Anno 2014 N.RF086. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2014 N.RF086 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 15 OGGETTO NOVITÀ PER IL MODELLO UNICO PF 2014 RIFERIMENTI PROVV. ENTRATE N DEL 31/01/2014; ISTRUZIONI UNICO PF 2014 CIRCOLARE DEL 20/03/2014 Sintesi: con il Provvedimento n /2014, l Agenzia, ha approvato in via definitiva il modello Unico PF 2014 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2013.Tra le novità di quest anno si segnala: - detrazioni familiari: l aumento delle detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico; - ristrutturazioni edilizie: l aumento della detrazione IRPEF per i lavori di recupero del patrimonio edilizio al 50% fino ad un ammontare di di spese agevolabili per unità immobiliare; l agevolazione arriva al 65% per gli interventi antisismici su costruzioni in zone sismiche ad alta pericolosità; - acquisto mobili/elettrodomestici: la detrazione IRPEF del 50% spetta alle spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2014 per un ammontare massimo di da ripartire in 10 quote annuali di pari importo; - risparmio energetico: l aumento della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di riqualificazione energetica dal 50% al 65%; - quadro RW: la predisposizione di un nuovo modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale; - quadro RM: l eliminazione della sezione relativa all IVIE/IVAFE ora prevista all interno del quadro RW nonché l inserimento di una nuova sezione XV, per indicare i redditi derivanti dall attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettate ad imposta sostitutiva. Con il Provv. n del 31/01/2014, l Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello Unico PF 2014 relativo ai redditi 2013; con il Provv. n /2014 sono poi state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello. TERMINI DI PRESENTAZIONE: il modello va presentato entro i seguenti termini: DAL 2/05 AL 30/06/2014 ENTRO IL 30/09/2014 in caso di presentazione in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato. FAMILIARI A CARICO FRONTESPIZIO Aumento detrazioni: dal 2013 sono aumentate le detrazioni per figli fiscalmente a carico: 950 (in luogo di 800) per ciascun figlio (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi/affidati) (in luogo di 900) per ciascun figlio < 3 anni..400 (in luogo di. 220) quale importo aggiuntivo per ogni figlio con disabilità.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 2 / 15 FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO E stata inserita la nuova casella numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente, riservata all indicazione del numero dei figli in affido preadottivo per i quali non è stato riportato il codice fiscale (al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati personali). QUADRO RA REDDITI DA TERRENI Nel quadro RA, vanno recepite le novità collegate alle disposizioni in materia di IMU. In particolare, con riferimento ai terreni agricoli si rammenta che: DL 102/2013 DL 133/2013 ha abolito la 1 rata IMU 2013 per la generalità dei terreni agricoli ha abolito la 2 rata IMU 2013 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola Pertanto, per il 2013: SOGGETTI VERSAMENTO IMU 2013 EFFETTO SOSTITUTIVO IMU IRPEF DIVERSI DA COLTIVATORI DIRETTI E IAP COLTIVATORI DIRETTI E IAP la 2 rata era dovuta l IMU non era dovuta, a meno che il Comune non abbia deliberato un incremento dell aliquota rispetto a quella standard (in tal caso era dovuta la cd Mini IMU ) avendo applicato l IMU, anche se solo per la 2 rata, non scontano IRPEF scontano l IRPEF, qualora il Comune non abbia deliberato incrementi di aliquota rispetto a quella standard TERRENI NON AFFITTATI: nel caso di terreni non affittati, l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cd. «Mini Imu») mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Quindi, per il reddito dei terreni: non affittati : si deve tener conto del solo reddito agrario affittati: risultano dovute sia l IMU che l Irpef. Al fine di recepire le predette novità, la nuova colonna 9 denominata IMU non dovuta, prevedendo l indicazione di uno dei seguenti codici, in caso di non applicazione dell IMU: CODICE DESCRIZIONE 1 Terreni esenti IMU - es: terreni in aree montane o di collina (art. 15, L. 984/77). 