L ACCORDO DI INTEGRAZIONE ED IL TEST DI LINGUA. PARTE I - Il test di lingua italiana
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1 L ACCORDO DI INTEGRAZIONE ED IL TEST DI LINGUA PARTE I - Il test di lingua italiana
2 Il test di lingua italiana Nel caso in cui lo straniero che richiede il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo non sia in possesso di: attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del QCER, titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati) attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo Unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del Testo Unico ai sensi dell art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e) e q) dovrà sostenere un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo)
3 Il test di lingua italiana per permessi di soggiorno di lungo periodo La normativa di riferimento Quadro normativo europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'europa; Articoli 16 e 17, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); Comma 2-bis, art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i), L. 15 luglio 2009, n. 94; Decreto del Ministro dell Interno 4 giugno 2010; Accordo-quadro Ministero dell Interno MIUR del novembre del 2010.
4 Le fasi del procedimento Straniero PRESENTAZIONE DOMANDA Prefettura GESTIONE CONVOCAZIONE PER IL TEST Prefettura - Centri Provinciali per l Istruzione degli Adulti SVOLGIMENTO E GESTIONE ESITO TEST Questura VERIFICA ESITO TEST PER IL RILASCIO DEL PERMESSO Ce
5 I soggetti coinvolti Prefetture Stranieri richiedenti Enti di certificazione Test di lingua italiana Questure Centri Provinciali per l Istruzione degli Adulti Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Consigli Territoriali
6 Il procedimento 1 Lo straniero accede all indirizzo del Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione 2 Lo straniero inserisce la richiesta di sostenere il test e i dati personali 4 - Le Prefetture gestiscono le richieste di test: effettuano i controlli fissano l appuntamento inviano la lettera di convocazione allo straniero 5 Lo straniero svolge il test presso i Centri Provinciali per l Istruzione degli Adulti 6 - Le Prefetture inviano l esito del test alle Questure ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo 3 Lo straniero effettua l inoltro telematico della domanda
7 Le fasi operative: la convocazione Presentazione richiesta partecipazione al Test Domanda Test di Italiano 1 - Lo straniero presenta, tramite modalità telematica, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua Richiesta di rettifica Inammissibile NO Controllo dei requisiti Esito positivo? SI Convocazione per il Test 2 - La Prefettura competente (in base al domicilio del richiedente) acquisisce la domanda presentata ed effettua i seguenti controlli: età superiore ai 14 anni, possesso del permesso di soggiorno, assenza di altra prenotazione o superamento del test 3 - Se i controlli sono positivi, entro 60 giorni dalla richiesta, la Prefettura invita con una lettera di convocazione all indirizzo indicato nella richiesta, lo straniero allo svolgimento del Test Lettera di convocazione 4 - Se i controlli non sono positivi, la Prefettura invia una lettera al richiedente per la richiesta di rettifica delle informazioni e rinvio della domanda.
8 Sono registrati nella banca dati del Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Vengono inviati alle Questure I risultati del test Possono essere consultati dallo straniero sul web all indirizzo:
9 Le fasi operative: il test Lettera di convocazione Svolgimento del test di italiano Comunicazione di esito negativo Possibilità di richiedere una nuova prova NO Test superato? SI Presentazione della domanda di Permesso di Soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo presso la Questura 1 - Lo straniero si reca presso la sede e il luogo indicato nella lettera di convocazione, per effettuare la prova di conoscenza della lingua Italiana tramite sistemi informatici (a richiesta dell'interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico). 2 - L esito del Test Il superamento del test prevede un risultato di almeno l 80% del punteggio complessivo. Se positivo: Lo straniero può presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo Se negativo: Lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un altra richiesta telematica.
