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1 Dott. Paolo Viano Dott.ssa Romina Bellelli Dott. Alessandro Beltrami Dott. Corrado Battini Dott.ssa Teresa Lorenzano Dott.ssa Katia Borghi Circolare prot. n. 02/ LEGGE DI BILANCIO Proroga super ammortamento 130%... 2 Proroga iper ammortamento 250%... 3 Rol per la deducibilità degli interessi passivi soggetti Ires... 3 Rivalutazione terreni e partecipazioni... 3 Fattura elettronica... 4 Abrogazione scheda carburante... 4 Divieto retribuzioni a dipendenti in denaro contante... 5 Detrazioni d'imposta (Proroga 50% ristrutturazioni, 65% risparmi energetico, 50% bonus mobili, novità 36 % bonus verde e 19% assicurazioni calamità)... 5 Privilegio esteso per i crediti dei professionisti... 6 Dividendi al 26% Noleggio auto innalzamento limite deducibilità agenti Detrazione IVA chiarimenti circ. Agenzia delle Entrate n Riaddebito obbligatorio sacchetti biodegradabili Contratti nelle srl unipersonali Rilevanza penale omessi versamenti iva Sede Reggio Emilia: Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10 Tel. e Fax P. Iva e Cod. Fisc Sede Boretto: Boretto (RE) - Viale Montanari, 6 - Tel. e Fax

2 7. certificazione unica Limiti contabilita semplificata Limiti liquidazioni iva trimestrale Limiti contabilita di magazzino Limiti crediti in compensazione e rimborsi Limiti studi di settore Limiti bilancio semplificato, abbreviato, consolidato Limiti collegio sindacale e revisione legale Dichiarazione iva Bilancio e bozza verbali cda Prossime scadenze Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente. 1. LEGGE DI BILANCIO 2018 Proroga super ammortamento 130% Il super ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal al , ovvero entro il , a condizione che entro la data del il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono compresi tra i beni oggetto di super ammortamento gli autocarri mentre sono esclusi: a) i veicoli a deducibilità limitata, b) i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, c) i veicoli Circ. Prot. N

3 esclusivamente strumentali all attività d impresa e di uso pubblico. Restano ancora esclusi gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all allegato n. 3 annesso alla L Proroga iper ammortamento 250% La maggiorazione del 150% riconosciuta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale, si applica anche agli investimenti effettuati entro il , ovvero entro il a condizione che entro la data del il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La fruizione dell'iper ammortamento è legata non solo all'entrata in funzione del bene ma anche all'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere del super-ammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione. È modificato l elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l iper-ammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l e-commerce e specifici software e servizi digitali. Si tratta di: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzione 3d, realtà aumentata; - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazioni delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field) Rol per la deducibilità degli interessi passivi soggetti Ires Ai fini del calcolo del Rol per la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires non si tiene più conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell art c.1 c.c. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al , quindi già per l esercizio Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene rinnovata la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del ; sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Circ. Prot. N

4 La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte pari all 8%. Fattura elettronica Dal saranno ammesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Gli operatori potranno avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell ambito dell Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà emessa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, è comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2 D.L ) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1 cc da 54 a 89 L ) tranne che per le fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni (che andranno quindi emesse in formato elettronico e veicolate attraverso il sistema di interscambio). In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall art. 6 D.Lgs Gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall Agenzia delle Entrate. L introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al per le fatture relative a: - cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (vedi successivo); - prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Abrogazione scheda carburante A decorrere dal gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti Circ. Prot. N

5 stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica. L esclusione dell obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell esercizio di impresa, arte e professione. La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili. Alla luce di quanto sopra lo Studio vi consiglia di dotare le autovetture e gli automezzi del vostro parco di apposite tessere convenzionate (tipo carte di credito) con i principali gestori, (come, ad esempio, ENI AGIP, ESSO, Q8, ecc). In tal caso chi si reca al distributore dovrà solo inserire alcuni dati e poi fatturazione e pagamento avverranno in via posticipata. Divieto retribuzioni a dipendenti in denaro contante La legge di bilancio introduce il divieto dal ai datori di lavoro o ai committenti di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti a mezzo mezzo di denaro contante. Il datore di lavoro potrà pertanto versare le retribuzioni a dipendenti, collaboratori e soci di cooperative solamente con le seguenti modalità: a) bonifico; b) strumenti di pagamento elettronico; c) assegno bancario o circolare consegnato; d) anche in contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà: a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione; b) a badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici); Detrazioni d imposta (Proroga 50% ristrutturazioni, 65% risparmi energetico, 50% bonus mobili, novità 36 % bonus verde e 19% assicurazioni calamità) A. Sono prorogate le detrazioni d imposta sostenute fino al le spese: per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio aliquota al 50%, fino a una spesa massima di (cfr. nostra Circ. Prot. n e successive), per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti con aliquota al 65% (cfr. nostra Circ. Prot. n e successive). La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal , relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Allargata la possibilità di Circ. Prot. N

