DECRETO 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture san

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1 DECRETO 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre Corso di aggiornamento sulle Relatore Ing. Enrico Cinalli Buongiorno a Tutti

2 PREVENZIONE INCENDI Quando Chi Come 1. Nelle «attività» in cui sono presenti lavoratori e/o 2. In presenza di «attività» elencate nell Allegato I al DPR 151/2011 Ing. Enrico Cinalli 1. Il Datore di Lavoro (Rif. Art. 246 D.L.vo 81/08) oppure in assenza di D.L. 2. Il Titolare o Legale rappresentante 1. Secondo quanto previsto dal D.L.vo 81/08 2. b) Secondo quanto previsto da Decreti specifici (detti «Regole Tecniche Verticali») e, se non esistenti,: 2. a) Secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 o, in alternativa, secondo il D.M. 3 agosto 2015 (detto «Regola Tecnica Orizzontale») PREMESSA e INQUADRAMENTO 2

3 PREVENZIONE INCENDI e D.L.vo 81/08 Il Testo Unico per la Sicurezza disciplina la prevenzione incendi sui luoghi di lavoro e inserisce esplicitamente in calce al testo stesso il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. Riferimenti di carattere generale in materia di prevenzione incendi, sono rintracciabili per esempio nell art 15 comma u) in cui vengono ricordati gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di predisposizione delle misure generali di tutela nella lotta antincendio, e nell art 17 in merito alla nomina obbligatoria degli addetti alle squadre di emergenza, ivi compresa quella preposta alla lotta antincendio. A questo proposito un successivo interpello del 15/11/2012, anch esso inserito all interno del D.Lgs 81/08; chiarisce che questo obbligo vige anche per le aziende con meno di cinque lavoratori, ove tuttavia questo ruolo può essere ricoperto anche dal datore di lavoro. In forma generale, inoltre, l articolo 37 definisce gli obblighi in materia di formazione ed addestramento, riconducibili al datore di lavoro, per gli addetti alla gestione di questo tipo di emergenza. Il Testo Unico entra nel vivo degli aspetti riguardanti la Prevenzione Incendi con gli articoli 43 e 46 relativi rispettivamente alle disposizioni generali ed alla prevenzione incendi in materia di Gestione delle Emergenze. Nell art 46 in particolare viene illustrato un ulteriore esplicito riferimento al DM 10/03/1998; dopo aver sancito l obbligo di adottare adeguate misure all interno dei luoghi di lavoro, rivolte a prevenire gli incendi per tutelare l incolumità dei lavoratori, viene infatti definito che, in attesa di opportuni decreti che regolamentino le disposizioni in materia di misure preventive, misure precauzionali, metodi di controllo e criteri per la gestione delle emergenze; continueranno ad applicarsi i criteri generali di cui al DM del 10 Marzo L allegato XXV relativo alle prescrizioni per i cartelli segnaletici illustra nel dettaglio le caratteristiche che questi ultimi devono obbligatoriamente possedere per essere conformi alla normativa; mentre l allegato XXVII definisce sinteticamente le prescrizioni relative alla segnaletica destinata ad identificare i presidi antincendio. Ing. Enrico Cinalli PREMESSA e INQUADRAMENTO 3

4 «Attività» elencate nell Allegato I al DPR 151/2011 L allegato I al DPR 151/2011 riporta n. 80 attività con relative «Sottoclassi» e «Categorie» che risultano soggette ai «CONTROLLI dei Vigili del Fuoco». L attività individuata al p.to 68 è quella delle «STRUTTURE SANITARIE» suddivisa in 5 sottoclassi e 3 Categorie Ing. Enrico Cinalli Che può includere al suo interno altre «attività» rientranti anch esse nell allegato I al DRP 151/2011 PREMESSA e INQUADRAMENTO 4

5 per esempio: Ing. Enrico Cinalli «Attività» elencate nell Allegato I al DPR 151/2011 PREMESSA e INQUADRAMENTO 5

