Aggiornamento CE0201ur36 VOCE E 2.1 LRG/XXXVI,1. AGRICOLTURA L.R. 4 luglio 1998, n. 11

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1 LEGGE REGIONALE 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura». (B.U. 4 luglio 1998, n. 26, 2º suppl. ord.) Art. 1. Finalità. 1. La presente legge, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, dell art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» (1), nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell amministrazione centrale», provvede a: a) disciplinare l articolazione e l organizzazione delle funzioni attribuite, in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione alla Regione, ovvero da questa conferite alle province, alle comunità montane ed ai comuni; b) introdurre e disciplinare forme di consultazione tra l amministrazione regionale, gli enti locali e le componenti economiche e sociali interessate. 2. La presente legge stabilisce altresì gli obiettivi, le modalità e i tempi per la riforma degli enti strumentali regionali operanti in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione. Art. 2. Funzioni attribuite alla Regione. 1. Ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, sono esercitate dalla Regione direttamente, ovvero conferite alle province, ai comuni e alle comunità montane o svolte attraverso enti funzionali, tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione già svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e non mantenute alla specifica competenza statale ai sensi dell art. 2 del decreto legislativo medesimo. Art. 3. Funzioni riservate alla competenza regionale. 1. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni e i compiti concernenti: a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza; b) l attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali; c) la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l esercizio delle funzioni delegate; d) le funzioni amministrative relative agli enti ed istituti a carattere regionale istituiti ai sensi dell art. 48 dello Statuto, o riconosciuti dalla Regione con specifici provvedimenti legislativi; e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti (2); f) i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali; g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione; h) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui; i) il riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, la vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari; j) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale; k) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all assistenza tecnica in agricoltura; nonché, d intesa con le province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale; l) l impostazione e gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto a- groalimentare lombardo, anche in raccordo con omologhe a- zioni locali e con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia; m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali, ivi comprese le azioni per l innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche; n) l offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi sui mercati, ivi comprese le relative forme organizzative; o) la bonifica e l irrigazione, ivi compreso il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica; p) l attività antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all art. 4, comma 3, lett. d); q)... (3); r) la gestione del servizio informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), anche in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali; s) la definizione dei capitolati speciali d appalto finalizzati alla acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali sia ritenuta necessaria uniformazione su standard di livello regionale; t) la definizione di convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia, che disciplini modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti delegati, ed il relativo trasferimento tele- (1) Sta in I 7.1. (2) La lettera è stata sostituita dal decimo comma dell art. 1 della L.R. 27 (3) La lettera è stata abrogata dal decimo comma dell art. 1 della L.R Aggiornamento CE0201ur36 VOCE E 2.1 LRG/XXXVI,1

2 matico, di dati, notizie ed atti presenti nel registro delle imprese; u) l utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e l utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ai sensi della L.R. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento, la maturazione e l utilizzo dei reflui zootecnici» (4); u bis) la vigilanza e monitoraggio a fini programmatori delle risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulicoagrario-forestali (5); u ter) gli usi civici (5); u quater) i lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall articolo 10 della L.R. 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) (6) e localizzati nei territori montani (5); u quinquies) l irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione (5); u sexies) la vigilanza sui consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche (5). Art. 4. Funzioni conferite alle province ed alle comunità montane. 