REGIONE PUGLIA. Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali. Settore Sanità

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1 REGIONE PUGLIA Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali Settore Sanità UTILIZZO DEI NUOVI MODELLI DI RICETTARI E RICETTE SSN A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Versione /01/2005

2 CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE Titolo: A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Storia del Documento Ver Stato Data 1.01 Definitivo 21/12/ Definitivo 28/01/2005 Storia delle Revisioni Ver Modifiche 1.01 Versione iniziale E stata aggiornata la data di decorrenza dell utilizzo esclusivo della nuova ricetta, che viene prorogata dal 1 febbraio al 1 aprile 2005 e di conseguenza è stato aggiornato il paragrafo 1. Allo stesso modo sono stati aggiornati i paragrafi 8.7.1, 9.1.2, E stato aggiornato il paragrafo 2 con l inserimento dei riferimenti dal 45 in poi. Atteso che negli ultimi 6 anni nulla è stato essenzialmente innovato sulla compartecipazione alla spesa sanitaria per l assistenza specialistica, si conferma la stampa sugli attestati di esenzione anche dei codici di esenzione ticket per la specialistica da riportare sulla ricetta, in considerazione della sostanziale stabilità della materia, per la quale non si prevedono importanti mutamenti e che quindi fa presumere che gli attestati di esenzione stampati in questi mesi continueranno a mantenere la loro validità anche per gli anni a venire. Viceversa, la materia della compartecipazione alla spesa farmaceutica è in progressivo aggiornamento, tanto che negli ultimi 28 mesi sono state emesse tre norme diverse finalizzate a meglio disciplinare la materia. Pertanto l indicazione sull attestato di esenzione del codice da trascrivere sulla ricetta per l esenzione farmaceutica, pur potendo rappresentare un iniziale aiuto per i prescrittori, perde la propria efficacia per due considerazioni fondamentali: il numero di nuovi attestati di esenzione che saranno rilasciati o ristampati nei prossimi mesi sarà limitato, atteso che la maggior parte degli esenti ne è già in possesso; per via della mutevolezza della materia i codici potrebbero modificarsi e quindi A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 2 di 67

3 quelli eventualmente riportati sugli attestati già emessi potrebbero in futuro divenire addirittura ingannevoli per i prescrittori. Pertanto, si preferisce circoscrivere la indicazione del codice da mettere sulla ricetta alle esenzioni valide per l assistenza specialistica e in tal senso è stato modificato il paragrafo 4. Nel paragrafo 4.1 sono stati rettificati alcuni codici che, per mero errore materiale, erano stati trascritti male; si tratta dei codici da impiegare per i pazienti che rientrano nei casi S02 e C03. Per via dell estensione dell esenzione ticket ai farmaci oppiacei, nella terapia del dolore severo, a prescindere dal reddito, nella tabella del paragrafo 4.4 è stata eliminata l esenzione PAR.OPP. Per via della conversione da parziale a totale delle esenzioni per patologia e reddito è stata modificata la descrizione dell esenzione PAT.CRO. al paragrafo 4.4. Per via dell ampliamento dell esenzione agli invalidi per servizio dalla 1^ alla 5^ categoria, è stata modificata la descrizione dell esenzione TOT.SER al paragrafo 4.4. E stato modificato il titolo del paragrafo 4.5. Nella tabella dello stesso paragrafo è stata aggiunta la riga corrispondente alla esenzione M50. Sono stati introdotti i paragrafi 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. Sono stati aggiunti due capoversi in coda al paragrafo 7. Sono state ulteriormente specificate le responsabilità dei prescrittori al paragrafo 8.1 e Al paragrafo è stata corretta la descrizione del codice S02 ed è stata integrata la descrizione dell esenzione M00. E stato precisato in quali casi è previsto il rilascio degli attestati di esenzione. In coda sono stati aggiunte delle specifiche per talune esenzioni. Nella prima tabella del paragrafo 8.7.2, per ciascun codice da riportare sulla ricetta sono stati riportati i codici che devono essere rilevati dagli attestati di esenzione. Per l Esenzione TOT01 è stato precisata la condizione relativa agli invalidi per servizio. E stata modificata la descrizione associata all esenzione TOT04. E stata integrata la descrizione dell esenzione TOT05. E stata introdotta la codifica PAR08 ed è stata modificata la descrizione associata al codice NES07. E stata eliminata la tabella che indicava il codice da trascrivere sulla ricetta farmaceutica per ciascun codice regionale di esenzione. E stata aggiunta una tabella di corrispondenza fra vecchia modalità di biffature delle vecchie ricette e nuove modalità di compilazione del codice di esenzione per le ricette spedite dal 1 gennaio I paragrafi e sono stati modificati in analogia a quanto indicato per il paragrafo Il paragrafo 9 si riferisce alle azioni da compiersi da parte dell erogatore e per conseguenza sono state rettificate le indicazione dei paragrafi e in cui per mero errore materiale in alcuni passaggi era stato fatto riferimento ai prescrittori A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 3 di 67

4 anziché agli erogatori. Sono stati introdotti i paragrafi 9.1.3, 10, 11. Tutte le modifiche apportate sono riportate in sottolineato onde consentire una più facile individuazione Modifiche previste Potranno essere disciplinate le modalità di compilazione delle ricette per gli stranieri e per gli assistiti dal SASN. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 4 di 67

