Contratto ad esecuzione periodica e continuativa. Contratto di fornitura di beni

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1 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Via Potito Petrone Potenza Telefono Fax Codice Fiscale e Partita IVA Contratto ad esecuzione periodica e continuativa Contratto di fornitura di beni PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI FINALIZZATI ALLA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI TV E MULTIMEDIALI SU PIATTAFORMA IP DELL AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO ALLEGATO N. 7 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA Allegato 7 - pagina 1 di 10

2 SOMMARIO Art Oggetto...3 Art Durata dell appalto...3 Art Stipulazione del contratto...3 Art Prezzo...3 Art Spese contrattuali, obblighi ed oneri diversi...3 Art Responsabilità dell impresa durante l esecuzione del contratto...4 Art Controllo sulla esecuzione del contratto...4 Art Revisione prezzi...5 Art Cauzioni...5 Art Modalità di pagamento...5 Art Penalità...5 Art Modalità di applicazione delle penalità...6 Art Cessione e subappalto...7 Art Scioperi...7 Art Successione, fallimento, liquidazione e ammissione a procedure concorsuali...7 Art Obblighi di riservatezza...7 Art Risoluzione del contratto...7 Art Risarcimento danni ed esonero da responsabilità...9 Art Foro competente...10 Art Norma di rinvio...10 Pag. 2 di 10

3 Art Oggetto Il presente capitolato disciplina il contratto per l affidamento, per 5 anni, della fornitura di sistemi finalizzati alla distribuzione di contenuti TV e multimediali su piattaforma dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. Le caratteristiche tecniche della fornitura sono riportate nell Allegato 1 al disciplinare di gara. Art Durata dell appalto La fornitura avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla stipula del contratto. La ditta aggiudicataria avrà, inoltre, l obbligo di continuare la fornitura ed i connessi servizi, alle condizioni pattuite, per 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso o per il minor periodo necessario alla SA per provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Art Stipulazione del contratto Il contratto sarà stipulato dall Azienda, nei termini previsti dalla legge, previa acquisizione delle prescritte approvazioni di legge e verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara. Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto e conseguenti, sono a carico della Ditta. Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall esame della documentazione risultasse che la DA non fosse in possesso dei requisiti per l esecuzione dell appalto, la SA disporrà la revoca dell aggiudicazione. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della DA. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale: l offerta aggiudicata; la polizza fideiussoria; il disciplinare di gara; l Allegato 1 contenente le caratteristiche tecniche della fornitura. Ai sensi dell art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/06, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall invio dell ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell art. 79 del D.Lgs. 163/06. Il contratto sarà stipulato, in conformità a quanto previsto dall art. 11 del D.Lgs. 163/2006, entro 120 giorni dalla ricezione della notificazione dell aggiudicazione. In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l Azienda si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio riterrà per l esecuzione dell appalto, ponendo a carico della Ditta Aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l incameramento della cauzione definitiva. Art Prezzo Il prezzo della fornitura sarà quello offerto dalla Ditta Aggiudicataria della gara. Art Spese contrattuali, obblighi ed oneri diversi Sono a carico della DA: tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, accessorie e conseguenti; le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo eventuale reintegro, in caso di incameramento; gli oneri derivanti dall assunzione di ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, connessi ad omissioni o negligenze nell esecuzione della fornitura oggetto della gara; Pag. 3 di 10

