Organizzazione della giustizia - Belgio
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- Gianpiero Montanari
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1 Organizzazione della giustizia - Belgio c) Descrizione dettagliata degli organi giudiziari 1. Ufficio del Giudice di pace Il Giudice di pace è il giudice più vicino al cittadino. È nominato dal Re conformemente alla Costituzione. In Belgio si contano 187 uffici del Giudice di pace. È istituito un ufficio del Giudice di pace in ciascun cantone giudiziario (art. 59 del Codice giudiziario). Un cantone giudiziario può estendersi a uno o più comuni, con l eccezione delle grandi città. Il Giudice di pace è un organo monocratico. Quella del Giudice di pace è una giurisdizione civile. Il compito principale del Giudice di pace è dirimere le controversie civili e commerciali. Le competenze del Giudice di pace possono essere suddivise in generali e speciali. Nell ambito delle competenze generali, il Giudice di pace delibera su tutte le cause di valore inferiore o pari a euro, ad eccezione delle cause sottratte per legge alla sua giurisdizione, e in particolare quelle di cui agli articoli da 569 a 571, 574 e da 578 a 583 del Codice giudiziario. L articolo 590 dello stesso Codice attribuisce pertanto al Giudice di pace una competenza di ordine generale per quanto concerne le questioni civili e commerciali, ma limitata alle domande di valore non superiore a euro. Nell ambito delle competenze speciali, al Giudice di pace spettano numerose altre competenze, indipendentemente dal valore della causa. L elenco delle competenze del Giudice di pace è contenuto agli articoli 591 e da 593 a 601 del Codice giudiziario. 2. Tribunale di polizia Uno o più magistrati presso il Tribunale di polizia esercitano le loro funzioni nel rispetto dei limiti territoriali indicati nell allegato del Codice giudiziario. I Tribunali di polizia sono composti da una o più sezioni (art. 60 del Codice giudiziario). In materia civile, il Tribunale di polizia decide in merito a tutte le cause, indipendentemente dal loro valore, relative al risarcimento del danno conseguente ad un incidente stradale, anche se è avvenuto in un luogo di non pubblico accesso (art. 601bis del Codice giudiziario). 3. Tribunale di prima istanza In ciascuna circoscrizione giudiziaria è istituito un Tribunale di prima istanza (art. 73 del Codice giudiziario). A norma dell articolo 568, primo comma, del Codice giudiziario, il 1
2 Tribunale di prima istanza tratta tutte le cause, tranne quelle deferite direttamente alla Corte d appello e alla Corte di cassazione. In base a questo principio, il Tribunale di prima istanza costituisce una giurisdizione ordinaria, accanto alle giurisdizioni speciali, quali il Tribunale del lavoro, il Tribunale di commercio e il Giudice di pace. Il Tribunale di prima istanza dispone di una competenza generale e delibera quindi su tutte le cause che, per legge, non sono state attribuite ad un altra giurisdizione. Il Tribunale di prima istanza è costituito da una o più sezioni civili, una o più sezioni correzionali e da una o più sezioni minorili. Le tre sezioni costituiscono giurisdizioni speciali, denominate: - tribunale civile; - tribunale correzionale e - tribunale minorile (art. 76, primo e secondo comma, del Codice giudiziario). Le cause civili di competenza del Tribunale di prima istanza sono attribuite a sezioni monocratiche, salvo le eccezioni previste per legge (art. 91, primo comma, del Codice giudiziario). Tuttavia, a norma dell articolo 92, paragrafo 1, del Codice giudiziario, alcuni procedimenti devono essere attribuiti alle sezioni composte da tre giudici e, in particolare, i procedimenti civili di rettifica degli atti di stato civile, i procedimenti civili aventi per oggetto un reato commesso a mezzo stampa e gli appelli contro le sentenze rese dal Giudice di pace e dal Tribunale di polizia. Gli articoli da 568 a 572 vertono sulle competenze del Tribunale di prima istanza. In materia civile, il Tribunale di prima istanza delibera, a prescindere dal valore della controversia, sulle domande di exequatur delle decisioni rese dai giudici stranieri, in applicazione dell articolo 570, primo comma, del Codice giudiziario. 