6 Schema della procedura secondo il D.P.R. 151/2011 per le «attività» soggette al controllo dei Vigili del fuoco Ing. Enrico Cinalli PREMESSA e INQUADRAMENTO 6

7 Nell elenco contenuto nell allegato I del DPR 151/2011 delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previsto dal nuovo regolamento, le strutture sanitarie sono state quindi articolate in tre Categorie, a seconda della tipologia di controllo per la prevenzione: CATEGORIA A CATEGORIA B Ing. Enrico Cinalli CATEGORIA C autocertificazione secondo le procedure di SCIA esame del progetto e controllo a campione esame del progetto e sopralluogo per il rilascio del C.P.I. PREMESSA e INQUADRAMENTO 7

8 A quale CATEGORIA appartengono le strutture sanitarie secondo il DPR 151/2011? Alla Categoria A appartengono le strutture sanitarie con dotazione da 26 a 50 posti letto, che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e le case di riposo per anziani (68.1.A); nella stessa categoria sono inserite anche le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori di superficie superiore a 500 mq fino a 1000 mq (68.2.A). Alla Categoria B appartengono le strutture che hanno una capacità da 51 a 100 posti letto che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e le case di riposo per anziani (68.3.B) e le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori che superano 1000 mq (68.4.B). Alla Categoria C appartengono le strutture che superano i 100 posti letto che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero continuativo e/o diurno e le case di riposo per anziani (68.5.C). Ing. Enrico Cinalli PREMESSA e INQUADRAMENTO 8

9 E le altre strutture sanitarie? 1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo e le case di riposo per anziani con dotazione fino a 25 posti letto? 2. Le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori di superficie inferiore a 500 mq? Se sono presenti Lavoratori sono solo soggette al D.L.vo 81/08 e non al DPR 151/201 Ing. Enrico Cinalli PREMESSA e INQUADRAMENTO 9

10 Ing. Enrico Cinalli Dal «QUANDO» al «COME» Il DPR 151/2011 identifica quindi alcune «strutture sanitarie» classificandole in 5 classi e 3 Categorie IMPONENDONE LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI. In presenza di Lavoratori il D.L.vo 81/08 impone la PREVENZIONE DEGLI INCENDI. PREMESSA e INQUADRAMENTO Il DM costituisce la «Regola Tecnica Verticale» per assolvere alla PREVENZIONE DEGLI INCENDI di alcune tipologie di «strutture sanitarie». Il DM costituisce la «Regola Tecnica Orizzontale» per la PREVENZIONE DEGLI INCENDI delle altre tipologie di «Strutture sanitarie» (cioè di quelle non ricadenti nel DM ). 10

11 Quali sono le strutture sanitarie pubbliche e private soggette al D.M ? Quelle classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni a ciclo ; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo ; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Ing. Enrico Cinalli PREMESSA e INQUADRAMENTO 11

12 1. Le case di riposo? Quali altre strutture sanitarie pubbliche e private sono soggette al D.M ? 2. Le attività odontoiatriche monospecialistiche? 3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.)? 4. Le strutture dedicate all'assistenza dei disabili? Ing. Enrico Cinalli 1. SI/NO 2. SI 3. NO 4. NO 12

