CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE INTERNA ALLA STAZIONE APPALTANTE

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE INTERNA ALLA STAZIONE APPALTANTE Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. il MODULO DI PROPOSTA dev essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 1

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa e redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non e soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ORA IVASS). IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. I Lloyd s sono un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana dei Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro dei Lloyd s.. c. In Italia i Lloyd s hanno sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet dei Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri dei Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell Ivass delle imprese di assicurazione con sede 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 2

3 legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit, di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2015*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2015: ** Exchange rate at : EUR 1,00 = GBP 0,73529 (source: London Financial Times) L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO o Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo. AVVERTENZA: l assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano dare formale disdetta. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni o La Società si obbliga a tenere indenne L Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per: a) errori e omissioni non intenzionali nell attività di verifica del progetto imputabili ad errori od omissioni dell Assicurato ed in estensione b) alle eventuali richieste di risarcimento derivanti da danni alle Opere o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 12 delle condizioni di assicurazioni. AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA: L assicurazione è prestata nella forma «CLAIMS MADE» ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l Assicurato durante il periodo di costruzione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di inizio effettivo dei lavori e quindi della decorrenza della copertura assicurativa. 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 3

4 Emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, cessa il periodo di assicurazione, e quindi anche gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta Sono escluse dall assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attivita abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all articolo 16 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL INDENNIZZO: Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 3 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI: SCOPERTO: costituisce la parte in percentuale di danno che rimane a carico dell assicurato con i relativi valori minimi o massimi. Se prevista, la franchigia o lo scoperto vengono evidenziati nella scheda di copertura Esemplificazione numerica del funzionamento dello SCOPERTO: L assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR Il contratto di assicurazione prevede in questo esempio uno scoperto del 10% del danno con un minimo di EUR L assicurazione paga all assicurato la differenza tra la somma che questo e tenuto a risarcire al cliente (EUR ) e lo scoperto (in questo caso EUR 1,500 che supera il minimo di EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell assicurato. AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 14 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullita AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita del diritto all indennita. Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA Il contratto di assicurazione e nullo quando ricorrono uno o piu presupposti previsti dall articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche l oggetto del contratto e impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile) 5. Aggravamento e diminuzione del rischio o L Assicurato deve avvisare gli Assicuratori per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio. o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 4

5 o Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: a seguito di un ipotetica modifica della normativa in corso all epoca della stipula del contratto di assicurazione, il massimale di copertura per ciascun progetto viene elevato con effetto retroattivo- al 200% del valore dell opera (esempio indicativo e non corrispondente a realta al momento di preparazione del presente fascicolo). AVVERTENZA: Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile 6. Premi o Le modalita e la tempistica di pagamento del premio sono indicate nella scheda di copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione. 7. Rivalse o Se all Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all Assicuratore nel caso quest ultimo abbia liquidato il danno al terzo 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potra esser loro denunciato, salvo quanto precisato all art. 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 6 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 9. Legge applicabile al contratto o Per l interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 9 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE). 10. Regime fiscale o Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato (vedasi articolo 7 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE) 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 5

6 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: L Assicurato deve fare denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto dell articolo 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 12. Reclami Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a: Servizio Reclami Ufficio Italiano dei Lloyd s Corso Garibaldi, Milano Italia Fax no.: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l Ufficio Italiano dei Lloyd s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing Agent competente, il quale avrà l onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l Ufficio Italiano dei Lloyd s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima. Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) via del Quirinale Roma Italia Tel.: (dall Italia) Tel.: (dall estero) Fax: oppure ivass@pec.ivass.it Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link. _IL_CONSUMATORE Il dipartimento responsabile presso i Lloyd s della gestione dei reclami è il seguente: Complaints Team Lloyd s One Lime Street London EC3M 7HA United Kingdom Telephone no.: + 44 (0) complaints@lloyds.com La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto. 01/10/2015 LSW C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 6