4. Tribunale del lavoro In ogni circoscrizione giudiziaria vi è un Tribunale del lavoro (art. 73 del Codice giudiziario). Il Tribunale del lavoro svolge funzione di giurisdizione speciale, di primo grado in materia sociale. Il Tribunale del lavoro è composto da magistrati di carriera e da giudici non professionisti. Il presidente del Tribunale del lavoro, il vicepresidente o i vicepresidenti, i giudici che presiedono le sezioni della giurisdizione sono magistrati di carriera, affiancati da giudici sociali (juges sociaux), non professionisti. Questi ultimi partecipano, sotto la presidenza dei magistrati professionisti, all esercizio della funzione giudicante (art. da 197 a 202 del Codice giudiziario). I giudici sociali sono nominati sulla base di candidature presentate dalle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro, degli operai, degli impiegati e dei lavoratori autonomi (art. 199, primo comma, del Codice giudiziario). 2
3 L elenco delle diverse competenze del Tribunale del lavoro si trova agli articoli da 578 a 583 del Codice giudiziario. Il Tribunale del lavoro è pertanto competente in materia di contenzioso individuale tra datori di lavoro e dipendenti, in materia di previdenza e assistenza sociale. Tratta anche cause relative agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali. Rientra nella sua competenza anche l applicazione di alcune leggi sul reddito minimo sociale (minimex), sulle pensioni, ecc. È di sua competenza anche l applicazione delle sanzioni amministrative, stabilite dalle leggi e dai regolamenti di cui agli articoli da 578 a 582 del Codice giudiziario e dalla legge sulle ammende amministrative applicabili in caso di violazione di talune leggi sociali. 5. Tribunale di commercio Conformemente all articolo 73 del Codice giudiziario, in ciascuna circoscrizione giudiziaria è presente un Tribunale di commercio. Il Tribunale di commercio è una giurisdizione speciale. È presieduto da un magistrato di carriera. La sua composizione è mista, nel senso che è costituita da magistrati di carriera e da giudici consolari (juges consulaires), ovvero esperti di questioni giudiziarie di carattere commerciale. Il Tribunale di commercio è costituito da una o più sezioni. Ciascuna sezione è presieduta da un giudice del Tribunale di commercio (magistrato di carriera), affiancato da altri due magistrati non professionisti (art. 84, primo e secondo comma e art. 85, primo comma, del Codice giudiziario). I giudici non professionisti del tribunale di commercio sono nominati dal Re per un periodo di cinque anni, rinnovabile (art. 203, primo comma, del Codice giudiziario). La loro nomina è soggetta ad alcune condizioni previste per legge. Devono, in particolare, avere gestito una propria attività commerciale o partecipato alla gestione di una società commerciale con sede principale in Belgio, oppure essersi occupati della direzione di un organizzazione professionale o interprofessionale rappresentativa del settore commerciale o industriale oppure avere maturato esperienza in materia di gestione aziendale e di contabilità (art. 205, primo comma, del Codice giudiziario). Il Tribunale di commercio dispone di una competenza generale a norma dell articolo 573 del Codice giudiziario. In particolare, conosce delle controversie tra commercianti relative agli atti considerati di natura commerciale per legge e che non rientrano nelle competenze generali dei Giudici di pace (in base al valore della causa) o dei Tribunali di polizia (art. 573, primo comma, del Codice giudiziario). Oltre a questa competenza di ordine generale, il Tribunale è altresì investito di una competenza speciale, determinata in funzione della natura della controversia. A questo titolo, delibera su alcune controversie, anche quando le parti in causa non sono dei commercianti (art. 574 del Codice giudiziario). Sono anche di competenza del Tribunale di commercio, l appello avverso le decisioni rese in prima istanza dal Giudice di pace in merito a controversie tra commercianti e relative agli atti ritenuti di natura commerciale per legge o alle contestazioni relative a cambiali, e le decisioni rese dal Tribunale di polizia nei casi previsti all articolo 601bis del Codice giudiziario (art. 577, primo e secondo comma, dello stesso Codice). 3
