* PROGETTO DI RELAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "* PROGETTO DI RELAZIONE"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare /0074(NLE) * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (COM(2012)0147 C7-0105/ /0074(NLE)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relatore: Michèle Rivasi PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 PR_NLE-CN_art55am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti a un progetto di atto Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...]. PE v /38 PR\ doc

3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...37 PR\ doc 3/38 PE v01-00

4 PE v /38 PR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (COM(2012)0147 C7-0105/ /0074(NLE)) (Consultazione) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0147), visti l'articolo 297, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea e gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0105/2012), visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2012), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 Titolo DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce requisiti per la tutela della salute PR\ doc 5/38 PE v01-00

6 sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e che modifica la direttiva 98/83/CE del Consiglio 2 Base giuridica IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, vista la proposta della Commissione, elaborata dopo aver sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri conformemente all articolo 31 del trattato, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Parlamento europeo, IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato delle Regioni 3, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 4, 3 GU C del..., pag.. 4 GU C del..., pag.. The present Directive concerns water intended for human consumption. Radionuclides in water intended for human consumption are currently dealt with under the Directive 98/83/EC (Drinking water directive) which sets parametric values for tritium and the total indicative dose. The Commission should normally have adopted measures on monitoring frequencies and methods in accordance with the regulatory procedure with scrutiny (due in 2000). It is PE v /38 PR\ doc

7 therefore appropriate to use the same legal base as in Dir 98/83/EC. If radionuclides were dealt with under Euratom, while all other carcinogenic contaminants such as chemicals were dealt with under the Treaty, the cumulative effects of adverse effects could not be taken into account. In consistency with European Parliament s vote on P7_TA(2011)0055 (Belet report) from 15/2/2011, radioprotection rules should therefore be dealt with under the Treaty 3 Considerando -1 (nuovo) (-1) Conformemente all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, la politica dell'unione nel settore ambientale si basa sui principi di precauzione e di azione e contribuisce al raggiungimento di obiettivi come la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute dell'uomo. Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 4 Considerando 1 (1) L ingestione di acqua è una delle modalità con cui le sostanze radioattive possono insediarsi nel corpo umano. A norma della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[4], occorre limitare al minimo ragionevolmente possibile l'esposizione (1) L ingestione di acqua è una delle modalità con cui le sostanze nocive possono insediarsi nel corpo umano. PR\ doc 7/38 PE v01-00

8 della popolazione alle pratiche che comportano un rischio in termini di radiazioni ionizzanti. Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 5 Considerando 2 (2) Data l importanza per la salute umana della qualità delle acque destinate al consumo umano, occorre stabilire norme di qualità a livello comunitario che svolgano una funzione di indicatore e disporre il controllo dell osservanza di tali norme. (2) Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute della popolazione, occorre stabilire norme comuni di qualità delle acque destinate al consumo umano, che dispongano di una funzione di indicatore, e disporre il controllo dell osservanza di tali norme. Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 6 Considerando 3 (3) Gli indicatori parametrici sono già stati definiti nell allegato I, parte C, relativo alle sostanze radioattive, nonché nelle connesse disposizioni di controllo di cui all allegato II della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia, tali parametri rientrano nell ambito delle norme fondamentali di (3) Gli indicatori parametrici sono già stati definiti nell allegato I, parte C, relativo alle sostanze radioattive, nonché nelle connesse disposizioni di controllo di cui all allegato II della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. PE v /38 PR\ doc

9 cui all articolo 30 del trattato Euratom. Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 7 Considerando 4 (4) Occorre quindi adottare requisiti per il controllo dei livelli di radioattività nelle acque destinate al consumo umano mediante norme legislative specifiche che garantiscano l uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione a norma del trattato Euratom. soppresso Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 8 Considerando 5 (5) Le disposizioni della presente direttiva, adottata a norma del trattato Euratom, sostituiscono quelle della direttiva 98/83/CE per quanto attiene alla contaminazione dell acqua potabile da parte di sostanze radioattive. (5) La presente direttiva aggiorna i parametri indicativi previsti all'allegato I, parte C della direttiva 98/83/CE e stabilisce norme in materia di controllo della presenza di sostanze radioattive nell'acqua potabile. PR\ doc 9/38 PE v01-00

10 Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 9 Considerando 6 (6) In caso di inosservanza di un indicatore parametrico, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza comporti rischi per la salute umana e, ove necessario, adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell acqua. (6) In caso di inosservanza di un indicatore parametrico, lo Stato membro interessato è tenuto a esaminarne la causa e ad adottare un provvedimento che consenta di garantire la distribuzione di un'acqua conforme ai criteri di qualità definiti dalla presente direttiva. I consumatori hanno il diritto di essere informati con mezzi facilmente accessibili. 10 Considerando 7 (7) È necessario informare i consumatori in modo adeguato e appropriato sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. (7) È necessario informare i consumatori sulla qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso pubblicazioni facilmente accessibili. I consumatori hanno il diritto di essere informati con mezzi facilmente accessibili. PE v /38 PR\ doc

11 11 Considerando 8 (8) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali contenute in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita, è opportuno che il controllo inteso a verificare che i livelli di sostanze radioattive siano conformi ai valori parametrici di cui alla presente direttiva sia effettuato in conformità dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), come disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004. (8) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Tuttavia, la Commissione dovrebbe presentare, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, una proposta di revisione della direttiva 2009/54/CE, al fine di allineare i requisiti di controllo per le acque minerali naturali ai requisiti previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva 98/83/CE. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali contenute in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita, è opportuno che il controllo inteso a verificare che i livelli di sostanze radioattive siano conformi ai valori parametrici di cui alla presente direttiva sia effettuato in conformità dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), come disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004. I consumatori si attendono che i requisiti di qualità stabiliti per le acque minerali siano almeno altrettanto rigorosi dell'acqua che esce dal rubinetto. È quindi opportuno invitare la Commissione ad adeguare in tal senso la direttiva 2009/54/CE. PR\ doc 11/38 PE v01-00