6 cessione del credito a tutti i contribuenti (incapienti e non), sia per interventi su singole unità che per operazioni condominiali. per l acquisto di a) mobili e b) elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, su una spesa massima fino a nel contesto di una ristrutturazione di un immobile, con aliquota al 50% (cfr. nostra Circ. Prot. n ). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal B. È introdotta per l anno 2018 una detrazione del 36% dall Irpef, fino a un massimo di per unità abitativa, per le spese documentate relativa a interventi di: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote costanti e di pari importo nell anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. C. È introdotta una detrazione dall imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Privilegio esteso per i crediti dei professionisti L art. 1 comma 474 della L. 205/2017 ha modificato il n. 2) dell art bis comma 1 c.c., ampliando il privilegio generale sui mobili dei crediti dei professionisti anche al contributo previdenziale integrativo e all IVA. La norma non chiarisce la decorrenza dell efficacia del privilegio. Il Tribunale di Reggio Emilia sezione fallimentare ha comunicato di aver accolto l'orientamento in base al quale l'operatività del privilegio generale sui mobili, relativamente al credito per contributo integrativo e per IVA di rivalsa, si applica solo con riguardo ai crediti professionali maturati dopo l' (data di entrata in vigore della L. 205/2017 che ha modificato la predetta disposizione civilistica). Dividendi al 26% A partire dagli utili prodotti dal 2018, è stata unificata la tassazione dei dividendi con aliquota unica del 26% a titolo d imposta, indipendentemente che siano essi riferiti a partecipazioni qualificate o non qualificate. Per i soli dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, derivati da utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e a condizione che vengano deliberati entro il 31/12/2022, la norma Circ. Prot. N

7 prevede un regime transitorio per cui continuano ad applicarsi le regole precedenti: concorrono al reddito complessivo in misura ridotta del 58,14% per i dividendi derivati da utili formatisi nel 2017; concorrono al reddito complessivo in misura ridotta del 49,72% per i dividendi derivati da utili formatasi dal 2008 al 2016; concorrono al reddito complessivo in misura ridotta del 40% per i dividendi derivati da utili formatasi fino al L'imposta fissa del 26% si applica a partire dal 1 gennaio 2019 anche a tutte le plusvalenze, derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate che non qualificate. Sino al 31/12/2018 invece tassazione irpef con concorso al reddito complessivo in misura ridotta del 58,14% per le partecipazioni qualificate e del 26% per le non qualificate. 2. Noleggio auto innalzamento limite deducibilità agenti A seguito dell entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 è stato introdotto, a partire dall il nuovo limite alla deduzione dei costi di noleggio per agenti di commercio e rappresentanti, passato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro. Nella dichiarazione Redditi 2018 di prossima presentazione gli agenti o rappresentanti di commercio potranno quindi dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite pari a 4.131,66 euro (80% di 5.164,57), più elevato rispetto al precedente 2.892,16 (80% di 3.615,20). 3. Detrazione IVA chiarimenti circ. Agenzia delle Entrate n. 1 Con la circ n. 1, l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell IVA, nonché alle modalità di registrazione delle fatture di acquisto, come da nuova disciplina in vigore dal 24 aprile 2017 (DL n. 50 del ). In base alle nuove disposizioni il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (ovvero nel momento che coincide con la consegna dei beni, ovvero se antecedente il momento di emissione della fattura Circ. Prot. N

8 o di effettuazione del pagamento) esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Risulta quindi ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell IVA (nella norma precedente infatti, ancora valida per le fatture emesse negli anni 2015 e 2016, Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ) La circolare interviene precisando che l esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all esistenza di un duplice requisito, dovendosi realizzare: - il presupposto sostanziale dell effettuazione dell operazione; - il presupposto formale del possesso di una valida fattura d acquisto. É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare la detrazione dell imposta, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. Riassumendo: Anno di Anno di Anno di Anno di diritto alla detrazione emissione della ricezione della registrazione in fattura da parte fattura di contabilità della del fornitore acquisto fattura di acquisto Entro 2017 (mod. Iva/2018) entro la Registrazione della fattura nel presentazione della 2018 in apposito sezionale per far dichiarazione Iva confluire l Iva in detrazione nel (30/04/2018) oltre la Registrazione della fattura nel presentazione della 2018 in apposito sezionale e dichiarazione Iva presentazione di dichiarazione Iva (30/04/2018) integrativa a favore Entro 2018 (mod. Iva/2019) senza sezionali o altre particolarità Circ. Prot. N