4 6. Giurisdizione dei presidenti del Tribunale di prima istanza, del Tribunale del lavoro e del Tribunale di commercio I presidenti del Tribunale di prima istanza, del Tribunale del lavoro e del Tribunale di commercio, che svolgono funzione giudicante come organi monocratici, dispongono, in detta qualità, di una competenza a decidere nei procedimenti d urgenza e a deliberare in via provvisoria sulle istanze che sono loro deferite. a) Ai sensi dell articolo 584, primo comma, del Codice giudiziario, il presidente del Tribunale di prima istanza delibera in via provvisoria nei casi che reputa urgenti, in qualsiasi materia, tranne quelle che la legge sottrae al potere giudiziario. Il ricorso alla procedura d urgenza dinanzi al presidente è pertanto subordinato all effettiva esistenza del pericolo nel ritardo (urgence) 1. La competenza nelle procedure d urgenza dei presidenti del Tribunale del lavoro e del Tribunale di commercio è, tuttavia, limitata, contrariamente al presidente del Tribunale di prima istanza che possiede piena giurisdizione, alle questioni che sono rispettivamente di competenza di questi tribunali (art. 584, secondo comma, del Codice giudiziario). Deliberare in via provvisoria significa che la decisione del presidente resa nella procedura d urgenza non vincola il giudice al quale sarà sottoposta la causa (art. 1039, primo comma, del Codice giudiziario). La procedura d urgenza davanti al presidente è caratterizzata dalla rapidità. Generalmente, il presidente è investito del procedimento tramite citazione con termini abbreviati. Il termine per la citazione deve essere almeno di due giorni (articolo 1035, secondo comma, del Codice giudiziario). Il procedimento d urgenza può anche essere avviato con comparizione volontaria. b) In caso di assoluta necessità, la domanda può anche essere formulata con ricorso inaudita altera parte, conformemente all articolo 584, terzo comma, del Codice giudiziario (articoli 585 e 586, e 1025 e segg., del Codice giudiziario). c) Inoltre, il presidente, investito con ricorso, delibera, in particolare, sulle domande di exequatur o di visto relative a: - sentenze arbitrali rese in Belgio o all estero, ad eccezione di quelle indicate all articolo 606, paragrafo 1, del Codice giudiziario; - atti pubblici rogitati in paesi stranieri, con i quali sono state accese ipoteche su beni ubicati in Belgio o che contengono il consenso ad estinguere o ridurre dette ipoteche; - di qualsiasi atto pubblico rogitato in un paese straniero, purché esista con questo paese un accordo in materia di exequatur di detti atti (articolo 586 del Codice giudiziario). 7. Corte d appello In Belgio vi sono cinque corti d appello (art. 104 della Costituzione). Queste cinque corti d appello si trovano rispettivamente a - Anversa, che comprende le province di Anversa e Limburgo; - Bruxelles, che comprende le province del Brabante vallone e del Brabante fiammingo e della regione bilingue di Bruxelles-Capitale; 1 Vi è urgenza ogni volta che il timore di un pregiudizio di una certa gravità, ovvero di seri inconvenienti renda auspicabile una decisione immediata" (Cass., 21 maggio 1987, 1160). 4
5 - Gand, che comprende le province delle Fiandre occidentale e orientale; - Liegi, che comprende le province di Liegi, Namur e Lussemburgo e - Mons, che comprende la provincia di Hainaut. La nozione di giurisdizione deve essere intesa, in questo caso particolare, nel senso di competenza territoriale. Ciascuna Corte d appello è composto da sezioni civili, correzionali e minorili (art. 101, primo comma, del Codice giudiziario). La Corte d appello è composta dal primo presidente, dai presidenti di sezione e dai consiglieri presso la Corte d appello. Le sezioni della Corte d appello sono composte da tre consiglieri presso la Corte, compreso il presidente, o da un solo membro, presidente di sezione o consigliere presso la Corte (art. 101, secondo e terzo comma, del Codice giudiziario). La Corte d appello è una giurisdizione di secondo grado e decide, in particolare, in merito