7 Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd s sono responsabili della veridicita e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa GLOSSARIO (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo Assicuratore: il membro o membri di Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; Bilanci dei membri: Contratto d Assicurazione: Contraente: Consumatore: l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd s; il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati: il soggetto che stipula con la Società l assicurazione; la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Fondi dei membri presso Lloyd s: Franchigia: Indennizzo/risarcimento: Decreto Legislativo: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell Assicurato. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro art.112 del Decreto Legislativo numero 163 del 12 Aprile C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 7

8 Luogo di esecuzione delle Opere: Opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. le opere da costruire oggetto dell appalto e descritte nella Scheda Tecnica Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell assicurazione Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 Scheda Tecnica: Scoperto: Sinistro: la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell Assicurato il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Sindacato: definito Sindacato il membro dei Lloyd s o il gruppo di membri dei Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council dei Lloyd s; Società/Assicuratore: Somma assicurata o massimale: Stazione appaltante o Committente: l impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all esercizio dell attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa l importo massimo della copertura assicurativa le Amministrazioni aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori. 31/05/12 LSW1694B-12 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 8

9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE Copertura assicurativa ai sensi dell Art. 90 comma 5 e dell Art. 111 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell Art. 270 del D.P.R. 207/2010 DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che attesta l esistenza dell Assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l Assicurazione. Assicurato La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica. Assicuratori Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s di Londra. Danno Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno Materiale Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. Perdita Patrimoniale Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Massimale L importo massimo dell Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori. Premio La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell Assicurazione. Progettista Il dipendente pubblico di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione dell Opera. Stazione Appaltante: L amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs. 163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell Opera. 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 9

10 Opera L opera da costruire o costruita oggetto dell appalto e descritta nella Scheda Tecnica. Luogo di esecuzione delle Opere Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica) nel quale l esecutore dei lavori realizza l Opera per cui è prestata l attività di progettazione oggetto dell Assicurazione. Scheda Tecnica Il documento, allegato alla Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell Opera. 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 10

11 Art. 1 - Dichiarazioni L Assicurato e/o il Contraente dichiarano che: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE a) l Assicurato è abilitato all esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l affidamento della progettazione dell Opera; b) l attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall Art C.C., sono esonerati dall obbligo di comunicare agli Assicuratori l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 3 - Pagamento del Premio L Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. A parziale deroga dell Art C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell Assicurazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art C.C.). Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza. Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell Assicurazione Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto. Art. 5 - Obblighi dell Assicurato e/o del Contraente L Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro, l Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Art. 6 - Scadenza dell Assicurazione L Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 8 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 11

12 Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Tracciabilità dei flussi finanziari In conformità a quanto previsto dall Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd s e l eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all Art. 3 commi 8 e 9. Art Clausola risolutiva espressa Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all Art. 10 che precede. La Stazione Appaltante, l Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd s o l eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l Appaltatore, e la Prefettura o l Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO Art Oggetto dell Assicurazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell attività di progettazione dell Opera indicata nella Scheda Tecnica, compresi: a) i maggiori costi, così come definiti all Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all Art. 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006; b) le nuove spese di progettazione, così come definite all Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo da parte dell Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Art Inizio e termine della garanzia - Forma claims made L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all Assicurato alla data di decorrenza della Polizza. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l ultimazione dei lavori, l Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 12

13 concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt e 1893 C.C., l Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza. Art Massimale La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica in accordo alle disposizioni di cui all Art. 270 del D.P.R. 207/2010, ossia non superiore al 10% del costo di costruzione dell Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l intero periodo di validità della Polizza. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Nonostante quanto sopra, viene concordato che l assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale Art Rischi esclusi dall Assicurazione Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a: a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata; d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; e) errori od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; f) fatti o circostanze pregressi già noti all Assicurato alla data di decorrenza della Polizza; g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale; h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo; i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività. Art Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all Assicurato. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 13

14 danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art Clausola Broker Con la conclusione del presente contratto l Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione. Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder indicato nel Modulo l incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E convenuto pertanto che: a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Corrispondente dei Lloyd s sarà considerata come fatta all Assicurato; b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Corrispondente dei Lloyd s al Coverholder sarà considerata come fatta dall Assicurato. Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri, regolamentate dall articolo 5 che resta invariato e confermato. Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker o Corrispondente dei Lloyd s. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI In conformità a quanto previsto dall Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd s e l eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all Art. 3 commi 8 e 9. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d America. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 14

