LA NOZIONE DI HATE SPEECH: IL QUADRO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

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1 LA NOZIONE DI HATE SPEECH: IL QUADRO NAZIONALE E INTERNAZIONALE Avv. Dott. Costanza Nardocci, Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano milano, 06 dicembre

2 Sommario Dalla definizione di hate speech alle norme: che cosa c è e che cosa manca Spunti di diritto comparato Qualche caso dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo Come reagire al discorso d odio 2

3 PER INIZIARE: UNA PROPOSTA DI DEFINIZIONE GIURIDICA DI HATE SPEECH The term hate speech shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin. RECOMMENDATION no. R (97) 20 of the Committee Of Ministers To Member States of the Council of Europe on Hate Speech 3

4 LE INDICAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI ARTICOLO 4 ICERD, CHE INVITA GLI STATI A: «dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonchè ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche» ARTICOLO 20 ICCPR «1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge». 4

5 E DEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA L unione Europea non si è sinora occupata specificatamente del discorso d odio e difettano disposizioni normative in materia Qualche indicazione è offerta dalla Decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (cfr. Art. 1), secondo cui: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili: a. l istigazione pubblica alla violenza o all odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all ascendenza o all origine nazionale o etnica; b. la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; c. l apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all ascendenza o all origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro [ ]». 5

6 IL DISCORSO D ODIO E LA COSTITUZIONE: BILANCIAMENTI E TENSIONI TRA DIRITTI FONDAMENTALI ART. 2 ART. 3 Tutela della dignità individuale e dei diritti ART. 21 ART. 19 Principio di eguaglianza e di non discriminazione inviolabili del singolo e delle formazioni sociali entro cui si svolge la sua Libertà di manifestazione del pensiero Libertà di religione personalità 6

7 IL DIBATTITO TEORICO SULLA OPPORTUNITÀ DI REPRIMERE IL DISCORSO D ODIO: TRA ART. 3 E 21 COST. 1. La concezione funzionale della libertà di manifestazione del pensiero: 2. La concezione individualistica della libertà di manifestazione del pensiero: La pari dignità sociale, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., costituisce un limite interno ed implicito alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. La manifestazione di un pensiero, che si risolva in un discorso razzista, incontrerebbe il limite della c.d. «libertà da discriminazioni razziali» La libertà di manifestazione del pensiero è intangibile e non si ammettono interventi del potere pubblico e degli altri consociati, che ne restringano l ambito di operatività 7

8 CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA NAZIONALE? HATE SPEECH E SISTEMA GIURIDICO NAZIONALE: IL RUOLO (PARZIALE) DEL DIRITTO PENALE LEGGE N. 645 DEL 1952 da attuazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, introducendo il crimine di apologia del fascisco e proibendo la riorganizzazione del dissolto partito fascista LEGGE N. 654 DEL 1975 ratifica della Convenzione ONU sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD) LEGGE N. 205 DEL 1993 irrobustisce le tutele tramite l enucleazione di nuove tipologie delittuose LEGGE N. 85 DEL

9 CHE COSA PREVEDE LA NORMATIVA NAZIONALE? HATE SPEECH E SISTEMA GIURIDICO NAZIONALE: IL RUOLO (PARZIALE) DEL DIRITTO PENALE ARTICOLO 1 Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell attuazione della disposizione dell articolo 4 della Convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi[...]. 9

10 CHE COSA MANCA TUTTORA IN ITALIA IN TEMA DI HATE SPEECH: L ITALIA DIFETTA DI UNA NORMATIVA SPECIFICA IN TEMA DI CONTRASTO ALL OMOFOBIA E ALLA TRANSFOBIA vi è stata una proposta di legge pendente, approvata da un ramo del Parlamento nel 2013, che non ha però avuto seguito non vi è una normativa specifica a tutela delle forme di violenza verbale, che utilizzano la rete e, in particolare, i social networks in tema di cyberstalking o di harrassment online l ordinamento giuridico nazionale manca di una disciplina organica specifica 10