5 INDICE Controllo della Configurazione...2 Storia del Documento... 2 Storia delle Revisioni... 2 Modifiche previste... 4 Indice 5 0. Introduzione Scopo e campo di applicazione Riferimenti Definizioni Attestati di Esenzione Codifica nazionale delle esenzioni con dettaglio superiore a quello regionale Codifica nazionale delle esenzioni con dettaglio inferiore a quello regionale Modifica della descrizione delle esenzioni valide per l assistenza specialistica Modifica della descrizione delle esenzioni valide per l assistenza farmaceutica Codici di esenzione di nuova introduzione per l assistenza specialistica Codici di esenzione di nuova introduzione per l assistenza farmaceutica Cessazione del diritto all esenzione Pazienti con esenzioni multiple per l assistenza farmaceutica Codici di esenzione non più attivi Copertina del ricettario A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 5 di 67

6 6. Modulo Registrazione della assegnazione del ricettario Assegnazione indiretta ai prescrittori Modalità di Compilazione della ricetta da parte dei prescrittori Raccomandazioni generali sulla compilazione delle ricette Modalità di stampa per le ricette compilate elettronicamente Area Tagliando Indicazione del Comune di Residenza per le ricette specialistiche Area Codice dell Assistito Area Sigla Provincia e Codice ASL Area note CUF (AIFA) Area Esenzione Compilazione ricette specialistiche Compilazione ricette farmaceutiche Compilazione ricette farmaceutiche sul vecchio modulo nel periodo transitorio Area Prescrizione Norme generali sulla prescrizione Compilazione ricette specialistiche Compilazione ricette farmaceutiche Trattamento della ricetta da parte dell erogatore Trattamento generale delle ricette specialistiche Verifica della correttezza della prescrizione Raccolta della dichiarazione di esenzione correlata a fasce di reddito Raccolta della dichiarazione di rispetto delle scandenze correlate alla prevenzione dei tumori femminili Trattamento generale delle ricette farmaceutiche Modalità di spedizione A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 6 di 67

7 10. Utilizzo del campo riservato all utilizzo Regionale Validità delle prescrizioni con il vecchio modello di ricetta A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 7 di 67

8 0. INTRODUZIONE L obiettivo del documento è riportato al paragrafo 1. Il paragrafo 2 riporta una lunga serie di riferimenti normativi richiamati più volte nel testo. Per semplicità essi sono elencati una sola volta in maniera numerata nel paragrafo 2 e nel resto del testo si fa riferimento ad essi semplicemente richiamandone la numerazione. Ad esempio, quando nel testo degli altri paragrafi si trova l indicazione [4] si deve intendere richiamata la norma riportata come numero 4 nel paragrafo 2. Il paragrafo 3 contiene solo alcune definizioni utilizzate nel documento. Si consiglia comunque di fare riferimento alla norma richiamata nello stesso paragrafo che contiene un esauriente Glossario. Il paragrafo 4 illustra come saranno modificati i modelli degli attestati di esenzione rilasciati dalle Aziende Usl, onde facilitare l utilizzo, da parte dei prescrittori, del nuovo sistema di codifica. Il paragrafo contiene altresì importanti avvertenze per le Aziende Usl circa le azioni da intraprendere per normalizzare l anagrafe degli esenti ticket e l utilizzo dei nuovi codici. Il paragrafo 4.7 ed il paragrafo 6 riportano le immagini dei nuovi documenti che saranno utilizzati con maggiore frequenza. Il paragrafo 7 richiama alcune norme pratiche già in uso in Regione Puglia illustrando l integrazione di tali norme con le nuove norme nazionali. Il paragrafo 8 è rivolto soprattutto ai prescrittori, in quanto riporta le regole generali per la compilazione delle ricette. Inoltre esso deve essere ben noto agli erogatori che hanno il compito di verificare la regolarità della compilazione delle ricette che vengono loro esibite. Il paragrafo 9 è rivolto in particolar modo agli erogatori in quanto illustra le modalità di trattamento delle nuove ricette. Si ritiene utile in questa sede richiamare i prescrittori e gli erogatori alla chiara, completa e corretta compilazione delle ricette per i pazienti residenti in altre regioni, in quanto l incompletezza o l ambiguità dei dati si risolve inevitabilmente nell impossibilità per la Regione Puglia di ottenere il legittimo rimborso da parte delle altre Regioni e Province Autonome, con conseguente danno patrimoniale. Il documento sarà aggiornato sia rispetto a quanto riportato alla sezione Modifiche Previste della pagina Controllo della Configurazione, sia per meglio esplicitare i concetti e le istruzioni qui contenute, qualora ciò dovesse essere necessario, sia in conseguenza dell emissione di nuove norme tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 8 di 67

