CONVENZIONE TRA VISTO

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1 CONVENZIONE TRA L Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia Piazza dell Università n P. IVA n in persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco Bistoni, nato a Città di Castello (PG) il 27 marzo 1943, in seguito denominata Università; E L Azienda Sanitaria Regionale USL n. 1 dell Umbria, con sede in Città di Castello Via Engels Voc. Chioccolo P. IVA in persona del Direttore Generale Dr. Vincenzo Panella, nato a Atena Lucana (SA) il 5 settembre 1956, in seguito denominata ASL 1. VISTO Il Protocollo di Intesa sottoscritto in data fra Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia teso a realizzare la massima integrazione dell attività assistenziale con le funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel pieno rispetto dello stato giuridico del rispettivo personale ; Il Protocollo di Intesa sulla Formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia sottoscritto dalla Regione e dall Università in data 8 giugno 2007 con il quale, in attuazione del Protocollo d Intesa Generale del 3 maggio 2006, relativo all attività assistenziale, le parti confermano l esigenza che la regolamentazione dell impegno assistenziale degli specializzandi, adottata da ciascuna Scuola, si uniformi ad alcuni criteri comuni volti a garantire la piena corrispondenza tra ordinamento didattico della Scuola e formazione professionale, la graduale assunzione di compiti assistenziali da parte degli specializzandi e l introduzione di adeguati strumenti per la verifica degli standard formativi; CONSIDERATO CHE l art.1.1 del suddetto Protocollo sulla Formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia, prevede che la Regione Umbria collabora alle attività di formazione medicospecialistica mettendo a disposizione, oltre alle strutture delle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni, che sono le sedi di riferimento per le attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, anche le strutture delle Aziende Sanitarie Locali che procederanno ai relativi convenzionamenti con l Università; l art.1.2 del medesimo Protocollo prevede che l individuazione e l utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Regionale che entreranno a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sia oggetto di specifici accordi tra l Università e le singole Aziende Sanitarie; a decorrere dall A.A. 2006/2007 trova applicazione l art. 37 e seguenti del D.Lgs , n. 368 così come modificato e integrato dall art.1 comma 300 della L. 23/12/2005 n. 266 relativamente alla stipula dei contratti di formazione specialistica;

2 RILEVATO CHE l ASL 1 Regione Umbria valutate le esigenze rappresentate dall Osservatorio Epidemiologico Regionale in tema di requisiti di accreditamento per le Scuole di Specializzazione, ha chiesto alla Regione e all Università l attivazione di una Convenzione quadro per la formazione specialistica, dichiarando l esistenza di strutture ospedaliere e territoriali e di tecnologie da utilizzare per la didattica e la ricerca; RICHIAMATO il D.Lgs del , n. 368 che ha introdotto il contratto di formazione specialistica per il medico in formazione; il D.M. del riguardante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ; visto il D.M. del riguardante la Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione e successiva modifica con Decreto del MIUR in data ; il D.P.C.M sul Costo contratto formazione specialistica dei medici ; il D.P.C.M sulla Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Le premesse fanno parte integrante del presente atto. ART. 1 Oggetto della convenzione 1. Oggetto della convenzione è la collaborazione alla attività di formazione medicospecialistica nelle Scuole attivate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell Università mediante la messa a disposizione delle strutture ospedaliere e territoriali dell ASL Tali strutture, possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività assistenziali correlate e compatibili con i corsi di dottorato di ricerca e con attività di ricerca per programmi specifici. 3. L ASL 1 mette a disposizione dei medici in formazione specialistica le proprie strutture ospedaliere e territoriali rispondenti all esigenza di didattica e di ricerca delle Scuole medesime e rispettose degli standard previsti dal D.M L Azienda qualora le strutture non rispondano a tali standard è obbligata ad adeguarsi. 4. L Azienda e le strutture ove si svolgerà la formazione entrerà a far parte della rete formativa delle scuole quale sede collegata. 5. I Consigli delle Scuole e il Direttore Generale dell Azienda concorderanno sulla programmazione, per ogni anno accademico, dell attività degli specializzandi che frequenteranno le strutture come sedi collegate, inserite come tali negli standard di cui al richiamato D.M Tenuto conto che per le Scuole di Specializzazione attivate è previsto nel D.M. del il termine di tre anni per l adeguamento ai requisiti nel medesimo decreto previsti, l Università e l Azienda concorderanno le variazioni per l adeguamento agli standard generali e specifici per le specialità che prevedono l aumento del numero di posti degli