10 Casi di esonero dal test Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2, rilasciato: dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Esteri o dal Ministero dell'istruzione, che sono la Società Dante Alighieri, l Università degli Studi di Roma 3, l Università per gli stranieri di Perugia e l Università per stranieri di Siena; dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a seguito della frequenza di un corso di lingua; oppure può essere ottenuto nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione
11 Casi di esonero dal test Costituiscono titoli che esonerano dallo svolgimento del test anche : il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, ottenuto presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o presso i Centri provinciali per l'istruzione; la frequenza di un corso di studi, di un dottorato o di un master universitario presso un Università italiana statale o legalmente riconosciuta, ed infine l ingresso in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, c, d e q, del Testo unico sull immigrazione per personale dirigente, personale altamente qualificato, professori universitari, traduttori o interpreti, giornalisti
12 Il sistema di inoltro della richiesta La gestione del Test di Italiano prevede la presentazione della domanda di svolgimento del test di italiano in modalità informatica: lo straniero, accedendo via web all indirizzo invia la domanda di partecipazione al test di italiano corredata delle informazioni necessarie allo svolgimento del test.
13 Il sistema di inoltro della richiesta Fac-simile della domanda on line
14 Il sistema di inoltro della richiesta Fac-simile della domanda on line
15 Il sistema di inoltro della richiesta Fac-simile della domanda on line
16 Il sistema di inoltro della richiesta Fac-simile della domanda on line
17 Il sistema di inoltro della richiesta Fac-simile della domanda on line
18 Il servizio di Help desk È previsto un servizio di Help desk rivolto: alle Prefetture, attraverso un numero telefonico e un indirizzo d posta elettronica, per fornire chiarimenti sull utilizzo del sistema di gestione del test di italiano, e più in generale sul processo amministrativo; allo straniero, attraverso un indirizzo di posta elettronica, per fornire informazioni sulle fasi operative della procedura prevista per lo svolgimento del test e sulle modalità di compilazione della domanda on line.
19 Il sistema di gestione del test di lingua italiana - Le funzioni La gestione del Test di Italiano si avvale di un applicativo web che consente alle Prefetture il trattamento delle informazioni relative alle richieste di svolgimento del Test di lingua italiana effettuate dall Immigrato. Le principali funzioni dell applicativo sono: Acquisizione La funzione permette di acquisire le richieste inviate via web ed effettua i controlli automatici per la verifica della sussistenza dei requisiti: età superiore ai 14 anni, numero del permesso di soggiorno esistente, test prenotato o superato. Gestione Agenda La funzione permette di associare automaticamente, alla prima sessione di esame utile, le richieste di svolgimento Test in base alla disponibilità delle sedi presenti nel sistema, all ordine di arrivo della richiesta e al CAP di domicilio indicato dallo straniero, creando un vero e proprio calendario per lo svolgimento del test. Gestione delle comunicazioni La funzione permette di gestire le comunicazioni con gli stranieri (lettere di convocazione e lettere per mancanza dei requisiti).
20 L applicazione di gestione del test di Italiano Fac-simile della home page
21 Il sistema di gestione del test di lingua italiana - Le funzioni Gestione prenotazioni test La funzione permette di gestire le richieste che hanno un determinato grado di urgenza e le prenotazioni di esame create automaticamente dal sistema attraverso funzioni di modifica delle prenotazioni di esame e delle sessioni di esame presso le sedi. Consultazione La funzione permette agli utenti della Prefettura di consultare tutte le richieste di test presentate dagli stranieri. Gestione degli esiti La funzione permette di acquisire gli esiti degli esami sostenuti. Consultazione esiti I dati sugli esiti saranno messi a disposizione delle Questure tramite web service, e dello straniero tramite il sito
22 L applicazione di gestione del test di Italiano Fac-simile Gestione priorità
23 L ACCORDO DI INTEGRAZIONE ED IL TEST DI LINGUA PARTE II Accordo d integrazione
24 L accordo di integrazione Al fine di agevolare l integrazione degli immigrati nel Paese e di controllarne l andamento, è stato predisposto un procedimento che attraverso una formazione civica oltre ad una attività di informazione sugli obblighi e le facoltà inerenti al soggiorno e su ogni iniziativa a sostegno del processo di integrazione a cui lo stesso può accedere, mira a favorire il raggiungimento di un sufficiente livello di integrazione linguistica e sociale.
