ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE. tra. Scuola di Specializzazione in Facoltà di Medicina e Chirurgia

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1 ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE tra 1 Scuola di Specializzazione in Facoltà di Medicina e Chirurgia e

2 L Organizzazione EMERGENCY Life Support for Civilian War Victims ONG Onlus con sede legale in Via Gerolamo Vida, Milano (C.F ) nella persona del consigliere delegato e/o rappresentante legale nato/a a il (di seguito denominata EMERGENCY) E la Scuola di Specializzazione in della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di rappresentata da nato/a a il (di seguito denominata SCUOLA), 2 PREMESSO CHE i. EMERGENCY è un organizzazione umanitaria indipendente e neutrale fondata in Italia nel 1994 avente le seguenti finalità: a. fornire cure medico-chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà; b. formare il personale locale impiegato all interno delle proprie strutture sanitarie; c. promuovere la diffusione di una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani; ii. EMERGENCY è in Italia una associazione registrata nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano e un Organizzazione Non Governativa ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, autorizzata ad operare come tale nei Paesi esteri in cui svolge programmi umanitari dalle relative autorità nazionali, è accreditata dall Ufficio Nazionale del Servizio Civile; iii. EMERGENCY ha verificato l interesse a partecipare alle proprie attività Medicochirurgiche da parte di alcuni medici in formazione Specialistica presso la SCUOLA di seguito denominati Medici Spec.; iv. EMERGENCY e la SCUOLA hanno il comune obiettivo di stabilire una effettiva cooperazione al fine di condurre attività a favore di popolazioni che esprimono enormi bisogni sanitari; v. EMERGENCY e la SCUOLA ritengono che l implementazione di questo Accordo possa favorire la definizione di progetti di ricerca di rilievo medico-scientifico di mutuo interesse; VISTE le leggi L. n 38/1979 e L. n 49/1987 in materia di Cooperazione dell Italia con i Paesi in Via di Sviluppo; PRESO ATTO dell Art.12, penultimo comma del D.P.R. n 162 del 10/03/1982 che prevede che ai fini della frequenza delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all estero o nell ambito di quanto previsto dalla L. n 38/1979 in materia di Cooperazione dell Italia con i Paesi in Via di Sviluppo ; PRESO ATTO dell Art. 40, p.6 del Decreto Legislativo n 368/1999 che cita testualmente: nell ambito dei rapporti di collaborazione didattico - scientifica integrata tra le Università italiane e Università dei paesi stranieri, la formazione E

3 specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti paesi, in conformità dal programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola, fermo restando quanto previsto dall Art. 12 del D.P.R. 162/1982 ; ottenuto altresì il parere favorevole dei rispettivi organi direttivi e accademici delegati; CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Entrambi gli Enti hanno l obiettivo di favorire la partecipazione diretta alle attività Medicochirurgiche di EMERGENCY di personale medico in formazione specialistica presso la SCUOLA. 3 Articolo 2 La partecipazione dei Medici Spec.: 2.1 è su base volontaria e sottoscritta dagli interessati, in accordo con il piano formativo, su valutazione positiva del consiglio accademico espressa dal suo direttore; 2.2 richiede la verifica preventiva dei criteri di idoneità a svolgere una missione in un progetto di EMERGENCY; non escludendo di ricevere candidature in itinere, sarà cura degli Esecutori vedere Articolo 7 favorirle e aggiornare di conseguenza la pianificazione delle attività sul campo; 2.3 richiede una disponibilità minima di 6 mesi di permanenza all estero. Articolo 3 Per l intera durata dell Accordo, EMERGENCY si impegna a: 3.1 contribuire alla formazione specialistica dei Medici Spec. distaccati presso le proprie strutture o Centri; 3.2 identificare in ALLEGATO I vedere Articolo 7 le proprie strutture o Centri che potranno essere sede dell impiego dei Medici Spec.; 3.3 garantire la partecipazione diretta alle attività cliniche e la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo coerente con la carta dei servizi del determinato Centro al quale il medico in formazione è assegnato; 3.4 individuare tra gli specialisti esperti internazionali presenti nel Centro e i responsabili delle attività cliniche di EMERGENCY la figura di un Tutor che avrà compiti di supervisione teorica e on-the-job per il/i Medici Spec.; 3.5 sostituire tempestivamente il Tutor nel caso in cui questi debba rientrare o per finita missione o a causa di un interruzione anticipata per gravi ragioni, personali o su indicazione di EMERGENCY; 3.6 produrre al termine del periodo di frequenza presso il Centro idonea documentazione attestante la tipologia e il numero degli atti assistenziali cui i Medici Spec. hanno partecipato; 3.7 verificare con apposite certificazioni il soddisfacimento del debito orario previsto dal d.lgs. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;