1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti: a) la caccia e pesca, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo, e la gestione delle autorizzazioni; b) il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sugli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste; c) le attività agrituristiche e le produzioni biologiche; d) le commissioni ed i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, ivi compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste; e) il rilascio delle autorizzazioni per l acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi; f) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione di quella di cui all articolo 3, comma 1, lettera k) (2); g) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l uso dei carburanti a prezzo agevolato per l agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente motori agricoli (UMA); h) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche; i) la redazione dei piani triennali agricoli di cui all articolo 6; j) la definizione degli indirizzi per l omogeneo ed efficace e- sercizio delle funzioni conferite alle comunità montane; k) le funzioni amministrative relative alla formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice. 2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti: a) il miglioramento dell efficienza delle strutture agrarie, ivi compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale; (4) Sta in E 2.5. (5) La lettera è stata aggiunta dal decimo comma dell art. 1 della L.R. 27 (6) Sta in T 7.1. b) i contributi per l acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per rottamazione; c) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole; d) l istruttoria, l accertamento ed i controlli per l erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato; e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l attuazione dei programmi provinciali d intervento relativi alla educazione alimentare ed alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche; f) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi di quanto disposto all articolo 3, comma 1, lettere r) e t) (2); g)... (3); h) l istruttoria, l accertamento ed i controlli per la gestione delle quote di produzione; h bis) il controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (S.A.T.A.), la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale (5); h ter) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche ed alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell ambito delle zone delimitate ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera e) (5); h quater) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex Ispettorati Agricoli Provinciali (5). 3. Sono trasferite alle comunità montane nell ambito dei rispettivi territori, e alle province nella restante parte del territorio provinciale, le funzioni amministrative concernenti: a)... (3); b) il miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale; c) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate (2); d) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura ed arboricoltura, ivi compresi l assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3- bis (2); e) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal comma 3 bis (2); e bis) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agrosilvopastorali (5); e ter) l attuazione degli interventi di cui all articolo 3, lettera u quater) (5). 3-bis. Sono trasferite agli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nell ambito dei rispettivi territori, le funzioni amministra Aggiornamento CE0201ur36 VOCE E 2.1 LRG/XXXVI,2

3 tive concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei boschi nonché l organizzazione delle squadre antincendi boschivi (7). 4. Sono delegate alle comunità montane nell ambito dei rispettivi territori, ed alle province nella restante parte del territorio provinciale, le funzioni amministrative concernenti: a) l erogazione della indennità compensativa; b) i contributi per l acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale; c)... (3); d) i contributi per l abbandono produttivo dei terreni coltivati e gli incentivi per il rimboschimento; e)... (3). 5. Sono confermate in capo agli enti locali le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, fermi restando i compiti esercitati localmente, in regime di autonomia funzionale, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Art. 5. Funzioni trasferite ai comuni. 1. Sono trasferite ai comuni le seguenti competenze: a) rilascio della attestazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di operatore agrituristico, previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le camere di commercio; b) autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali, interpoderali e forestali; b bis) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco sul proprio territorio (5). Art. 6. Programmazione in agricoltura. 1. In funzione del bilancio triennale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell Unione europea, ed al fine di garantire omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni con la presente legge conferite agli enti locali, la Regione definisce il piano agricolo triennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivarsi a sostegno del sistema agroalimentare e silvo-pastorale, della pesca, dell agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione. 2. Il piano definisce in particolare: a) le linee strategiche dell intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore ed i restanti strumenti di programmazione negoziata; b) le priorità nella allocazione delle risorse; c) i criteri ed i parametri di riparto delle risorse necessarie per l esercizio delle funzioni conferite. 3. Il piano è approvato dal consiglio regionale. La giunta regionale ne approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR). 