12 12 Considerando 10 bis (nuovo) (10 bis) È necessario gestire in modo diverso e secondo criteri dosimetrici distinti la radioattività naturale e le contaminazioni di origine antropica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le attività nucleari non portino alla contaminazione delle risorse di acqua potabile. A differenza della radioattività naturale, la radioattività proveniente da attività umane è un problema che può essere affrontato con facilità. Se le analisi dimostrano un superamento dei valori parametrici, è ovvio che vi è un guasto da qualche parte che occorre risolvere per evitare problemi futuri più gravi. 13 Considerando 11 bis (nuovo) (11 bis) La Commissione dovrebbe presentare, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione che esamini l'apporto di concimi fosfatici alla contaminazione da uranio delle acque superficiali e delle acque sotterranee. Se del caso, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa che modifichi il regolamento (CE) N. 2003/2003 per quanto riguarda la fissazione di limiti massimi per la presenza di uranio nei concimi fosfatici 1. PE v /38 PR\ doc

13 1 GU L 304 del , pag. 1. Or. en Non esistono a livello europeo dati relativi alla presenza di uranio nelle acque sotterranee. Vi è l'indizio che i concimi fosfatici contribuiscono alla contaminazione delle acque con l'uranio, ma non esistono ancora studi approfonditi. Poiché la presente direttiva stabilisce le concentrazioni di riferimento per l'uranio nell'acqua potabile, è ragionevole analizzare le cause di contaminazione. 14 Articolo 1 La presente direttiva stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Essa stabilisce indicatori parametrici, periodicità e metodi per il controllo di sostanze radioattive. La presente direttiva concerne requisiti armonizzati di qualità delle acque destinate al consumo umano allo scopo di tutelare la salute della popolazione dagli effetti nefasti della contaminazione di tali acque da parte delle sostanze radioattive. Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 15 Articolo 3 La presente direttiva si applica alle acque destinate al consumo umano, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE e stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva. La presente direttiva si applica alle acque destinate al consumo umano quali definite all'articolo 2 della direttiva 98/83/CE, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE e stabilite conformemente all'articolo 3, PR\ doc 13/38 PE v01-00

14 paragrafo 2, della medesima direttiva. Le "acque destinate al consumo umano" sono definite dalla direttiva 98/83/CE. 16 Articolo 4 Fatte salve le disposizioni di cui all articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controlli volto a garantire che le acque destinate al consumo umano siano conformi agli indicatori parametrici stabiliti in conformità della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controlli volto a garantire che le acque destinate al consumo umano siano conformi agli indicatori parametrici stabiliti in conformità della presente direttiva. Si veda la motivazione all'emendamento 2 sulla modifica della base giuridica. 17 Articolo 6 Gli Stati membri provvedono all effettuazione di controlli periodici delle acque destinate al consumo umano conformemente all allegato II al fine di verificare che le concentrazioni di sostanze radioattive non superino gli indicatori parametrici stabiliti in conformità Gli Stati membri provvedono all effettuazione di controlli periodici delle acque destinate al consumo umano conformemente all allegato II al fine di verificare che le concentrazioni di sostanze radioattive non superino gli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell articolo 5. Il controllo viene eseguito PE v /38 PR\ doc

15 dell articolo 5. nel quadro dei controlli di cui all'articolo 7 della direttiva 98/83/CE. Esso comprende analisi di riferimento destinate a caratterizzare il contenuto radiologico dell'acqua e ad ottimizzare la strategia di analisi nonché analisi periodiche effettuate secondo le modalità di cui all'allegato III. Per consentire alle autorità di avere una panoramica generale (ad esempio per poter tener conto degli effetti cumulativi) è importante non creare due sistemi diversi per il controllo delle acque destinate al consumo umano. 18 Articolo 8 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Il finanziamento dei controlli è effettuato conformemente al capo VI del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali 1. In caso di inquinamento proveniente dalle attività dell'uomo, le spese sono a carico di chi inquina. 1 GU L 165 del , pag. 1. Coerentemente con il principio chi inquina paga, se i controlli rivelano una fonte di contaminazione artificiale è il responsabile che deve sostenerne le spese, non il gestore delle acque o il pubblico. PR\ doc 15/38 PE v01-00

16 19 Articolo 9 paragrafo 2 2. In caso di inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell articolo 5, lo Stato membro determina se ciò rappresenta un rischio per la salute umana. In presenza di un rischio siffatto, lo Stato membro adotta provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell acqua. 2. In caso di inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti per il radon e la dose totale indicativa (DTI) proveniente da fonti naturali, lo Stato membro determina se ciò rappresenta un rischio per la salute umana. In presenza di un rischio siffatto, lo Stato membro adotta provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell acqua. In caso di inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti per il trizio e la DTI di origine antropica, lo Stato membro provvede affinché sia ordinata immediatamente un'indagine volta a identificare la fonte di inquinamento e caratterizzarne la natura, l'entità e l'impatto dosimetrico. L'indagine tiene conto di tutti gli ambienti che potrebbero essere interessati e l'insieme delle vie di esposizione. Lo Stato membro interessato provvede all'attuazione delle azioni correttive necessarie a ripristinare un'acqua che soddisfi gli indicatori parametrici. Le soluzioni privilegiano il trattamento dell'inquinamento alla fonte. Contrairement à la radioactivité naturelle, la radioactivité provenant des activités humaines est un problème qui peut être adressé facilement. Si les analyses démontrent un dépassement des valeurs paramétriques, c'est évident qu'il y a une défaillance quelque part, qui doit être adressé pour éviter des futurs problèmes plus graves. Il faut prendre en compte toutes les voies d'exposition, comme s'il y a une contamination de l'eau potable, il peut y avoir aussi des contaminations des produits agricoles par de l'eau d'irrigation etc. En consistance avec le principe pollueur-payeur, si les contrôles signalent une source de contamination artificielle, il est indispensable de rechercher le responsable, qui doit etre obligé à payer les couts pour les actions correctives. PE v /38 PR\ doc

