R E G O L A M E N T O P E R I L T R A S P O R T O S O L I D A L E
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- Giovanni Cirillo
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1 COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno Via Roma n Longarone (BL) Tel fax C.F comune@longarone.net pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it R E G O L A M E N T O P E R I L T R A S P O R T O S O L I D A L E Adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 23 dell 8 aprile 2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del ; modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del Entrato in vigore il 1 gennaio 2019
2 Art. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO UTENZA Il servizio di trasporto solidale è istituito per facilitare i trasferimenti non istituzionalizzati per necessità mediche o terapeutiche ai cittadini residenti nel territorio comunale, colpiti da limitazioni nell autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell aiuto privato, e sono perciò a rischio di vedere compromesso l assolvimento delle loro necessità. Il servizio ha ad oggetto il solo trasporto e accompagnamento di persone, con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di natura sanitaria, a meno che questa non rientri tra i casi di obbligo di soccorso, al quale si è tenuti per Legge. Il servizio si rivolge ad anziani, disabili, e a persone che, pur non rientrando nelle suddette categorie, presentino difficoltà motorie e necessitino di terapie e cure. Sono cittadini anziani ai fini del presente regolamento le persone che hanno compiuto 65 anni. Sono considerati cittadini disabili coloro che, a seguito di apposita dichiarazione della Commissione Invalidità di un Azienda ULSS, dimostrino il loro stato di disabilità o invalidità. L ammissione al servizio è subordinata alla valutazione della singola situazione da parte dell assistente sociale, sulla base dei seguenti elementi: condizione fisico/motoria della persona; assenza di rete sociale (familiare e amicale); mancanza di servizi pubblici; mancanza degli ausili necessari al trasporto; presenza di un programma terapeutico/riabilitativo non procrastinabile; condizione di fragilità sociale. Art. 2 AMBITO DI OPERATIVITÀ L ambito di operatività del servizio resta normalmente circoscritto al territorio del Comune e al territorio del Distretto di Belluno dell ULSS n. 1 Dolomiti. 1 di 5
3 Art. 3 SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO Per la gestione del servizio il Comune si avvale delle prestazioni fornite dall Azienda speciale consortile Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c. (di seguito denominata Azienda ), la quale ha comunque la facoltà di affidare lo svolgimento del servizio a soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa. I rapporti fra Comune e Azienda sono regolati da apposito contratto di servizio. Art. 4 COMODATO D USO DEGLI AUTOVEICOLI Al fine di consentire all Azienda lo svolgimento del servizio in oggetto, il Comune di Longarone concede in comodato gratuito alla stessa Azienda autoveicoli idonei allo scopo, come individuati specificamente tramite apposito verbale di consegna. Il Comune si impegna a sostenere i costi relativi all assicurazione e alla tassa automobilistica regionale (bollo auto), se dovuta, e garantisce la manutenzione straordinaria degli autoveicoli concessi. La manutenzione ordinaria spetta all Azienda o, in caso di concessione del servizio a soggetto terzo, a quest ultimo soggetto. Art. 5 AMMISSIONE AL SERVIZIO L ammissione ad usufruire del servizio è di competenza dell Azienda, che valuta le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto del richiedente e le condizioni di ammissibilità ai sensi dell art. 1, e può eventualmente richiedere l esibizione di documenti o certificati comprovanti lo stato di disabilità del richiedente. Di quanto sopra si terrà conto anche per stabilire eventuali priorità nell erogazione del servizio. Art. 6 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO Il candidato utente dovrà presentare domanda di accesso al servizio mediante compilazione di apposito modulo da consegnarsi all assistente sociale deputata alla gestione dei servizi domiciliari di competenza dell Azienda. 2 di 5
