CONVENZIONE DI TIROCINIO
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- Lia Grossi
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1 CONVENZIONE DI TIROCINIO tra il POLITECNICO DI MILANO, cod. fiscale n , con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci Milano, rappresentato dal Prof. Giovanni Azzone in qualità di Rettore pro-tempore E il (Istituto ) - nel seguito denominata/o Soggetto ospitante, partita IVA n. con sede legale in Via (cap )( ), in persona del legale rappresentante ( ), nato a ( ) il PREMESSO - che il MIUR con D.M. n.249 del 2010 e D.M. n. 31 del 2012 nonché D.M. 487 del 2014 ha istituito i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ed il Politecnico di Milano ha attivato e completato le procedure di selezione dei tirocinanti nelle classi di concorso A016, A018, A033, A071, A072; - che il curriculum di predetti corsi TFA prevede un periodo di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; - che il MIUR con D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento - delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle - attività di tirocinio; - per poter svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, i docenti individuati dalle istituzioni scolastiche debbono possedere una serie di requisiti indicati nell art. 11 del D.M. 249/2010
2 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto della Convenzione Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso il Soggetto ospitante - da studenti del Politecnico di Milano nel seguito denominato Politecnico. Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio Gli obiettivi della formazione e dell orientamento del tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, sono programmati e verificati dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo del corso TFA. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di tirocinio è seguita e verificata dal Tutor dei tirocinanti designato dal Dirigente Scolastico del soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo dell Istituzione Scolastica (art. 11 comma 3 del D.M. 249/2010). Il tutor dei tirocinanti ha il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti (art. 11 comma 3 del D.M. 249/2010). Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Art. 3 - Progetto Formativo I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi del tirocinante, del tutor accademico e del responsabile del Soggetto ospitante incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto. Art. 4 - Assicurazioni Il Politecnico si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all attività del Soggetto ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea
3 compagnia assicuratrice). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante e rientranti nel Progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 3. Art. 5 - Prevenzione antinfortunistica Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori del suddetto soggetto, esclusivamente per i fini e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il Soggetto ospitante da intendersi come datore di lavoro pertanto si assumerà tutti gli obblighi connessi con l applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro relativamente all ambiente in cui operano i tirocinanti, provvedendo a tal fine con la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari, oltreché assicurare al tirocinante un efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica. Gli obblighi previsti dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Art. 6 - Adempimenti informativi Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante Il Soggetto ospitante si impegna: - a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
4 - a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio; - in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Politecnico di Milano. Art. 8 - Dichiarazione del tirocinante Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l impegno di: - svolgere le attività previste dal Progetto formativo; - seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale; - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante; - frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari; - mantenere l obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio; - richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi; - redigere una relazione sull attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell attività svolta. Art. 9 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale. Art Oneri In ottemperanza al disposto dell art. 8 del DM 93/2012 il Politecnico di Milano corrisponderà al Soggetto Ospitante un contributo di 150,00 per ogni tirocinante del TFA accolto.
5 Art Durata La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno. Art Trattamento dati personali Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate - e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire - che il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della presente Convenzione, avviene ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Art Disposizioni generali Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate: a) D.M. n. 249 del 2010 b) D.M. n. 31 del 2012 c) D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 d) D.M. n. 312 del 2014 e) D.M. n. 487 del 2014 nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei. Letto, approvato, sottoscritto Li, per il POLITECNICO DI MILANO Il Rettore Prof. Giovanni Azzone Per Il Dirigente Scolastico Dott.
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