste nel presente Capitolato, applicando ai prezzi di listino la percentuale di sconto media sugli articoli praticata in sede di gara. La ditta aggiudicataria potrà proporre all Azienda Ospedaliera la fornitura di prodotti migliorativi in luogo di quelli aggiudicati, alle stesse condizioni di aggiudicazione. L accettazione di tale proposta avverrà ad insindacabile giudizio dell Azienda Ospedaliera. ARTICOLO 7 CONSEGNE La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare: - numero di riferimento dell ordine; - data dell ordine; - luogo di consegna; - elenco descrittivo del materiale consegnato, con numero del lotto di produzione dello stesso. In mancanza di tali dati l Azienda Ospedaliera potrà respingere la merce consegnata, senza che questo possa rappresentare per la Ditta aggiudicataria oggetto di rivalsa e di richieste economiche. I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità. Le consegne ordinarie da effettuarsi in porto franco al Magazzino dell U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera, nelle quantità e qualità richieste, preferibilmente in un unica soluzione, in base alle disposizioni impartite dalla stessa U.O., dovranno pervenire entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento dell ordine e nelle ore antimeridiane, dalle ore 7:30 alle ore 13:00. In caso d urgenza, espressamente indicata nell ordine, la Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. Costituiscono motivo di traslazione dei termini di consegna le cause di forza maggiore, debitamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria ed accertate dall Azienda Ospedaliera. Nel caso di prodotti mancanti rispetto all ordinativo, questi dovranno espressamente essere indicati nella bolla di consegna, con la previsione del tempo per la loro disponibilità. Qualora l U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità della merce, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal presente Capitolato, la stessa U.O. invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 10 giorni. 3 di 9

4 In caso di inottemperanza da parte della Ditta aggiudicataria, l Azienda Ospedaliera avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l eventuale maggiore prezzo pagato dall Azienda Ospedaliera rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all Azienda Ospedaliera a causa dell inadempienza stessa. ARTICOLO 8 CONTO DEPOSITO La Ditta aggiudicataria, limitatamente ai prodotti per i quali nell allegato A è previsto il conto deposito, è obbligata a costituire un conto deposito presso l Azienda Ospedaliera e, in particolare, presso la S.S. a rilievo dipartimentale Cardiologia Pediatrica. Previo accordo con la Ditta aggiudicataria, le UU.OO. interessate e l U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera, potrà essere altresì attivato un sistema di fornitura per conto deposito per i prodotti per i quali lo stesso non è stato espressamente previsto. L Azienda Ospedaliera procederà al reintegro del materiale utilizzato mediante emissione di regolare ordine a cui potrà seguire fatturazione da parte della Ditta aggiudicataria. ARTICOLO 9 CONTROLLI SULLE FORNITURE E ACCETTAZIONE DELLA MERCE All atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte dell U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera campioni dei prodotti consegnati per effettuare controlli. Tali controlli potranno essere eseguiti anche in un momento successivo a quello della consegna e potranno consistere anche in analisi tecniche da parte di laboratori legalmente riconosciuti; il risultato dei controlli si intende fin d ora accettato dalla Ditta aggiudicataria. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Qualora gli imballi, necessariamente del tipo a perdere, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno, a insindacabile giudizio dell U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera, rifiutati e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Sull imballaggio esterno e su ogni confezione singola dovranno essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una sicura identificazione del prodotto. In particolare dovranno essere facilmente visibili: a) il contrassegno del fabbricante, con nome, ragione sociale ed indirizzo; b) il nome commerciale del prodotto; c) il codice prodotto; d) la misura, ove previsto; e) il marchio CE; e) la data e il numero del lotto di fabbricazione; f) la dicitura STERILE ; g) il metodo di sterilizzazione; h) la dicitura o la simbologia MONOUSO o PLURIUSO ; i) la scadenza. In aggiunta, sull imballaggio dovranno essere indicati: a) il numero di pezzi per confezione; b) eventuali avvertenze e/o indicazioni relative alla conservazione. Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto, riscontrato all atto del ricevimento; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate. In tal senso, la firma all atto del ricevimento della merce dimostrerà soltanto una corrispondenza della tipologia di prodotto inviato. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino dell U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera e si intende riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all atto della consegna, fino all utilizzazione del materiale. Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all atto dell arrivo, la Ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, 4 di 9

5 quando, cioè, all apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. In caso di mancata rispondenza del prodotto ai requisiti qualitativi, l Azienda Ospedaliera potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi: a) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro i termini indicati dall U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera. Ove ciò non avvenga si procederà come da art. 7; b) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto dei prodotti da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell Azienda Ospedaliera e salvo il risarcimento degli ulteriori danni; c) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell Azienda Ospedaliera nelle sedi competenti. La Ditta aggiudicataria si obbliga a sostituire con immediatezza e alle medesime condizioni quei prodotti che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio dell U.O. Farmacia dell Azienda Ospedaliera, non fossero rispondenti ai requisiti prescritti. L operazione di controllo della rispondenza dei prodotti forniti sarà intesa a verificare che essi abbiano i requisiti previsti dal presente Capitolato ed indicati nell allegato A, nonché ad accertare la rispondenza di quelli consegnati rispetto a quelli ordinati. A queste operazioni di rispondenza del materiale la Ditta aggiudicataria può farsi rappresentare da propri delegati. Anche dopo l effettuazione della verifica di corrispondenza dei prodotti resterà salva la garanzia dovuta dalla Ditta aggiudicataria per i vizi occulti e i difetti di qualità non apparenti. ARTICOLO 10 RISCHI, GARANZIE E RESPONSABILITA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA L Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, nonché nell utilizzo dei prodotti forniti da difetti e imperfezioni degli stessi, intendendosi fin d ora l Azienda Ospedaliera sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. L Azienda Ospedaliera è altresì indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L Azienda Ospedaliera è, infine, sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di violazione da parte della Ditta degli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza. ARTICOLO 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La Ditta aggiudicataria ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 5 di 9