2 Terreni per i quali non è dovuta l IMU per l anno es: terreni agricoli / non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 3 / 15 Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi il codice da indicare a colonna 9 va riportato solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all intero periodo d imposta. COLTIVATORE DIRETTO O IAP La colonna 10, denominata coltivatore diretto o Iap, va barrata nel caso di: terreno agricolo terreno non coltivato posseduto e condotto da un coltivatore diretto e da un imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto nella previdenza agricola. Se la condizione di coltivatore diretto/iap è riferita solo ad una parte dell anno è necessario: compilare 2 distinti righi (compilando la casella Continuazione ) barrare la casella Coltivatore diretto o IAP solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se, invece, nell anno d imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la casella 10 va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5%). RIVALUTAZIONI REDDITI DEI TERRENI I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali: devono essere inizialmente rivalutati, rispettivamente, dell 80% e del 70%. Per il triennio , inoltre, l importo rivalutato come sopra va ulteriormente rivalutato: al 15%: per i redditi dominicale e agrario in generale al 5%: per i redditi derivanti da terreni agricoli posseduti (e direttamente condotti, ove coltivati) dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola (CM 12/2013) Esempio: in relazione ad un reddito dominicale di. 100, va dichiarato un reddito di: ( 100,00 x 80%) x 15% = 207,00 Nota: la rivalutazione dell 80 e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni. QUADRO RB REDDITI DA FABBRICATI Reddito non imponibile abitazione principale e pertinenze assoggettato a IMU Reddito abitazione principale e pertinenze non assoggettato a IMU

4 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 4 / 15 IMU Come noto, nel corso del 2013 è stata abolita la 1 e 2 rata IMU dovuta su abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze; di conseguenza, per il 2013: ABITAZIONE PRINCIPALE FABBRICATI NON LOCATI in generale, non è dovuta l IMU per l abitazione principale e le relative pertinenze. La rendita catastale (rivalutata) dell abitazione principale e relative pertinenze concorre a formare il reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione di un importo fino all ammontare della rendita catastale dell unità immobiliare e delle relative pertinenze. In tal modo l abitazione principale e relative pertinenze non scontano Irpef. Diversamente, non sono dovute l Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l IMU 2013 (es: abitazioni A/1, A/8 e A/9 - abitazioni di lusso e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la 1 /2 rata IMU oppure la cd Mini Imu ). In tali ipotesi, poiché il reddito dell abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. in generale, l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito. Si rammenta che dal 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l abitazione principale, assoggettati all IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Tanto premesso, nel quadro RB, è stata modificata la colonna 12, ora denominata casi particolari IMU, nella quale va indicato uno dei seguenti codici: COD DESCRIZIONE Fabbricato, diverso dall abitazione principale e relative pertinenze, esente da IMU o per il quale non è dovuta IMU (né la cd Mini IMU ) per il 2013, ma assoggettato a IRPEF. In tal caso sul reddito del fabbricato sono dovute l Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l IMU 2013, come nel caso di abitazioni: A/1, A/8 e A/9 ( abitazioni di lusso ) per le quali è dovuta esclusivamente la 1 /2 rata IMU oppure la cd Mini IMU. In tal caso sul reddito non sono dovute IRPEF e relative addizionali in quanto sostituite dall IMU. Tale codice va indicato anche per le pertinenze assoggettate ad IMU. Immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso Comune nel quale si trova l abitazione principale. Il reddito va tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50% Nota: se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la colonna 12 va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile di lusso utilizzato come abitazione principale per una parte dell anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato. CEDOLARE SECCA A decorrere dal 2013, per i contratti cd. concordati relativi ad abitazioni ubicate: nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, c. 1, lett. a) e b) DL 551/88) negli altri Comuni ad alta densità abitativa individuati dalla delibera CIPE 87/2003 è applicabile l aliquota del 15% (fino al 2012 si applicava l aliquota del 19%)