17 20 Articolo 9 paragrafo 3 3. Ove il rischio per la salute umana non possa essere considerato trascurabile, lo Stato membro garantisce che i consumatori ne siano informati. 3. Lo Stato membro provvede affinché i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 8 siano pubblicati, messi a disposizione su internet e inclusi nelle relazioni di cui all'articolo 13 della direttiva 98/83/CE. Ove il rischio per la salute umana non possa essere considerato trascurabile, lo Stato membro garantisce che i consumatori ne siano immediatamente avvertiti. I consumatori hanno il diritto di essere informati con mezzi facilmente accessibili. Per una panoramica generale della qualità dell'acqua, i risultati delle analisi in conformità con la presente direttiva devono essere pubblicati insieme agli altri parametri di cui alla direttiva 98/83/CE. 21 Articolo 9 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. La Commissione mette a disposizione su internet i fascicoli scientifici che hanno costituito la base per la definizione delle dosi totali indicative e dei diversi valori di concentrazione di attività indicati negli allegati. È importante che i laboratori indipendenti possano verificare la provenienza dei dati degli allegati (indicatori parametrici per il trizio e il radon, attività alfa e beta totale, PR\ doc 17/38 PE v01-00

18 concentrazioni di riferimento, limiti di rilevazione). 22 Articolo 9 bis (nuovo) Articolo 9 bis Modifica della direttiva 98/83/CE 1. All'allegato I, parte C, è soppressa la sezione "Radioattività". 2. All'allegato II, tabella A, punto 2, sono soppresse le ultime due frasi. La proposta della Commissione, basata su Euratom, riconosce che, per quanto riguarda il trizio e la dose totale indicativa, due direttive sono contemporaneamente applicabili, il che non è ammissibile dal punto di vista giuridico. 23 Articolo 9 ter (nuovo) Articolo 9 ter Riesame degli allegati 1. La Commissione riesamina almeno ogni cinque anni gli allegati alla luce dei progressi scientifici e tecnici e può adottare, tramite atti delegati a norma dell'articolo 9 quater, modifiche onde tenere in conto i progressi scientifici e tecnici. 2. La Commissione rende pubblici i motivi per cui ha deciso di modificare o meno gli allegati, facendo riferimento alle relazioni scientifiche esaminate. PE v /38 PR\ doc

19 Nuove conoscenze scientifiche nei settori della sanità e della protezione dell'ambiente, ma anche lo sviluppo di nuovi metodi di analisi e miglioramenti concernenti la precisione delle misurazioni (per esempio limiti di rilevamento) possono rendere necessario un adeguamento degli allegati. La stessa disposizione figura nell'articolo 11 della direttiva 98/93/CEE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. 23 bis Articolo 9 quater (nuovo) Articolo 9 quater Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da...*. La Commissione presenta una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di un periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega dei poteri di cui all articolo 9 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati PR\ doc 19/38 PE v01-00

20 già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. * data di entrata in vigore della presente direttiva. Necessario dopo il cambio di base giuridica e l'inserimento dell'articolo 9 ter. 24 Allegato I riga 2 Radon 100 Bq/l Radon 10 Bq/l L'indicatore parametrico non è coerente con la dose totale indicativa: nell'unione europea per il radon non è stato fissato alcun coefficiente per la dose. Di conseguenza, facendo PE v /38 PR\ doc

21 riferimento alla media dei coefficienti fissati dalle Nazioni Unite (UNSCEAR) e dagli Stati Uniti (Nuclear Regulatory Commission), presumendo l'ingestione di 730 l/anno, un indicatore parametrico di 100Bq/l porterebbe a un'esposizione di 0,5 msv/. Un indicatore parametrico pari a 10 risulta necessario per assicurare un livello di protezione coerente con 0,1 msv/anno per tutte le fasce d'età. 25 Allegato I riga 3 Trizio 100 Bq/l Trizio 10 Bq/l Con una contaminazione di 10Bq/l di trizio l'evento è palese. Dato che non si tratta di una soglia sanitaria, ma di una soglia di ricerca, il valore deve orientarsi a un livello di contaminazione abbastanza basso da poter evitare maggiori contaminazioni nel tempo. Pertanto livelli anomali devono comportare ricerche onde evitare in futuro rischi per la salute. PR\ doc 21/38 PE v01-00

22 26 Allegato I riga 4 Dose totale indicativa 0,10 msv/an (nota 1) Nota 1: ad eccezione del trizio, del potassio -40, del radon e dei prodotti di decadimento del radon a vita breve. Dose totale indicativa (proveniente da fonti naturali) 0,10 msv/an (nota 1) Nota 1: ad eccezione del potassio -40, del radon e dei prodotti di decadimento del radon a vita breve. A differenza della radioattività naturale, quella proveniente da attività umane è un problema che può essere affrontato facilmente. Se le analisi evidenziano un superamento degli indicatori parametrici, appare chiaro che da qualche parte deve esserci una lacuna da affrontare per evitare in futuro problemi di maggiore gravità. 27 Allegato I riga 4 bis (nuova) Dose totale indicativa (proveniente da attività umane) 0,01 msv/an PE v /38 PR\ doc