6 collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell art c.c.. ARTICOLO 12 PENALITÀ L Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di comminare penalità, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, determinate ai sensi dell art c.c. e pari al valore giornaliero dell 1% (uno per cento) del valore del singolo ordine, in caso di: a) consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla ditta, rispetto ai termini di consegna di cui all art. 7; b) mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato e successivo mancato ritiro e sostituzione a spese della ditta e nei termini di tempo indicati dall U.O. Farmacia. L Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per l eventuale deterioramento della merce non ritirata. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito, comunicata semplicemente per via amministrativa, e trattenuta sui crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria in dipendenza del contratto; qualora questi ultimi non siano sufficienti, l Azienda Ospedaliera potrà trattenere anche le somme dovute alla Ditta aggiudicataria in dipendenza di altri contratti in essere tra le parti. In caso di assenza di crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria o in caso di insufficienza di questi ultimi, l ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione definitiva. La Ditta aggiudicataria prende atto ed accetta che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ARTICOLO 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli uffici aziendali competenti, a fronte degli ordini evasi nel mese precedente. Le fatture, rilasciate in originale, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata; - indicazione della deliberazione di affidamento; - indicazione del numero dell ordine aziendale informatizzato; - indicazione della bolla di consegna. Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso. Il pagamento delle fatture avverrà con mandato bancario a 90 (novanta) giorni data ricevimento fattura. I termini di decorrenza sono stabiliti come segue: - il 15 del mese per le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso; - il 30 del mese per le fatture registrate tra il sedicesimo e l ultimo giorno del mese stesso. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, gli interessi moratori così articolati: - fino al 180 giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta gli interessi legali, di cui all art C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato; - dal 181 giorno, fino alla data di emissione del mandato, gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri dell Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti. 6 di 9

7 Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell Azienda Ospedaliera nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell attività ospedaliera, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l Azienda Ospedaliera è portatrice. La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell Azienda Ospedaliera. ARTICOLO 14 CESSIONE E SUBAPPALTO È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria la cessione, nonché il subappalto di tutta o di parte della fornitura senza preventiva autorizzazione dell Azienda Ospedaliera. L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'azienda di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. ARTICOLO 15 SCIOPERI In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria ed il proprio personale, od ogni altra situazione di vertenza sindacale o di sciopero, la ditta si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l interruzione della fornitura. In caso contrario la ditta aggiudicataria non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento. ARTICOLO 16 SPESE CONTRATTUALI Le spese di contratto, di eventuale registrazione in caso d uso e ogni altra spesa accessoria inerente la presente fornitura, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. A carico dell Azienda Ospedaliera rimane l imposta sul valore aggiunto (IVA), che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura ai sensi dell art. 18 della Legge n. 633/1972 e ss.mm.ii.. ARTICOLO 17 SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI In caso di morte del fornitore (se ditta individuale) o estinzione della Società, l Azienda potrà risolvere il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso. In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata, sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato. In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione. ARTICOLO 18 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE EX ART C.C.. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, 7 di 9

8 o altro), l Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, ipso facto et jure (senza alcuna pronunzia dell autorità giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. In caso di risoluzione del contratto, l Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di valutare l opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Alla Ditta aggiudicataria verranno addebitate le spese in più sostenute dall Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla compete alla Ditta aggiudicataria. L esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il contratto inoltre si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate: 1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza come previsti all art. 11 del presente Capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell Azienda Ospedaliera a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell art c.c.; 2) violazione dell obbligo di cui all art. 14 del presente capitolato, che comporta l incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l Azienda Ospedaliera di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni; 3) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall art. 17 del presente Capitolato: a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell art cc.; b) fallimento della ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell art.1456 cc. salve le ragioni spettanti all Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata; c) scioglimento o liquidazione della Ditta aggiudicataria, che comporta a insindacabile giudizio dell Azienda Ospedaliera, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione. In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione. L Azienda Ospedaliera potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni: in qualunque momento dell esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall art del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria dalle spese sostenute e/o dalle forniture eseguite; in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta aggiudicataria; in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti; in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate; in caso di cessione del contratto; in caso di subappalto non autorizzato; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l applicazione delle penalità comminate; in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura; per motivi di pubblico interesse; in caso di cessazione d attività della Ditta aggiudicataria, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria. 8 di 9

9 Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato speciale si rimanda alle disposizioni di legge in materia. ARTICOLO 19 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell esecuzione del contratto è competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti. DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) 9 di 9

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