Il Ministro della Pubblica Istruzione
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- Artemisia Pala
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1 Il Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con I1 Ministro del lavoro e della previdenza sociale VISTO l'articolo 1, commi 622 e 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; VISTO il regolarnentu adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139; ~~~~l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 riguardante la realizzazione dall'anno scolastico di una offerta sperimentale di istruzione e formazione professiande nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui aila legge 28 marzo 2003, n.53; VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Boizano 15 gennaio 2004 riguardante la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza unificata iz 19 giugno 2003; VISTO l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004 riguardante la certificazione intermedia e il rìconoscitnento dei crediti formativi; VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e Provhce di Trento e Bolzano 5 ottobre 2006 riguardante la definizione degli staidard formativi minimi relativi dle competenze tecnico-professionali, in amazione, dell'accordo quadro in Conferenza unifica- 29 giugno 2003; CONSIDERATA la necessith di definire i criteri generali per l'accreditamiento delle strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato accordo nei quali, in fase di prima attuazione per gli anni :!007/2008 e 2008/2009, si adempie l'obbligo di istruzione, fatte salve le competenze de:ue Province autonome di Trento e Bolzano in materia; CONSIDERATO che le strutture formative accreditate dalle Regioni, presso cui si realizzano i predetti percorsi sperimentdi, devono rispondere a criteri generali che ne
2 l assicurino la qualith e il perseguimento delle halia educative proprie dell'obbligo di I istruzione di cui alla legge e alfe disposizioni sopra richiamate e la conseguente particolare funzione pubblica che esse sono chiamate a svolgere per garantire tale adempimento; CONSIDERATO che tali criteri assumono il carattere di misure che lo Stato dt;ve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutta il territorio nazionale a garanzia degli studenti e delie loro famiglie; CONSIDERATO, in particolare, che i criteri relativi all'assenza di fini di lucro delle struihre formative Impegnate nei citati percorsi, all'utilizzazione di docenti h possesso dei titoli culturali e professionali necessari ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze, indicati dal regolamento n. 139/07 sopra richiamato, come risultati di apprendimento attesi dagli studenti al termine del nuovo obbligo d'istruzione, ali'ossewanza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nel tratkarnento dei suddetti docenti costituiscono requisiti indispensabili ai predetti. fini; CONSIDERATO che, ai fini di cui all'articolo 1 comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n.296, restano confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente da realizzazione dei predetti percorsi a valere cui bilanci del Mbistero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e delle Previdenza sociale; CONSIDERATO che, nella seduta del 30 ottobre 2007, la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento; CONSIDERATO il fatto che l'obbligo di istruzione innalzato a 10 anni è vigente dall'inizio del corrente anno scolastico per tutti i giovani della relativa fascia di eth e che 6 necessario diversificare l'offerta formativa per non lasciarne indietro nessuno; RITENUTO necessario e urgente, che per le ragioni sopra indicate, si attivi la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
3 DECRETA Artico10 I Prima attuazione dell'obbligo di istruzione t I, 1. A norma dell'articolo 1, comma 624 della Iegge legge n. 296/06, l'obbligo di istruzione di cui ai comma 622 deil'articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni e , anche nei percorsi sp~rrirnentali di istruzione e formazione prcifessionale, di durata triennale, di cui alll'articolo 28, coma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n I 1 2. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle struttuire formative accreditate dalle Regioni che rispondano ai criteri generali di cui ali'iirticolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, ciorna 622 della legge n. 296/06, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n Articolo 2 Criteri generali Ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione deil'obbligo cli istruzione ai sensi dell'articolo 1, coma I del regolamento adottato con decreto tlel ministro della pubblica istruzione n. 139/07, le strutture formative accreditate daalle Regioni devono rispondere ai seguenti criteri generali: a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e fornaazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organisrno; b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predeiki giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo l, comrna 2 ; C) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato inei percorsi di cui all'articolo 1; d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all,'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell.'i~bilitazione all'hsegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente I'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quiiiquennale, Tale personale deve documentare le esperieiize acquisite nell'ii~segnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate
4 nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 ; e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti econorrtici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo forrnativo; 0 garantire la coliegialith neua progettazione e nella gestione di-lle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento; g) essere in possesso di strutfxre, aule ed. attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 cmi. Articolo 3 Contributi stataii 1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, coma 624 della legge n.296/06, allo scopo stanziati nei bilanci del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sono destinati ai percorsi di cui all'articolo 1 realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, ferma restando la prosecuzione dei percorsi giii awiati. 2. I1 contributo del Ministero della Pubblica Istruzione è finalizzato esclinsivarnente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1. Tali risorse sono ripartite in base al numero degli studenti annua~menh! iscritti ai predetti percorsi, riservandone il 20% ai percorsi realizzati dalle istituzioni sco1astiche che utilizzano la quota di flessibilith oraria di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2006,n I1 contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale fina'lizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,nm226. Le relative risorse a valere sul bilancio del Ministero medesimo concorrono aila realizziazione dei percorsi di cui all'articolo 1, secondo i criteri E! le modalitd definiti con decreto del Ministero predetto adottato di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n.281/97, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, coma 3 clel decreto legislativo n.226/ 05. Artico10 4 Misure di sistema 1. I percorsi di cui all'articolo l sono oggetto di monitoraggio e di valutaziarie secondo quanto previsto daìi'articolo 28, coma 2 del decreto legislativo n.226/ Allo scopo di sostenere I'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo I 2 costituito un apposito gruppo tecnico a livello nazionale, composto da esperti designati dal Ministro della Pubblica Istruzione, dal Ministro del Lavoro
5 e della Previdenza sociale e dal Coordinamento delle Regioni per l'istruzione e la formazione, dall'unione Province d'italia e dall'associazione Nazionale Comuni Italiani che si awde della consulenza e deli'assistenza deiijistituto per lo Sviluppo deiia Formazione professionale dei Lavoratori e dell'istituto nazbilale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. 3. La quota delle risorse di cui all'articolo 3, coma 2, da destinare alle? misure di sistema di cui ai comnzi 1 e 2 i? fissata neua misura deu'l%; la quota delle risorse di cui di'articolo 3, comma 3, da destinare al medesimo fine, & stabilita nel decreto ivi previsto nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 624 della legge n.296j06. Articolo 5 Percorsi e progetti sperimentali 1. Ai fini di quarito previsto dall'articolo 1, corruna l del regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, possono essere realizzati, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, percorsi e progetti sperimentali per prevenire e' contrastare la dispersione scolastica nonché per favorire il successo forrnativo dei giovani, con eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione dal ministero della pubblica istruzione nel quadro di intese con singole Regioni. a Puljblica Istruzione Il Ministro del Lavoro e della Previden:-r,a sociale Cesare Damiano
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