13 1. SI/NO 2. SI 3. NO 4. NO Ing. Enrico Cinalli Le case di riposo per anziani: le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del DM 18/9/2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio Ciò premesso, si ribadisce che, le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 68 dell elenco allegato al DPR 151/2011 come già chiarito con le lettere circolari nn P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18/9/2002 come modificato dal DM, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psicomotorie degli ospiti (Chiarimento Nota Prot. n P477/4101 sott. 106/53 del 14 maggio 2003). Le attività odontoiatriche monospecialistiche rientrano nel capo di applicazione del DM 18/9/2002 come modificato dal DM come strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale previste nel punto c) dell'art. 1. Pertanto le stesse dovranno essere realizzate e gestite nel rispetto delle disposizioni tecniche previste dal titolo IV del decreto (Chiarimento Nota Prot. n P1330/4122 sott 46/BIS del 30/1/2008). Le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) pur se spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del decreto), non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 come modificato dal DM. Le misure di sicurezza antincendio previste al Titolo IV dell'allegato al decreto, pur non cogenti, possono essere applicate per analogia (Tratto dalla Nota Prot. n P65/4122 sott. 46 del 13 marzo 2003). Una struttura esistente dedicata all'assistenza dei disabili, deve essere rispettare la conformità del sistema di vie di uscita alle disposizioni previste al Titolo III per le strutture esistenti. Devono inoltre essere osservati i punti 15.5 (scale) e 15.8 (ammissibilità di una sola scala) ivi compreso il requisito che le scale, sia protette che a prova di fumo devono immettere in luoghi sicuri all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti. (Chiarimento Nota Prot. n P478/4122 del 19 aprile 2007). 13

14 Ing. Enrico Cinalli RIASSUMENDO in presenza di Lavoratori Tipologia di «STRUTTURA SANITARIA» continuativo e/o diurno fino a 25 posti letto. continuativo e/o diurno da 26 a 50 posti letto e da 51 a 100 posti letto continuativo e/o diurno superiori a 100 posti letto. PREMESSA e INQUADRAMENTO Normativa di riferimento ai fini della PREVENZIONE INCENDI ATT. DPR 151/11 D.M. 10 marzo 1998 *** D.M. 19 marzo 2015 D.M. 19 marzo 2015 AL di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di Superficie S 500 mq. D.M. 10 marzo 1998 *** AL di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di Superficie 500 mq < S 1000 mq. D.M. 19 marzo /A 68.3/B 68.5/C 68.2/A AL di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di Superficie S >1000 mq. D.M. 19 marzo /B Altro D.M. 10 marzo 1998 *** 14

15 Ing. Enrico Cinalli TUTTO CHIARO? 1. Ma che fine a fatto il D.M. 3 agosto 2015 citato a pag. 2? 2. Non poteva essere utilizzato in alternativa al D.M. 10 marzo 1998? 3. Se si potesse utilizzare non dovrebbe essere inserito nella tabella riassuntiva precedente unitamente al D.M. 10 marzo 1998? RISPOSTA Il D.M. 3 agosto 2015 può essere utilizzato quale alternativa al D.M. 10 marzo 1998 solo per alcune attività tra quelle rientranti nell allegato I al D.P.R. 151/2011 e le «Strutture Sanitarie» non rientrano tra queste. Allora perché è stato citato? RISPOSTA Perché, come vedremo, è un utile strumento per la «Valutazione dei rischi residui» durante le fasi di adeguamento della «struttura sanitaria» e d ausilio per la stesura del «Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio» (S.G.S.A.)!!! PREMESSA e INQUADRAMENTO 15

16 Il D.M. ha: L ATTUALE REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIE 1. Sostituito il Titolo III del D.M. 18/09/2002, dedicato alle Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (l Allegato I al D.M. diviene il nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002); 2. Sostituito il Titolo IV del D.M. 18/09/2002 (l Allegato II al D.M. che diviene il nuovo Titolo IV del D.M. 18/09/2002), ora differenziato e suddiviso nei seguenti quattro Capi: Capo I - Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151; Capo II - Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a mq; Capo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore mq; Capo IV - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore mq. 1. Introdotto il nuovo Titolo V (l Allegato III al D.M. che diviene il nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002), dedicato al Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio. Ing. Enrico Cinalli IL D.M. 19/09/2002 come modificato dal D.M. 16