5 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 5 / 15 Si rammenta che l opzione per il regime della cedolare secca: - si esprime in sede di registrazione del contratto - produce effetti per l intera durata del contratto, salvo la possibilità di revoca - viene espressa in dichiarazione per i soli contratti per i quali non sussiste obbligo di registrazione (durata complessiva nell anno < 30 gg); se si procede alla registrazione facoltativa (o in caso d uso) prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, l opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto. Nota: in entrambi i casi (opzione in sede di registrazione o opzione in dichiarazione) a quadro RB: Sez. I: vanno indicati i dati dell immobile in locazione e va barrata la casella di col. 11 sez. II: vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (in caso di contratti di durata < 30 giorni non registrati va invece barrata la casella Contratti non superiori a 30 gg. ). DEDUZIONE FORFETTARIA CANONI DI LOCAZIONE A decorrere dal 2013 (art. 37 c. 4-bis TUIR modificato dalla L.92/2012): la deduzione forfettaria applicabile ai canoni di locazione passa al 5% (in luogo del 15%). QUADRO RC REDDITI Nel quadro RC vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati percepiti nell anno 2013; in tale quadro da quest anno: la casella Rientro in Italia di Unico PF 2013 è stata rinominata Casi particolari ; è stato altresì aggiunto il nuovo codice 3, riservato al caso in cui siano stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati. In tale caso, nei righi da RC1 a RC3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti è stata eliminata la Sezione V del precedente modello, relativa alla detrazione per il personale del comparto della sicurezza, difesa e soccorso pubblico (non prorogata sul 2013).

6 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 6 / 15 nella Sezione altri dati (rinumerata Sezione V) è stato eliminato il campo 1 del rigo RC14 di Unico PF2013 (trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione); è ora presente solo il campo denominato Contributo di solidarietà trattenuto dove riportare il contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d imposta (p.to 137 del CUD 2014). QUADRO RP ONERI E SPESE SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% - 24% Nell ambito della Sezione I del quadro RP (ora denominata spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 19% o 24% ), si rileva: l eliminazione dei righi da RP8 a RP19 del vecchio modello. Al fine di individuare le spese per le quali non corrisponde più uno specifico rigo, sono stati introdotti i codici da 8 a 16, 35 e 99 per la detrazione del 19% l ampliamento dei righi generici da RP8 a RP14 denominati altre spese l eliminazione del codice 19 (erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici) la modifica del codice 20 (erogazioni liberali a favore di Onlus); contestualmente sono inseriti i nuovi codici 41 e 42, per i quali spetta la detrazione d imposta del 24%. SPESE SANITARIE - FRANCHIGIA: da quest anno: vanno indicate per intero (come già avviene nel modello 730) e, pertanto, non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11. Ai fini della compilazione occorre indicare i seguenti codici: I NUOVI CODICI DA UTILIZZARE % detraz. Codice Descrizione 19% 8 Interessi relativi a mutui ipotecari per l acquisto di altri immobili 9 Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 10 Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell abitazione principale 11 Interessi relativi a prestiti o mutui agrari 12 Premi per assicurazioni vita e contro gli infortuni. Per il 2013 l importo massimo detraibile dei premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o l invalidità permanente è pari ad 630 (art. 12 DL. 102/2013) 13 Spese per istruzione