25 Che cos è l accordo di integrazione L accordo è uno strumento per facilitare l integrazione del cittadino straniero, introdotto con il DRP 179/2011. Con la stipula dell accordo lo straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana; acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica; garantire l adempimento dell obbligo di istruzione dei figli minori. Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero.
26 Normativa di riferimento Decreto legislativo 286 del 98 (Testo unico sull immigrazione), art. 4 bis; Legge n. 94 del 2009; D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011 Direttiva congiunta del Ministro dell Interno e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l integrazione del 2 marzo 2012.
27 Chi sottoscrive l accordo L accordo di integrazione viene sottoscritto dallo straniero che: fa il primo ingresso nel territorio italiano; presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Sono invece esenti da sottoscrizione gli stranieri: affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l autosufficienza o l apprendimento linguistico e culturale; minori non accompagnati; vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento; minori di 16 anni.
28 L accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dello straniero, presentando idonea documentazione, per gravi motivi di salute o di famiglia; motivi di lavoro; frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale; studio all estero. Casi di sospensione o proroga
29 Accordo di integrazione - Lo straniero si impegna a - DPR 179/2011, art. 2, comma 4 acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'europa; acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
30 Accordo di integrazione - Lo straniero dichiara, altresì, - DPR 179/2011, art. 2, comma 5 aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a rispettarne i principi.
31 Accordo di integrazione - Lo Stato si impegna - nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a sostenere il processo di integrazione dello straniero, attraverso l'assunzione di ogni iniziativa idonea, in raccordo con le regioni e gli enti locali
32 Accordo di integrazione - le funzionalità Le principali funzionalità previste consentono: 1. la sottoscrizione dell accordo 2. la gestione della sessione di formazione civica 3. la gestione delle prenotazioni alle sessioni/ test previste dall accordo 4. la gestione della verifica dell accordo
33 Consultazione on-line dello stato dell accordo Lo straniero potrà consultare via Internet, all indirizzo nel periodo di validità dell accordo: i crediti maturati; le date di convocazione per lo svolgimento del test. A tal fine, al momento della sottoscrizione dell accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l accesso alle funzioni on-line.
34 Accordo Accordo di integrazione: di integrazione le fasi del procedimento - le fasi del procedimento 1 Lo straniero si presenta presso lo Sportello Unico o la Questura per richiedere il permesso di soggiorno 4 Lo straniero svolge la sessione di formazione civica presso l istituto designato 6 Lo straniero si presenta presso lo Sportello Unico per effettuare la verifica su base documentale o tramite test 2 Lo straniero sottoscrive contestualmente l Accordo di integrazione 3 Lo Sportello Unico o la Questura: fissano le date per la sessione di formazione civica (entro 90 gg) e la verifica (a 2 anni) forniscono le credenziali di accesso al cruscotto 5 - Lo Sportello Unico gestisce le verifiche: effettua i controlli rinnova la convocazione allo straniero tramite lettera, mail e sms 7 Lo Sportello Unico procede alla registrazione della documentazione dello straniero e, tramite il sistema, determina l esito in base ai crediti/debiti