17 18/09/ /09/2002 LO SCHEMA DEL D.M COME MODIFICATO DAL D.M È ORA IL SEGUENTE TITOLO I TITOLO II TITOLO IV TITOLO V Definizioni e classificazione delle strutture sanitarie. Strutture sanitarie di nuova costruzione che erogano prestazioni e/o CAPO I Strutture sanitarie esistenti o di nuova costruzione non rientranti nell Allegato I al D.P.R. 151/2011. CAPO II CAPO III CAPO IV Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di 500 mq < S mq. Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi S > mq. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi S > mq. Sistema di Gestione della Sicurezza (GS) per l antincendio di tutte le strutture sanitarie rientranti nell Allegato I al D.P.R. 151/2011. Ing. Enrico Cinalli Il D.M. 19/09/2002 come modificato dal D.M. 17

18 INVARIANZA DEGLI OBIETTIVI Art. 2. Obiettivi Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Ing. Enrico Cinalli Il D.M. 19/09/2002 come modificato dal D.M. 18

19 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 1 Tipo D 2 Tipo E Tipo F Classificazione ai fini antincendio delle Aree Aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell allegato I al D.P.R. 151/2011 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.); Aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D1, D2 ed F; Aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero; Aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale; Aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); Aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D1 e D2. Aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree. Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

20 Art Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi 1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni. Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

21 AL di assistenza specialistica in regime ambulatoriale 500 mq < S 1000 mq Ing. Enrico Cinalli 19 marzo 2015 di assistenza specialistica in regime ambulatoriale S > 1000 mq STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE di assistenza specialistica in regime ambulatoriale S > 1000 mq STRUTTURE SANITARIE NON SOGGETTE AL CONTROLLO VV.F. (Attività non rientranti nell'allegato I al D.P.R. 151/2011) Nota: Le strutture esistenti, ai sensi dell art. 4 del D.M. per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 18/09/2002 sulla base di un progetto approvato dal competente comando dei Vigili del Fuoco, anche in data antecedente all entrata in vigore del medesimo D.M. 18/09/2002 (26/12/2002) possono optare per l applicazione delle nuove prescrizioni tecniche come introdotte dal D.M.. Se non optano per nessuna delle due opzioni sotto riportate devono adempiere a quanto richiesto dalla scadenza del 24/04/2016 della OPZIONE A e presentare S.C.I.A. di completo adeguamento entro il OPZIONE A OPZIONE B ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO 21

22 OPZIONE A 1 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2016 (art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. ) 24/04/2016 (art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. ) Richiesta al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco della valutazione del progetto ai sensi dell art. 3 del D.P.R. 151/2011, relativo al completo adeguamento dell attività. Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: - punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); - punto ; - punto , comma 2; - punto , comma 1; - punto 17.5, commi 1 e 7; - punto 18.2; - punto 19.1; - punto 19.2; - punto 20; - punto 21; - punto 22. Attività classificate nelle categorie B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011. La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M., relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/ un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. (si veda anche Lett. Circ del ). 22

23 GAS MEDICALI DEPOSITI DI INFIAMMABILI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA PROTEZIONE ATTIVA: ESTINTORI GESTIONE DELLA SICUREZZA: PROCEDURE FORMAZ. INFORMAZ. SEGNALETICA ED ISTRUZIONI OPZIONE A 1 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

24 GAS MEDICALI DEPOSITI DI INFIAMMABILI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA PROTEZIONE ATTIVA: ESTINTORI GESTIONE DELLA SICUREZZA: PROCEDURE FORMAZ. INFORMAZ. SEGNALETICA ED ISTRUZIONI OPZIONE A 1 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

25 GAS MEDICALI DEPOSITI DI INFIAMMABILI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA PROTEZIONE ATTIVA: ESTINTORI GESTIONE DELLA SICUREZZA: PROCEDURE FORMAZ. INFORMAZ. SEGNALETICA ED ISTRUZIONI OPZIONE A 1 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

26 GAS MEDICALI DEPOSITI DI INFIAMMABILI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILL. SICUREZZA PROTEZIONE ATTIVA: ESTINTORI GESTIONE DELLA SICUREZZA: PROCEDURE FORMAZ. INFORMAZ. SEGNALETICA ED ISTRUZIONI OPZIONE A 1 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