4 A seguito di valutazione di idoneità da parte dell assistente sociale, l utente potrà rivolgersi all Azienda per la prenotazione del primo accesso al servizio. Per gli accessi successivi e per tutta la durata di possibile fruizione, dovrà comunque rivolgersi all Azienda, o all eventuale soggetto terzo affidatario dello svolgimento del servizio, a seconda degli accordi formalizzati tramite apposito contratto. Art. 7 PRENOTAZIONI DEL TRASPORTO Previa ammissione al servizio da parte dell assistente sociale dell Azienda, la richiesta di trasporto va sempre e comunque prenotata, anche telefonicamente, entro il venerdì precedente, direttamente all Azienda, o all eventuale soggetto terzo affidatario, che concorda con il richiedente tempi e modalità di trasporto. L intervento in tempi più brevi può essere assunto, compatibilmente con il lavoro già programmato, solo se giustificato da ragioni di particolare urgenza e gravità. Gli utenti e i loro familiari devono: - rispettare gli orari previsti per il trasporto; - comunicare tempestivamente al soggetto gestore ogni eventuale variazione per eventi imprevisti sopravvenuti a quanto concordato; - mantenere un comportamento consono ed adeguato durante la fruizione del servizio. Art. 8 SPESE E TARIFFE Le possibilità di utilizzo del servizio si concretizzano in due fattispecie che prevedono modalità di compartecipazione ai costi e di rendicontazione degli stessi diverse: A. Trasporti occasionali, ad esempio, per poter effettuare una visita medica in ospedale o per il trasporto necessario ad eseguire una terapia per un tempo determinato: il costo è interamente a carico del Comitato d Intesa grazie al progetto STACCO - Servizio di Trasporto e ACCOmpagnamento. L Azienda, o l eventuale soggetto terzo affidatario (con le modalità previste nell apposito contratto), rendiconta direttamente al Comitato d Intesa, che provvede a rimborsare le spese sostenute. B. Trasporti continuativi, ad esempio, per la frequentazione quotidiana di U.O. sociosanitarie: in questo caso la tariffa a carico dell utenza, attualmente pari ad 0,40 al Km, è determinata dalla Giunta comunale e dev essere pagata dall utente direttamente all Azienda. 3 di 5
5 La Giunta comunale può deliberare la variazione della tariffa chilometrica in rialzo o ribasso, previo accordo con l Azienda, adeguandola alle variazioni dei costi di erogazione del servizio. La Giunta, con provvedimento motivato, a seguito di specifica richiesta e sulla base delle risorse disponibili, può concedere un contributo ad abbattimento dei costi, comunque mai superiore al 20% annuo, in caso di utilizzo particolarmente assiduo di utenti bisognosi, corrispondendo il relativo importo direttamente all Azienda. Art. 9 MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ L Azienda ha l obbligo di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di ammissibilità al servizio almeno una volta all anno e a seguito di eventuali cambiamenti delle condizioni dell utente (se rilevanti ai fini dell ammissione al servizio). Art. 10 PERSONALE INCARICATO ALLA GUIDA Il personale incaricato ad effettuare il trasporto dev essere in possesso della prescritta patente di guida. Gli operatori addetti al trasporto devono inoltre rispettare le disposizioni del presente regolamento, garantire la precisione e la puntualità delle prestazioni, nonché la sicurezza, la riservatezza e il rispetto degli utenti. Art. 11 CONDIZIONI DI SICUREZZA Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo di dimora abituale, o da altro luogo, al veicolo, deve avvenire in condizioni di sicurezza per l utente e per l operatore. Va pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di accompagnatori personali o di altri ausili ritenuti necessari, procurati dall utente stesso. Art. 12 ASSICURAZIONE I mezzi utilizzati per il servizio, di proprietà del Comune, sono da questo assicurati. 4 di 5
6 Art. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi e le condizioni di transitabilità delle strade, quando non offrano sufficienti garanzie di sicurezza. Qualora il servizio non venga svolto per motivi diversi da quelli sopra indicati, l Azienda o il soggetto terzo affidatario del servizio saranno considerati responsabili per interruzione di pubblico servizio. Art. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI L Azienda è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti del servizio, ed è pertanto obbligata a trattare tali dati esclusivamente per le finalità relative al servizio in oggetto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n di 5
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