LE NOVITA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN TEMA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI

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1 LE NOVITA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN TEMA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI Esame delle principali disposizioni

2 ConsulEntilocali Consulenza eformazione perpubbliche Amministrazioni edaziende MILANO, C.SO DI PORTA VITTORIA, N. 47 TEL TRIUGGIO, VIA VITT. EMANUELE, N. 39 TEL

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4 Ambito di applicazione (art. 1 R) 1. Il regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lvo , n. 163, e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

5 Ambito di applicazione (art. 1 R) 3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento: - della parte I (disposizioni comuni); - della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; - della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 264, comma 1; - della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 294, commi 1 e 2; - della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 355; - della parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni)

6 Ambito di applicazione (art. 1 R) 4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:, - della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); - dell'articolo 120, commi 3 e 4; - dell'articolo 121, comma 6; - dell'articolo 264, comma - della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento); - dell'articolo 294, commi 1 e 2; - dell'articolo 355.

7 Alcune definizioni (art. 3 R) Amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice Imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice

8 Alcune definizioni (art. 3 R) contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il contratto che ha ad oggetto la prestazione di servizi fmanziari e l'esecuzione di lavori; il contratto è da qualificare come appalto pubblico di lavori, salvo che gli stessi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad essi assimilabili; per categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio; opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

9 Alcune definizioni (art. 3 R) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;

10 Alcune definizioni (art. 3 R) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG; categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS; unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed a pprofondimento - preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto. ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;

11 Tutela dei lavoratori (art. 4 R) 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato o documento di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento

12 Pagamento dei dipendenti dell appaltatore (Art. 5 R) 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, fatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

13 DURC (art. 6 R) 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le imprese trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

14 DURC (art. 6 R) 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettera c) e lettera d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 320, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le imprese affidatarie ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il documento unico di regolarità contributiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni. 5. L'impresa affidataria, trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).

15 DURC (art. 6 R) 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3, e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 8. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

16 Norme transitorie (art. 356 R) 1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

17 Norme transitorie (art. 356 R) 2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del DPR , n Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità alle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione). 3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del DPR , n. 554.

18 Norme transitorie (art. 356 R) 4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del DPR , n Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

19 Norme transitorie (art. 356 R) 6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del DPR , n Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale) e titolo XII (lavori eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli XIII e XIV del DPR , n. 554.

20 Norme transitorie (art. 356 R) 8. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del DPR , n. 554.

21 Norme transitorie (art. 356 R) 9. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

22 Norme transitorie (art. 356 R) 11. Per 180 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del DPR , n. 34 e le categorie del relativo allegato A. 12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del DPR , n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, fatta eccezione per le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A e OS 2 individuata ai sensi del DPR , n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M , n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal 181 giorno dalla data di entrata in vigore del pres ente regolamento. 13. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, le SOA si adeguano entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'autorità. In caso di inadempienza l'autorità revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 68

23 Disposizioni abrogate (art. 357 R) 1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: - gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348, 351, 352, 353, 354, 355, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - il DPCM 13 marzo 1999, n. 117; - il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; - il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; - gli articoli 5, comma 1, 7 9, 10, 11, 13, 14, 12, 2121, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, comma 4, del DM dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145; - il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; - il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; - il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; - il DPCM 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa»

24 Entrata in vigore (art. 358 R) Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella GURI

25 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 10 cod) Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. n. 241/90, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell affidamento, dell esecuzione. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti

26 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell attuazione degli interventi;

27 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell attuazione dell intervento, necessari per l attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/90, quando sia necessario o utile per l acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

28 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l esecuzione, previsti dal D.Lvo n. 494/1996 e dalle altre norme vigenti. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all ingegneria e all architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista

29 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Nel caso in cui l organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice per l affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

30 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell invito a presentare un offerta. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della L. n. 241/90, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenuti

31 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 9R) 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'art. 128, comma 1, del codice; per lavori di importo inferiore a euro, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori. 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

32 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 9R) 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni: a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

33 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 9R) 4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere 1) e m), ovvero di interventi di importo superiore a euro. 5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 1), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

34 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) 1. Il responsabile del procedimento fra l'altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2 del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della L , n. 3 e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

35 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) d) accerta e certifica anche sulla base degli atti forniti dal dirigente la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico; e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

36 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare. g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti; i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

37 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta anche sulla base degli atti forniti dal dirigente la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice; m) accerta e certifica sulla base degli atti forniti dal dirigente le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante; n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori; o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

38 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: 1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento; q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

39 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; s) raccoglie, verifica e trasmette all'osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice; t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

40 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) x) accerta e certifica, anche sulla base degli atti forniti dal dirigente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1) e lettera m); y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; z) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, salvo che il soggetto, che nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.