27 OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2019 Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti (art. 2, comma 1, lett c), requisiti: del D.M. ) - punto 13.3; - punto 14; - punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); - punto 15.4; - punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); - punto ; - punto ; - punto ; - punto ; - punto , comma 1; - punto ; - punto La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M., relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/ un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M.. 27

28 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

29 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

30 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

31 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

32 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

33 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

34 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

35 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

36 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

37 RINVIO A NORME E CRITERI GENARALI (SI VEDA SLIDE N. 20) UBICAZIONE: SEPARAZIONI E COMUNICAZIONI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI: TENDAGGI MOBILI IMBOTTITI - SEDIE LIMITAZIONE D USO DEI LOCALI: INTERRATI AREE F «RADIOATTIVI» GAS MEDICALI DEPOSITI DI COMBUSTIBILI E LABORAT. DISTR. GAS COMBUSTIBILI E MEDICALI PROTEZIONE ATTIVA: IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI OPZIONE A 2 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

38 OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2022 Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti (art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. ) requisiti: - punto , commi 1, 3, 7; - punto ; - punto 15.6; - punto 17.4, escluso il comma 1 del punto ; - punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7; - punto 18.1; - punto 18.3; - punto 18.4; - punto La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M., relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/ un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M.. 38

39 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

40 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

41 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

42 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

43 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

44 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

45 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

46 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

47 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

48 SCALE CARATTERISTICHE SCALE: AMMISSIBILITÀ DI UNA SOLA SCALA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOI: PROTEZIONE VANI CORSA IMPIANTI DI «CLIMATIZZAZIONE»: IMPIANTI ELETTRICI PROTEZIONE ATTIVA: GESTIONE DELLA SICUREZZA: CENTRO GESTIONE EMERGENZE () OPZIONE A 3 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo

49 OPZIONE A 4 SCADENZA Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2022 Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai (art. 2, comma 1, lett. e), del D.M. ) sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: INTERO COMPLETAMENTO DEL In possesso di un sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M.. 49

50 OPZIONE B 1 SCADENZA ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2016 (art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. ) 24/04/2016 (art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. ) Richiesta al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco della valutazione del progetto ai sensi dell art. 3 del D.P.R. 151/2011. La richiesta deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell adeguamento, esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio..attività classificate nelle categorie B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011. Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti: STESSI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L OPZIONE A La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M., relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/ un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. (si veda anche Lett. Circ del ). 50

51 OPZIONE B 2 SCADENZA ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2019 (art. 2, comma 2, lett. c), del D.M. ) Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M., con riferimento a lotti aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura. La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M., relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/ un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. (si veda anche Lett. Circ del ). 51

52 OPZIONE B 3 SCADENZA ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2022 (art. 2, comma 2, lett. d), del D.M. ) Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M., con riferimento a lotti aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La SCIA deve altresì attestare la predisposizione e l adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M., relativamente alle misure di prevenzione necessarie per ciascuna specifica fase. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - in fase iniziale - entro il 24/04/ un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - fase per fase, un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M. (si veda anche Lett. Circ del ). 52

53 OPZIONE B 4 SCADENZA ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER LOTTI CON APPLICAZIONE DI TUTTI I REQUISITI A CIASCUN LOTTO Ing. Enrico Cinalli 19 marzo a SCADENZA ADEMPIMENTO NOTE 24/04/2025 (art. 2, comma 2, lett. e), del D.M. ) Presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il completo adeguamento a tutte le prescrizioni tecniche individuate dal nuovo Titolo III del D.M. 18/09/2002 come sostituito dal D.M., con riferimento a lotti aventi superficie pari al 100% della superficie totale in pianta della struttura. In possesso di un sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, devono essere individuati dal titolare dell attività: - un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all interno dell attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/2011; - un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo Titolo V del D.M. 18/09/2002 come introdotto dal D.M.. 53

54 RIASSUMENDO Ing. Enrico Cinalli 19 marzo 2015 al che erogano prestazioni > 25 POSTI LETTO 54

55 Ing. Enrico Cinalli 55

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