11 CHE COSA MANCA TUTTORA IN ITALIA IN TEMA DI HATE SPEECH: CON RIFERIMENTO PIÙ SPECIFICO ALLA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI OMOFOBIA: si propone di includere, tra le condotte di incitamento alla discriminazione oppure alla violenza su base razziale, etnica, nazionale ovvero religiosa, anche quelle commesse per motivi a sfondo omofobico ovvero transfobico intende estendere la circostanza aggravante, già esistente per le condotte criminose commesse per motivi legati alla razza, all etnia, alla nazionalità o alla religione, a quelle commesse su base omofobica 11

12 LE NUOVE FORME DI HATE SPEECH: ONLINE HARRASSMENT O CYBERSTALKING CHE COSA SONO? si tratta di condotte che si estrinsecano in molestie sessuali online e in comportamenti persecutori e indesiderati, perpetrati attraverso i mezzi informatici e, in particolare, tramite i social networks N.B. Difettano definizioni univoche a livello del diritto dell Unione Europea e di diritto internazionale dei diritti umani QUALI FORME PUÒ ASSUMERE? messaggi di posta elettronica o messaggi di testo sessualmente espliciti e indesiderati avance inopportune o offensive sui social network o in chat room minacce di violenza fisica e/o sessuale via o tramite messaggi di testo condotte di incitamento all odio tramite espressioni verbali che denigrano, insultano, minacciano o colpiscono un soggetto a motivo di una sua caratteristica identitaria 12

13 L INCIDENZA DEL FENOMENO E LA SUA GENDER-DIMENSION: I (POCHI) DATI UNIONE EUROPEA FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY (2014) cyberstalking: 4 % delle donne di età compresa tra 18 e 29 anni, ovvero 1,5 milioni, ha subito cyberstalking nei 12 mesi precedenti l intervista molestie: 11 % delle donne sopra i 15 anni ha ricevuto messaggi di posta elettronica o sms sessualmente espliciti, offensivi e indesiderati oppure avance inopportune e offensive sui social network STATI UNITI D AMERICA PEW RESEARCH CENTER (2017) 41% su 4,248 cittadini statunitensi dichiara di aver subito forme di harrassment online 53% di donne tra i 18 e i 29 dichiara di aver ricevuto messaggi indesiderati a contenuto sessuale 21% di donne tra i 18 e i 29 dichiara di essere stata vittima di harrassment online 35% di donne che ha subito forme di harrassment online dichiara di trovarlo molto più fastidioso e doloroso rispetto agli uomini intervistati 13

14 LE RISPOSTE A LIVELLO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI: DALLA GENDER-BASED VIOLENCE ALLA VIOLENZA VIRTUALE LA NOZIONE DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE COE (2011) CONVENZIONE DI ISTANBUL «una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano, o potrebbero provocare, un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica o economica alle donne, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia in quella privata» A fronte di questa definizione, la Convenzione di Istanbul non contiene indicazioni specifiche rispetto alla violenza virtuale, limitandosi a richiedere che gli Stati parte di incoraggiare: «il settore privato, il settore delle tecnologie dell informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all elaborazione e all attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità» (Art. 17) 14

15 E NEL SISTEMA GIURIDICO NAZIONALE Nell ambito dell ordinamento giuridico italiano, manca una normativa specifica che si occupi di queste nuove tipologie di condotte criminose. N.B. Il cyberstalking non integra, quindi, una fattispecie incriminatrice a sé stante La risposta emersa a livello di applicazione giurisprudenziale per reprimere penalmente simili condotte si caratterizza per la ritenuta riferibilità, per il tramite di un interpretazione estensiva, dell art. 612-bis, che punisce i c.d. atti persecutori, anche a condotte che si sviluppano tramite il web (Cfr. Cassazione Penale, 16/07/2010, n ). 15