9 Pertanto, esemplificando: a) con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 e fattura ricevuta entro il , la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il Sotto il profilo operativo: se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti; se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 (tra l e il ) occorre istituire un apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l IVA non può essere detratta nell ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA b) Nel caso invece di una fattura datata dicembre 2017, ricevuta dal cessionario o committente nel 2018, la detrazione può essere esercitata, previa registrazione della fattura: nell ambito delle liquidazioni IVA periodiche del 2018; al più tardi, nell ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il La detrazione non può essere esercitata, invece, nell ambito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (poiché in tale periodo non si era ancora verificato uno dei due presupposti per l esercizio della detrazione IVA). c) Nulla varia per le fatture datate ante 2017: per gli acquisti effettuati nel corso del 2015 l esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 30 aprile 2018; mentre per gli acquisti effettuati nel 2016 il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta è il 30 aprile La prova della ricezione della fattura d acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emergere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti). Operativamente si consiglia pertanto di conservare: Circ. Prot. N

10 - in caso di ricezione per posta ordinaria, copia della busta con timbro postale; - in caso di ricezione per posta elettronica ordinaria, stampa della mail di ricezione della fattura; - in caso di ricezione tramite Pec, la stampa della mail di ricezione della fattura; - in caso di chiusura per ferie a cavallo d anno può essere utile impostare un messaggio con cui si comunica che le mail verranno lette solo nei primi giorni dell anno successivo; - in caso di fatture da scaricare da siti esterni (es. utenze, autostrade, telepass) fa fede la data della mail inviata dal gestore in cui si comunica di aver messo la fattura a disposizione nell area riservata: non rileva la data in cui il documento è stato caricato dal gestore né la data in cui lo stesso è stato scaricato dall utente - in tutti gli altri casi, in cui non è in nessun modo dimostrabile la data di ricezione, farà fede l ordine di protocollazione delle fatture di acquisto. Note di credito Ai sensi dell art. 26 co. 2 del DPR 633/72, le note di credito devono essere emesse, al più tardi, entro i termini per l esercizio della detrazione IVA di cui all art. 19 co. 1 del DPR 633/72. Stante la nuova formulazione dell art. 19, la circ n. 1 chiarisce che l emissione della nota di variazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 89). Casi particolari a) Soggetti in Split payment (Amministrazioni Pubbliche e soggetti da loro controllati, società quotate, ecc.) Ai sensi dell art. 3 del DM , l imposta relativa alle operazioni soggette a split payment diviene esigibile al momento dell incasso del corrispettivo. L annotazione del documento deve quindi avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui il corrispettivo è stato incassato, ancorché la fattura sia stata ricevuta in un periodo d imposta precedente. Circ. Prot. N

11 Se in alternativa si è optato per l anticipazione dell esigibilità al momento di ricezione e registrazione della fattura medesima, i termini di esercizio della detrazione sono quelli generali già esaminati in precedenza. b) Regime dell IVA per cassa Per i soggetti che, in presenza dei requisiti, adottano il regime dell IVA per cassa, il momento di esigibilità dell imposta coincide, in linea generale, con il momento in cui il corrispettivo viene effettivamente pagato, sia con riferimento alle operazioni attive che con riferimento alle operazioni passive. A tal proposito, la circ n. 1 chiarisce che il diritto alla detrazione deve essere ancorato al peculiare momento di esigibilità previsto nell ambito del regime speciale, vale a dire: al momento in cui il corrispettivo viene pagato; o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione. Ad esempio, se un soggetto che si avvale del regime dell IVA per cassa effettua un acquisto nel mese di dicembre 2017 e paga il fornitore nel mese di aprile 2018 (posto che sia anche in possesso della fattura d acquisto) potrà operare la detrazione: a partire dalla liquidazione del mese di aprile 2018; al più tardi, nell ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018 (entro il ). 4. Riaddebito obbligatorio sacchetti biodegradabili Con la legge di conversione del 3 agosto 2017, n. 123, all articolo 9-bis è stato imposto a partire dal 1 gennaio l uso esclusivo di plastica biodegradabile per tutte le borse e sacchetti dati ai consumatori per l asporto di merci e prodotti. Per quanto riguarda le borse genericamente utilizzate per l asporto dei prodotti, è stato disposto il divieto di cessione gratuita, indipendentemente dallo spessore. Per i sacchetti a contatto diretto con i cibi, solo quelli con spessore inferiore ai 15 micron devono essere a pagamento e biodegradabili. Gli altri tipi di imballaggi protettivi più spessi di 15 micron, che non servono al trasporto bensì al confezionamento e all igiene dei cibi (es. vaschette, contenitori, ecc.) restano come prima, cioè possono essere ceduti gratuitamente e non biodegradabili. Circ. Prot. N