9 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha emesso tutti i decreti attuativi dell art. 50 del Decreto Legge n. 269/2003 così come convertito con Legge 326/2003. Si tratta in sostanza di nuove norme che innovano parzialmente la materia dell utilizzo dei ricettari e delle ricette a lettura ottica. La novità più evidente è il nuovo formato delle ricette del SSN, ma altre innovazioni sono intervenute in materia di compilazione delle stesse e di raccolta dei dati delle prestazioni sanitarie erogate. In particolare il [2] stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2005 le prescrizioni di prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSN, presso strutture a gestione diretta o accreditate, sono effettuate esclusivamente mediante l impiego di ricettari conformi ai modelli di ricetta allegati allo stesso D.M. Successivamente la [43], la [44], la [46] e la [49] hanno stabilito di prorogare fino al 31/3/2005 l utilizzo dei vecchi modelli di ricettari a lettura ottica. Pertanto le prescrizioni sanitarie possono essere effettuate mediate l impiego dei vecchi ricettari attualmente in uso (D.M. n. 350/88) fino al 31 marzo A partire dal 1 gennaio 2005, quindi, si potrà verificare l erogazione di prestazioni sanitarie sia per le vecchie ricette che per le nuove ricette prescritte a partire dalla stessa data. Analogamente tale situazione si potrà verificare dal 1 aprile per le vecchie ricette prescritte fino al 31 marzo. Contestualmente il Ministero della Salute, al fine di uniformare a livello nazionale le modalità di indicazione del diritto all esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, ha emesso una specifica codifica valida per tutte le Regioni. Ovviamente, atteso che le norme nazionali prevedono la compartecipazione solo per le prestazioni specialistiche, lo schema di codifica è valido solo per l attività ambulatoriale, mentre è rimessa alle Regioni la codifica del diritto all esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica in accordo con le specifiche norme regionali, laddove esse prevedano sia una compartecipazione per la spesa farmaceutica sia una casistica di esenzione. In effetti la Regione Puglia con la [40] ha introdotto novità anche per la codifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica. Attese tali importanti novità, il presente documento ha lo scopo di richiamare l attenzione su alcuni punti di particolare importanza per l ordinato trattamento amministrativo delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche. Ovviamente questo documento non sostituisce in alcun modo le norme vigenti, sia nazionali che regionali, che continuano ad avere validità e a cui tutti i soggetti coinvolti devono fare riferimento, ma semplicemente si pone come guida pratica al trattamento dei casi più comuni. Questa guida è rivolta: A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 9 di 67

10 alle Aziende Usl per quanto riguarda il rilascio degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria alle Aziende Usl, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS pubblici ed agli Enti Ecclesiastici per quanto riguarda il rilascio dei ricettari ai soggetti prescrittori alle Aziende Usl, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS pubblici, agli Enti Ecclesiastici, ai Medici di Assistenza Primaria, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni per quanto riguarda la prescrizione di prestazioni specialistiche alle Aziende Usl, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS pubblici, agli Enti Ecclesiastici, ai soggetti Privati Accreditati ed ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni per quanto riguarda la erogazione delle prestazioni specialistiche alle Aziende Usl, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS pubblici, agli Enti Ecclesiastici, ai Medici di Assistenza Primaria, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai Medici di Continuità Assistenziale per quanto riguarda la prescrizione di farmaci e presidi integrativi alle Aziende Usl ed alle Farmacie per quanto riguarda la erogazione di farmaci e presidi integrativi. Questo documento non comprende le specifiche tecniche di adeguamento dei tracciati record con cui le Aziende Sanitarie trasmettono i dati dell attività specialistica al SISR; a ciò si provvede con separati documenti. L elenco di norme riportate al paragrafo 2 non ha valore esaustivo ed è stato compilato con il solo scopo di richiamare quelle cui fa riferimento il resto del documento. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 10 di 67

11 2. RIFERIMENTI 1. Articolo 50 Decreto Legge 30/9/2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/11/2003 N Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 18 maggio Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica. (GU n. 251 del 25/10/2004 Suppl. Ordinario n.159) 3. Disciplinare Tecnico della ricetta SSN e SASN, allegato al [2]. (GU n. 251 del 25/10/2004 Suppl. Ordinario n.159) 4. Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 24 giugno Applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n (GU n. 251 del 25/10/2004 Suppl. Ordinario n.159) 5. Disciplinare Tecnico allegato al [4]. (GU n. 251 del 25/10/2004 Suppl. Ordinario n.159) 6. Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 24 giugno Applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, di cui al comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n (GU n. 162 del 13/7/2004 Suppl. Ordinario n.123) 7. Disciplinare Tecnico allegato al [6]. (GU n. 162 del 13/7/2004 Suppl. Ordinario n.123) 8. Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 28 giugno Applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica. (GU n. 251 del 25/10/2004 Suppl. Ordinario n.159) 9. Disciplinare Tecnico allegato al [8]. (GU n. 162 del 13/7/2004 Suppl. Ordinario n.123) 10. Conferenza delle Regione e delle Province Autonome. Testo Unico per la Compensazione della Mobilità Sanitaria 11. Nota Ministero della Salute prot /DGPROG/2-P/I.8.d.i del 6/7/ Decreto Ministero della Salute 329 del 28/5/1999. REGOLAMENTO RECANTE NORME DI INDIVIDUAZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE E INVALIDANTI ai A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 11 di 67

12 sensi dell articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n Decreto Ministero della Salute 296 del 21/5/2001. Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n Decreto Ministero della Salute 279 del 18/5/2000. Decreto ministeriale recante "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie" ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n DECRETO Ministero della Sanità 1 febbraio Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria. (GU n. 32 del ) 16. LEGGE 8 luglio 1998, n.230. Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (GU n. 163 del ) 17. DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n.124. Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n (GU n. 99 del ) 18. LEGGE 11 ottobre 1990, n.289. Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi. (GU n. 243 del ) 19. LEGGE 25 febbraio 1992, n.210. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. (GU n. 55 del ) 20. LEGGE 20 ottobre 1990, n.302. Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (GU n. 250 del ) 21. DECRETO Ministero della Sanità 10 settembre Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità. (GU n. 245 del ) 22. LEGGE 23 dicembre 2000, n.388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (GU n. 302 del Suppl. Ordinario n.219) 23. DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999, n.230. Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n (GU n. 165 del Suppl. Ordinario n.132) A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 12 di 67