23 Per le fonti antropiche se si supera il valore di 0,01, appare chiaro che da qualche parte deve esserci una lacuna da affrontare per evitare in futuro problemi di maggiore gravità. 28 Allegato II punto 1 1. Principi generali e periodicità dei controlli Uno Stato membro non ha l obbligo di controllare il tenore di trizio o la radioattività dell acqua potabile al fine di determinare la dose totale indicativa ove ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli sia di trizio che della dose totale indicativa calcolata siano significativamente inferiori all'indicatore parametrico. Il controllo del tenore di radon nell acqua potabile non è richiesto qualora uno Stato membro ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli di radon siano significativamente inferiori all'indicatore parametrico. In tal caso, lo Stato membro comunica i motivi di tale decisione alla Commissione, compresi i risultati degli altri controlli effettuati. 1. Principi generali e periodicità dei controlli In materia di acqua potabile, uno Stato membro ha l obbligo di procedere a controlli riguardanti il tenore di trizio e di radon e la determinazione della dose totale indicativa per la radioattività naturale e la radioattività derivante da attività umane. I controlli comprendono analisi di riferimento e analisi periodiche. Le analisi di riferimento sono effettuate nel contesto dell'iter della domanda di autorizzazione per la distribuzione di acqua potabile. Per le reti di distribuzione già in servizio gli Stati membri definiscono i termini entro cui le analisi devono essere effettuate in funzione dei volumi di acqua distribuita e del livello di rischio potenziale, sia per la radioattività naturale, sia per l'impatto radiologico della attività umane. Le analisi di riferimento devono consentire di ricercare e quantificare tutti i pertinenti PR\ doc 23/38 PE v01-00

24 radionuclidi naturali e artificiali. Per la radioattività naturale deve essere come minimo quantificata l'attività dei 9 radionuclidi seguenti: uranio 238, uranio 234, radio 226, radon 222, piombo 210, polonio 210, radio 228 (se del caso a partire dal suo discendente diretto, attinio 228), attinio 227 (se del caso a partire dal suo discendente diretto, torio 227). In merito all'impatto delle attività umane le fonti potenziali di contaminazione vanno ricercate e l'elenco dei radionuclidi da controllare è stilato alla luce dei risultati della ricerca. Oltre ai controlli specifici legati al risultato dell'indagine, l'analisi di riferimento comprende in ogni caso la misurazione di trizio, carbonio 14, stronzio 90 e degli isotopi di plutonio nonché un'analisi con spettrometria gamma che consente di verificare l'attività dei principali radionuclidi artificiali che emettono raggi gamma (segnatamente cobalto 60, iodio 131, cesio 134, cesio 137, americio 241,...). Il risultato delle analisi di riferimento è utilizzato per definire la strategia analitica da attuare per i controlli periodici. Fatto salvo il risultato delle analisi di riferimento, che può portare a un rafforzamento del dispositivo, i controlli periodici sono eseguiti con la frequenza di cui al paragrafo 4. La proposta della Commissione di limitare i controlli al caso in cui nella zona di rilevamento siano presenti "fonti" di radioattività non è appropriata. Anche se si ritiene che non vi siano "fonti", possono verificarsi contaminazioni impreviste, per esempio in ospedali, discariche, ecc. Risulta pertanto indispensabile chiedere che sia richiesta un'analisi di caratterizzazione tale da comprendere tutti i principali radionuclidi prima dello sfruttamento di una fonte e anche per tutte le acque potabili già utilizzate. Sulla base dei risultati possono essere effettuate analisi normali. PE v /38 PR\ doc

25 29 Allegato II punti 2 e 3 2. Radon e trizio soppresso Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la presenza di radon o trizio in caso di presenza di una fonte di radon o trizio nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello di radon o trizio si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l. Laddove occorra effettuare controlli per accertare il tenore di radon o trizio, la periodicità è quella delle verifiche. 3. Dose totale indicativa Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la dose totale indicativa in caso di presenza di una fonte di radioattività artificiale o di radioattività naturale potenziata nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello della dose totale indicativa si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 0,1 msv/anno. Quando si deve procedere al monitoraggio dei livelli dei radionuclidi artificiali, questo va effettuato con la stessa frequenza dei controlli di verifica indicati nella tabella. Laddove occorra effettuare controlli per accertare i livelli di radionuclidi naturali, gli Stati membri definiscono la periodicità di tali controlli tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle variazioni temporali dei livelli di radionuclidi naturali in diversi tipi di acque. A seconda delle variazioni previste, la periodicità dei controlli può variare da un unica misurazione di controllo alla periodicità delle verifiche. Ove occorra effettuare un PR\ doc 25/38 PE v01-00

26 unico controllo della radioattività naturale, è necessario procedere a un ulteriore controllo in caso di eventuali cambiamenti nell approvvigionamento tali da influire sulle concentrazioni di radionuclidi nell acqua potabile. Ove siano stati applicati metodi per eliminare i radionuclidi dall acqua potabile al fine di garantire il non superamento di un indicatore parametrico, i controlli sono effettuati con la periodicità delle verifiche. Ove i risultati di programmi di sorveglianza o indagini diversi da quelli prescritti ai sensi del primo paragrafo di questo punto siano utilizzati per garantire l adempimento della presente direttiva, lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della propria decisione, compresi i risultati pertinenti di tali programmi di controllo o indagini. Cfr. l'emendamento all'allegato II, punto Allegato II punto 4 tabella nota 2 Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la periodicità minima uno Stato membro può basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d acqua, supponendo un consumo di 200 l pro capite al giorno. Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima uno Stato membro può basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l pro capite al giorno, purché l'acqua non sia commercializzata o distribuita al di fuori della zona in questione. PE v /38 PR\ doc