7 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 7 / 15 24% 14 Spese funebri 15 Spese sostenute per gli addetti all assistenza personale 16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) 35 Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato 99 Codice generico da utilizzare per tutte le altre spese 41 Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS per un importo < annui. 42 Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici per importi compresi fra 50 ed annui. Nota: con l emanazione del DL 4/2014 il Legislatore ha evitato la riduzione percentuale (dal 19% al 18%) della detrazione IRPEF prevista dall art. 15 del TUIR disponendo l abrogazione dei commi 575 e 576 della Legge di stabilità 2014; viene dunque confermata al 19% la misura della detrazione. RP15 - TOTALE DELLE SPESE SUL QUALE CALCOLARE LA DETRAZIONE Questo nuovo rigo (che assorbe il precedente RP20) va sempre compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19 e/o del 24%; nell ambito dello stesso occorre quindi: COL. INDICAZIONE 2 indicare il risultato della seguente operazione, se non si opta per la rateazione delle spese sanitarie: Spese senza Franchigia + RP3 in cui: Spese senza Franchigia = RP1 col. 2 + RP2 129 (ricondurre a zero se il risultato è negativo) in caso di rateazione delle spese sanitarie (in quanto eccedenti ,71) barrare la casella 1 riportare in colonna 2 l importo della rata, risultante dalla seguente operazione: Spese senza Franchigia Rateazione + RP3 in cui: in cui: Spese senza Franchigia Rateazione = RP1 col. 1 + RP1 col. 2 + RP indicare, per gli altri oneri che danno diritto alla detrazione d imposta del 19%, la somma degli importi dei righi da RP4 a RP7 e gli importi dei righi da RP8 a RP14 (con codici da 8 a 35 e codice 99) 4 Indicare la somma di quanto indicato nelle col. 2 e 3 5 Indicare, per gli oneri che danno diritto alla detrazione d imposta del 24%, la somma degli importi dei righi da RP8 a RP14 (codici 41 e 42) SEZ. II EROGAZIONI LIBERALI E ALTRI ONERI DEDUCIBILI EROGAZIONI LIBERALI Da quest anno è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo (fino all importo di.1.032,91) anche le erogazioni liberali in denaro a favore : dell Unione Buddhista Italiana dell Unione Induista Italiana per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 8 / 15 SOMME TASSATE IN ANNI PRECEDENTI E RESTITUITE NEL 2013 Come noto, per effetto della legge di stabilità 2014, viene sostituita la lett. d-bis) dell art. 10 co. 1 del TUIR che disciplina la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF delle somme restituite al soggetto erogatore; in particolare, dette somme, costituiscono oneri deducibili purché assoggettate a tassazione in anni precedenti (es: canoni di locazione non spettanti). Pertanto, per l ammontare non dedotto (in tutto o in parte) nell anno di restituzione è prevista la possibilità, alternativamente di: operare la deduzione dal reddito complessivo IRPEF dei periodi d imposta successivi (in questo caso va compilato il rigo RN43, col. 9) chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito Decreto del MEF. Nota: la disposizione può riguardare redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo, redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Detta novità è stata recepita a rigo RP 26 della Sezione II in cui va indicato: campo 1 : il nuovo codice 5 campo 2: l importo restituito QUOTA DEDUCIBILE DI INVESTIMENTO IN START UP Alle Srl che si qualificano come start-up innovative viene riconosciuta una deduzione pari al 20% (o 27%) della somma investita, nel limite di (art. 29 DL179/2012). Il nuovo rigo RP32 è stato, quindi, inserito per permettere ai soggetti trasparenti (art. 116 Tuir) di trasferire ai soci l eventuale quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo; verificandosi tale eventualità, il socio (persona fisica) può dedurre dal proprio reddito la quota trasferita dalla società compilando il rigo in esame. Codice fiscale società partecipata Ammontare trasferito al socio trasparente SEZ. III A - SPESE DI RISTRUTTURAZIONE Sono recepite le novità introdotte dal DL 63/2013 secondo cui la detrazione Irpef per le spese, relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizia: viene prorogata al 31/12/2013 spetta nella misura del 50%, fino ad un ammontare di per unità immobiliare. VENDITA O DI DONAZIONE IMMOBILI MORTE DEL TITOLARE CASI PARTICOLARI In caso di vendita o di donazione dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente persona fisica o al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 9 / 15 SPESE SONO STATE SOSTENUTE DALL INQUILINO O DAL COMODATARIO Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all inquilino o al comodatario. DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI La Sezione III A è stata adeguata alle modifiche introdotte dal DL 63/2013, secondo cui: per gli interventi antisismici su costruzioni in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2). spetta, per le spese sostenute dal 4/08 al 31/12/2013: una detrazione d imposta nella misura del 65% fino ad