15 1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l onere di provare l insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola NMA 2918 CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE Salvo che diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente Contratto d Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente Contratto d Assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Corso Garibaldi, Milano che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto. I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra. RECLAMI Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 15

16 Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 16

17 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Agli effetti degli Artt e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno: Art. 1 - Dichiarazioni Art Inizio e termine della garanzia - Forma claims made Art Rischi esclusi dall Assicurazione Art Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Art Clausola Broker Data Il Contraente 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 17

18 Proposta di Assicurazione Merloni Richiesta di Lettera di impegno ex art. 105 comma 4 del Regolamento oppure di Certificato di Assicurazione Merloni per Opere Pubbliche La presente proposta è valida solo se compilata in ogni parte, datata e firmata in originale da un tecnico che possiede i poteri di impegnare il Contraente e/o l Assicurato/i nei confronti degli Assicuratori Alle proposte compilate correttamente sarà data priorità 1. a) Contraente, per ATP/RTP indicare il nominativo del Capogruppo: b) Assicurato, indicare nome, cognome, qualifica professionale e codice fiscal/partita IVA 2. a) Committente: b) Con che modalità è stato affidato l incarico?: 3. a) Oggetto dell Incarico: b) Tipo di Incarico ES. Hotel, Ospedale, etc. 4. a) Attivitá professionali previste ES. Progettazioni preliminary, Progettazioni definitive, Progettazione Esecutiva, 494, Etc.: b) Luogo di esecuzione dell Opera: 5. a) Valore delle opere da progettare:eur b) Valore stimato degli onorari: EURO - per l attivitá di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva: EURO - per la sola progettaz. esecutiva o in caso di appalto integrato definitivo: EURO 6. Cronoprogramma dei Lavori /Durata dell Assicurazione: fino a 365 giorni (12 mesi) 730 giorni (24 mesi) 1095 giorni (36 mesi) 1460 giorni (48 mesi) Il Cronoprogramma su indicato prevede periodi di interruzione dei lavori? Si No DATA PREVISTA DI INIZIO LAVORI DATA PREVISTA DI FINE LAVORI 7. Se l incarico professionale é giá iniziato, segue tempi e budget prestabiliti dal Committente? Si No Da definire se NO, fornire dettagli 8. Il Proponente dispone di un sistema di gestione qualita? Si No Se Si da quando e con quale organismo di certificazione 9. Il Proponente svolge sia la funzione di progettista che di direttore dei lavori? Si No 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 18

19 10. Ci sono inusuali Responsabilitá assunte nell incarico professionale dell Assicurato rispetto a quelle previste dalla Legge? Si No Spese sostenute in passato o richieste di sinistro relative a errori, omissioni o negligenze professionali accettate o respinte? Si No Circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze professionali?) Si No Nota bene: Le risposte a queste domande sono considerate di primaria importanza ed alle stesse si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di fornire ogni atto o circostanza anche dubbia anche se tale atto o circostanza possa non essere considerato in buona fede come causa di danno. Firmato da: Data: SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI LETTERA DI IMPEGNO EX ART. 105, Comma 5, DPR 554/1999 La lettera di impegno dovrá essere presentata per partecipare ad una gara per l affidamento dei servizi di progettazione: Si No Se SI, indicare il termine ultimo di presentazione: Firmato da: Data: DICHIARAZIONE / DECLARATION Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati a) di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli ultimi 5 anni da terzi b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento c) di non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili procedure d) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità e) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio Firma : Nome e Cognome : Data : POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma claims made. Ciò significa che la polizza copre: Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. Agli effetti dell art del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara: 1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosi come sopra specificato; 2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile: Firma OOOOOOOOOOO Data OOOOOOO 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 19

20 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell ISVAP. Firma OOOOOOOOOOO Data OOOOOOO 16C Merloni Progettazione interna - Fascicolo Informativo 1.2 FINAL1 C A - Pagina 20

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