13 24. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni. (GU n. 286 del ) 25. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n.382. Testo del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1989), coordinato con la legge di conversione 25 gennaio 1990, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1990), recante: "Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali". (GU n. 26 del ) 26. LEGGE 23 dicembre 1994, n.724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (GU n. 304 del Suppl. Ordinario n.174) 27. CIRCOLARE 13 dicembre 2001, n.13. Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti relativi all'esenzione per malattie croniche e rare. (GU n. 44 del Suppl. Ordinario n.32) 28. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5ottobre 2001, n Documento di Indirizzo Economico-Funzionale del SSR per il 2001 (DIEF-SAN 2001) ed Obiettivi Funzionali per la Programmazione Triennale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n.270. Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. (GU n. 230 del Suppl. Ordinario n.165) 30. Circolare Regione Puglia prot. nr 24/7600/116/18 del LEGGE 24 dicembre 1993, n.537. Interventi correttivi di finanza pubblica. (GU n. 303 del Suppl. Ordinario n.121) 32. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2004, n Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta di cui all ex DPR 272 del 28/07/2000 relativo agli istituti normativi ed economici riservati alla trattativa regionale. Approvazione 33. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2004, n Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale, ex DPR 270 del , relativo agli istituti normativi ed economici riservati alla trattativa regionale. Approvazione 34. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n Compartecipazione alla Spesa Farmaceutica Regolamentazione 35. CIRCOLARE DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA n. 1/02. Linee Guida per il trattamento delle esenzioni dalla compartecipazione ai costi dell assistenza farmaceutica. Esecuzione della DGR 8 Agosto 2002, n. 1162/02 A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 13 di 67

14 36. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in esecuzione della DRG 1162/02. Modifiche 37. CIRCOLARE REGIONE PUGLIA prot. nr 24/16908/6 del 7 agosto Modificazioni ed integrazioni a seguito della DGR 1005/03 alle linee guida per il trattamento delle esenzioni dalla compartecipazione ai costi dell assistenza farmaceutica di cui alla DET 416/02 di esecuzione delle DGR 1162/ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n.272. Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. (GU n. 230 del Suppl. Ordinario n.165) 39. Nota Ministero della Salute prot. 6185/DGPROG/2-P/I8d.i. del 29/9/ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica in esecuzione della D.G.R. 1162/02 come modificata con Delibera n.1005/03. Modifiche 41. DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1999, n.229. Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n (GU n. 165 del Suppl. Ordinario n.132) 42. LEGGE 3 agosto 2004, n.206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. (GU n. 187 del ) 43. Nota Agenzia delle Entrate del 16/12/2004 Problematiche inerenti l adozione del ricettario unico standardizzato 44. Nota Regione Puglia prot. nr 24/35176/6 del 21 dicembre Ricettari 2005 Attuazione decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 18 maggio Suppl.Ord. n. 159 del 25/10/2004 alla G.U. n 251 del 15/10/ Dichiarazione di sussistenza delle condizioni che danno diritto soggettivo ad esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica (modulo di esenzione dal pagamento del ticket), scaricabile dal sito della Regione Puglia alla sezione downloads della pagina <Sanità e servizi sociali> 46. Nota Ragioneria Generale dello Stato prot del 21/1/2005. Art. 50 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni, dalla L. 326/2003. Richiesta del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni di proroga dei termini per l uso del nuovo ricettario. 47. Nota Assessorato alla Sanità prot. 24/1908/5 del 23/01/2004. Documentazione da consegnare ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta 48. LEGGE 8 agosto 1996, n.425. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica. (GU n. 191 del ) A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 14 di 67

15 49. Nota Regione Puglia prot. nr 24/35182/6 del 21 dicembre Prime Linee Guida per l utilizzo dei nuovi modelli di ricette e della nuova codifica delle esenzioni A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 15 di 67

16 3. DEFINIZIONI Si applicano tutte le definizioni riportate al Glossario del [3]. SISR: Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia. MEF: Ministero dell Economia e delle Finanze. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 16 di 67

17 4. ATTESTATI DI ESENZIONE La [11], confermata dalla [39], ha innovato e standardizzato a livello nazionale la codifica delle esenzioni ticket per quanto riguarda l assistenza specialistica erogata in regime ambulatoriale. Analogamente la [40] ha innovato la casistica delle esenzioni ticket per quanto riguarda l assistenza farmaceutica. Al fine di agevolare il compito dei medici prescrittori, il SISR sarà modificato in modo che sugli attestati di esenzione compaiano per le esenzioni valide per l assistenza specialistica, oltre ai codici regionali attualmente in uso, anche i codici da trascrivere sulla ricetta, per tutti i casi in cui è previsto che il diritto all esenzione sia riconosciuto mediante il rilascio di un attestato di esenzione da parte del SSR Codifica nazionale delle esenzioni con dettaglio superiore a quello regionale La stessa [11], confermata dalla [39], ha introdotto una distinzione estremamente dettagliata fra i diversi motivi di esenzione, che non sempre trova rispondenza nella codifica sino ad oggi adottata in Regione Puglia. Le differenze principali sono riportate nella tabella che segue. Nelle prime due colonne sono riportati rispettivamente la descrizione ed il corrispondente codice di esenzione utilizzati sino ad ora in Regione Puglia e nelle ultime due colonne la descrizione ed il corrispondente codice adottati dal Ministero della Salute. Regione Puglia Ministero della Salute Descrizione Codice Descrizione Codice Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 998.EL01 Grandi invalidi del lavoro dall 80% al 100% di invalidità Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 dal 67% al 79% di invalidità L01 L02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla ES01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 categoria titolari di specifica pensione Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2 alla 5 S01 S02 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento 998.EC01 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 dal 67% al 99% di invalidità C01 C03 A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 17 di 67