3 specializzandi da ammettere o dell incremento dei volumi dell attività assistenziale annuale. ART. 2 Obblighi delle parti 1. L Università si obbliga: a. a comunicare all ASL 1 l offerta formativa in tempi utili per consentirle di modulare le proprie attività; b. a comunicare alla Direzione Sanitaria dell ASL 1 per ciascun anno accademico, l elenco dei nominativi dei medici in formazione per ciascuna delle Scuole di cui all art. 2, comprensivo anche del personale medico ammesso alla scuola in soprannumero di cui all art. 35 del D.Lgs 368/1999 ed indicando per ciascuno le strutture frequentate, la durata del periodo di frequenza, i tipi di attività professionali in cui dovranno essere impegnati ed il loro livello di autonomia nella esecuzione di tali attività. 2. L ASL 1 nel rispetto del Protocollo d Intesa sulla Formazione Specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia sottoscritto dalla regione Umbria e dall Università degli Studi di Perugia in data e dal Contratto individuale sottoscritto dal medico specialista con l Università degli Studi di Perugia e la Regione Umbria si obbliga: a. con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialista e dal dottorando medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. L Azienda attiva una polizza integrativa per le attività che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi sono a carico dell Azienda con le stesse modalità del personale medico dipendente. Il tutto come da successive indicazioni della Regione Umbria. In caso di infortunio sul lavoro l Azienda è tenuta a produrne denuncia alla sede INAIL competente nei termini di legge e darne tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa dell Università. b. E prevista per i medici in formazione specialistica e per i dottorandi la possibilità di accedere, in analogia a quanto disposto per il personale dipendente, alla polizza integrativa per la colpa grave e conseguente rivalsa da parte dell Azienda. c. a mettere a disposizione le proprie strutture territoriali, ospedaliere-degenza ed ambulatori e di analisi; d. a consentire l accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale dipendente; e. a dotare i medici in formazione specialistica del vestiario e divise in uso presso le proprie strutture ed i materiali didattici; f. a fornire gli strumenti di identificazione simili a quelli dei medici dipendenti per consentire alle persone presenti nelle strutture sanitarie ed in particolare ai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche la riconoscibilità del medico in formazione specialistica, parimenti l ASL 1 si obbliga al rispetto nei confronti dei pazienti delle disposizioni relative al consenso informato ; g. a provvedere a tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali e, in particolare da radiazioni ionizzanti, previsti per i dipendenti di ruolo; h. a redigere un rapporto annuale sull attività formativa medico specialistica svolta nell ASL 1 che, in particolare, deve contenere il numero dei dirigenti a cui è stato