un ammontare complessivo di spesa < per unità immobiliare In particolare, per fruire di tale detrazione è necessario indicare il nuovo codice 4, nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47. Esempio1 Il sig. Rossi possiede 2 immobili sui quali vengono effettuate opere di ristrutturazione; in particolare: Immobile A: intervento effettuato nel 2012 Spese sostenute fino al 25/06: Spese sostenute dopo il 25/06: Immobile B: intervento effettuato nel 2013 Spese sostenute: In tal caso, il modello va compilato come segue: Esempio2 Il sig. Verdi, nell anno 2013, ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che nel 2011 aveva un età non inferiore ad 80 anni e aveva optato per la rideterminazione in tre rate. Tenuto conto che la spesa sostenuta nel 2007 era pari a con originaria rateazione in 10 quote annuali, il modello andrà così compilato:

10 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 10 / 15 A colonna 9 l importo di va determinato come segue: importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni = / 10 = spesa residua all anno 2011 = (1.200 X 4) = rata spettante per il 2013 (col. 9) = / 3 = SEZIONE III C - DETRAZIONI ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI È introdotta la nuova Sezione III C al fine di riportare nel modello le spese sostenute per: l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione l acquisto grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Come noto, la detrazione spetta nella misura del 50% alle spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2014 per un ammontare massimo di da ripartire in 10 quote annuali di pari importo; detto limite è riferito: - alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze - alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione a prescindere dal numero dei soggetti che partecipano alla spesa Ai fini della compilazione, va indicato: casella Denominazione Indicazione 1,3 SPESA ARREDO IMMOBILE 2,4 IMPORTO RATA 5 TOTALE RATE spesa sostenuta entro il limite di euro. In presenza di più di 2 immobili ristrutturati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella Mod. N.. l importo di ciascuna rata, dividendo per 10 l ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nelle col. 1e 3. la somma degli importi indicati nelle delle colonne 2 e 4 di tutti i moduli compilati. Su questo importo si determina la detrazione del 50% che va riportata nel rigo RN15. SEZ. IV- DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO Come noto, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione: con il cd decreto Energia (art. 14, DL 63/2013) : è stata prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2013 è stata incrementata dal 55% al 65%, per le spese sostenute dal 06/06 al 31/12/2013 fermo restando l obbligo di ripartizione in 10 quote annuali di pari importo e la soglia massima di detrazione spettante. Nota: con tale disposizione, l agevolazione, è stata inoltre estesa alle spese: - di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia - di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria). con l art.1, c.139 della Legge di stabilità 2014, è stata ulteriormente prorogata nella misura:

11 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 11 / 15 del 65%, per le spese sostenute nel periodo 6/06/ /12/2014 del 50% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015. Dette modifiche si ripercuotono ai fini della compilazione di Unico; in particolare è stata inserita la nuova colonna Periodo 2013 nella quale va indicato uno dei seguenti codici: CODICE DESCRIZIONE 1 Spese sostenute dal 1/1 al 5/06/2013 (detrazione 55%) 2 Spese sostenute dal 6/06 al 31/12/2013 (detrazione al 65%) QUADRO RN DETERMINAZIONE IRPEF Il quadro RN riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri del modello. Nell ambito di tale quadro si segnala, tra gli altri : l inserimento nel rigo RN 2 denominato Deduzione per abitazione principale l inserimento nel rigo RN 50 dei nuovi campo 1 e 3 ; l inserimento di 2 nuovi righi denominati rispettivamente acconto 2013 e acconto 2014 RIGO RN 2 - DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Nel nuovo rigo RN2 va riportato l importo indicato nel rigo RB10, colonna 18. Per l abitazione principale, infatti, è prevista: la deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all ammontare della rendita catastale dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze Nota: la deduzione spetta per l intero reddito derivante dagli immobili indicati nel quadro RB: - col. 2, con codice: 1 (abitazione principale), 5 (relative pertinenze) - col. 12 Casi part. IMU non compilata. Tale deduzione si applica solo alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all IMU (né a mini IMU), il cui reddito quindi concorre alla formazione dell Irpef. Nota: la deduzione non spetta ai soggetti non residenti per gli immobili posseduti in Italia RIGO RN 15 BONUS ARREDO Al rigo RN15 va riportata la detrazione pari al 50% dell importo indicato a rigo RP57, col. 5. RIGO RN 50 Nel rigo RN 50 va indicato l ammontare dei redditi:

12 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 12 / 15 relativi all abitazione principale soggetta a IMU fondiari non imponibili, assoggettati ad IMU; si tratta, in particolare, dei redditi relativi: ai fabbricati non locati il reddito dominicale dei terreni non affittati relativi ai fabbricati situati all estero Tali redditi risultano non imponibili in quanto l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali Gli importi indicati possono assumere rilievo nell ambito delle prestazioni previdenziali. Ai fini della compilazione, occorre indicare: Col. 1 il reddito dell abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10. Col. 2 la somma dei seguenti importi: RA11, col.13 + RB10, col. 17+ RH18, col. 2 + RL12 col. 1 Col. 3 l importo di colonna 1 del rigo RL12. ACCONTO IRPEF CASI PARTICOLARI Da quest anno debutta in Unico il nuovo rigo RN 55, da compilare solo se lo scorso anno: è stato presentato Unico 2013 l acconto Irpef 2013 è stato calcolato con le particolari modalità previste in presenza dei seguenti redditi percepiti nel 2012: SOGGETTI NON RESIDENTI REDDITI DI TERRENI redditi calcolati senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR redditi dominicale e agrario ulteriormente rivalutati del 15 % oppure del 5 % nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto e IAP. REDDITI FRONTALIERI reddito considerato al lordo della franchigia di esenzione di REDDITO D IMPRESA calcolato senza tenere conto delle disposizioni dell art. 42, co. 2- quater, DL 78/2010 (Reti di imprese) calcolato tenendo conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 34, L.183/2011) reddito d impresa/lavoro autonomo calcolato tenendo conto delle disposizioni dell art. 4, c. 73 della L. 92/2012 (deducibilità componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis) TUIR). Nel nuovo rigo occorre, quindi, indicare l importo dell acconto Irpef dovuto per l anno 2013, calcolato secondo le regole indicate. La casella non va compilata se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013. ACCONTO IRPEF PER L ANNO 2014

13 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 13 / 15 Altra novità di quest anno riguarda il riporto, se dovuto, dell ammontare dell acconto Irpef A tal fine, occorre indicare: nel rigo RN 61 l importo rispettivamente: della 1 rata di acconto dovuta (colonna1) della 2 o unica rata di acconto dovuta (colonna 2) nel rigo RN 62 l importo dell acconto determinato in presenza di alcune casistiche particolari. FRONTALIERI SOGGETTI NON RESIDENTI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONE REDDITI D IMPRESA CASI PARTICOLARI in presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, l acconto Irpef 2014 va calcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di prevista per l anno 2013 i soggetti non residenti devono calcolare l acconto Irpef 2014 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia (art. 12,TUIR) in presenza di redditi derivanti dall attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM) l acconto Irpef 2014 va calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, del DL 1/2012) in presenza di redditi d impresa l acconto va calcolato tenendo conto dell art. 34, L 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante) Pertanto, al fine del corretto calcolo dell acconto, nei suddetti casi, si deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell importo corrispondente al rigo RN33, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme vigenti. Nello specifico, ai fini della compilazione, il rigo RN62 deve indicare: Col. 1 Col. 2 Col. 3 l importo del reddito complessivo ricalcolato l importo dell imposta netta il nuovo ammontare dell importo differenza DESTINAZIONE DEL 8 Con il nuovo modello è possibile destinare l 8 per mille del gettito IRPEF a 2 nuove istituzioni religiose quali: l Unione Buddhista Italiana e l Unione Induista Italiana.