agli appelli proposti contro (art. 602 del Codice giudiziario) - decisioni rese in primo grado dal Tribunale di prima istanza e dal Tribunale di commercio; - decisioni rese in primo grado dal presidente del Tribunale di prima istanza e dal presidente del Tribunale di commercio; - decisioni rese dai consoli del Belgio all estero; - decisioni rese in materia elettorale dalla giunta del sindaco e degli assessori comunali e dai principali uffici. Decide altresì su azioni volte al riconoscimento della perdita della cittadinanza e delle richieste di riabilitazione in materia fallimentare (art. 604 e 605 del Codice giudiziario). Si vedano anche i casi previsti agli articoli 603 e 606 del Codice giudiziario. 8. Corte del lavoro In ciascuna giurisdizione in cui ha sede la Corte d appello è presente una Corte del lavoro (art. 103, primo comma, del Codice giudiziario); esistono pertanto cinque Corti del lavoro in tutto il Belgio (la Corte del lavoro è una giurisdizione speciale, di secondo grado, che tratta cause in materia di lavoro). La Corte del lavoro è suddivisa in sezioni che sono composte da un consigliere presso la Corte del lavoro e, secondo i casi, da due o quattro consiglieri del lavoro (art. 104, primo comma, del Codice giudiziario). La composizione della Corte del lavoro, come quella del Tribunale del lavoro, è mista. La Corte è composta da magistrati di carriera e da giudici non professionisti, detti consiglieri del lavoro. La Corte del lavoro è composta, quindi, dal primo presidente, dai presidenti di sezione, da consiglieri presso la Corte del lavoro e da consiglieri del lavoro (art. 103, secondo comma, del Codice giudiziario). I consiglieri del lavoro sono nominati in quanto datori di lavoro, operai o impiegati, in base alla qualifica del lavoratore in causa, quando partecipano alla funzione giudicante in una 5
6 sezione che tratta dell appello avverso una sentenza resa sulle questioni di cui all articolo 578, punti 1, 2, 3 e 7, del Codice giudiziario (art. 104, secondo comma, del Codice giudiziario). Il numero di consiglieri del lavoro dipende dalla natura della causa sottoposta alla sezione in questione (art. 104 del Codice giudiziario). La Corte del lavoro decide sugli appelli avverso decisioni rese in primo grado dai Tribunali del lavoro e dai presidenti dei Tribunali del lavoro (art. 607 del Codice giudiziario). 9. Corte di cassazione La Corte di cassazione è unica per l'intero territorio belga. La Corte non tratta nel merito delle cause (art. 147 della Costituzione). Essa si trova al vertice di tutte le giurisdizioni dell ordinamento giudiziario, ma non costituisce un terzo grado di giurisdizione. La Corte di cassazione comprende tre camere, ognuna delle quali è suddivisa in due sezioni, la sezione olandese e la sezione francese. Ognuna di queste sezioni è composta da cinque consiglieri, compreso il presidente (art. 128 del Codice giudiziario). La Corte di cassazione è composta dal primo presidente, da un presidente e dai consiglieri presso la Corte di cassazione. I quattro presidenti sono selezionati tra i consiglieri (art. 129 del Codice giudiziario). Ai sensi dell articolo 608 del Codice giudiziario, la Corte di cassazione decide in merito alle decisioni rese in ultima istanza che le sono deferite qualora vi sia stata violazione di legge o violazione delle forme, sia sostanziali, sia prescritte pena l annullamento. Decide pertanto in merito alle sentenze delle corti e dei tribunali rese su qualsiasi questione e in ultima istanza (art. 609, punto 1, del Codice giudiziario). Oltre a detta competenza, la Corte delibera anche su altre domande, quali quelle previste ai successivi commi dell articolo 609 e agli articoli da 610 a 615 del Codice giudiziario. Attraverso il controllo della legalità delle decisioni dei giudici che le sono sottoposte e le sanzioni contro le violazioni di legge che può infliggere, la Corte assolve ad una funzione di controllo e di coordinamento (principio dell'unità della giurisprudenza). Si noti che la Corte non si pronuncia sul merito della causa sottopostale e non interviene come terzo grado di giurisdizione. 6
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