27 31 Allegato III punto 1 1. Screening ai fini della conformità alla dose totale indicativa (DTI) Gli Stati membri possono usare metodi di screening per l attività alfa e l attività beta complessive per controllare il valore dell indicatore parametrico della DTI, esclusi il trizio, il potassio -40, il radon e i prodotti di decadimento del radon a vita breve. Qualora le attività alfa e beta complessive siano rispettivamente inferiori a 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, lo Stato membro può ritenere che la DTI sia inferiore al valore dell indicatore parametrico di 0,1 msv/anno e che un indagine radiologica non sia necessaria, a meno che sia noto da altre fonti di informazione che specifici radionuclidi sono presenti nell approvvigionamento idrico e possono determinare una DTI superiore a 0,1 msv/anno. Qualora l attività alfa complessiva superi 0,1 Bq/l o l attività beta complessiva superi 1,0 Bq/l, occorre effettuare un analisi relativa agli specifici radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti 1. Radioattività naturale 1.1. Screening ai fini della conformità alla dose totale indicativa (DTI) per la radioattività naturale Gli Stati membri possono ricorrere a metodi di screening mirati a identificare le acque suscettibili di portare a un superamento della DTI e che richiedono analisi più approfondite. Gli Stati membri devono dimostrare che il metodo adottato non porta a falsi negativi (acque considerate conformi alla DTI mentre il loro consumo porta a livelli di dosi superiori all'indicatore parametrico di 0,1 msv/anno). La strategia di controllo tiene in conto l'esito delle analisi di caratterizzazione radiologica dell'acqua. Gli Stati membri che intendono ricorrere alla tecniche di screening basate su misure dell'attività alfa globale e beta globale devono selezionare correttamente il valore indicativo oltre il quale l'acqua è ritenuta conforme, in particolare per l'attività beta globale, e tenere in conto l'impatto cumulato delle attività beta e alfa. PR\ doc 27/38 PE v01-00

28 relative alle fonti probabili di radioattività. Poiché livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali, occorre misurare il trizio, l attività alfa complessiva e l attività beta complessiva nello stesso campione. In sostituzione dello screening dell attività alfa e beta complessiva sopra descritto, gli Stati membri possono avvalersi di altri metodi affidabili di screening dei radionuclidi per determinare la presenza di radioattività nell acqua potabile. Se una delle concentrazioni di attività supera il 20% della rispettiva concentrazione di riferimento o la concentrazione di trizio supera il rispettivo indicatore parametrico di 100 Bq/l, occorre procedere a un analisi di altri radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività La definizione del valore indicativo Per l'attività beta o l'attività beta globale residua (dopo detrazione del contributo del potassio 40), l utilizzazione di un valore indicativo di 1 Bq/l non garantisce necessariamente il rispetto dell'indicatore parametrico di 0,1 msv/an. Lo Stato membro deve verificare la concentrazione di piombo 210 e di radio 228, due radionuclidi che emettono beta di elevata tossicità radiologica. Per un consumatore adulto, la DTI di 0,1 msv/anno è raggiunta quando l'attività volumica nell'acqua perviene a 0,2 Bq/l (per l'attività cumulata di radio 228 e di piombo 210), ossia un quinto del valore indicativo di 1 Bq/l; per il gruppo critico di bambini di età inferiore a un anno, la DTI è raggiunta quando l'attività del radio 228 si avvicina a 0,02 Bq/l o quella del piombo 210 a 0,06 Bq/l. Per l'attività alfa globale lo Stato membro deve verificare l'apporto del polonio 210 dato che l'utilizzazione di un valore indicativo di 0,1 Bq/l non garantisce necessariamente il rispetto dell'indicatore parametrico di 0,1 msv/anno. Per il gruppo critico di bambini di età inferiore a un anno, la DTI è raggiunta quando l'attività volumica del polonio 210 arriva a 0,02 Bq/l, un quinto del valore indicativo di 0,1 Bq/l. PE v /38 PR\ doc

29 32 Allegato III punto 1bis (nuovo) Considerazione del cumulo di apporti alfa e beta La DTI risulta dalle dosi provenienti da tutti i radionuclidi presenti nell'acqua, indipendente dalla modalità di disintegrazione alfa o beta. I risultati dei controlli dell'attività alfa globale vanno considerati globalmente per valutare il superamento della DTI. Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettata la seguente formula: attività alfa globale / valore indicativo alfa globale + attività beta globale / valore indicativo beta globale < Allegato III punto 2 comma 1 2. Calcolo della dose totale indicativa (DTI) La DTI è la dose efficace impegnata per un anno di assunzione risultante da tutti i radionuclidi la cui presenza è stata accertata nell approvvigionamento idrico, di origine sia naturale che artificiale e ad eccezione di trizio, potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve. La DTI è calcolata a partire dalle concentrazioni di radionuclidi e dei coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell allegato III della direttiva 96/29/Euratom o da informazioni più 1.2. Calcolo della dose totale indicativa (DTI) La DTI è la dose efficace impegnata per un anno di assunzione risultante da tutti i radionuclidi naturali la cui presenza è stata accertata nell approvvigionamento idrico, ad eccezione di trizio, potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve. La DTI è calcolata a partire dall'attività volumica dei radionuclidi e dei coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell allegato III della direttiva 96/29/Euratom o da informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti PR\ doc 29/38 PE v01-00

