CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA
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- Silvia Morelli
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1 CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA l' Università degli Studi di Milano Bicocca, codice fiscale n , di seguito Università in qualità di Soggetto promotore con sede legale in Milano, piazza dell Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore Prof.ssa CRISTINA MARIA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961; E il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito denominato CNR), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, Codice Fiscale e partita IVA , rappresentata dal Prof. Luigi Nicolais, Presidente, nato a Sant Anastasia il 09/02/1942 PREMESSO CHE: tale convenzione ha validità per tutti gli stage curriculari avviati sul territorio nazionale e per gli stage extracurriculari la cui sede operativa di svolgimento sia ubicata nella Regione Lombardia; il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione dello stesso; il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; i tirocinanti che avviano uno stage extracurriculare non possono realizzare più di un tirocinio (della durata massima di 6 mesi, proroghe comprese) presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei tirocinanti che avviano stage curriculari, dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99; i tirocinanti, ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto; PREMESSO INOLTRE CHE il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurriculari finalizzati ad agevolare le scelte 1
2 professionali, a consentire l acquisizione di competenze professionali e a favorire l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche; il soggetto ospitante è in regola con l applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa; il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla presente disciplina regionale. Art. 1 Oggetto della Convenzione SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso il Soggetto ospitante da studenti universitari dei corsi di studio, da studenti dei corsi post laurea e da laureati che abbiano conseguito un titolo da non più di dodici mesi presso l'università degli Studi di Milano Bicocca. Costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione il progetto formativo individuale, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio. Art. 2 Obblighi del soggetto promotore L Università si impegna a: predisporre la convenzione; collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo; garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo; individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un azione di monitoraggio del percorso formativo; comunicare al soggetto ospitante l eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa; nel caso di tirocini extracurriculari, rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite. Art. 3 Obblighi del soggetto ospitante Il soggetto ospitante si impegna a: stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con l Università; designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; 2
3 assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell art. 41 del medesimo decreto; resta intesa la disponibilità dell Università degli Studi di Milano- Bicocca a concordare con l Ente ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, ogni problematica di tipo tecnico-applicativo. Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell Università, nella persona della Responsabile [email protected] (tel ); comunicare in forma scritta all Università tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.); comunicare all Università l eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; comunicare all Università l eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale; valutare l esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte dell Università, dell attestazione dell attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; rispettare i limiti numerici (nel caso di stage/tirocini extracurriculari) applicati all unità operativa di svolgimento del tirocinio e precisamente: - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero in numero non superiore a 5, presenza contemporanea di un solo tirocinante; - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20, presenza contemporanea di non più di due tirocinanti; - strutture con risorse umane in numero superiore a 20, presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti. Art. 4 Tutoraggio L Università designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l attuazione del Progetto formativo. Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Nel caso di tirocini curriculari ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di cinque tirocinanti. Nel caso di tirocini extracurriculari ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo. 3
4 Art. 5 Diritti e doveri del tirocinante Il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l ambiente di lavoro; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio; redigere, con il supporto del tutor dell Università e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor dell Università ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell attestazione delle attività e delle competenze. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor dell Università e al tutor del soggetto ospitante. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Al tirocinante che ha svolto un tirocinio extracurriculare viene rilasciata dall Università l attestazione dei risultati e delle competenze acquisite. Art. 6 Garanzie assicurative L'Università si impegna a garantire che ogni tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del soggetto ospitante mediante Convenzione con l'inail e altra compagnia per gli infortuni sul lavoro e mediante convenzione con altra compagnia assicurativa per la responsabilità civile. Gli estremi identificativi delle coperture assicurative sono riportati nel progetto formativo individuale. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo individuale, ma debitamente e tempestivamente richieste dal soggetto ospitante ed autorizzate dall Università. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all università. Art. 7 Comunicazioni I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La Convenzione e il piano formativo individuale sottoscritti, sono tenuti agli atti dall Università e dal soggetto ospitante. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Art. 8 Indennità di partecipazione Come previsto dalla Delibera Regione Lombardia X/825 del 25 ottobre 2013 e considerato che ai sensi della ml. 92/2012 non devono derivare maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica, 4
5 la struttura/istituto CNR ospitante corrisponderà un indennità forfettaria di almeno 300 euro mensili. L importo dell indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all interno del progetto formativo individuale. La mancata corresponsione dell indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell illecito commesso. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. Art. 9 Durata della Convenzione La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni rinnovabili salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe. Art. 10 Recesso Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza; mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo; perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa; perdita, da parte dell Università, dei requisiti richiamati in premessa. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta. Art. 11 Trattamento dati personali Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Art. 12 Imposta di bollo La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'ente convenzionato, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile Art. 13 Rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. 5
6 Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76del D:P:R: 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto riguarda di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013. Data Università degli Studi di Milano Bicocca Il Rettore Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Rappresentante legale (Prof.ssa CRISTINA MARIA MESSA) ( Prof Luigi Nicolais)
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