18 Ad oggi i soggetti esenti per i motivi sopra descritti sono in possesso di attestati di esenzione rilasciati dalle Usl che riportano esclusivamente le descrizioni ed i codici regionali. Al fine di uniformare le descrizioni delle esenzioni a quanto previsto dal Ministero della Salute, le descrizioni associate ai codici regionali saranno modificate come di seguito: la descrizione associata al codice regionale 998.EL01 assumerà la descrizione associata al codice nazionale L01 la descrizione associata al codice regionale 998.ES01 assumerà la descrizione associata al codice nazionale S01 la descrizione associata al codice regionale 998.EC01 assumerà la descrizione associata al codice nazionale C01. In occasione dell eventuale rilascio di nuovi attestati di esenzione o di duplicati degli attuali, le Usl dovranno avere cura di verificare in quali categorie rientrano i pazienti de quo. In particolare: nel caso in cui i pazienti cui è associato il codice regionale di esenzione 998.EL01 rientrino nella casistica di cui al codice nazionale L01, non dovrà essere apportata alcuna modifica nell anagrafe degli esenti ticket nel caso in cui i pazienti cui è associato il codice regionale di esenzione 998.EL01 rientrino nella casistica di cui al codice nazionale L02, la Usl dovrà riportare nell anagrafe degli esenti ticket la chiusura del diritto all esenzione 998.EL01 e registrare il diritto all esenzione 998.EL12 di nuova introduzione nel SISR, cui sarà associato il codice nazionale L02 nel caso in cui i pazienti cui è associato il codice regionale di esenzione 998.ES01 rientrino nella casistica di cui al codice nazionale S01, non dovrà essere apportata alcuna modifica nell anagrafe degli esenti ticket nel caso in cui i pazienti cui è associato il codice regionale di esenzione 998.ES01 rientrino nella casistica di cui al codice nazionale S02, la Usl dovrà riportare nell anagrafe degli esenti ticket la chiusura del diritto all esenzione 998.ES01 e registrare il diritto all esenzione 998.ES12 di nuova introduzione nel SISR, cui sarà associato il codice nazionale S02 nel caso in cui i pazienti cui è associato il codice regionale di esenzione 998.EC01 rientrino nella casistica di cui al codice nazionale C01, non dovrà essere apportata alcuna modifica nell anagrafe degli esenti ticket nel caso in cui i pazienti cui è associato il codice regionale di esenzione 998.EC01 rientrino nella casistica di cui al codice nazionale C03, la Usl dovrà riportare nell anagrafe degli esenti ticket la chiusura del diritto all esenzione 998.EC01 e registrare il diritto all esenzione 998.EC03 di nuova introduzione nel SISR, cui sarà associato il codice nazionale C03. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 18 di 67

19 4.2. Codifica nazionale delle esenzioni con dettaglio inferiore a quello regionale Per quanto riguarda le esenzioni riservate agli invalidi di guerra, il Ministero ha introdotto una semplificazione rispetto alla codifica regionale, prevedendo 2 codici in luogo dei 3 utilizzati in Regione Puglia. In attesa di concordare con il Ministero della Salute le modalità di normalizzazione di tale discrasia, sui nuovi attestati esenzione sarà indicato che per coloro che sono in possesso dell esenzione avente codice regionale 998.EG03 i prescrittori dovranno indicare in ricetta il codice nazionale G Modifica della descrizione delle esenzioni valide per l assistenza specialistica Al fine di uniformare le descrizioni adottate in Regione Puglia con quelle valide a livello nazionale, sarà modificata nel SISR la descrizione associata ai codici regionali, così da ottenere che i nuovi attestati di esenzione riportino definizioni riconosciute anche nelle altre regioni, evitando quindi disguidi per quei cittadini che si trovino ad esibire il proprio attestato di esenzione al di fuori della Puglia. Nella tabella che segue è riportato per ciascun codice regionale la descrizione in uso fino ad oggi e la nuova descrizione che sarà adottata nel SISR (oltre a quanto già esposto nel paragrafo 4.1). Codice esenzione 998.EG EC02 Vecchia descrizione Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 Invalidi civili con indennità di accompagnamento Nuova descrizione Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 19 di 67

20 4.4. Modifica della descrizione delle esenzioni valide per l assistenza farmaceutica Atteso che la [40] ha modificato i criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, sarà modificata nel SISR la descrizione associata ai codici regionali. Nella tabella che segue è riportato per ciascun codice regionale la descrizione in uso fino ad oggi e la nuova descrizione che sarà adottata nel SISR. Codice esenzione Vecchia descrizione Nuova descrizione TOT.RED PAR.ETA PAR.RED PAT.CRO Soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a Euro 8.000,00 Sogg. con più di 65 anni di nuclei fam. con redd. annuo fino a EUR ,00 e sup ,00 Sogg. di nuclei fam. con reddito annuo fino a EUR ,00 e sup. a 8.000,00 Esenz. parziali farmac. per patologia e reddito nucleo fino a EUR ,00 e sup ,00 Soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a Euro ,00 Sogg. con più di 65 anni di nuclei fam. con redd. annuo fino a EUR ,00 e sup ,00 Sogg. di nuclei fam. con reddito annuo fino a EUR ,00 e sup. a ,00 Esenz. farmac. per patologia e reddito nucleo fino a EUR ,00 TOT.SER Grandi invalidi per servizio Invalidi per servizio dalla 1^ alla 5^ categoria A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 20 di 67

