RUMORE E PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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- Domenico Coco
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1 RUMORE E PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
2 Ogni giorno nella nostra vita quotidiana siamo circondati da un mondo di suoni. Suoni piacevoli, suoni sgradevoli, segnali acustici di vario tipo che inevitabilmente scandiscono la nostra vita. Questa enorme massa di suoni che ci accompagna anche negli ambienti di lavoro, viene comunemente detta RUMORE Questa dispensa elaborata nel rispetto del contenuto del Decreto Legislativo n 81/08 Titolo VIII Capo II, ci aiuterà a capire in modo semplice e chiaro come ci si può difendere da questo pericoloso nemico. 2
3 Ma che cosa è esattamente il rumore? Esemplificando potremmo dire che ogni suono fastidioso può essere definito rumore. Il suono si propaga attraverso spostamenti ciclici dell aria che producono appunto onde sonore, così come quando gettiamo un sasso in uno stagno, l impatto del sasso con l acqua produce dei cerchi concentrici che si propagano verso la riva, allo stesso modo, il rumore provocato ad esempio dall impatto di due oggetti che si scontrano provoca onde sonore che si propagano nell aria fino a giungere al nostro orecchio. Questa pressione sonora può essere più o meno forte a seconda dell intensità e della vicinanza del suono al nostro orecchio. L unità di misura della potenza del suono è il decibel e secondo una particolare formula matematica è importante sottolineare il fatto che ad ogni 3 decibel di rumore in più corrisponde un raddoppio del rumore che sentiamo. 3
4 Ma vediamo alcuni esempi pratici: il cinguettare di un uccellino che udiamo durante una passeggiata nel bosco o la tranquillità della nostra camera da letto provoca una intensità sonora intorno ai 20 db/a; mentre il rumore di fondo di un ambiente domestico o di un ufficio con macchine calcolatrici sale a 50/70 db/a; 80 decibel è invece la soglia di pericolo oltre la quale il rumore sopportato per lungo tempo può provocare danni all organismo. Oltre questa soglia occorre fare attenzione e proteggere accuratamente il nostro udito. Il rumore oltre certi limiti può provocare gravi danni all organismo: questi danni sono direttamente proporzionali all intensità del rumore assorbito ed al tempo di esposizione. Quindi ad eccezione del trauma acustico (che può essere determinato da un rumore fortissimo ed improvviso di oltre 140 db/a), un rumore di 85 db/a subito per 8 ore provoca gli stessi danni di un rumore di 88 db/a subito per 4 ore o 92 db/a per sole 2 ore! 4
5 Ma quali sono esattamente i problemi fisici cui andiamo incontro?? I primi sintomi legati ad una troppo elevata esposizione a forti rumori sono legati alla concentrazione. Molte volte dalla concentrata esecuzione di un lavoro eseguito attraverso macchinari elettrici o pneumatici dipende la nostra sicurezza e l incolumità di coloro che ci lavorano affianco. Dopo molte ore di lavoro esposti a forte rumore, la nostra concentrazione si abbassa facendo diminuire la nostra ed altrui sicurezza: diminuire il rumore significa pertanto diminuire anche gli infortuni causati da cattiva concentrazione. Ma questo non è che il primo di una serie di sintomi provocati da rumore che gradualmente portano alla sordità. Sottoposte per anni a forti rumori, le cellule nervose dell udito, muoiono gradualmente e prima si comincia, senza accorgersene, a sentire meno certe frequenze sonore, successivamente si avvertono fischi e ronzii, si ha difficoltà a comunicare per telefono a ad ascoltare la televisione a volume normale. Poi compare a la difficoltà a comprendere le parole conversando, soprattutto quando parlano più persone contemporaneamente. Alla fine si arriva alle difficoltà più gravi connesse al fatto di essere sordi e purtroppo, visto che le cellule nervose non si ricostituiscono, la sordità da rumore, diversamente da altri tipi di sordità, è irreversibile e anche l utilizzo di apparati acustici è pressoché inutile. Di conseguenza l unica vera arma contro i danni provocati dal rumore è la prevenzione. 5
6 Ma chi deve tutelare il lavoratore negli ambienti di lavoro, dai danni causati dal rumore? Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, risponde a questa domanda adeguando le norme di prevenzione agli standards europei. Questo decreto introduce obblighi diversificati a seconda dei livelli di rumore presenti sul luogo di lavoro. Vediamo in dettaglio cosa dice la legge: essa prevede innanzi tutto l obbligo per il datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi derivanti dall esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili privilegiando gli interventi alla fonte; in secondo luogo la legge prevede la necessità di procedere alla valutazione del rumore durante il lavoro al fine di suddividere in 4 fasce di rischio i lavoratori: se si ritiene che l esposizione quotidiana personale possa superare gli 80 db/a, la valutazione deve comprendere anche la misurazione del rumore con uno strumento particolare di alta precisione detto fonometro messo in opera da personale specializzato. La misurazione deve essere ripetuta a intervalli opportuni (ogni 4 anni) o comunque ogni qual volta vi siano cambiamenti nelle lavorazioni che influiscano sul livello del rumore prodotto come ad esempio l utilizzo di un nuovo macchinario o il cambiamento di mansioni. 6
7 La documentazione di queste misurazioni dovrà essere tenuta a disposizione della AUSL competente per territorio e Il medico competente Questo personaggio ha un ruolo importante per la prevenzione negli ambienti di lavoro. Egli infatti deve obbligatoriamente essere informato dal datore di lavoro sui procedimenti produttivi e sul tipo di macchinari utilizzati nei luoghi di lavoro. Ma soprattutto anch egli ha alcuni obblighi precisi che deve rispettare: deve stabilire attraverso le visite preventive e periodiche pagate dal datore di lavoro, lo stato di salute dei lavoratori, partecipando così attivamente all opera di prevenzione; deve esprimere giudizi di idoneità specifica al lavoro; deve istituire ed aggiornare, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, che protetta dal segreto professionale, dovrà essere custodita presso il luogo di lavoro; deve infine visitare periodicamente i luoghi di lavoro ed informare i lavoratori sugli scopi e sui risultati delle visite effettuate. 7
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9 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE valori limite di esposizione: rispettivamente L EX,8h = 87 db(a) e ppeak= 200 Pa (140 db(c) riferito a 20 (micro)pa); valori superiori di azione: rispettivamente L EX,8h = 85 db(a) e ppeak= 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 (micro)pa); valori inferiori di azione: rispettivamente L EX,8h = 80 db(a) e ppeak= 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 (micro)pa). 9
10 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Art Uso dei dispositivi di protezione individuali 1. In ottemperanza a quanto disposto dall articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all articolo 192, fornisce i dispositivi di 10
11 protezione individuali per l udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell udito. 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. Art. 195 Informazione e formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 184 nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall esposizione al rumore. Art. 196 Sorveglianza sanitaria 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l opportunità. 11
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