12 Per quanto riguarda l importo del riaddebito, la legge non fissa alcun prezzo e non dà un costo massimo. È stato consentito con una circolare apposita di fare ricorso al sottocosto, cioè vendere a un prezzo più basso di quanto sia costato l approvvigionarsi. Il prezzo di vendita dei sacchetti deve risultare dallo scontrino o fattura d acquisto delle merci, in modo separato. L aliquota IVA della cessione delle borse è il 22%. 5. Contratti nelle srl unipersonali La Srl unipersonale presenta alcune peculiarità anche sotto il profilo fiscale che vanno considerate con attenzione, a partire dai rapporti contrattuali che si possono intrattenere tra l unico socio e la sua società. I contratti tra società e unico socio sono opponibili ai creditori e assumono piena rilevanza anche per il Fisco se risultano iscritti nel libro delle determine dell amministratore unico, o se sono redatti con atto avente data certa. È il caso ad esempio della locazione dell immobile di proprietà del socio unico alla società, o del compenso corrisposto dalla società all amministratore socio unico. Nella pratica, ai fini della deducibilità dei relativi costi, risulta necessaria la messa in uso del libro delle determine dell Amministratore Unico (in luogo del libro verbali del Consiglio d Amministrazione) e la verbalizzazione di tutti gli atti intercorrenti tra socio unico e società. La Srl unipersonale è inoltre soggetta alle seguenti specifiche disposizioni: - il conferimento del socio unico nella Srl unipersonale deve essere effettuato per intero (e non al 25% come solitamente avviene nelle Srl); - deve essere indicato in tutti gli atti e nella corrispondenza che la società è a socio unico; - occorre comunicare le generalità del socio unico al Registro Imprese. In difetto di tali adempimenti, in caso di insolvenza della società è prevista l illimitata responsabilità del socio unico. 6. Rilevanza penale omessi versamenti iva Si segnala che in corso d anno l omissione dei versamenti IVA per un importo superiore a (limite rideterminato da DLgs. 158/2015) può configurare il reato di omesso versamento ai sensi dell art. 10-ter del DLgs. 74/2000, sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni. In particolare il reato si verifica quando si omette il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo Circ. Prot. N

13 (normalmente il 27 dicembre). Qualora dalla dichiarazione IVA 2018 per il 2017 emergesse un debito superiore a euro il contribuente ha tempo fino al per effettuare i versamenti necessari a scendere sotto la soglia ed evitare il reato; mentre in caso di eventuali versamenti successivi il delitto si considera comunque consumato. Il reato tuttavia non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, (comprese sanzioni e interessi) viene estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche tramite a) ravvedimento operoso b) pagamento di avviso bonario c) pagamento della cartella. In caso di rateazioni in corso è concesso un limite ultimo (comprensivo di proroga del giudice) di sei mesi a partire dall apertura del dibattimento di primo grado per il completo pagamento. 7. Certificazione unica 2018 Il modello della Certificazione Unica 2018, approvato in data dall Agenzia Entrate, dovrà essere inviato telematicamente: entro il , se contiene dati rilevanti ai fini dell elaborazione della dichiarazione precompilata; entro il (termine di presentazione del modello 770/2018), se non contiene dati da utilizzare per l elaborazione della dichiarazione precompilata (es. redditi esenti, di lavoro autonomo professionale, provvigioni). La C.U. pubblicata è composta da due modelli con diverso contenuto informativo: - uno sintetico da consegnare ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, entro il (e non più entro il ); - uno ordinario da trasmettere telematicamente all Agenzia Entrate entro il (o entro il ). Rispetto all anno scorso la Certificazione Unica 2018 comprende un nuovo prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi che recepisce le novità dell art. 4 del DL 50/2017 (cfr nostra Circ. Prot. 6/2017), che ha introdotto una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dal 1 giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell esercizio di attività d impresa. È prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata con un massimo di euro ,00. Lo studio si rende disponibile alla predisposizione e all invio delle certificazioni riguardanti i lavoratori autonomi, alle seguenti condizioni economiche: Circ. Prot. N