16 HATE SPEECH LAWS QUALCHE SPUNTO DI DIRITTO COMPARATO GLI STATI UNITI E L OMESSA REPRESSIONE DEL DISCORSO D ODIO: Assenza di previsioni normative che sanzionano penalmente limitazioni al free speech Ampia tutela del free speech, sulla base delle seguenti giustificazioni: 1. Democratic self-governance 2. The market place of ideas 3. The tolerant society L APPROCCIO EUROPEO AL DISCORSO D ODIO, QUALCHE ESEMPIO: UK: Race Relations Act (1965) e Public Order Act (1986), Racial and Religious Hatred Act (2006) Germania: Art. 130 Codice Penale e, dal 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova normativa in materia di repressione del discorso d odio online [cfr., quanto alla previsione di sanzioni penali del discorso d odio, anche: Danimarca, Paesi Bassi, Francia, Belgio nello stesso senso, nel contesto extra-europeo, anche, Canada e Australia] 16

17 DALLE NORME AI CASI: L HATE SPEECH DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO [ ] tolerance and respect for the equal dignity of all human beings constitute the foundations of a democratic, pluralistic society. That being so, as a matter of principle it may be considered necessary in certain democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread, incite, promote or justify hatred based on intolerance [ ] (Erbakan c. Turchia) 17

18 DALLE NORME AI CASI: L HATE SPEECH DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO JERSILD C. DANIMARCA ricorso di un giornalista di una rete televisiva danese nell ambito della quale era stato trasmesso un programma in cui un gruppo di ragazzi aveva rivolto frasi offensive nei confronti della popolazione afro-americana VEJDELAND E ALTRI C. SVEZIA ricorso di 5 ragazzi svedesi condannati per aver distribuito davanti ad una scuola secondaria volantini contenenti frasi offensive nei confronti delle persone omosessuali FERET C. BELGIO ricorso del Presidente del Front National che aveva diffuso un programma di governo connotato da una forte avversione nei confronti degli immigrati e che per questo era stato condannato dallo Stato. STOMAKHIN C. RUSSIA ricorso di un giornalista condannato per aver diffuso a mezzo stampa articoli a sostegno della causa indipendentista cecena 18

19 COME REAGIRE AL DISCORSO D ODIO LA TUTELA PENALE LA TUTELA CIVILE l azione civile contro la discriminazione LE INDICAZIONI DELL UNESCO 19

20 L UNESCO HA ELABORATO 5 PUNTI IN UN IDEALE PERCORSO CHE PORTI A DIFENDERSI E A RESPINGERE LO HATE SPEECH: Monitoring e analisi Promuovere Denunciare agli Campagna di Educare soprattutto dell odio da parte il contro-parlato organi competenti e sensibilizzazione le fasce più deboli della società civile alle autorità i casi più e più giovani della eclatanti di odio online popolazione CONOSCERE FAVORIRE INFORMARE L ODIO ONLINE IL LINGUAGGIO AFFIDARSI ALL AZIONE INFORMARE DELL INCLUSIONE DEI CITTADINI MA E PREVENIRE SOPRATTUTTO DELLE ONG ATTIVE SUL TEMA 20

21 COME REAGIRE? CONTROLLARE COMBATTERE EDUCARE 21

22 COME REAGIRE? CONTROLLARE COMBATTERE EDUCARE Lavorare sui player della comunicazione online (i social e i motori di ricerca) per costringerli a controllare e rimuovere i contenuti di odio Aumentare gli anticorpi = più fact checking 22

23 COME REAGIRE? CONTROLLARE COMBATTERE EDUCARE Dotarsi di una normativa a livello europeo e nazionale capace di combattere i fenomeni di odio e intolleranza contro le categorie ritenute più deboli. 23

24 COME REAGIRE? CONTROLLARE COMBATTERE EDUCARE Educare al linguaggio dell inclusione e alle parole dell accoglienza, dimostrando l infondatezza degli argomenti del discorso di odio e la pericolosità delle sue conseguenze. Educare al riconoscimento intimo e profondo del diritto a un eguale trattamento come diritto umano fondamentale. 24

25 GRAZIE

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