41 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori: a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalle leggi vigenti; b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente; c) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione; e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;

42 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza; g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; h) chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. i) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'affidatario corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

43 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) 4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. 5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 273, commi 4 e 5. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. 6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.

44 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) 7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. 8. Al responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti si applicano, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R. D , n e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D , nonché l'art. 2 della legge , n. 20. Entro 60 giorni dall'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo il responsabile del procedimento rende il conto della gestione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto alla stazione appaltante, la quale lo trasmette, con le proprie valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ove ha avuto luogo la stipula del contratto, entro 60 giorni dal ricevimento.

45 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 10R) Il conto del responsabile del procedimento è redatto su modello approvato dalla Corte dei conti, sentito il parere dell'autorità. Il responsabile del procedimento allega al conto la seguente documentazione: a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo; c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. Il responsabile del procedimento ha altresì l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'appaltatore delle maggiori somme dovutegli in base a quanto previsto dall'articolo 144.

46 NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Segretario Generale non può ricoprire il ruolo di R.U.P. per i seguenti motivi: 1) Mancanza del titolo di studio adeguato 2) Non è dipendente del Comune

47 COMPETENZA A NOMINARE IL R.U.P. Dirigente settore lavori pubblici o gestione risorse umane in assenza Direttore Generale (o Segretario - Direttore Generale) in assenza Segretario Comunale (ove tale competenza sia stata prevista nel Regolamento degli uffici e servizi) in via residuale Sindaco (in analogia al disposto di cui all'art. 50, c. 10 D.Lvo n. 267/2000)

48 ATTO DI NOMINA FASE PUBBLICISTICA: attiene alla decisione di affidare l'incarico ad un soggetto; l'atto assume profili inerenti all'organizzazione dell'ente e dovrà essere sorretto da un'adeguata motivazione che giustifichi la ratio di una scelta organizzativa diretta a perseguire in un determinato modo un fine pubblico

49 ATTO DI NOMINA FASE AFFERENTE AL DIRITTO PRIVATO: l'atto di nomina assume la natura di proposta contrattuale che deve specificare il contenuto del rapporto, la sua durata, nonché stabilire i doveri di servizio

50 DIFFERENZE TRA LA L. n. 241/90 E D.P.R. n. 554/99 Legge n. 241/90 Le funzioni del Responsabile del Procedimento ex art. 6 sono fisiologicamente ascrivibili ad una fase istruttoria (ad es. esame delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di legittimazione, alla valutazione dei presupposti, all'accertamento dei fatti) o sono riconducibili ad una attività strumentale al corretto espletamento del procedimento (ad es. cura delle comunicazioni). D.P.R. n. 554/99 L'ingente mole di funzioni attribuite al Responsabile Unico del Procedimento sembra delineare un manager responsabile dell'area organizzativa relativa ai lavori pubblici da eseguire con poteri di promozione, sovrintendenza, coordinamento, verifica, sanzionatori ecc. nel cui interno accedono anche i poteri di un responsabile del procedimento.

51 C B A A: nucleo di staff a supporto del RUP e composto da personale dedicato ad hoc a questa funzione (staff informatico); B: staff formato da personale già inserito in attività di line (servizi) e che contribuisce a creare un metodo di intervento utile per tutto il personale tecnico. Si tratta di tecnici che intervengono a livello parziale; la formula è quella di inserimento in un progetto di introduzione e sviluppo dell istituto. Il successo o il fallimento del progetto li deve vedere pienamente coinvolti C: per grandi opere possono intervenire organi appartenenti ad altri settori (urbanistica, ambiente, ragioneria ecc.) istituto del responsabile del procedimento INGEGNERE CAPO R.U.P. SETTORE 1 SETTORE 2 SETTORE 3

52 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128 codice appalti) 1. L attività di realizzazione dei lavori di cui al codice di singolo importo superiore a euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all elenco dei lavori da realizzare nell anno stesso.

53 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128) 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

54 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128) Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

55 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128) 4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall art. 53, c. 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

56 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128) 6. L inclusione di un lavoro nell elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 7. Un lavoro può essere inserito nell elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell intero lavoro. In ogni caso l amministrazione aggiudicatrice nomina, nell ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

57 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128) 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11 e 19 del DPR , n. 327 e di cui all art. 34 del D.Lvo , n. 267.

58 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128) 9. L elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell art. 3 del DL , n. 310, convertito, con modificazioni, dalla L , n. 403, e s.m.i.. Un lavoro non inserito nell elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell amministrazione al momento della formazione dell elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal D.Lvo , n. 267

59 Programmazione dei lavori pubblici (art. 128) 10. I lavori non ricompresi nell elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al c. 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al DM LLPP , n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l Osservatorio. 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti

60 Programmazione dei lavori Disposizioni preliminari (art. 11R) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità e delle proposte di intervento presentate da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale. 3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.

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