14 - Euro 50,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio al solo invio telematico delle certificazioni. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non oltre il il file telematico; - Euro 100,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio alla predisposizione e all invio telematico delle certificazioni fino ad un massimo di 40 fatture di professionisti. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non oltre il le copie delle certificazioni, delle fatture e dei modelli F24 di pagamento delle ritenute; - Euro 200,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio alla predisposizione e all invio telematico delle certificazioni per oltre 40 fatture di professionisti. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non oltre il le copie delle certificazioni, delle fatture e dei modelli F24 di pagamento delle ritenute; - Alle società con contabilità presso lo Studio, essendo i dati già in nostro possesso, verrà addebitato il solo invio del file telematico pari ad Euro 50, Limiti contabilità semplificata I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata per l'esercizio 2018 sono le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone con ricavi di competenza dell'anno precedente (esercizio 2017), non superiori a: euro nel caso di attività di prestazione di servizi, euro negli altri casi ovvero cessione di beni. Per quanto riguarda le attività miste (di servizi ed altre attività): in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro , in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve fare riferimento alla sola attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore ammontare di ricavi) e verificare il superamento del limite con riferimento solo a questa. Esempio: Ricavi per cessione di beni Euro Ricavi per prestazione di servizi Euro Contabilità semplificata perché l attività principale (cessione di beni) è inferiore al limite di Euro anche se il totale è di e se i servizi sono > I ricavi a cui fare riferimento sono quelli maturati per competenza, e ragguagliati ad anno nel primo esercizio di attività, derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività Circ. Prot. N

15 propria d'impresa, con esclusione delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive. 9. Limiti liquidazioni iva trimestrali I soggetti ammessi ad effettuare le liquidazioni Iva trimestrali nel 2018 sono coloro che nell'esercizio solare precedente (2017) hanno realizzato un volume d affari non superiore a: Euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli artisti e professionisti; Euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; Euro relativamente a tutte le attività esercitate, per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività con unica contabilità e senza annotazione separata dei corrispettivi. Qualora invece, vengano esercitate più attività con unica contabilità ma separata annotazione dei ricavi per poter effettuare le liquidazioni Iva trimestrali non si devono superare Euro per le prestazioni di servizi ed Euro per tutte le attività complessivamente considerate (comprese quelle di servizi). Esempio: Ricavi per cessione di beni Euro Ricavi per prestazione di servizi Euro TOTALE RICAVI Euro Liquidazioni mensili perché il totale dei ricavi supera complessivamente Euro Nell'anno di inizio attività il volume d'affari a cui riferirsi deve essere ragguagliato ad anno. 10. Limiti contabilità di magazzino Obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino sono i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: - ricavi Euro ,99; - rimanenze finali Euro ,80. L'obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni. L'obbligo di gestire la contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti. Esempi: - nel caso di impresa che supera i valori suindicati negli anni 2016 e 2017, l'obbligo decorre dall'esercizio 2019, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel Circ. Prot. N

16 - nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l'obbligo cessa nel 2018 se negli anni 2017 e 2016 non sono stati superati i sopraccitati limiti. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare devono ragguagliare ad anno l'ammontare dei ricavi. 11. Limiti crediti in compensazione e rimborsi Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi utilizzabili in compensazione o rimborsabili tramite concessionario (vedi nosta Circ. Prot. n. 02/2014), è pari a Euro per ciascun anno solare indipendentemente dal periodo in cui il credito si è formato. Questo limite è determinato dalla somma: - delle compensazioni cosiddette "orizzontali" (ovvero tra imposte diverse), - delle somme chieste a rimborso direttamente ai concessionari della riscossione Quindi se un contribuente ha richiesto a rimborso al concessionario Euro ,00, nello stesso periodo non potrà compensare più di Euro ,00. A tal fine, non vanno considerati: - i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali; - i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva richieste a rimborso (in quanto questi ultimi sono chiesti direttamente all'agenzia delle Entrate e non al Concessionario); - i crediti compensati con i debiti della stessa imposta (c.d. compensazione verticale ), anche se tale compensazione risulta esposta nel modello F24 (esempio: Iva a debito compensata con Iva a credito dell anno antecedente). Qualora l'importo dei crediti tributari spettanti sia superiore al limite, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso senza limite alcuno, all'agenzia delle Entrate, oppure può essere riportata all'anno successivo. Relativamente ai rimborsi IVA, il DL 193/2016 ha alzato ad Euro ,00 il limite per l accesso ai rimborso del credito IVA annuale e trimestrale, senza apposizione del visto di conformità o rilascio della sottoscrizione dell organo di revisione contabile. Il limite deve intendersi riferito all intera somma delle richieste effettuate per il relativo periodo d imposta (anno solare) e NON al singolo rimborso. Per l utilizzo in compensazione del credito IVA annuale la Manovra Correttiva (cfr nostra Circ. Prot. 5/2017) ha ridotto la soglia al di sopra della quale è necessario il visto o il rilascio della sottoscrizione dell organo di revisione contabile a euro. Compensazione credito IVA per importi fino a possibile utilizzo in compensazione con altri tributi già a partire dal 1 gennaio dell anno di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dal 1 giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per la dichiarazione Circ. Prot. N