30 recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono ritenere che la DTI è inferiore al valore dell indicatore parametrico di 0,1 msv/anno e non occorrono ulteriori indagini: nello Stato membro. Il calcolo è eseguito per il gruppo della popolazione più esposta, detto gruppo critico, sulla base dei consumi tipo stabiliti dalla Commissione. Per i radionuclidi naturali il gruppo critico è costituito da bambini di età inferiore a un anno. Se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono ritenere che la DTI è inferiore al valore dell indicatore parametrico di 0,1 msv/anno e non occorrono ulteriori indagini: 34 Allegato III punto 2 comma 3 Se tale formula non è soddisfatta, l indicatore parametrico è considerato superato solo se i radionuclidi sono persistentemente presenti in analoghe concentrazioni di attività per un anno intero. Gli Stati membri definiscono la portata del ricampionamento necessario per garantire che i valori misurati siano rappresentativi per una concentrazione media di attività durante un anno intero. Se tale formula non è soddisfatta, devono essere effettuate analisi complementari per accertare la rappresentatività del risultato conseguito. Le verifiche sono eseguite entro scadenze più ravvicinate proporzionate al livello del superamento dell'indicatore parametrico. Gli Stati membri definiscono la portata del ricampionamento necessario e le scadenze da rispettare per garantire la portate effettiva del superamento dell'indicatore parametrico definito per la DTI. PE v /38 PR\ doc

31 35 Allegato III punto 2 tabella Concentrazioni di riferimento per la radioattività nell acqua potabile 1 Origine Nuclide Concentrazione di riferimento U ,0 Bq/l U ,8 Bq/l Naturale Ra-226 0,5 Bq/l Ra-228 0,2 Bq/l Pb-210 0,2 Bq/l Po-210 0,1 Bq/l C Bq/l Sr-90 4,9 Bq/l Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l Artificiale Am-241 0,7 Bq/l Co Bq/l Cs-134 7,2 Bq/l Cs Bq/l I-131 6,2 Bq/l 1 Questa tabella comprende i radionuclidi naturali e artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro e supponendo un assunzione di 730 litri all anno. 2 Un milligrammo (mg) di uranio naturale contiene 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di U-234. Questa tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche dell uranio e non alla sua tossicità chimica. Concentrazioni di riferimento per la radioattività di origine naturale nell acqua potabile 1 Nuclide Concentrazione di Età critica: riferimento U ,47 Bq/l < 1 an U ,35 Bq/l < 1 an Ra-226 0,11 Bq/l < 1 an Ra-228 0,02 Bq/l < 1 an Pb-210 0,06 Bq/l < 1 an Po-210 0,02 Bq/l < 1 an 1 Questa tabella comprende i radionuclidi naturali e artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo deve essere eseguito per il gruppo di età più esposto al fine di garantire il rispetto della dose totale indicativa di 0,1 msv, indipendentemente dall'età del consumatore. La PR\ doc 31/38 PE v01-00

32 Commissione stabilisce i consumi di acqua delle diverse fasce d'età. 2 Un milligrammo (mg) di uranio naturale contiene 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di U-234. Questa tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche dell uranio e non alla sua tossicità chimica. Le concentrazioni di riferimento proposte dalla Commissione sono state calcolate utilizzando coefficienti per adulti. Tuttavia i calcoli evidenziano che per altri gruppi di età (specialmente bambini e adolescenti) le concentrazioni di riferimento porterebbero al superamento della dose totale indicativa, per esempio per radon -228: fino a 12 volte superiore. Per ragioni pratiche non ha senso avere calcoli di riferimento differenti per differenti gruppi di età. A fini di coerenza con la proposta e per assicurare un livello di protezione corrispondente a una DTI di 0.1 msv per tutti i gruppi di età, come base di calcolo occorre prendere il gruppo più vulnerabile della popolazione. Dato che a livello dell'ue non sono stati fissati livelli di consumo armonizzati per i diversi gruppi di età, i valori proposti in questa sede sono stati calcolati sulla base delle raccomandazioni francesi CIBLEX. A fini di trasparenza I valori non sono stati arrotondati. 36 Allegato III punto 2 bis (nuovo) 2 bis. Impatto radiologico delle attività umane I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri sulla base delle informazioni raccolte relative alle fonti potenziali di radioattività antropica. 2 bis. 1. Controllo del trizio Un'analisi specifica è eseguita per quantificare il livello di trizio nel contesto dell'analisi di riferimento e ove sia richiesto un controllo periodico del parametro. Un'attività volumica superiore a 10 Bq/l segnala un'anomalia di cui occorre ricercare l'origine e che può indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali. L'indicatore parametrico di 10Bq/l rappresenta la soglia oltre la quale è necessario ricercare l'origine della contaminazione e informare il pubblico. PE v /38 PR\ doc

33 La concentrazione di riferimento corrispondente al conseguimento dell'indicatore parametrico di 0,01 msv/anno è pari a 680 Bq/l. 2 bis. 2. Calcolo della DTI legata ad attività umane La DTI è la dose efficace costituita da un anno di ingestione derivante da tutti radionuclidi di origine antropica la cui presenza nell'acqua potabile è stata rilevata, compreso trizio. La DTI è calcolata a partire dall'attività volumica dei radionuclidi e dei coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell allegato III della direttiva 96/29/Euratom o da informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo è eseguito per il gruppo della popolazione più esposta, detto gruppo critico, sulla base dei consumi tipo stabiliti dalla Commissione. Gli Stati membri possono utilizzare le concentrazioni di riferimento corrispondenti al conseguimento dell'indicatore parametrico di 0,01 msv/anno. In tal caso, se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono ritenere che la DTI è inferiore all indicatore parametrico e non occorrono ulteriori indagini: n i 1 Ci ( obs) 1 C ( ref ) i dove: Ci(obs) = concentrazione osservata del radionuclide i Ci(ref) = concentrazione di riferimento del radionuclide i n = numero di radionuclidi rilevati. Se la formula non viene rispettata, devono essere eseguite quanto prima analisi complementari per verificare la validità del risultato ottenuto e determinare PR\ doc 33/38 PE v01-00

