Città di Cesano Maderno
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- Ricardo Alfieri
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1 Città di Cesano Maderno Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ACCESSO, L USO E CONCESSIONE DEGLI SPAZI DI PALAZZO E PARCO BORROMEO ARESE Approvato con deliberazione di C.C. N. 37 del
2 CAP. I REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, L'USO E CONCESSIONE DEGLI SPAZI DI PALAZZO BORROMEO-ARESE Art Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di richiesta, concessione ed utilizzo degli spazi di Palazzo Borromeo, in particolare Piazza Esedra, il Cortile d Onore, le sale al piano terra e, in generale, tutti gli spazi di cui il Comune ha la disponibilità. Art. 2 1 Possono inoltrare richiesta al Comune di Cesano Maderno - Settore Servizi alla persona - Servizio Cultura per l uso degli spazi di Palazzo Borromeo oltre ai Settori del Comune di Cesano Maderno, Enti, Associazioni e soggetti pubblici e privati, purché con obiettivi e finalità rientranti tra quelli indicati dall art. 3. Art Gli spazi di Palazzo Borromeo di cui ha la disponibilità il Comune di Cesano Maderno, possono essere concessi in uso per la realizzazione di attività o manifestazioni di carattere culturale, istituzionale o di rilievo sociale, con l esclusione, quindi, di qualsiasi attività o manifestazioni di carattere meramente commerciale a scopo di lucro o comunque di interesse strettamente privato. 2. L Amministrazione Comunale nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona, che può avvalersi anche del parere della Commissione Servizi alla Persona, si riserva di derogare alla presente disposizione qualora la richiesta abbia per oggetto una manifestazione con particolari risvolti a beneficio dell immagine per la città e per lo stesso Palazzo Borromeo. 2
3 3. Viene fin d ora stabilito che non potranno essere autorizzate iniziative di carattere politico-elettorale, se non all interno della piazza Esedra, previa richiesta nelle modalità previste dalla legge e da regolamenti in materia elettorale. Art La concessione per l'utilizzo degli spazi all'interno del Palazzo Borromeo-Arese è rilasciata dal Dirigente Servizi alla Persona, tramite comunicazione scritta al richiedente, previa verifica degli adempimenti di cui agli articoli seguenti. 2. Il Dirigente Servizi alla Persona, al fine del rilascio della concessione, valuta tutti gli aspetti dell'iniziativa o la validità artistica della manifestazione, come delineato dall art. 3 e verifica la disponibilità dei locali relativamente agli impegni già assunti, allo scopo di evitare sovrapposizioni di manifestazioni. Art Nella concessione degli spazi, in caso di coincidenze per l ambito richiesto o per data di utilizzo, hanno diritto di precedenza le manifestazioni secondo la seguente priorità: a. manifestazioni organizzate dal Comune di Cesano Maderno b. manifestazioni patrocinate dal Comune di Cesano Maderno c. manifestazioni organizzate da altri Enti o soggetti pubblici d. manifestazioni di contenuto culturale qualificato Art Le tariffe relative all utilizzo degli spazi di Palazzo Borromeo sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. 2. Agli Enti o soggetti privati sarà richiesto, in via anticipata, il versamento dell 30% della tariffa medesima, mentre il rimanente 70% dovrà essere versato entro 5 giorni dalla manifestazione per cui è concesso l utilizzo degli spazi. Art Possono essere concessi in uso spazi del Palazzo, a titolo gratuito, ad Enti ed Associazioni che promuovono lo svolgimento di dibattiti pubblici o manifestazioni di particolare interesse e rilevanza territoriale, previa concessione di Patrocinio da parte della Giunta Comunale. 2. L istruttoria dovrà essere effettuata secondo i criteri delineati dall art. 3 e seguenti. Art Le richieste devono pervenire per iscritto al Comune di Cesano Maderno - Settore Servizi alla Persona - Servizio Cultura, in tempo utile per l esame da parte dell Ufficio medesimo e, comunque, non oltre il trentesimo giorno prima dell'inizio della manifestazione. 2. Il riscontro da parte dell'amministrazione è effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento. 3. La richiesta dovrà indicare: 3