35 Dove si sottoscrive L accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi.
36 Sessione di formazione civica e di informazione - Conoscenze e Informazioni - DPR 179/11 - art. 2 comma 4 Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Lo straniero e' informato, altresì, delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
37 Conoscenze: Sessione di formazione civica e di informazione principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; Informazioni: diritti e dei doveri degli stranieri in Italia; facoltà e obblighi inerenti al soggiorno; - Conoscenze e Informazioni - DPR 179/11 - art. 2 comma 4 diritti e doveri reciproci dei coniugi e doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione; principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri; normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
38 Sessione di formazione civica e di informazione - Dove si svolge - Accordo Quadro 7 agosto 2012 Art. 4 commi 1,2 e 3 1. La sessione di formazione civica e di informazione, di cui all articolo 3 del DPR 179/, ha luogo presso i Centri Provinciali per l istruzione degli adulti.in attesa della riorganizzazione dei Centri,.la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti, 2. L individuazione delle Istituzioni scolastiche, di cui al precedente comma 1, avviene mediante stipula di un protocollo d intesa tra Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competenti, sulla base dei criteri di cui all articolo 4 dell Accordo quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al DM 4 giugno Le Istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente comma 2, sulla base di accertati fabbisogni, possono stipulare accordi di rete, ai sensi dell articolo 7 del dpr 275/99, con altre Istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti, al fine di rendere più efficace ed efficiente l organizzazione della sessione di cui al precedente comma 1.
39 Sessione di formazione civica e di informazione - Calendario, durata e articolazione - DPR 179/11 - art. 2 comma 1 1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore.
40 Sessione di formazione civica e di informazione - Calendario, durata e articolazione - Accordo Quadro 7 agosto 2012 art. 4, comma 4 4. la sessione, di cui al precedente comma 1, si svolge nelle date stabilite dal calendario definito con il protocollo, di cui al precedente comma 2; ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute.
41 Sessione di formazione civica e di informazione - Materiali e Sussidi - DPR 179/11 - art. 3 comma 1 1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
42 Sessione di formazione civica e di informazione - Materiali e Sussidi - Accordo Quadro 7 agosto 2012 art. 4, comma 6 6. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai fini di cui all articolo 3 comma 2 del DPR 179/2011 utilizzano, nell ambito della loro autonomia, i sussidi predisposti dal Ministero dell Interno, dal Ministero dell Istruzione,dell Università e della Ricerca e/o ogni altro materiale predisposto dai Centri Territoriali permanenti
43 Sessione di formazione civica e di informazione - Materiali e Sussidi - Nota n ottobre (comma 6 sussidi) In particolare, si è convenuto con la Direzione centrale per le politiche dell Immigrazione e dell Asilo del Ministero dell Interno che per l acquisizione delle conoscenze, di cui all art. 2, comma 4, lett. b) e c) del d.p.r. 179/2011, i sussidi, predisposti dal Ministero dell Interno a sostegno delle suddette sessioni (5 moduli di apprendimento in formato video della durata di un ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti in 19 lingue) possono essere ulteriormente implementati dai Centri Territoriali Permanenti utilizzando i materiali prodotti dal MIUR, presenti sui siti e (sez. Orientarsi nelle cittadinanza), le Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (di seguito denominate Linee guida), parte integrante dell Accordo in oggetto, nonché ogni altro materiale predisposto all uopo dai Centri Territoriali Permanenti medesimi. Sarà cura delle Prefetture consegnare su richiesta delle istituzioni scolastiche i sussidi, predisposti dal Ministero dell Interno a sostegno delle suddette sessioni.
44 Sessione di formazione civica e di informazione - Materiali e Sussidi - I sussidi, predisposti dal Ministero dell Interno a sostegno delle suddette sessioni: 5 moduli di apprendimento in formato video della durata di un ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti in 19 lingue ( I materiali prodotti dal MIUR: (sez. Bussola/Orientarsi nelle cittadinanza) Le Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (livello A1 e livello A2) Ogni altro materiale predisposto all uopo dai Centri Territoriali Permanenti medesimi.
45 Funzionamento L accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di: conoscenza della lingua italiana conoscenza della cultura civica e della vita civile, in Italia certificati anche a seguito del conseguimento di diplomi o titoli aventi valore legale di titolo di studio o professionale Nel caso di illeciti di varia natura definitivamente accertati i crediti verranno decurtati
46 Accordo di integrazione: il Regolamento 16 crediti sono assegnati all atto della sottoscrizione 15 sono eventualmente decurtati, in caso di mancata partecipazione alla sessione di formazione civica un mese prima della scadenza del biennio di durata dell accordo, lo Sportello Unico ne avvia la verifica sulla base della documentazione prodotta dallo straniero e, attraverso il calcolo dei crediti e dei debiti conseguiti, provvede alla determinazione dell esito.