34 l'origine dell'inquinamento. 37 Allegato III punto 2 bis (nuovo) tabella Concentrazioni di riferimento per la radioattività di origine antropica nell acqua potabile 1 Nuclide Concentrazione di Età critica riferimento H3 680 Bq/l 2-7 anni C Bq/l 2-7 anni Sr-90 0,22 Bq/l < 1 anno Pu-239/Pu-240 0,012 Bq/l < 1 anno Am-241 0,013 Bq/l < 1 anno Co-60 0,9 Bq/l < 1 anno Cs-134 0,7 Bq/l Adulto Cs-137 1,1 Bq/l Adulto I-131 0,19 Bq/l 1-2 anni 1 Questa tabella comprende i radionuclidi artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo deve essere eseguito per il gruppo di età più esposto al fine di garantire il rispetto della dose totale indicativa di 0,01 msv, indipendentemente dall'età del consumatore. La Commissione stabilisce i consumi di acqua delle diverse fasce d'età. Occorre distinguere gli elementi derivanti dalla radioattività naturali e quelli derivanti dal funzionamento normale di impianti nucleari (radioattività artificiale e/o di origine umana). La distinzione tra impatto naturale e impatto delle attività umane è inoltre coerente con le distinzioni stabilite dalla CIPR e figura anche nella direttiva 96/29. PE v /38 PR\ doc

35 38 Allegato III punto 3 tabella Parametri Limite di rilevazione (nota 1) Note Radon 10 Bq/l Nota 2,3 Trizio 10 Bq/l Nota 2,3 Alfa complessivo Beta complessivo 0,04 Bq/l 0,4 Bq/l Nota 2,4 Nota 2,4 U-238 0,02 Bq/l Note 2, 6 U-234 0,02 Bq/l Note 2, 6 Ra-226 0,04 Bq/l Nota 2 Ra-228 0,08 Bq/l Note 2, 5 Pb-210 0,02 Bq/l Nota 2 Po-210 0,01 Bq/l Nota 2 C Bq/l Nota 2 Sr-90 0,4 Bq/l Nota 2 Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l Nota 2 Am-241 0,06 Bq/l Nota 2 Co-60 0,5 Bq/l Nota 2 Cs-134 0,5 Bq/l Nota 2 Cs-137 0,5 Bq/l Nota 2 I-131 0,5 Bq/l Nota 2 Nota 1: il limite di rilevazione è calcolato conformemente alla norma ISO relativa alla determinazione del limite di rilevazione e delle soglie di decisione per le misure delle radiazioni ionizzanti parte 7: fondamenti e applicazioni generali, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso. Nota 2: le incertezze di misura si calcolano e riferiscono come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione di 1,96, conformemente alla Guida ISO per l espressione dell incertezza nelle misurazioni (ISO, Ginevra 1993, ristampa riveduta Ginevra, 1995). Nota 3: il limite di rilevazione del trizio è pari al 10% del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l. Nota 4: il limite di rilevazione delle attività alfa e beta complessive è pari al 40% dei valori di screening di 0,1 e 1,0 Bq/l, rispettivamente. Nota 5: questo limite di rilevazione si applica esclusivamente allo screening ordinario; per una nuova fonte di acqua per cui è plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione di riferimento, il limite di rilevazione per il primo controllo è di 0,02 Bq/l per misurazioni specifiche di nuclidi Ra-228. Ciò si applica anche qualora sia necessario ripetere il controllo. Nota 6: il valore inferiore del limite di rilevazione specificato per U deriva dall aver tenuto conto della tossicità chimica dell uranio. Nuclide Limite di rilevazione (nota 1) Note Radon 5 Bq/l Nota 2,3 Trizio 5 Bq/l Nota 2,3 Alfa globale 0,04 Bq/l Nota 2,4 Beta globale 0,4 Bq/l Nota 2,4 PR\ doc 35/38 PE v01-00

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle

Dettagli

DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSIGLIO L 296/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.11.2013 DIRETTIVE DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e

Dettagli

IL D.LGS 28/2016 E IL NUOVO REGIME DEI CONTROLLI. Emanuela Ammoni UO Prevenzione, DG Welfare

IL D.LGS 28/2016 E IL NUOVO REGIME DEI CONTROLLI. Emanuela Ammoni UO Prevenzione, DG Welfare IL D.LGS 28/2016 E IL NUOVO REGIME DEI CONTROLLI Emanuela Ammoni UO Prevenzione, DG Welfare Il decreto legislativo 28/2016 Attua la direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce i requisiti per la tutela della

Dettagli

La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti

La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. ARn-222 100 Bq/l

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 127/129 DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA NAZIONALI PER I CONTROLLI RADIOMETRICI SULLE ACQUE POTABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA NAZIONALI PER I CONTROLLI RADIOMETRICI SULLE ACQUE POTABILI RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA NAZIONALI PER I CONTROLLI RADIOMETRICI SULLE ACQUE POTABILI Elena Caldognetto Osservatorio Agenti Fisici ARPAV Verona LA RADIOATTIVITÀ NELLE ACQUE POTABILI DEL VENETO

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2018/0805(NLE) 3.4.2018 * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 20 dicembre 2001 PROVVISORIO 2000/0080(COD) ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1996R2232 IT 20.01.2011 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) n. 2232/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

Bollettino Giuridico Ambientale dicembre 2003, 2004/2/Euratom

Bollettino Giuridico Ambientale dicembre 2003, 2004/2/Euratom RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 18 dicembre 2003, 2004/2/Euratom Raccomandazione della Commissione relativa ad informazioni standardizzate sugli scarichi radioattivi liquidi e gassosi emessi nell'ambiente

Dettagli

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 5.2.2019 A8-0318/4 Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Nicola Danti Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli

Dettagli

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) REGOLAMENTI 17.12.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 340/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013 recante modifica del