4 gli oneri connessi all adempimento contrattuale e sorti a seguito di imprevisti non valutati nella fase di indizione della gara, sia dalla SA che dalla DA; La DA ha l obbligo di rimborsare alla S.A. le spese per la pubblicazione del Bando di gara e di avvisi sulla GURI entro 60 giorni dall aggiudicazione, ai sensi dell art.26, D.L. 66/14. E a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, nonché di quant altro riportato negli atti di gara, è compreso nel prezzo offerto per l appalto in questione. Art Responsabilità dell impresa durante l esecuzione del contratto La DA è responsabile verso la SA dell esatta e puntale esecuzione della fornitura affidata e dell opera dei propri dipendenti. La DA è tenuta ad assicurare l assoluta continuità nello svolgimento della fornitura, concordando con il direttore dell esecuzione eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. La DA è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia ed, in particolar modo, quelle riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose e la prevenzione degli infortuni. Per quanto sopra, la DA medesima esonera la SA da qualsiasi responsabilità inerente l esecuzione dell appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, che eventualmente potesse esser proposta contro essa. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee ad evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte dell Azienda. L Azienda trasmetterà alla DA le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalla fornitura oggetto dell appalto. La Ditta Aggiudicataria provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l Azienda da ogni responsabilità. Le eventuali spese, anche giudiziali, che la SA dovesse sostenere per i danni provocati dalla DA, sono integralmente a carico di quest ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell Azienda. Art Controllo sulla esecuzione del contratto La Stazione Appaltante eserciterà, attraverso il Direttore dell esecuzione del contratto il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle forniture, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Il Direttore dell esecuzione del contratto, inoltre, provvederà anche alla verifica di conformità ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, l Azienda eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle forniture, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta aggiudicataria ed il personale da questa dipendente. La Ditta aggiudicataria non potrà eccepire, durante l esecuzione dell appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi costituiscano evidenti cause di forza maggiore. Pag. 4 di 10

5 Art Revisione prezzi La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Art Cauzioni L offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara da costituirsi ai sensi dell art. 75, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, secondo le modalità prescritte dall art. 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L Amministrazione appaltante ha, comunque, facoltà di esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente. Art Modalità di pagamento Il pagamento di tutti gli oneri previsti in sede di impianto e relativo a prestazioni, forniture e quant altro connesso all attivazione della fornitura affidata, sarà effettuato previa verifica di conformità positiva delle singole forniture e del sistema nel suo complesso. Le forniture eseguite dovranno essere fatturate trimestralmente. L importo periodico da fatturare sarà comprensivo della quota relativa alla fornitura di attrezzature e della quota inerente i servizi connessi alla produzione di contenuti multimediali; esse dovranno essere indicate distintamente in fattura. Si procederà al pagamento previa presentazione di: fattura relativa alla rata periodica, vistata dal Direttore dell esecuzione, a cui saranno state detratte le eventuali penalità rilevate. La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, dovrà essere trasmessa alla SA. È fatto obbligo alla DA di utilizzare conti correnti, bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell articolo 3, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Sull importo delle prestazioni sarà applicata, come previsto dall art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle forniture e dei servizi resi e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l Azienda appaltante è portatrice. Art Penalità Le inosservanze di qualsiasi obbligo, da parte della D.A., connesso all'attività oggetto del presente appalto costituiscono motivo di applicazione di penali, ai sensi dell art. 298 del D.P.R. N 207/2010, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti e indiretti derivanti alle Aziende e senza esclusione di eventuali conseguenze penali. Per ogni giorno oltre il 180 dalla stipula, se la Ditta non fosse pronta ad iniziare le operazioni di verifica delle forniture effettuate e del sistema nel suo complesso, per le diverse linee di intervento, verrà addebitata una penale in misura dell uno per mille dell importo netto contrattuale, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento). Pag. 5 di 10

6 Qualora il ritardo nell adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà, all organo competente, la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Per ciò che attiene l erogazione dei servizi da assicurare nel periodo successivo alla verifica di conformità le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della D.A., connesso allo svolgimento dell'attività oggetto dell affidamento, costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della D.A. del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti comunque derivanti all Azienda. Ogni trimestre, con scorporo sulle relative fatture, verranno calcolate ed applicate le penali derivanti dal mancato rispetto degli SLA contrattuali (rispetto dei parametri) previsti dall Allegato 1 Caratteristiche tecniche paragrafo K. Nel caso la fornitura non sia svolta nei termini prescritti, la Stazione Appaltante, così come disciplinato dall art. 298 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si riserva la facoltà di comminare penalità, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, in misura giornaliera pari all 1 per mille dell ammontare netto contrattuale, determinate ai sensi dell art c.c. e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento), in caso di: ritardo nell inizio del servizio rispetto alla data contrattualmente fissata; interruzione della fornitura/servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall Azienda; reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione; malfunzionamenti dovuti ad incuria o deficiente manutenzione; violazione delle prescrizioni della L. 196/03; assenza reiterata di personale; qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio nell esercizio e manutenzione del sistema dell Azienda; qualsiasi inadempienza che pregiudichi la regolarità della fornitura. Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno. Art Modalità di applicazione delle penalità L ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno, in ogni caso, valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell Azienda che si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi. Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta. L applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto dell Azienda appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Pag. 6 di 10

