PROVINCIA DI MATERA. Regolamento di disci}!lina. del ruolo e delle funzioni del Comitato dei Garanti
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1 ~..: PROVINCIA DI MATERA Regolamento di disci}!lina del ruolo e delle funzioni del Comitato dei Garanti Allegato alla delibera di G.P.n. AS ~ del Q\", \0 <;\h.().a ()
2 ~- INDICE Art. 1 - Compiti e funzioni Art. 2 - Composizione Art. 3 - Durata e sostituzione nell'incarico Art. 4 - Sede Art. 5 - Criteri di funzionamento Art. 6 - Provvedimenti non soggetti al parere del Comitato Art. 7 - Compensi 2
3 -- Art. 1 -Compiti e funzioni 1. Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanziona tori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.150/2009, nonché ogni altra funzione prevista dalla legge, dal presente regolamento, dal CCNLo da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico. 2. Il Comitato dei Garanti ha altresì la funzione di decidere sui ricorsi dei dirigenti avverso le valutazioni dei risultati della propria gestione, così come operate dall'organismo indipendente di valutazione. Art. 2 - Composizione 1. I1Comitato dei Garanti, in conformità al combinato disposto di cui a1l'art. 22 del D. Lgs. 165/2001 ed agli artt. 15 del CCNL area dirigenza enti locali, 14 del CCNL area dirigenza enti locali e 14 del CCNL , è composto: a) da un esperto designato dalla Provincia di Matera, nominato con decreto del Presidente, in possesso di specifica qualificazione ed esperienza nel settore dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico in generale; b) da un rappresentante eletto tra i dirigenti provinciali a tempo indeterminato o dagli stessi nominato tra i dirigenti di altra Amministrazione; c) da un componente con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dagli altri membri e scelto tra soggetti con specifica esperienza nell'area giuslavoristica e nell'organizzazione del lavoro nel settore pubblico. 2. Decorsi trenta giorni senza che si sia raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, vi provvede, su richiesta del Presidente della Provincia, il Presidente del Tribunale di Matera. 3
4 . >. 3. Non potranno essere nominati coloro che rivestano incarichi elettivi, cariche in partiti o sindacati, o che abbiano incarichi con tali organizzazioni, o che abbiano avuto tali rapporti nei tre anni precedenti. Art. 3 - Durata e sostituzione nell'incarico 1. Il Comitato dei Garanti dura in carica per tre anni dal suo insediamento. L'incarico non è rinnovabile. 2. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni, seguendo la procedura di cui all'art Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del Comitato. 4. Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito - per tale caso contingente - da altro dirigente della Provincia di Matera o di altra Amministrazione nominato dai dirigenti stessi. Art. 4 - Sede 1. Il Comitato ha sede presso l'amministrazione che vi destina idoneo locale. 2. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da personale in servizio presso la Segreteria Generale, su designazione del Segretario Generale. Art. 5 - Criteri di funzionamento 1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs.165/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 150/2009 e 4
5 ~ I J dall'art. 23 bis, comma l, lettere b), c) e d) del CCNLDirigenti EE.LL , si conforma al parere del Comitato dei Garanti, che deve essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere. In tale caso, però, il Comitato sarà considerato decaduto e si dovrà procedere al suo rinnovo. 2. In particolare il Comitato dei Garanti deve preliminarmente pronunciarsi in ordine all'adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi alle seguenti n. 4 ipotesi di responsabilità dirigenziale: a) valutazione negativa dei risultati operata dall'organismo indipendente di valutazione; b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, qualificati espressamente come rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente dagli atti di programmazione; c) grave inosservanza di direttive ricevute; d) ripetuta valutazione negativa dei risultati operata dall'organismo indipendente di valutazione. 3. Le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b), configurando un livello di gravità più lieve, comportano la destinazione del dirigente a tempo indeterminato e del dirigente a tempo determinato ad altro incarico, con un valore di retribuzione di posizione inferiore. Le medesime ipotesi comportano altresì la riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza del personale interno al quale sia stato eventualmente conferito l'incarico dirigenziale. 4. L'ipotesi di cui alla precedente lettera c), configurando un livello di sostanziale gravità, comporta la sospensione del dirigente da qualsiasi altro incarico dirigenziale sino ad un massimo di 2 anni. in tal caso il dirigente ha diritto al solo 5
6 1 trattamento economico stipendi aie di cui all'art. 21 del CCNL (Quadriennio normativo ). 5. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d) ed in tutti gli altri casi formalmente contestati, che configurano un livello di gravità molto elevata, l'amministrazione recede dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni dell'art. 23 del CCNL Dirigenti EE.LL , come espressamente sostituito dall'art. 14 del CCNL Dirigenti EE.LL , al quale espressamente si rinvia. 6. L'accertamento della responsabilità grave costituisce giusta causa di re cesso (art. 11, comma 1, del CCNL Dirigenti EE.LL ) che non consente l'attivazione della procedura di conciliazione e arbitrato (art. 11, comma 2, del CCNL Dirigenti EE.LL ). 7. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Presidente oppure dal Direttore Generale oppure dal Segretario Generale, ove il Direttore Generale non sia stato nominato, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato. 8. Il Comitato dei Garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito. 9. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia. 10. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta e deve essere motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario. 6
7 ---J '-' f' 11. Per la validità del1e deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. 12. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta. 13. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs.196/2003. Art. 6 - Provvedimenti non soggetti al parere del Comitato 1. Non sono soggetti al parere del Comitato dei Garanti: a) il recesso per motivi organizzativi; b) il recesso per giusta causa ex art c.c., previsto dall'art. 27, comma 2, del CCNLDirigenti EE.LL.1996, per fatti o comportamenti particolarmente gravi, anche non direttamente attinenti al rapporto di lavoro, che non consentono la prosecuzione neppure provvisoria del medesimo rapporto. Art. 7 - Compensi 1. Ai soli componenti esterni del Comitato è attribuito un compenso onnicomprensivo il cui ammontare è stabilito dalla Giunta Provinciale. 7
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