21 4.5. Codici di esenzione di nuova introduzione per l assistenza specialistica Al fine di dare completa attuazione alle novità introdotte dalla [11] e dalla [42], saranno introdotti nel SISR i seguenti nuovi codici di esenzione. Nella tabella che segue è riportato il codice regionale, la descrizione ed il corrispondente codice nazionale (oltre a quanto già esposto nel paragrafo 4.1). Codice Regionale Descrizione Codice Nazionale 998.EC04 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di C04 frequenza 998.ET02 Vittime del terrorismo e stragi di tale matrice e loro familiari 997.M50 Gravidanza a rischio M Codici di esenzione di nuova introduzione per l assistenza farmaceutica Al fine di dare completa attuazione alle novità introdotte dalla [40] saranno inseriti nel SISR i nuovi codici di esenzione validi per l assistenza farmaceutica riportati di seguito. Nei mesi scorsi alcuni prescrittori avevano lamentato che l utilizzo del codice PAT.CRO per i pazienti portatori di patologie neoplastiche maligne poteva generare confusione con gli altri casi di patologie croniche, invalidanti o rare, atteso che i portatori di patologie neoplastiche maligne sono esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per tutti i farmaci, mentre le esenzione per patologie croniche, invalidanti o rare riconoscono il diritto all esenzione solo per i farmaci connessi alla cura delle specifiche patologie. In realtà tale situazione era facilmente rilevabile dal medico prescrittore semplicemente incrociando il codice PAT.CRO con il codice 048, che identifica le patologie neoplastiche maligne per l Assistenza Specialistica, e in questi casi appurare di poter prescrivere tutti i farmaci in esenzione. Tuttavia, venendo incontro alle richieste in tal senso, viene introdotto il codice PAT.NEO da assegnare ai pazienti portatori di patologie neoplastiche maligne. Per considerazioni del tutto analoghe viene introdotto il codice PAT.DON per i donatori d organo da vivente. Ciò premesso (atteso che, come già esposto, i medici prescrittori sono nella piena possibilità di identificare i soggetti portatori di patologie neoplastiche maligne ed i donatori d organo da vivente, poiché in possesso sia del codice PAT.CRO, valido per la farmaceutica, che del codice valido per l Assistenza Specialistica), le operazioni di assegnazione dei nuovi codici PAT.NEO e PAT.DON agli assistiti interessati, e dei relativi attestati di esenzione, possono avvenire in occasione del rilascio di nuovi attestati di esenzione o di duplicati degli attestati attuali. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 21 di 67 V01

22 Infine, anche per l assistenza farmaceutica vale l esenzione per le vittime del terrorismo. Codice Regionale PAT.NEO PAT.DON 998.ET02 Descrizione Soggetti portatori di patologie neoplastiche con reddito del nucleo familiare fino a EUR ,00 Donatori d organo da vivente con reddito del nucleo familiare fino a EUR ,00 Vittime del terrorismo e stragi di tale matrice e loro familiari 4.7. Cessazione del diritto all esenzione Come già in altre occasioni ricordato e come illustrato sugli stessi attestati di esenzione, gli Assistiti hanno l obbligo di notificare alla Usl la cessazione della condizione che ha dato origine al diritto all esenzione ticket. Ad esempio, nel caso in cui il reddito familiare di un Assistito passi da ,00 Euro a ,00 Euro, il paziente ha l obbligo di recarsi presso la Usl per notificare tale situazione. In tal caso la Usl provvede al ritiro dell Attestato di Esenzione in possesso del cittadino, registra nel SISR la cessazione del diritto all esenzione ticket PAR.RED per la Farmaceutica e, se il paziente gode anche di altre esenzioni, emette il nuovo attestato che riporta solo quelle per le quali permangono le condizioni. In tale occasione la Usl deve invitare il paziente a notificare anche al proprio medico curante la cessazione dell esenzione. Considerato che i Medici di Assistenza Primaria ed i Pediatri di Libera Scelta trattano in maniera informatizzata i dati sulle esenzioni in possesso dei loro assistiti, le Usl, in analogia a quanto già specificato con la [47], sono invitate a consegnare periodicamente, con la stessa cadenza prevista per gli elenchi semestrali, i dischetti prodotti dal SISR contenenti le esenzioni ticket per gli assistiti in carico a ciascun medico Pazienti con esenzioni multiple per l assistenza farmaceutica E appena il caso di ricordare che è legittimo richiedere l attribuzione di più esenzioni per la Farmaceutica; in tal caso la Usl potrà assegnare allo stesso cittadino tanti codici quanti ne sono necessari per attestare ciascuno dei casi in cui rientra l assistito. Ad esempio un cittadino di età superiore a 65 che abbia reddito di ,00 Euro e sia in possesso di una esenzione per patologia cronica, potrà richiedere sia l esenzione PAT.CRO (che lo abilita all esenzione totale sui farmaci correlati alla specifica patologia) sia l esenzione PAR.ETA (che lo abilita all esenzione parziale su tutti gli altri farmaci) A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 22 di 67

23 4.9. Codici di esenzione non più attivi Atteso che la [40] ha esteso il diritto all esenzione per i farmaci analgesici oppiacei nella cura del dolore severo, abolendo il vincolo sul reddito, non è più necessario che i pazienti ottengano una attestazione da parte delle Usl, in quanto il caso è assimilabile ai pazienti talassemici in trattamento con deferoxamina ed ai pazienti trapiantati in trattamento con farmaci immunosoppressivi. In questi casi, infatti, l esenzione è riferita direttamente ai farmaci prescritti e quindi il diritto all esenzione è rilevabile direttamente dal medico prescrittore, che compila la ricetta secondo le modalità riportate di seguito. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 23 di 67