4 affidato un incarico didattico, le Unità Operative coinvolte e la tipologia di incarichi affidati, il numero dei medici in formazione accolti e le iniziative realizzate per migliorare le competenze didattiche e la partecipazione ai controlli di qualità disposti dall OMSU; i. ad accertare l idoneità fisica a svolgere l attività assistenziale del medico in formazione specialistica tramite le proprie strutture. 3. L Università e la Direzione Sanitaria dell ASL 1 assicurano, per quanto di competenza, la collaborazione con l OMSU fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni sue proprie secondo criteri, modalità e tempi definiti dall osservatorio. ART. 3 Incarichi di insegnamento 1. All attività didattica prevista dall ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di cui all art. 2, possono partecipare anche gli operatori dell ASL 1 ai quali possono essere affidati i seguenti incarichi didattici in base ai requisiti posseduti (titoli accademici, carriera e comparazione scientifica): - titolare di insegnamento, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e nell ambito della quota di cui al D.M ; - tutor, con almeno 5 anni di servizio e che può svolgere funzioni a livello individuale e di gruppo così come specificato all art. 2 del Protocollo sulla Formazione specialistica dei laureati di Medicina e Chirurgia del Gli incarichi didattici sono proposti dai Consigli delle Scuole, approvati dal Consiglio di Facoltà ed assegnati al dirigente dell ASL 1, previa accettazione dello stesso. 3. Detto personale, la cui attività rientra nei compiti istituzionali, verrà scelto all interno di nominativi proposti dall Azienda. 4. I nominativi dovranno essere inoltrati alla Facoltà in tempo utile per la programmazione didattica. 5. Ai sensi del presente articolo in dipendenti dell Azienda individuati saranno automaticamente autorizzati a svolgere l attività di insegnamento. 6. L attività didattica è contemplata nella programmazione delle Unità Operative coinvolte anche ai fini della definizione dei carichi di lavoro, del riconoscimento economico art. 51 del CCNL 1994/1997 e del curriculum professionale dei dirigenti impegnati, anche ai sensi dell art.38, comma 5 del D.Lgs 368/1999. L attività didattica svolta è considerata ai fini del riconoscimento di crediti per i programmi di Educazione Continua in Medicina. ART. 4 Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali 1. La formazione specialistica implica la partecipazione guidata dello specializzando alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali è stato assegnato. Secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola almeno il 70% dell attività formativa del medico specializzando deve essere riservato ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). 2. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi, così come previste e disciplinate dall art. 4 del Protocollo di Intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia ; - attività di appoggio - attività di collaborazione

5 - attività autonoma. 3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola che dovrà tener conto dello sviluppo della formazione e delle proposte definite di intesa tra i medici in formazione specialistica e tutor individuali e i responsabili delle Unità Operative nelle quali si svolge la formazione. 4. I tempi le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali sono concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili della Struttura presso la quale il medico svolge la sua formazione e con la Direzione Sanitaria dell ASL 1, in base al programma formativo. 5. Il medico in formazione specialistica riporta dettagliatamente le attività e gli interventi svolti su un Libretto personale di formazione. 6. Il Libretto viene firmato anche dal tutor individuale che ne assume la responsabilità nei confronti della Direzione Sanitaria anche ai fini della valutazione del grado di autonomia. 7. Il Libretto viene vistato, al termine del periodo svolto, dalla Direzione aziendale e trasmesso alla Direzione della Scuola. Il responsabile delle strutture nelle quali si svolge la formazione comunicano alla Direzione aziendale le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione specialistica. 8. L impegno orario richiesto per la formazione specialistica è assolto con modalità analoghe a quelle previste per il personale medico del SSN a tempo pieno compatibilmente con le esigenze del piano didattico. 9. In nessun caso l attività del medico in formazione è sostitutiva del personale di ruolo. 10. le attività nei Pronto Soccorso e di supporto all attività e alla consulenza specialistica possono essere svolte dai medici in formazione specialistica solo nelle condizioni esplicitamente previste dai programmi formativi individuali. ART. 5 Oneri a carico dell Università Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, attrezzature e di personale dell Azienda. ART. 6 Trattamento dei dati personali Le parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. ART. 7 Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata pari a quella prevista dal Protocollo di Intesa stipulato il e ne segue la disciplina. La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata anche a richiesta di una sola delle parti ed in relazione ad eventuali ulteriori esigenze. 2. In caso di disdetta le parti concordano di garantire, comunque,la conclusione dei corsi già avviati. ART. 8 Registrazione e spese di bollo Il presente atto è redatto in n. 2 originali. Sarà registrato solo in caso d uso ai sensi dell art. 4 Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d uso, del D.P.R

6 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. E inoltre esente da bollo, ai sensi dell art.16 tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dall art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n ART. 9 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia 8 giugno 2007 e alla normativa vigente in materia. Perugia, Letto, approvato e sottoscritto Università degli Studi di Perugia Il Magnifico Rettore Prof. Francesco Bistoni ASL 1 Regione Umbria Il Direttore Generale Dr. Vincenzo Panella

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