4 le generalità del firmatario o la denominazione dell'ente o associazione nonché del suo legale rappresentante; lo spazio richiesto ed il periodo nonché i giorni e l orario previsto per l attività o manifestazione; l oggetto e la finalità della attività o manifestazione prevista; le condizioni di accesso al pubblico o dei partecipanti all attività o manifestazione (accesso a pagamento, libero o riservato), con l impegno del soggetto cui è concesso l uso a controllare adeguatamente l afflusso delle persone e la garanzia del libero accesso di rappresentanti del Comune per eventuali controlli; l'assunzione di ogni responsabilità durante lo svolgimento dell'attività; la corresponsione del pagamento della tariffa prevista nonché dell eventuale rimborso delle spese vive da sostenere per l uso degli spazi del Palazzo; la dichiarazione dell avvenuto assolvimento di eventuali obblighi fiscali, quali, per esempio la S.I.A.E., ecc. CPV l accettazione della clausola di possibile revoca, da parte del Comune, della concessione d uso per motivi di forza maggiore, senza alcun onere a carico del Comune medesimo; quant altro utile a regolare i rapporti tra Comune e concessionario, in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività o manifestazioni da svolgere Art L'allestimento della manifestazione, nonché la sorveglianza durante gli orari di apertura del materiale presente all interno degli spazi, sono a totale carico del richiedente. 2. L eventuale sorveglianza notturna deve essere preventivamente comunicata al Responsabile dell Ufficio Cultura. Art L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in caso di furti, incendi, allagamenti, danni che comunque e per qualsiasi causa potessero derivare alle persone ed ai beni mobili ed immobili durante tutto il periodo di utilizzo delle sale di Palazzo Borromeo-Arese. 2. E' in ogni caso previsto che sia stipulata, a carico del richiedente, una polizza assicurativa come meglio enunciato all art. 12. Art Al fine di mantenere inalterato il decoro e la bellezza della struttura artistico-architettonica del Palazzo, l'installazione di impianti di illuminazione, filodiffusione e qualsiasi ogni altra forma di allestimento tecnico e/o scenografico deve essere preventivamente concordata con il responsabile dell Ufficio Cultura. 2. E', altresì, vietato esporre materiale pubblicitario (striscioni, cartelli indicatori, stendardi ecc.) senza il preventivo assenso del Responsabile dell Ufficio Cultura. 3. Anche in caso di autorizzazione è comunque assolutamente vietato fissare con chiodi, viti, o altro, il materiale il quale dovrà essere messo in opera con modalità e tecniche tali da non lasciare la benché minima traccia dopo la rimozione. 4
5 4. Non è consentito allestire scenografie, teli o sipari di sfondo che impediscano la lettura delle specifiche caratteristiche monumentali ed architettoniche del Palazzo. Art Il richiedente, assolto l eventuale onere riguardante la tariffa per l'uso degli spazi, così come previsto dall art. 6, dovrà depositare una doppia polizza assicurativa: una polizza di responsabilità civile verso terzi che copra cose e persone con un massimale di copertura minimo di un miliardo e comunque adeguato, oltre ad una polizza assicurativa a tutela delle proprie opere. A questo proposito il richiedente dovrà autocertificare il valore delle stesse. Art Lo stato dei locali, prima e dopo la concessione, dovrà essere constatato mediante sopralluogo. Art E a carico dell utilizzatore, la pulizia delle stesse degli spazi e delle sale prima della loro riconsegna in perfetta agibilità al termine della manifestazione Art In caso di imprevista o sopraggiunta indisponibilità della sala, per cause di forza maggiore o per impegni improrogabili dell'amministrazione Comunale, la concessione potrà essere revocata con la conseguente restituzione della somma già versata, senza rifusione di danni e spese sostenute dall'espositore il quale sarà avvisato con un apposito provvedimento di revoca nel quale dovranno essere esplicitati i motivi alla base dell atto stesso. Art Le riprese foto-cinematografiche e in generale le location possono essere autorizzate indipendentemente da quanto enunciato all art. 3, ma secondo le modalità previste dagli articoli precedenti e, ovviamente, dietro il pagamento del canone previsto per ogni sala o spazio impegnati. Art L Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione dell Associazione Amici del Palazzo e Parco Borromeo, attraverso una convenzione registrata al repertorio comunale al n 244 del 5 Ottobre 2000, per garantire l acceso al pubblico che desidera effettuare visite guidate, in base alle modalità contenute nella Deliberazione stessa. 5