24 5. COPERTINA DEL RICETTARIO Il [2] ed il [3] hanno modificato la copertina del ricettario; il nuovo modello di copertina è riportato di seguito. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 24 di 67

25 6. MODULO Il modello del nuovo modulo (ricetta più matrice) è riportato di seguito. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 25 di 67

26 In particolare la matrice è la seguente: A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 26 di 67

27 La ricetta è riportata di seguito. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 27 di 67

28 7. REGISTRAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE DEL RICETTARIO La Regione Puglia sin dal 2000 aveva dato indicazione alle Aziende Sanitarie della Regione Puglia circa la necessità di registrare l assegnazione ai prescrittori di ciascun ricettario nel SISR. Il comma 4 del [1] ha sancito con Legge dello Stato l obbligo di registrazione di tali dati all interno del Sistema Informativo. Ad ulteriore conferma il Ragioniere Generale dello Stato ha emesso il [4] ed il [5] con cui ha specificato che l obbligo di trasmissione dei dati riguarda il Codice Fiscale del medico assegnatario e la relativa data di assegnazione. E opportuno ricordare che in Puglia la puntuale e corretta registrazione dell assegnazione dei ricettari già da tempo è presupposto indispensabile per l identificazione del soggetto prescrittore delle ricette farmaceutiche che avviene, appunto, risalendo al medico che ha ricevuto in carico il ricettario di cui la ricetta è parte, in base a quanto registrato dalle Aziende Sanitarie nel SISR. Il comma 7 del [1] ha stabilito che anche a livello nazionale l identificazione dei prescrittori avverrà mediante il numero identificativo della ricetta, estendendo tale principio anche alle impegnative specialistiche. Tale orientamento è peraltro ribadito dal contenuto del [7] che, nella definizione del debito informativo nei confronti del MEF, include esclusivamente il codice della ricetta e non già quello del prescrittore, tanto per le ricette farmaceutiche che per le impegnative specialistiche. Per quanto sino ad ora esposto è necessario che l assegnazione di ricettari ai medici prescrittori sia sempre e comunque registrata nel SISR, all atto della consegna o al più tardi entro il mese di assegnazione, in quanto la mancata registrazione nel SISR dei ricettari consegnati ai medici determina l incapacità del sistema di riconoscere il medico prescrivente per le ricette facenti parte dei ricettari non registrati. Allo stesso modo, anche la tardiva registrazione dei ricettari può determinare l impossibilità di attribuire il medico prescrivente alle prescrizioni, se al momento dell elaborazione delle ricette l informazione necessaria non risulta disponibile. Le Aziende Sanitarie hanno il compito di verificare, mediante i tabulati di anomalia prodotti dal SISR per le impegnative specialistiche, i casi in cui i ricettari risultano impiegati da medici che non li hanno ricevuti in assegnazione. Gli stessi medici assegnatari dei ricettari, hanno il dovere di segnalare tempestivamente alle Aziende Usl le anomalie che dovessero rilevare consultando la Scheda Medico dell Assistenza Farmaceutica, nei casi in cui sia rilevato un andamento anomalo della spesa indotta attribuita, presumibilmente riconducibile ad un errore di registrazione dell assegnazione dei ricettari. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 28 di 67

29 Resta ovviamente inteso che gli assegnatari dei ricettari del SSN, sono obbligati ad utilizzarli esclusivamente nell ambito delle loro funzioni istituzionali e per il tempo nel quale svolgono il loro incarico. Nel caso di sostituzione di un Medico di Base, nel caso in cui il sostituto sia nominato dall Azienda Usl questa dovrà assegnare al sostituto un ricettario personale Assegnazione indiretta ai prescrittori Il [5] disciplina le modalità di registrazione da adottarsi nel caso in cui i ricettari non siano assegnati dalle Usl direttamente ai Medici Prescrittori, ma li assegnino ad altre istituzioni che a loro volta provvederanno ad assegnarli ai singoli Medici. Tale situazione è presente anche in Regione Puglia nel caso dei ricettari assegnati dalle Usl alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS ed agli Enti Ecclesiastici. In conformità a quanto stabilito dalla norma nazionale, la Usl in tal caso dovrà comunque registrare nel SISR l assegnazione dei ricettari alla struttura ricevente all atto della consegna, così da consentire la individuazione del detentore di ciascun ricettario, ancorché esso non sia ancora stato assegnato ad alcun medico. In tali casi le Usl devono consegnare, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS ed agli Enti Ecclesiastici, i ricettari integri, ossia senza rimuovere la cedola della copertina. Le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e gli Enti Ecclesiastici dovranno comunque provvedere a registrare nel SISR il medico assegnatario del ricettario identificandolo mediante il suo Codice Fiscale ed assegnandogli, qualora non ne sia già provvisto, un codice regionale (generato automaticamente dal SISR). Tali adempimenti sono necessari al fine di costituire il flusso informativo obbligatorio nei confronti del MEF, denominato Archivio dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni e disciplinato dal [9]. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 29 di 67