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0047(NLE) 5.10.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 7.7.2017 2017/0073(NLE) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che

Dettagli

6778/14 don/ms/s 1 DPG

6778/14 don/ms/s 1 DPG CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (OR. en) 6778/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0220 (COD) CODEC 505 JUSTCIV 45 PE 103 NOTA INFORMATIVA del: Segretariato generale al: Comitato

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2017/0219(COD) 5.10.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE 2008R0566 IT 22.06.2008 000.001 2 REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROVVISORIO 2004/0270(COD) 29.3.2005 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2017 C(2017) 7431 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.11.2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni

Dettagli

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 13.8.2018 2018/0807(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta PARLAMENTO EUROPEO 2004 Documento di seduta 2009 FINALE A6-0200/2006 1.6.2006 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0063/2019 4.2.2019 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0189/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0189/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0189/2019 8.4.2019 * RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI Richiesta di avviare la procedura di cui all'articolo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato

Dettagli

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 9.6.2017 A8-0061/ 001-018 EMENDAMENTI 001-018 presentati da Commissione per la cultura e l'istruzione Relazione Santiago Fisas Ayxelà Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 A8-0061/2017

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207, 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 173/79 REGOLAMENTO (UE) N. 599/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 18.1.2018 2017/0328(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.9.2016 2016/0814(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE L 252/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.9.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 2013/0451(NLE) 4.2.2015 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i trasporti e il turismo * PROGETTO DI RELAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i trasporti e il turismo * PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per i trasporti e il turismo 2008/0017(CNS) 30.1.2009 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell Accordo

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 23.11.2016 2016/0105(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 190/8 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1061 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2018 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE 18.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 46/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 24/6 IT 30.1.2016 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/125 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.8.2017 COM(2017) 423 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

Dettagli

Livello massimo ammissibile ( Bq kg -1 o Bq l -1 ) Prodotti lattiero caseari Isotopi dello Stronzio

Livello massimo ammissibile ( Bq kg -1 o Bq l -1 ) Prodotti lattiero caseari Isotopi dello Stronzio Tabella A3.3. Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari in caso di emergenze nucleari e radiologiche (CCE 1989a; CCE 1989b) Radionuclide Alimenti per lattanti Livello massimo

Dettagli

Misurare la radioattività: esempi, tecniche, requisiti, costi

Misurare la radioattività: esempi, tecniche, requisiti, costi Misurare la radioattività: esempi, tecniche, requisiti, costi Maurizio Forte Centro Regionale di Radioprotezione (CRR) ARPA Lombardia Via Juvara 22-20129 Milano 1 MISURARE LA RADIOATTIVITA Parametri oggetto

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO 2009 2014 Documento legislativo consolidato 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione

Dettagli

Radioattività e acque potabili

Radioattività e acque potabili Radioattività e acque potabili Silvia Arrigoni Centro Regionale di Radioprotezione (CRR) ARPA Lombardia 1 OBIETTIVO: INQUADRARE IL PROBLEMA Consideriamo le acque destinate al consumo umano vogliamo controllare

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0206/2016 16.6.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0025/2016 4.2.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica

Dettagli

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00)

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00) PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 10.11.2014 2014/0218(COD) EMENDAMENTI 2-17 Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE539.855v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1,

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1, 14.6.2018 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 150/93 DIRETTIVE DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli

Dettagli

5861/18 fod/buc/am 1 DRI

5861/18 fod/buc/am 1 DRI Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0274 (COD) 5861/18 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 21.9.2018 IT L 238/71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1264 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva petoxamide, in conformità al regolamento (CE) n.

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.7.2015 COM(2015) 362 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

Dettagli

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2, Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Gazzetta

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 169/44 REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2003 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2003 recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28. Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 31.3.2017 L 87/411 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/588 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, Dir. 27 marzo 2003, n. 2003/18/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 settembre 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 settembre 2016 (OR. en) 12392/16 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 settembre 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D046681/02 Oggetto: Segretariato

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari * PROGETTO DI RELAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari * PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per i problemi economici e monetari PROVVISORIO 2004/0079(CNS) 8.3.2005 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 21.6.2018 L 158/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.6.2011 COM(2011) 377 definitivo 2011/0164 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 873 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 21 aprile 2004

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 21 aprile 2004 30.4.2004 L 143/49 REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (Testo rilevante ai fini

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI 30.4.2016 IT L 116/3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/672 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2016 che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 2016/0060(CNS) 29.3.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.2.2018 COM(2018) 73 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione

Dettagli

Ricognizione regionale sull attuazione del D.Lgs. Lgs.. 31/2001

Ricognizione regionale sull attuazione del D.Lgs. Lgs.. 31/2001 VERONA, 4 dicembre 2007 Ricognizione regionale sull attuazione del D.Lgs Lgs.. 31/2001 Roberto Sogni ARPA Emilia-Romagna, Sezione di PIACENZA La ricognizione è stata condotta mediante la somministrazione

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.7.2017 C(2017) 4639 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.3.2016 COM(2016) 138 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento

Dettagli

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I C 436/270 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.11.2016 P7_TA(2013)0490 Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013

Dettagli

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Il punto di vista del Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità - 29 ottobre 2007 Dlgs 31/01 Entrato in vigore: 25 dicembre 2003 Attuazione della Direttiva

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, in seno al comitato di

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28. (GU n.55 del )

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28. (GU n.55 del ) DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28 Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2011R0297 IT 25.05.2011 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2011 DELLA COMMISSIONE

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 178/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

Dettagli

DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0360B(COD) 6.6.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

Dettagli

L 303/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 303/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 303/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 14.11.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2013 relativa ad un contributo finanziario dell Unione a favore di un piano coordinato

Dettagli