4. Le province partecipano alla programmazione di cui al presente articolo attraverso le forme di consultazione di cui all art. 7, nonché mediante lo strumento del piano agricolo triennale provinciale, il quale, articolato in stralci annuali in analogia con lo schema regionale di programmazione: a) indica gli obiettivi della programmazione provinciale in (7) Il comma è stato aggiunto dal decimo comma dell art. 1 della L.R. 27 agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali; b) individua i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonché le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficoltà strutturale e territoriale; c) definisce le strategie ed indica gli interventi e gli strumenti per l attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale; d) formula proposte per la programmazione agricola di competenza regionale; e) definisce le linee di indirizzo per l omogeneo esercizio sul territorio provinciale delle funzioni amministrative conferite con la presente legge agli enti sub-provinciali. Art. 7. Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali. 1. Gli enti locali partecipano alla programmazione regionale in agricoltura ed esercitano le funzioni loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica agricola determinati con il piano triennale di cui all art. 6, e definiti operativamente con i relativi programmi annuali. 2. Al fine della partecipazione alla programmazione di cui al comma 1, è istituito il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali. 3. Il Tavolo istituzionale per le politiche agricole è composto da: a) l assessore regionale all agricoltura, o suo delegato, che lo presiede; b) gli assessori provinciali all agricoltura o loro delegati; c) un presidente di comunità montana per ogni provincia. 4. Le province istituiscono forme locali di consultazione che vedano coinvolte le comunità montane ed i comuni. Art. 8. Acquisizione di servizi. 1. La Regione e gli enti locali, cui sono conferite funzioni amministrative in materia agricola, hanno facoltà di affidare a soggetti terzi, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati tramite procedure di gara, lo svolgimento di fasi istruttorie delle competenze loro attribuite. 2. Al fine della regolamentazione della potestà di cui al comma 1, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, provvede a: a) individuare gli specifici procedimenti e fasi di procedimento cui si possa applicare l acquisizione di servizi da parte di soggetti terzi; b) determinare i limiti di spesa per l espletamento delle relative funzioni; c) individuare i soggetti e le categorie professionali eleggibili alla prestazione del servizio; d) definire modalità e tempi per l effettuazione dei servizi, fissare i parametri contrattuali e la garanzia fideiussoria che i soggetti interessati debbono prestare per l elezione alla fornitura; e) determinare le forme di tutela delle amministrazioni che attivano formule di acquisizione di servizi nonché dei diritti degli amministrati; f) definire le modalità per l esercizio del controllo e della vigilanza sui servizi acquisiti. 3. La Regione e gli enti locali, nell espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, riconoscono il ruolo delle autonomie funzionali operanti sul territorio regionale, con particolare ri Aggiornamento CE0201ur36 VOCE E 2.1 LRG/XXXVI,3

4 ferimento alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Art. 9. Adempimenti sostitutivi. 1. In caso di persistente inattività degli enti locali nell esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge, la Regione pone in essere interventi sostitutivi. 2. Nei casi di cui al comma 1, la giunta regionale diffida l ente inadempiente a provvedere entro congruo termine, decorso il quale interviene in via sostitutiva adottando ogni necessario provvedimento deliberato dal consiglio regionale. Art. 10. Raccordo tra i sistemi informativi. 1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall attuazione della presente legge assicurano la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per l efficace esercizio delle funzioni attribuite, per l implementazione del sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL). 2. La raccolta, l elaborazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative al settore agricolo è assicurata dal sistema informativo agricolo della Regione Lombardia. 3. La Regione assicura, attraverso il SIARL e tramite convenzione con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia, l accesso degli enti locali ai dati ed alle informazioni occorrenti alla gestione delle competenze detenute e conferite. 4. I dati e le informazioni presenti nel SIARL hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola e forestale di competenza della Regione e degli enti locali. 5. La giunta regionale definisce i protocolli di comunicazione e gli standard informatici occorrenti alla efficace attuazione del raccordo con i sistemi informativi locali, le modalità organizzative del SIARL, il dizionario telematico dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti ed i protocolli di comunicazione, secondo gli standard definiti dall Autorità per l informatica. Art. 11. Risorse finanziarie per l esercizio delle funzioni conferite. 1. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l effettuazione delle spese di investimento, le province e le comunità montane, nella predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale. 2. I fondi da trasferire alle province ed alle comunità montane sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano di cui all art. 6 e delle priorità individuate con il DPEFR, distinguendo in appositi capitoli le risorse per l espletamento delle funzioni trasferite o delegate. 3. La giunta regionale comunica, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, agli enti interessati, l effettiva disponibilità finanziaria per ogni voce di spesa attinente alle funzioni trasferite o delegate. Art. 12. Norme di prima attuazione delle funzioni conferite. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce, sentito il Tavolo istituzionale di cui all art. 7, il quadro complessivo delle risorse umane, funzionali e finanziarie interessate dall attuazione della legge, dandone comunicazione agli enti destinatari dei conferimenti. 2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, i conferimenti di cui agli artt. 4 e 5 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge con cui viene disposta la variazione dei capitoli di bilancio afferenti le funzioni conferite, finalizzata alla attribuzione agli enti locali delle risorse finanziarie occorrenti all esercizio delle stesse, fatte salve le quote di bilancio occorrenti al finanziamento delle istanze già istruite dagli uffici regionali. 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 2: a) il personale preposto o assegnato agli uffici dei servizi tecnico amministrativi provinciali ed agli uffici territoriali di Milano cui sono attribuite competenze in materia di agricoltura e foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione è posto in posizione di distacco presso le relative amministrazioni provinciali; b) sono assegnate in uso alle province, sino all entrata in vigore della legge di cui al comma 5 e per tale periodo permanendone il costo in capo alla Regione, le risorse e le dotazioni strumentali, ivi comprese le sedi, già utilizzate nell esercizio delle funzioni conferite dal personale di cui è disposto il distacco. 4. Il personale di cui al comma 3 viene utilizzato con formula di avvalimento, per l espletamento delle funzioni attribuite, da parte delle comunità montane, mantenendo la dipendenza gerarchica dalle amministrazioni provinciali presso cui è distaccato. 5. Il personale di cui al comma 3 permane nell organico della Regione sino alla entrata in vigore delle norme con le quali verranno definite le modalità per il trasferimento del complesso del personale interessato dall attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (8). 5-bis. Salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 3, possono essere concessi alle Amministrazioni Provinciali contributi in conto capitale una tantumper l acquisto delle sedi e relativi arredi per l esercizio delle funzioni trasferite e delegate ai sensi della presente legge (9). Art. 13. Razionalizzazione delle funzioni regionali attuate attraverso gli enti strumentali regionali. 1. Nell ambito del conferimento di funzioni di cui alla presente legge, ed in correlazione con le indicazioni relative alla riforma degli enti controllati dal Ministero per le politiche agricole, di cui all art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 (10), la Regione avvia la riforma degli enti strumentali regionali operanti in agricoltura e foreste. 2. La riorganizzazione di cui al comma 1 potrà prevedere: a) la ridefinizione e riarticolazione delle funzioni assolte dagli enti; b) l aggregazione di funzioni attualmente svolte da enti differenti; c) l aggregazione e/o la soppressione degli enti; d) la ridefinizione delle forme statutarie degli enti; e) la previsione di specifici conferimenti di funzioni agli enti da parte della Regione e l elezione degli enti alla fornitura di servizi ai sensi di quanto previsto all art La giunta regionale, entro novanta giorni dall entrata in vigore delle norme che disciplinano la riorganizzazione degli (8) Sta in I 1.5. (9) Il comma è stato aggiunto dal trentatreesimo comma dell art. 7 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19. (Sta in I 5.4). (10) Sta in questa stessa voce Aggiornamento CE0201ur36 VOCE E 2.1 LRG/XXXVI,4

5 enti controllati dal Ministero delle politiche agricole, predispone un organico progetto di legge che prevede la riorganizzazione degli enti regionali. Art. 14. Norma finanziaria. 1. Per la costituzione del sistema informativo agricolo di cui all art. 10, è autorizzata per l esercizio finanziario 1998, la spesa di L All onere di L previsto dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo dello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 1998, utilizzando all uopo l accantonamento disposto alla voce dell elenco delle spese da finanziare con l impiego dei fondi globali. 3. Per l acquisizione dei servizi di cui all art. 8, è autorizzata, per l esercizio finanziario 1998, la spesa di L Alla determinazione della spesa di cui al comma 3, si provvederà, a decorrere dall esercizio finanziario 1999, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell art. 22, comma 1, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (11) e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Per la redazione del piano agricolo triennale di cui all art. 6, è autorizzata, per l esercizio finanziario 1998, la spesa di L All onere di L , previsto dai commi 3 e 5, si fa fronte mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo «Spese per la ricerca e la sperimentazione per l attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni: All ambito 3, settore 2, obiettivo 4 sono istituiti i seguenti capitoli: «Spese per la costituzione del sistema informativo agricolo della Regione Lombardia e della rete informatica agricola interprovinciale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L ; «Acquisizione di servizi di supporto amministrativo in materia agricola e forestale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L ; «Spese per la redazione del piano agricolo triennale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L Art. 15. Dichiarazione d urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (11) Sta in I Aggiornamento CE0201ur36 VOCE E 2.1 LRG/XXXVI,5

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