17 Compensazione credito superiori a TR; la compensazione nel modello F24 del credito IVA per l importo superiore a 5.000,00 euro, sia annuali che trimestrali, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale (modello TR) subordinatamente all apposizione di visto di conformità o rilascio della sottoscrizione dell organo di revisione contabile. Il visto di conformità richiesto per la compensazione e per i rimborsi presuppone che il professionista effettui una serie di controlli preventivi all invio delle dichiarazioni ai fini di verificare: - la correttezza formale delle operazioni effettuate dai contribuenti; - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. A fronte della responsabilità che il professionista dovrà assumere per il visto, l Agenzia delle Entrate richiede obbligatoriamente la stipula di un assicurazione ad hoc (quindi aggiuntiva rispetto alla normale assicurazione professionale di categoria e con massimali specifici richiesti dalla legge) per il rilascio dell autorizzazione del visto di conformità. Lo Studio, in quanto soggetto autorizzato essendosi in tal senso attivato e possedendo i requisiti richiesti dalla norma, si rende disponibile, previa verifica della sussistenza del credito come previsto dalla legge, ad apporre il visto di conformità, alle seguenti condizioni economiche (per i soggetti privi di Collegio Sindacale): - importo del credito a compensazione fino a euro ,00 onorario pari all 1% (con un minimo di euro 500,00), - importo del credito a compensazione da euro ,01 a euro ,00 onorario aggiuntivo al precedente, pari all 0,75% del credito eccedente euro ,00, - importo del credito a compensazione da euro ,01 a euro ,90 ulteriore onorario aggiuntivo ai due precedenti, pari all 0,50% del credito eccedente euro ,00. Infine si rammenta che l Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1 del 15/01/2010 ha confermato: - che i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA superiore ad euro hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline, intermediari abilitati); conseguentemente l utilizzo di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori ad euro 5.000,00; - che la compensazione tra imposte della stessa natura ovvero IVA con IVA (cosiddetta compensazione verticale), anche se esposta nel modello F24 non soggiace a tali disposizioni, pertanto potrà continuare ad essere effettuata liberamente. Circ. Prot. N

18 12. Limiti studi di settore Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, i soggetti che per il periodo di imposta di riferimento hanno conseguito ricavi o compensi di competenza, per un importo superiore a Euro ,99. Nel calcolo non vanno considerati i proventi relativi alla cessione di azioni, quote di partecipazione in società, obbligazioni e altri titoli. I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di competenza per un importo compreso tra Euro ,99 ed Euro ,00 anche se esclusi dal calcolo sono, comunque, tenuti alla compilazione degli studi di settore ai fini statistici. Sono inoltre, previste condizioni di inapplicabilità non correlate ai ricavi, bensì a caratteristiche soggettive dei contribuenti (esempio: periodo di non normale svolgimento dell'attività, periodo d'imposta < 12 mesi, inizio cessazione dell'attività nel periodo d'imposta, etc.) che verranno valutate caso per caso dallo Studio. 13. Limiti bilancio semplificato, abbreviato, consolidato Come relazionato nella nostra Circ. Prot. 6/2015 il D.lgs 139/2015 ha introdotto una nuova tipologia di impresa, le c.d. micro-imprese. Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON superano due dei seguenti limiti: 1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro ,00 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro ,00 3. dipendenti occupati in media durante l esercizio 5 unità Le micro-imprese potranno redigere il bilancio in forma semplificata, utilizzando lo schema di bilancio in forma abbreviata ma con ulteriori semplificazioni. Non saranno infatti tenute alla redazione: del Rendiconto finanziario; della Nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell art c.c., numeri 9) e 16); della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni riguardanti, le azioni proprie e le azioni di società controllanti. Inoltre, a tali imprese non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti derivati. Potranno redigere invece il bilancio in forma abbreviata, anziché in forma ordinaria, le società che nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON superano due dei seguenti limiti: 1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro ,00 Circ. Prot. N