4 3.8 dotare i Medici di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti; 3.9 garantire l accesso ai Medici Spec. alle strutture predisposte da EMERGENCY che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni stabilite per gli altri collaboratori e/o personale dipendente del Centro; 3.10 provvedere, in conformità a quanto disposto dall Art. 41, comma 3, d.lgs. 368/1999 e successive modificazioni e integrazioni, alle coperture assicurative * sanitaria e RC per gli infortuni connessi all attività assistenziale svolta dai Medici Spec. presso il Centro, alle medesime condizioni stabilite per gli altri collaboratori e/o personale dipendente; (* la definizione e la presa in carico dei rispettivi oneri terrà conto di specifiche indicazioni delle singole Scuole) 3.11 provvedere alle spese di viaggio (solo 1 viaggio A/R), vitto, alloggio dei Medici Spec. che partecipano al programma, così come ai costi connessi alla logistica e ai trasporti in loco alle medesime condizioni stabilite per gli altri collaboratori e/o personale dipendente. 4 Articolo 4 Il presente Accordo non comporta alcun onere aggiuntivo per la SCUOLA che mantiene gli oneri a suo carico già previsti, ivi compresi gli assegni mensili. Articolo 5 I Medici Spec. all atto della presa in servizio presso i Centri: 5.1 saranno considerati a tutti gli effetti personale di EMERGENCY; 5.2 saranno tenuti a rispettare tutte le regole poste dall Organizzazione per il personale in missione; 5.3 sono consapevoli che il mancato rispetto di queste regole, in particolar modo quelle relative alla sicurezza personale e delle operazioni, comportano il rimpatrio immediato. Articolo 6 Con il parere favorevole di entrambe le parti, gli Enti possono avvalersi di finanziamenti eventualmente concessi da Istituzioni pubbliche e/o da finanziatori privati, in sede italiana o internazionale solo se mirate all implementazione del presente Accordo Quadro o alla esecuzione di attività scientifiche e/o divulgative correlate. Articolo 7 Ciascuna delle parti individua all atto della firma le persone responsabili per l attuazione dell Accordo Quadro, di seguito denominati Esecutori. I loro nominativi e quelli dei Medici Spec. volontari e ritenuti idonei in base all Articolo 2 sono elencati in ALLEGATO I, da compilarsi su base almeno annuale e che fa parte integrante dell Accordo. Articolo 8 Il presente Accordo avrà durata di * anni con possibilità di rinnovo espresso mediante corrispondenza tra le parti. (* Per esigenze di pianificazione e formative la preferenza è per accordi pluriennali - 3/5 anni)

5 Articolo 9 Il presente Accordo potrà essere disdetto da ciascuna delle parti in qualunque momento con un preavviso minimo di 3 mesi. Articolo 10 Le modifiche al presente Accordo seguiranno eventualmente le stesse procedure adottate nella formulazione del testo originario; faranno eccezione aggiornamenti o modifiche dell ALLEGATO I, che saranno ritenuti validi ed esecutivi se concordati tra i rispettivi Esecutori. Articolo 11 La risoluzione di eventuali controversie inerenti l interpretazione e l esecuzione degli atti stipulati saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da 1 membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo. E escluso qualsiasi ricorso in giudizio. 5 Articolo 12 L Accordo Quadro di Collaborazione diventa immediatamente esecutivo all atto della firma da parte dei membri consiglieri delegati dalle parti. Per EMERGENCY Per la Scuola di Specializzazione in della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell Università di Firmato a Roma il

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