Art.1 Finalità, soggetto e settore d'intervento

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1 LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2000, n. 116 Finanziamento al Comune di L'Aquila per ampliamento e adeguamento dello stadio comunale alle norme di sicurezza BURA n. 34 del 27 dicembre 2000 Art.1 Finalità, soggetto e settore d'intervento Le strutture sportive costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema per l elevazione della qualità della vita. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire: a) la riqualificazione del patrimonio esistente e la piena utilizzazione delle strutture esistenti da parte della collettività; b) l adeguamento delle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; c) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema infrastrutture, anche con riferimento agli andamenti demografici. Gli interventi da realizzare in base alla presente legge sono finalizzate alle ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli impianti sportivi esistenti alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche. Per il triennio la Regione Abruzzo, in relazione alle disponibilità che saranno iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, concede contributi, in cofinanziamento ai Comuni, in conto rata in misura non superiore all 80% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. sulla spesa ammissibile per l assunzione di mutui per gli interventi di cui al precedente comma per gli impianti sportivi in cui vengono svolte manifestazioni sportive a carattere regionale, nazionale ed internazionale. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può superare la somma di due miliardi per impianto sportivo e per ciascun Comune. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, con propria delibera stabilisce i criteri per l individuazione degli impianti sportivi adibiti a manifestazioni professionistiche a carattere nazionale nonché i parametri economici per la determinazione dell ammontare dei contributi da concedere e le procedure da seguire. I soggetti interessati propongono le domande entro e non oltre il 60 giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento della Giunta regionale. Limitatamente all anno 2000, la Regione Abruzzo concede un contributo annuale costante, ventennale a favore del Comune di L Aquila, ai fini dell assunzione di un mutuo per l ampliamento ed adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche dello stadio comunale polivalente T. Fattori al fine di garantire condizioni ottimali di utilizzo e rimuovere i rischi per l incolumità degli spettatori.

2 Art. 2 Contributo regionale Il contributo di cui all'art 1, corrisposto direttamente all'istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di concessione del mutuo, é determinato in misura pari all 80% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD. PP. sulla spesa ammissibile. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare la somma di due miliardi. In caso di variazione dei tasso di ammortamento il Comune di L'Aquila può fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempre ché venga acceso un mutuo ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista al comma 1. Art. 3 Assunzione mutuo Per il finanziamento delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 il Comune di L'Aquila, deve contrarre un mutuo con la Cassa DD. PP. o con altro Istituto di credito abilitato, ferma restando la misura di contributo costante di durata massima ventennale. La quota parte della spesa dell'ente realizzatore può essere costituita: a) dalla rata relativa alla quota di mutuo a suo carico; b) da apporto diretto in conto capitale o da altra forma di finanziamento assicurato dall'ente stesso. Nel caso di cui al precedente punto b) e qualora il Comune di L'Aquila dimostri di essere privo di cespiti delegabili, l'ammontare del mutuo che lo stesso avrà cura di contrarre, sarà limitato alla sola quota della spesa garantita dal contributo regionale. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione: 1. adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'istituto mutuante; 2. deliberazione di approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici; 3. determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo; 4. dichiarazione che l'intervento da realizzare rientra nel programma triennale delle opere pubbliche adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni. I contributi in rate semestrali sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione. L'Erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al D.M. Tesoro del , trasmessa dal Comune di L'Aquila direttamente all'istituto mutuante.

3 Il saldo del mutuo è erogato dall'istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione - Ente Locale, nel rispetto della normativa vigente, approvato dall'amministrazione appaltante. Art. 4 Procedura d'urgenza per l'appalto La deliberazione di approvazione del progetto da parte del Comune comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché dell'urgenza e indifferibilità dei lavori. Il progetto esecutivo delle opere ammesse a contributo e le loro varianti, devono essere sottoposti al parere del Comitato regionale tecnico amministrativo (C.R.T.A) - Sezione Lavori Pubblici, della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", ai sensi della L.R. n.43/76, quando l'importo dei lavori supera i tre miliardi di lire. Le varianti progettuali relative ai lavori superiori a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme che non comportano scelte tecniche - operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile". Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta avanzata al Servizio Tecnico della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile", decorso infruttuosamente tale termine si prescinderà dal parere stesso. Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento consegna ed esecuzione delle opere. Le opere sono appaltate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti con il ricorso, qualora ritenuto necessario dal Comune di L'Aquila, delle procedure d'urgenza consentite. Il risultato della gara di appalto non è soggetto ad approvazione regionale e consente l'immediato avvio dei lavori. Art. 5 Termini temporali, prescrizioni e vincoli Il Comune progetta ed esegue le opere ammesse a finanziamento ed assume a suo carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile. Alla formale concessione del contributo si provvede con ordinanza dirigenziale che provvede all'impegno di spesa. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro due anni dalla comunicazione della concessione del contributo da parte del Servizio competente della Direzione "Opere

4 pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato, protezione civile". Il Comune di L'Aquila è tenuta a trasmettere alla Regione, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale competente si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. I termini previsti ai commi precedenti possono essere prorogati per gravi motivi con provvedimento della Giunta Regionale. Gli amministratori, i funzionari ed il tesoriere del Comune di L'Aquila, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e garantire il vincolo di destinazione dell'immobile di proprietà pubblica ad uso sportivo per l'intera durata del mutuo. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento e di preammortamento saranno a carico dell'ente Locale, che ne curerà la copertura con propri fondi. Art. 6 Utilizzazione somme disponibili Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi della presente legge, il Comune di L'Aquila, nel rispetto della normativa vigente, può utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque rinvenienti previa comunicazione alla Regione e comunque prima della rideterminazione della quota definitiva del contributo regionale. Art. 7 Collaudazione e monitoraggio La Giunta Regionale su proposta del proprio Componente preposto alla Direzione regionale "Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia residenziale, Aree urbane, Ciclo idrico integrato e Reti tecnologiche, Protezione civile", entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera provvede ad attribuire l'incarico di collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria di intervento, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudatore è nominato all'interno della struttura regionale. Nell'ipotesi di carenza nell'organico di dipendenti in possesso dei requisiti, accertata e certificata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia, l'incarico di collaudo è affidato dalla Giunta Regionale a soggetti esterni ai sensi del comma 11 dell'art. 188 del D.P.R. 554/1999.

5 Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a è ammesso, in base all'art. 208 del D.P.R. 554/1999, la redazione del certificato di regolare esecuzione che deve avere i medesimi contenuti prescritti dall'art. 195 del regolamento D.P.R. 554/1999 per le relazioni di collaudo. Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, il Comune di L'Aquila è tenuto a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento. Art. 8 Norma di rinvio Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici. Art. 9 Norma finanziaria All onere derivante dall applicazione della presente legge valutato in per il quadriennio è autorizzato un limite di impegno di annuo per la durata di venti anni così suddiviso: a decorrere dal 2000; a decorrere dal 2001; a decorrere dal 2002; a decorrere dal Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 sono introdotte le seguenti variazioni: - Cap "Contributi per l'esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari" in diminuzione Cap di nuova istituzione denominato "Contributo ai Comuni per interventi di ampliamento ed adeguamento di impianti sportivi" con dotazione finanziaria di Gli oneri relativi alle annualità successive saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di venti anni. Per gli stanziamenti riferiti agli anni dal 2001 al 2003 in favore dei Comuni si provvede con i fondi che saranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione. Gli oneri relativi alle annualità successive saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di venti anni. Art. 10 Urgenza

6 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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