14 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 14 / 15 QUADRO RL - ALTRI REDDITI Da quest anno, il rigo RL12 viene diviso in 3 distinti campi in cui riportare rispettivamente: COL INDICAZIONE i redditi degli immobili situati all estero non locati per i quali è dovuta l IVIE i redditi dei fabbricati adibiti ad abitazione principale Tale reddito va riportato nel rigo RN50 col. 2 e 3 e non deve essere sommato nel rigo RL18. i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all estero; tuttavia: - per gli immobili all estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti, - per gli immobili non locati per i quali è dovuta l IVIE La colonna in esame non va compilato. i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all estero per effetto della partecipazione a giochi on line. ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE Il rigo RL24 è stato quest anno modificato per recepire il parere espresso dall Agenzia nella RM 406/2013; sono, infatti, presenti le nuove colonne 3 e 4, relative all addizionale comunale. Pertanto, ai fini della compilazione occorre indicare: COL. 1 l importo della casella 8 del prospetto INDICAZIONE 2 l importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV, unitamente alle altre ritenute di addizionale regionale subite 3 l importo della casella 11 del prospetto 4 l importo della casella 13 del prospetto. Tale importo va riportato nel rigo RV11, col. 1, quadro RV, unitamente alle altre ritenute di addizionale comunale subite. QUADRO RM Nell ambito del quadro RM, rispetto al modello dello scorso anno: è stata eliminata la sezione relativa alle imposte su immobili e attività finanziarie detenute all estero (IVIE/IVAFE), ora prevista all interno del quadro RW; è stata inserita una nuova sezione XV, per indicare i redditi derivanti dall attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (ossia di durata complessiva non superiore a 42 giorni) assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. Proventi derivanti dall attività di noleggio Imposta sostitutiva del 20%

15 Redazione Fiscale Info Fisco 086/2014 Pag. 15 / 15 Nota: i soggetti che determinano il reddito d impresa in regime di contabilità ordinaria e che hanno incluso le predette unità tra i beni relativi all impresa devono depurare dall utile d esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi. A tal fine: - a rigo RF31, con codice 29 va indicata la somma di costi/spese sostenute per l attività di noleggio - a rigo RF44 va riportato l ammontare dei proventi derivanti dall attività di noleggio QUADRO RW Quest anno la struttura del quadro RW è stata notevolmente modificata. In particolare, a seguito delle modifiche all art. 4, DL 167/1990: a) b) non vanno più monitorati i trasferimenti da, verso e sull estero e di conseguenza sono state eliminate le sezioni I e III del quadro RW è stata eliminata la soglia minima complessiva di prevista per il monitoraggio di alcuni trasferimenti/investimenti di denaro, titoli o valori. Pertanto, il quadro RW va ora compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per indicare: esclusivamente la consistenza degli investimenti esteri (es: immobili) e delle attività finanziarie (es: C/C, titoli, ecc.) detenuti all estero nel periodo d imposta di riferimento senza limite di importo (è soppresso il limite di ) anche se il contribuente ha totalmente disinvestito in corso d anno (e pertanto al 31/12 l investimento non è più in essere) Sebbene i flussi di denaro non siano più oggetto di monitoraggio, il contribuente è in ogni caso tenuto alla compilazione del quadro per il calcolo dell IVIE e dell IVAFE; sono, infatti, inseriti 2 righi a tal fine (tali dati lo scorso anno andavano riportati nella sez. XV del quadro RM ora sostituita) Nota: si osserva che: - se l IVIE o l IVAFE non è dovuta, il quadro RW va comunque compilato - il quadro RW va compilato anche se l investimento non è più posseduto al termine del periodo d imposta (ad esempio il caso di un c/c all estero chiuso nel corso del 2013).

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