47 Verifica Accordo L esito della verifica è: ESTINZIONE DELL ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30); PROROGA DELL ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all estinzione (crediti compresi tra 1 e 29); RISOLUZIONE DELL ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d integrazione; gli viene revocato il permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0).
48 Accordo di integrazione: il Regolamento Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione Presso il D.L.C.I. è istituita e gestita l Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione Nell anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonché le vicende modificative ed estintive dell accordo.
49 Accordo di integrazione: il nuovo applicativo Il D.L.C.I. ha avviato, in base al regolamento recentemente approvato, un progetto per la realizzazione di: Un applicazione web, le cui funzionalità prevedono la creazione della banca dati anagrafica e la gestione dei procedimenti attuativi previsti dal regolamento, ad uso dello Sportello Unico, e delle Questure in base alle proprie competenze Un cruscotto per lo straniero disponile su internet per conoscere lo stato del proprio accordo Lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi del DLCI e del Dip. Di P.S. definiti dal Regolamento
50 Progetti Pilota Ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione Accordo Quadro 7 agosto 2012 art. 7
51 Progetti Pilota Ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione Accordo Quadro 7 agosto 2012 art. 7
52 Progetti Pilota Ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione Accordo Quadro 7 agosto 2012 art. 7
53 Progetti Pilota Ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione Accordo Quadro 7 agosto 2012 art (comma 5 progetti pilota di integrazione linguistica e sociale a cura dei Centri Territoriali Permanenti: iscrizione e frequenza) l art. 7, comma 5 stabilisce che l iscrizione e la frequenza ai corsi, di cui al precedente comma 3, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011. A tal fine, è necessario che i predetti corsi prevedano ulteriori specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore (da realizzare nell ambito della quota oraria destinata alle attività di accoglienza e orientamento) destinate a far acquisire allo straniero le conoscenze di cui all articolo 2, comma 4, lettere b) e c) del DPR in parola attraverso l utilizzo dei sussidi di cui all articolo 4, comma 6 dell Accordo in parola. In ogni caso, tali specifiche unità di apprendimento devono essere programmate in modo da consentirne allo straniero la frequenza nei tempi previsti dalla normativa ( entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell Accordo, articolo 3, comma 1del dpr 179/2011); l avvenuta frequenza delle suddette unità di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalità di cui al precedente punto A.7.
54 Progetti Pilota Ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione Accordo Quadro 7 agosto 2012 art (comma 4 - progetti pilota di integrazione linguistica e sociale a cura dei Centri Territoriali Permanenti: Linee guida) l art. 7, comma 4 stabilisce che i corsi, di cui al precedente comma 3, sono organizzati secondo le Linee guida, di cui al precedente punto A.6. Pertanto, i suddetti corsi devono essere organizzati secondo l elenco delle competenze e l articolazione oraria, di cui al 1.4 delle Linee guida e secondo l articolazione in competenze, conoscenze e abilità, di cui rispettivamente al 2 (A 1) e al 3 (A 2) delle Linee guida, fermo restando la possibilità di personalizzare i percorsi attraverso documentate procedure di riconoscimento dei crediti da realizzare nell ambito della quota oraria riservata all accoglienza e orientamento (20 ore). Per agevolare il riconoscimento da parte delle prefetture dei titoli, certificati e attestazioni rilasciate ad esito dei suddetti corsi, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, utilizzeranno, altresì, lo schema, già trasmesso con nota prot. n del 16 giugno 2011 e ripreso con integrazioni nelle Linee guida, che fanno parte integrante dell Accordo Quadro in parola.
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