6 CAP. II REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, L'USO E CONCESSIONE DEL PARCO DEL PALAZZO BORROMEO-ARESE Art.1 Il comportamento del pubblico nell area del Parco della Palazzo Borromeo- Arese dovrà sempre essere improntato al rispetto verso le persone e l ambiente; è fatto, quindi, divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il Parco. Art. 2 L ingresso all area del Parco di Palazzo Borromeo-Arese è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati. E fatto, altresì, divieto di effettuare qualsiasi propaganda ivi compresa quella politica e religiosa, nonché distribuzione di volantini pubblicitari e propagandistici. Potranno essere nel contempo essere effettuate espresse e motivate deroghe. Art. 3 Nel Parco è vietato, altresì, l accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali in terra battuta: a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap; b) mezzi di soccorso; c) mezzi di vigilanza in servizio; d) mezzi di supporto allo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, nonché di strutture e manufatti in esso inseriti; e) mezzi destinati al carico/scarico, qualora siano autorizzati nell ambito di manifestazioni programmate nel Parco o nella Villa e limitatamente al tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni; f) potranno essere nel contempo effettuate espresse e motivate deroghe Art. 4 E vietata l occupazione, anche temporanea, di suolo e aree verdi con attrezzature sportive, od altro senza la preventiva autorizzazione. E' vietato, altresì, occupare in modo permanente i viali e i piazzali o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini. Art. 5 E' vietato accendere fuochi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi, od altri oggetti che possano provocare incendi o ledere il decoro del Parco. Art. 6 E' vietato abbandonare o gettare nel Parco rifiuti di ogni genere e tipo al di fuori degli appositi contenitori. 6
7 Art. 7 E' vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente accordarsi autorizzazioni per la raccolta di fondi a fini benefici. Art. 8 La disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture destinate a manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese e foto cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito nella misura indicata dalla Delibera di Giunta Comunale che annualmente determina i prezzi e le tariffe dei servizi comunali. Le riprese foto-cinematografiche nel parco in occasione di cerimonie particolari (matrimoni, ecc..) dovranno essere preventivamente autorizzate; in tali casi l autorizzazione sarà rilasciata a titolo gratuito su apposito modulo predisposto. Le concessioni dovranno essere comunque conformi a quanto indicato nel capitolo 1. Art. 9 Il Parco Borromeo-Arese di Cesano Maderno è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'amministrazione Comunale ed esposti agli ingressi. E prevista la possibilità di una chiusura invernale necessaria per le operazioni di manutenzione straordinaria e riposo del verde. Art. 10 I bambini minori di 10 anni devono essere accompagnati da persone adulte. Art. 11 E' fatto assoluto divieto di introdurre cani di qualsiasi taglia, anche se al guinzaglio. Art. 12 E' vietato a chiunque calpestare o danneggiare le aiuole, i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati, nonché cogliere fiori o asportare piante o quanto altro legato all'ambiente, anche attraverso attività ludiche quali il gioco al pallone e simili. E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente o modificazioni al disegno dell'architettura vegetale. Art. 13 Tutte le altre violazioni non tipicizzate in questo regolamento, ma che costituiscono comunque illecito, saranno perseguite a norma di legge. Art. 14 Sono consentite le attività sportive (corsa, ginnastica e simili), sempreché non arrechino disturbo agli altri utenti e limitatamente a viali e agli spazi calpestabili. Art. 15 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge (da L. 7
8 = a L = - sanzione in misura ridotta di L =) e salva ogni altra azione civile tesa al risarcimento del danno ingiusto patito. Art. 16 L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti interni è affidata al Corpo di Polizia Municipale, ovvero a tutti gli agenti delle Forze dell'ordine previste dall'art. 13 della L. 689/81, i quali potranno procedere alla conciliazione in via breve sulla base della somma minima prescritta, per fatti contravvenzionali rientranti nell'indisciplina non grave. Art. 17 Il presente regolamento integra e sostituisce le norme del regolamento di Polizia Urbana e di altri regolamenti comunali con esso incompatibili. Art. 18 L Amministrazione Comunale si avvale di collaboratori riconosciuti nell Associazione Volontari del Parco che, a titolo gratuito, e grazie ad una convenzione, registrata al repertorio comunale al n 1296 del 5 Settembre 1996, prestano la loro collaborazione nell opera di manutenzione del verde, apertura e chiusura dei cancelli e di segnalazione di eventuali abusi determinati dal mancato rispetto delle norme del presente regolamento. 8
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