30 8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA RICETTA DA PARTE DEI PRESCRITTORI 8.1. Raccomandazioni generali sulla compilazione delle ricette Allo scopo di migliorare la leggibilità delle informazioni riportate sulla ricetta (dati anagrafici, codice fiscale, provenienza dell assistito) e al fine non ultimo di individuare le prescrizioni erogate in favore di assistiti non residenti (da addebitare alle regioni di provenienza), si raccomanda ai medici prescrittori di redigere la ricetta con grafia chiara e leggibile; inoltre, in caso di stampa con il computer si raccomanda di: inserire la ricetta in modo corretto nel vassoio di alimentazione della stampante al fine di evitare la stampa delle informazioni all esterno delle apposite caselle; avere una corretta manutenzione della stampante per evitare una cattiva qualità di stampa (striature di inchiostro, stampe discontinue o troppo chiare, ecc.); evitare che il software di compilazione delle ricette stampi le informazioni richieste all esterno delle caselle interessate o informazioni non previste che possono sovrapporsi alle aree di lettura dei sistemi di scansione ottica utilizzati dal SISR: ad esempio, il codice della ASL dell assistito che spesso si riscontra nella zona in alto a destra del modulo prescrittivo, a ridosso dell area riservata al codice della ricetta. In materia di compilazione della ricette si ritiene opportuno ribadire che l utilizzo dei ricettari è strettamente personale e riservato esclusivamente al medico assegnatario. Ciò si precisa, in quanto, ancor oggi si rileva che in alcuni studi medici associati o di medicina di gruppo i medici utilizzino in comune gli stessi ricettari, che la ASL ha assegnato univocamente al medico che li ha ritirati; così facendo, tutte le prescrizioni effettuate su tali ricette, ancorché regolarmente timbrate e firmate dal medico prescrittore, sono attribuite all unico medico assegnatario, con il risultato di inficiare le elaborazioni di monitoraggio della spesa sanitaria. Peraltro tale anomala situazione ha ovviamente riflessi anche sulla individuazione delle responsabilità individuali dei medici prescrittori, in quanto, in conformità al comma 7 del [1] ed al [7] l individuazione dei prescrittori viene effettuata esclusivamente in base al codice della ricetta e quindi in base all assegnatario e non già in base al timbro apposto sulla ricetta. Qualora le Usl rilevino fenomeni di questo tipo, anche in base alle segnalazioni di anomalia provenienti dal SISR, devono immediatamente segnalare la situazione ai Comitati Aziendali della Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta previsti dai rispetti Accordi Collettivi Nazionali, che provvederanno a verificare le eventuali responsabilità anche in ordine alla possibilità di comminare le sanzioni previste dalle rispettive convenzioni. Ovviamente, il divieto di scambio o di cessione dei ricettari non è limitato ai soli Medici di Base ma si estende a tutti i Medici che hanno in carico i ricettari del SSN. A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 30 di 67

31 8.2. Modalità di stampa per le ricette compilate elettronicamente E opportuno ricordare che il [29] ed il [38] pongono precise condizioni circa il diritto al riconoscimento dell Indennità di Collaborazione Informatica, in particolare per quanto riguarda la stampa a mezzo computer delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Tale previsione è di fatto finalizzata a consentire il trattamento automatico di tali ricette, mediante i lettori ottici previsti anche dai [2] e [3]. Le norme sono poi state ulteriormente rafforzate dalla [32] e dalla [33] che hanno elevato la quota minima di ricette da stampare a mezzo PC dal 70% al 95%, finalizzando l elevazione della relativa indennità anche ad <<assicurare la lettura ottica del sistema informatico regionale>>. Lo stesso [29] al punto 9.00, nonché il [38] al punto 22, rafforzano tale concetto specificando ulteriormente che è obbligatoria la compilazione corretta del Codice Fiscale <<al fine di rendere possibile la corretta acquisizione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche da parte del Sistema Informatico Regionale>> e stabiliscono la sospensione della corresponsione della relativa indennità <<nel caso in cui dovesse risultare illeggibile, per il codice fiscale dell assistito, un numero pari o superiore al 5% del totale delle ricette>>. E del tutto evidente che tale finalizzazione ha un senso nel caso in cui siano adottati opportuni standard informatici di compilazione delle ricette. In particolare è necessario che i programmi informatici in uso presso gli studi medici siano adeguati progressivamente in modo da stampare le parti testuali utilizzando il carattere OCR-A, identico a quello utilizzato dall Istituto Poligrafico dello Stato e conforme alle specifiche dettate anche dal [3]. Anche per questo motivo in molti degli esempi riportati in questo documento è stata riportata la doppia visualizzazione, ossia sia la stampa con carattere comune sia la stampa con carattere OCR-A. Per quanto riguarda il 2004, in un alta percentuale di casi (stimato tra il 5 e il 10% di ricette manoscritte) il codice fiscale dell assistito è compilato in maniera illeggibile, tanto da renderne vano il riscontro nell anagrafe regionale degli assistiti; a tal riguardo si raccomanda, quindi, di adoperare la massima cura nella compilazione di tale informazione Area Tagliando Indicazione del Comune di Residenza per le ricette specialistiche Il [10] stabilisce che una richiesta di compensazione per prestazioni specialistiche erogate a favore di cittadini provenienti da altre regioni è legittima solo se è indicato il Codice ISTAT del Comune di Residenza. E altresì vero che tale informazione può e deve essere rilevata dall erogatore di prestazioni specialistiche, soprattutto in caso di emissione della ricevuta fiscale per il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria. Tuttavia non vi è dubbio che un aiuto importante all erogatore deriverebbe dall indicazione sulla ricetta, da parte del prescrittore, del Comune di Residenza A LETTURA OTTICA E NUOVA CODIFICA DELLE ESENZIONI Pag. 31 di 67

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