19 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro ,00 3. dipendenti occupati in media durante l esercizio 50 unità Tali società non saranno tenute alla redazione: del Rendiconto finanziario; della Relazione sulla gestione. Inoltre, non avranno l obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi societari che NON superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro ,00 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro ,00 3. dipendenti occupati in media durante l esercizio 250 unità 14. Limiti collegio sindacale e revisione legale I limiti e i criteri per la redazione del bilancio abbreviato (vedi precedente) valgono anche per la nomina del collegio sindacale da parte delle SRL (indipendentemente dall ammontare del capitale sociale), che pertanto saranno tenute a tale organo solo in caso di superamento di tali limiti per due esercizi consecutivi. Per le SpA obbligate alla redazione del bilancio consolidato vige l obbligo di affidare la revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione legale iscritta nell apposito albo, mentre per le SpA non tenute alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti, previa espressa previsione nello Statuto, può essere affidata al collegio sindacale (in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro). 15. Dichiarazioni iva 2018 Nell Allegato 1 si riepilogano i documenti necessari per la predisposizione della dichiarazione iva 2018 che dovranno essere trasmessi allo Studio in tempo utile per l invio entro i termini di legge (30/04/2018). 16. Bilancio e bozza verbali cda Si rammenta ai Clienti l obbligo della tempestiva trascrizione e sottoscrizione dei verbali di predisposizione del bilancio sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell Organo Amministrativo (vedi Allegato 2 e Allegato 3). Circ. Prot. N

20 Di seguito proponiamo uno schema riassuntivo con la sequenza civilistica di formazione del bilancio d esercizio: 1) verso la fine di febbraio: verbale cdia per inizio bilancio (art c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente convocato con preavviso e modalità a norma di statuto. 2) entro 31 marzo: verbale cdia per eventuale differimento del bilancio con specificate le ragioni che giustificano il differimento 3) entro 31 marzo (30 maggio se bilancio differito) o, se non vi è il collegio sindacale, 14 aprile (13 giugno se bilancio differito): verbale cdia per ultimazione bilancio, stesura nota integrativa, stesura eventuale della relazione degli amministratori ed eventuale consegna a sindaci (art c.c.) di bilancio, nota integrativa ed eventuale relazione degli amministratori e convocazione assemblea soci per approvazione bilancio (art c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente convocato con preavviso e modalità a norma di statuto 4) entro 15 aprile (14 giugno se bilancio differito): racc.ta ai soci con cui si informa che il bilancio è depositato presso la sede legale con n.i., eventuale relazione degli amministratori ed eventuale relazione dei sindaci (art c.c.). 5) entro 30 aprile (29 giugno se bilancio differito): termine ultimo assemblea soci (in 1 convocazione) per approvazione bilancio (art c.c.). L assemblea dovrà essere preventivamente convocata con preavviso e modalità a norma di statuto. 6) il giorno dell'assemblea: contabilizzazione su giornale delle scritture di chiusura, e chiusura generale dei conti come da bilancio approvato 7) il giorno successivo dell'assemblea: riapertura generale dei conti come da bilancio approvato 8) entro 30 gg da assemblea (anche in successive convocazioni rispetto alla prima deserta) che approva bilancio: deposito del bilancio al registro imprese (art c.c.) Nota 1: La convocazione del CdiA è fatta dal Presidente (con modalità e preavviso previsti dallo Statuto) ed indirizzata a tutti i membri del CdiA e a tutti i sindaci effettivi. Si può evitare solo se il CdiA è totalitario (presenti tutti i membri del CdiA, e i sindaci). Nota 2: La convocazione dell Assemblea soci è fatta dal Presidente del CdiA previa delibera e delega del CdiA, avviene con modalità e preavviso previsti dallo Statuto da inviare a tutti i soci, a tutti i membri del CdiA e a tutti i sindaci effettivi. Si può evitare solo se l assemblea soci è totalitaria ovvero presenti tutti i soci, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi (se esistenti) e se gli assenti e i presenti dichiarano di essere informati (art c.c.). Circ. Prot. N