7 Art Cessione e subappalto È assolutamente vietato alla Ditta aggiudicataria la cessione di tutta o di parte della fornitura affidata. Il subappalto è ammesso nei limiti dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa autorizzazione dell Azienda Sanitaria appaltante. L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità, per l'azienda, di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Art Scioperi In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria ed il proprio personale, o ogni altra situazione di vertenza sindacale o di sciopero, la Ditta si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l interruzione dell appalto. In caso contrario, la Ditta aggiudicataria non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento. Art Successione, fallimento, liquidazione e ammissione a procedure concorsuali In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, l Azienda Sanitaria appaltante potrà risolvere il contratto, ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse), la continuazione dello stesso. In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti alla SA con privilegio sulla cauzione definitiva prestata sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato. In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l Azienda Sanitaria appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione. Art Obblighi di riservatezza La Ditta aggiudicataria ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell appalto. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l Azienda Sanitaria appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto, di diritto, il contratto ai sensi dell art c.c.. Art Risoluzione del contratto La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura/servizi appaltati. Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro), l Azienda appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, ipso facto et jure (senza alcuna pronunzia dell Autorità Giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed Pag. 7 di 10

8 impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare l opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Alla Ditta aggiudicataria verranno addebitate le spese aggiuntive sostenute dall Azienda appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla compete alla Ditta aggiudicataria. L esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il contratto, inoltre, si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate: 1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza, come previsti all art. 16 del presente Capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell Azienda appaltante a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell art c.c.; 2) violazione dell obbligo di cui all art. 10 del presente capitolato, che comporta l incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità, per l Azienda appaltante, di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni; 3) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall art. 15 del presente Capitolato: a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.; b) fallimento della Ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c., salve le ragioni spettanti alla SA, con privilegio sulla cauzione definitiva prestata; c) scioglimento o liquidazione della Ditta aggiudicataria, che comporta, a insindacabile giudizio della SA, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione; 4) in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, salva l ipotesi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali. In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione. L Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni: in qualunque momento dell esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall art del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria dalle spese sostenute e/o delle prestazioni eseguite; in caso di sospensione della fornitura, per fatto della Ditta aggiudicataria; in caso di esecuzione della fornitura con ritardo superiore a 10 (dieci) giorni, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa; in caso di recidiva nell esecuzione della fornitura, secondo modalità non conformi ai requisiti richiesti; in caso di cessione del contratto; in caso di subappalto non autorizzato; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l applicazione delle penalità comminate; in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolare esecuzione dell appalto; per motivi di pubblico interesse; in caso di cessazione d attività della Ditta aggiudicataria, oppure nel caso di concordato Pag. 8 di 10

9 preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria; in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010; in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione della gara in oggetto; qualora il ritardo dall adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%; nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato speciale si rimanda alle disposizioni di legge in materia. In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione del caso di cessazione dell attività della DA, le Aziende potranno comunicare l intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione inviata mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest ultima non abbia provveduto a sanare completamente l inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte delle Aziende. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, le Aziende hanno diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell aggiudicatario inadempiente. L affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera raccomandata A.R., con l indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e dei relativi importi. Alla DA inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dalle Aziende rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all aggiudicatario inadempiente. L esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa. Art Risarcimento danni ed esonero da responsabilità La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell esecuzione del contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che derivassero dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. Le parti dovranno dare atto che l esecuzione del contratto s intende subordinata all osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tale scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa. Art. 18 Recesso dal contratto L Azienda può recedere dal contratto nei casi di cui al comma 13 dell articolo 15 lettera b) della Legge 7 agosto 2012, n Pag. 9 di 10

10 Art Foro competente Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale. Art Norma di rinvio Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente. DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) Pag. 10 di 10

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