PREMESSO CHE CONSIDERATO CHE
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- Aloisio Costantini
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1 CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SCUOLA DI MEDICINA, E L A.S.L/ A.S.O.. - PER TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA IN STRUTTURE... TRA L'Università degli Studi di Torino Scuola di Medicina, con sede in Torino, C.so., n., Cap , cod. fisc..., in prosieguo d atto denominata Scuola di Medicina, nella persona del Direttore della Scuola di Medicina, Prof...., nato a.. ( ), il / /, per il presente atto domiciliato la sede legale della stessa Scuola di Medicina; E L A.S.L./A.S.O..., con sede in.., Via/C.so, n., cap., cod. fisc.., in prosieguo d atto denominata Azienda, nella persona del.., Dott...., nato a. ( ), il / /, domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede legale della stessa Azienda PREMESSO CHE ai fini dello svolgimento delle attività pratiche del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina dell Università degli Studi di Torino è previsto lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie. CONSIDERATO CHE il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei prevede nell ordinamento degli studi della LM-41 Classe delle lauree magistrali in MEDICINA E CHIRURGIA che lo studente svolga attività formative professionalizzanti per l acquisizione di almeno 60 CFU; il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 del Ministero dell Università e della Ricerca in riferimento alla Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia (LM-41,) ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale; la Scuola di Medicina, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali; l A.S.L./A.S.O.. è stata giudicata idonea ai fini dello svolgimento del tirocinio da parte della Scuola di Medicina dell Università degli Studi di Torino. TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA: Art. 1 (Oggetto della convenzione) 1
2 L Azienda si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell acquisizione dell esperienza pratico-applicativa. Il Direttore della Scuola, su proposta del Presidente del Corso di Laurea comunica annualmente gli studenti che verranno inviati per lo svolgimento del tirocinio e la Struttura Complessa sede dello stesso di cui alla tabella 1), modificabile annualmente d intesa dalle parti. Nei periodi di permanenza degli studenti, l Azienda garantisce l utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti. Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio) L obiettivo del Tirocinio Professionalizzante presso l Azienda è valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dal Corso di Laurea secondo quanto previsto dal DM 16 marzo Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche osservando gli orari concordati e rispettando l ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor. Art. 3 (Tutorato) Nell ambito dell attività di tirocinio è prevista l attività di tutorato. L attività di tutorato viene garantita dal Direttore della Struttura Complessa presso la quale sono assegnati i tirocinanti. Lo stesso può avvalersi dell ausilio di dirigenti medici appartenenti alla medesima struttura individuati congiuntamente dall ASL ed il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. Le strutture presso le quali si svolge l attività di tirocinio pratico garantiscono che una parte dell orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all attività di tutorato e valga come orario di servizio. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 5. I tutor: - concorrono all organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali; - supervisionano e guidano gli studenti nell attività formativa pratica di tirocinio professionale; - effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea Magistrale, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio; - possono partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove I tutor possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale ospedaliero qualificato. Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale può individuare un docente, appartenente al medesimo Corso, che lo coadiuvi nell organizzazione delle attività di tirocinio di cui alla presente convenzione. L elenco degli studenti del Corso di Laurea Magistrale che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, al dirigente dell Azienda sede di tirocinio, nominato quale tutor. 2
3 Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti e dell Azienda) Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, l Azienda si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. I rapporti che l Azienda intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell Azienda alcun diritto di tipo retributivo. Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, l Azienda può chiedere in qualsiasi momento con motivata e documentata istanza l allontanamento definitivo dello studente. ART. 5 (Sicurezza) L Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli studenti per quanto concerne l assolvimento degli obblighi di cui al DLgs. del , n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). In riferimento all attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso l Azienda le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall Università degli Studi di Torino, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex DLgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati. A tal riferimento l Azienda si impegna a formare ed informare ogni studente circa l eventuale rischio specifico, i regolamenti aziendali, la legislazione antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. L Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del , n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Nel corso delle attività, e comunque durante la permanenza nell Azienda, lo studente è tenuto all osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate. L Azienda si impegna a dare comunicazione all Università Centro di Igiene e Sicurezza a Tutela della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro. ART. 6 (Trattamento dei dati e privacy) L Azienda, in riferimento agli studenti in tirocinio, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. L Azienda manleva l Università in caso di responsabilità amministrativa e civile derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. L Azienda in relazione all attività di tirocinio si impegna a designare gli studenti quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03). 3
4 Gli studenti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, anche in ossequio alle disposizioni del vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell Università degli Studi di Torino. Art. 7 (Collaborazioni) Richiamate le disposizioni vigenti in materia ed il Protocollo d Intesa di cui all art. 1 del D. Lgs n. 517/1999, la Scuola di Medicina dell Università degli Studi di Torino, potrà avvalersi del personale sanitario dell Azienda, che fin d ora autorizza, per attività di docenza, nei termini e con le modalità delle richiamate disposizioni. Art. 8 (Copertura assicurativa) L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all attività formativa e didattica specifica. L Azienda garantisce, nell ambito delle polizze esistenti, la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.). L Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell evento all Università per gli adempimenti di competenza. Art. 9 (Durata della convenzione) La presente convenzione decorre a far tempo dal semestre dell Anno Accademico 20../20.. ed ha validità per tre anni; è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi. Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell attività formativa in corso. Art. 10 (Oneri aggiuntivi) Resta inteso che l attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per l Università, la Scuola di Medicina e per l Azienda. Art. 11 (Foro competente) Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Torino. Letto, firmato e sottoscritto. Torino, lì / / Azienda Sanitaria Locale Il Rappresentante Legale Dr.. Università degli Studi di Torino Scuola di Medicina Il Direttore Prof... 4
5 TABELLA 1 PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO ANNO ACCADEMICO PERIODO Anni di Corso Struttura Complessa c/o la quale si svolge il tirocinio 5
6 TABELLA 2 SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI PER L ANNO ACCADEMICO COGNOME NOME ASL SEDE DI TIROCINIO ELENCO DEI TUTORI CLINICI PRESIDIO SERVIZIO/REPARTO % TEMPO LAVORO PROGRAMMATO 6
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