21 17. Prossime scadenze 28/02/2018 trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre /03/2018 termine ultimo entro cui trasmettere telematicamente all Agenzia Entrate la Certificazione Unica 2018 delle retribuzioni da lavoro dipendente e dei compensi da lavoro autonomo corrisposti nell esercizio 2017 (cfr 7.) 16/03/2018 termine ultimo per il versamento della tassa sulle concessioni governative per la bollatura e numerazione dei libri contabili, dovuta dalle società di capitali. L'importo da versare è così determinato: - Euro 309,87 se il capitale sociale è di importo uguale od inferiore a Euro ,90 - Euro 516,46 se il capitale sociale è di importo superiore a Euro ,90 Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con codice tributo 7085 e con periodo di riferimento /04/2018 trasmissione della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, c.d. Spesometro, relativo al II semestre 2017, con indicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel terzo e quarto trimestre insieme, sia per i contribuenti mensili che trimestrali 30/04/2018 termine presentazione dichiarazione IVA 2018 relativa all anno d imposta Devono presentare la dichiarazione tutti i soggetti titolari di partita Iva che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o se non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. Sono esonerati le persone fisiche che hanno realizzato solo operazioni esenti, coloro che hanno optato per il regime dei minimi/forfettari per l'anno La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati. Circ. Prot. N

22 Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare. Studio Viano Circ. Prot. N

23 ALLEGATO 1 Oggetto: Documentazione per comunicazione Iva e dichiarazione Iva Al fine della predisposizione della comunicazione dati Iva e della dichiarazione Iva per l anno 2017 siamo ad elencare i documenti necessari da consegnare allo scrivente Studio. - Credito IVA trimestri 2017 compensati in F24 con altri tributi; - Credito IVA anno 2016 compensato in F24 con altri tributi; - Dichiarazione IVA per l anno anno 2016 se non già in nostro possesso; - Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2017 riferite a beni ammortizzabili (materiali ed immateriali); - Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2017 riferite a beni strumentali non ammortizzabili (canoni relativi a beni strum., acquisti con contratti di leasing, usufrutto, locazione); - Imponibile delle fatture di acquisto di beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (materie prime, semilavorati, materie sussidiarie); - Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all art. 17 c. 3 (autofatture) con distinzione dell imponibile e dell IVA; - Ammontare complessivo delle operazioni intracomunitarie e importazioni con distinta indicazione di: operazioni intracomunitarie non imponibili riferite a cessioni di beni ed a prestazioni, imponibile + IVA riferito ad acquisti intracomunitari, imponibile + IVA riferito ad importazioni; - Ammontare delle operazioni non soggette all IVA che concorrono alla determinazione del volume d affari e per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura (operazioni fuori campo iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72) - Operazioni esenti di cui all art. 10, n. 27 quinquies (tenendo distinte le cessioni di beni ammortizzabili); - Operazioni non soggette all imposta effettuate nei confronti dei terremotati; - Operazioni con la Repubblica di San Marino con indicazione dell ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi, dell ammontare degli acquisti senza pagamento di IVA e dell ammontare degli acquisti con pagamento di IVA; - Riepilogo annuale registro IVA vendite con evidenziate le cessioni di beni ammortizzabili indicando se tali beni sono stati acquistati usati; - Riepilogo annuale registro IVA acquisti con evidenziati gli acquisti con IVA indetraibile; - Dati relativi alle liquidazioni periodiche ed evidenziazione separata degli interessi (se trimestrali) nonché i dati relativi all acconto versato; - Interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso e versamenti integrativi d imposta; - Importo rimborsi infrannuali eventualmente richiesti; - Metodo adottato per la determinazione del plafond 2017 (solare o mensile) - Importo plafond al 01/01/16; - Importo dell utilizzo mensile del plafond suddiviso tra utilizzo all interno o per acquisti intracomunitari o all importazione; - Volume d affari complessivo mese per mese tenendo distinte le esportazioni ed escludendo le cessioni di beni ammortizzabili (solo per gli esportatori e gli operatori CEE che utilizzano il plafond); - Acquisti di beni di cui all art. 74, commi 7 e 8; - Cessioni di beni di cui all art. 74, commi 8 e 9; - Crediti d imposta particolari utilizzati in compensazione di debiti IVA 2016; - Ammontare degli acquisti e importazioni di oro/argento con distinta annotazione di imponibile e imposta in riferimento ad acquisti effettuati all interno dello Stato, ad acquisti intracomunitari e ad importazioni; Circ. Prot. N

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