N 389 Oggetto: Alloggi comunali in gestione all'assessorato alla Casa. Stipula contratti di locazione. Ulteriori conseguenti adempimenti.
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1 Seduta del 6 febbraio 1997 PROT. GEN. N N 389 Oggetto: Alloggi comunali in gestione all'assessorato alla Casa. Stipula contratti di locazione. Ulteriori conseguenti adempimenti. LA GIUNTA COMUNALE Su proposta dell'assessore al Coordinamento dei problemi della Casa e dell' Inquilinato: Visto: - che l'amministrazione Comunale è proprietaria ovvero gestisce alloggi assegnati e/o dati in locazione i cui canoni sono determinati secondo i criteri fissati dalla Legge Regionale 2 aprile 1996 n.10; - che le assegnazioni degli alloggi di cui sopra non hanno tuttavia trovato, salvo rare eccezioni, successiva formalizzazione dei rapporti in un contratto di locazione; - che tale situazione di mancata regolamentazione può determinare, situazioni di oggettiva difficoltà nei rapporti con l'utenza, specie in caso di contenzioso; Considerato: - che la stessa Legge Regionale 10/1996, cui l'amministrazione fa riferimento per la regolamentazione e la determinazione dei rapporti con l'utenza e per la fissazione dei canoni di locazione di tutti gli alloggi di cui trattasi, ivi compresi in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n.3548 del quelli di cui all'art.l comma 3 della citata legge, dà per acquisita l'esistenza di un contratto formato per iscritto (vedasi a tale proposito l'art. 10, comma 7, l'art. 12, commi 2 e 3, Part.23, commi 2 e 4, l'art. 26, comma 7' l'art.27, comma 3 L. R:10/ 1996), - che, in relazione a quanto sopra, si ritiene la necessità di incaricare gli Uffici dell'assessorato alla Casa di provvedere, in accordo con il Settore Contratti, alla stipula dei contratti di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplinati, oltre che dalle norme di cui al codice civile, dalle norme di cui alla Legge Regionale 10/ 1996, secondo lo schema che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante; - che si ritiene, inoltre, di proporre per l'approvazione l'annesso, allegato, " Manuale d'uso degli alloggi in locazione e schema di ripartizione, fra Comune e utenti, degli oneri accessori di gestione e di manutenzione"; - Visti i pareri di regolarità tecnica, contabile nonché di legittimità espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio, Dal Dirigente della Ragioneria e dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 53 L.142/1990; A voti unanimi DELIBERA
2 - di approvare lo schema di contratto di locazione, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante, valido per tutti gli alloggi soggetti, relativaniente alla loro gestione e alla determinazione dei canoni di locazione, alla normativa di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n 10; - di approvare il "Manuale d'uso degli alloggi in locazione e schema di ripartizione, fra Comune e utenti, degli oneri accessori di gestione e di manutenzione", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante; - di mandare all'assessorato alla Casa di provvedere, in accordo con il Settore Contratti, alla formale stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi di cui trattasi, che dovranno, tuttavia, essere sottoposti a successiva formale approvazione da palle della Giunta; - di incaricare l'assessorato alla Casa del Comune di Venezia, una volta perfezionato l'iter di cui sopra, alla formalità della registrazione quando il valore annuo della locazione risulti superiore al valore, attualmente fissato in lire , indicato all'art.2 bis della tariftà allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; - di richiedere agli assegnatari il rimborso dei 50% dell'imposta di registro pagata, nonché il rimborso delle spese di bollo e dei diritti di segreteria; - di incaricare il Settore Contratti degli adempimenti previsti dagli artt.67 e 68 della sopracitata Legge di Registro. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 Legge La presente deliberazione non prevede spesa alcuna. (Prot. Gen. n /1561 Rag. 97) COMUNE Di VENEZIA Allegato alla delibera 389 del - 6 FEB MANUALE D'USO DEGLI ALLOGGI E SCHEMA MA. DI RIPARTIZIONE, FRA COMUNE E UTENTI, DEGLI ONERI ACCESSORI DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE 1 ) Gli assegnatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione e a quelle del presente manuale che costituisce parte integrante dei contratto stesso. 2) Gli assegnatari devono: - servirsi della cosa locata ai sensi dell'art c.c. e attenersi ai regolamenti municipali e di altre competenti autorità per quanto non sia contenuto nel presente manuale. - servirsi della cosa locata ad uso esclusivo di abitazione, salvo espressa autorizzazione dell'a.c. - provvedere agli interventi di manutenzione posti a loro carico dal c.c., dal contratto e dal presente manuale. - notificare entro 30 (trenta) giorni all'amministrazione tutte le variazioni che avvenissero nello stato della famiglia - osservare ed attenersi alle deliberazioni prese dagli organi dell'auto-gestione a sensi del regolamento regionale vigente. - mantenere in buon ordine i locali e gli impianti, gli spazi di uso comune attenendosi alle norme impartite dal locatore o dagli organi dell'auto-gestione o condominiali. - sorvegliare con la maggior cura i propri bambini che dovranno servirsi, per i giochi, degli spazi a ciò destinati. In ogni caso i genitori o i parenti che li hanno in custodia, sono tenuti a rispondere dei
3 danni arrecati dai propri bambini a persone o cose. - osservare le norme di buon vicinato; 3) Agli assegnatari è vietato: - usare in modo improprio le parti comuni e recare disturbo ai coinquilini: - utilizzare gli alloggi e le relative pertinenze come uffici professionali o per attività commerciali e industriali. - comportarsi per la battitura di tappeti, zerbini, stuoie,coperte, materassi ccc. in modo difforme dalle prescrizioni dei regolamento di Polizia Urbana; - depositare nei luoghi di passaggio biciclette, materiali ingombranti ecc. anche per breve tempo; - gettare negli scarlcht e negli immondezzai materie che possono ingombrare le tubazioni di scarico; - tenere materiale infiammabile o materie comunque pericolose sia nell'alloggio che nei locali accessori e immettere nelle canne di esalazione prodotti derivanti dalla combustione di stufe o similari; - lasciare aperto il portone e gli ingressi dopo l'ora di chiusura; - tenere materiale di peso eccedente quello del normale arredo negli alloggi, balconi e solai; - stendere o depositare all'esterno delle finestre, sui ballatoi, sui pianerottoli, sulle terrazze e spazi comuni biancheria, indumenti, utensili, attrezzi c oggetti qualsiasi. 1 vasi per fiori o piante dovranno essere sempre opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere fatto in modo tale da non riuscire di incomodo ai coinquilini e ai passanti o di danno agli edifici; - Tenere nell'alloggio, nelle cantine o soffitte e nei luoghi di uso comune animali che possano recare molestia al vicinato e danni all'immobile. - Servirsi delle portinerie, dei muri e luoghi comuni come posto di pubblicita, esponendo cartelli o manifesti; - Deturpare l'estetica dei fabbricati; - Effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune ed esclusivo anche se con lo scopo dimigliorarle, in mancanza del preventivo consenso scritto dell'a.c.. 4) Per gli appartamenti ad uso singolo, orto o giardino sono a carico dell'assegnatario i seguenti divieti: E' assolutamente vietato eseguire sull'appezzamento costruzioni o modifiche senza l'espresso consenso dell'ente Locatore. È vietato depositarvi veicoli, merci o oggetti di qualsiasi specie, stendervi biancheria, indumenti e altro; L' assegnatario che, per lo sviluppo di piante o rampicanti potesse arrecare noia ai vicini o danni al fabbricato sarà tenuto, a semplice richiesta dell'ente Locatore, a ridurre o rimuovere le piantagioni. A giudizio insindacabile dell'amministrazione dovrà pure provvedere a modificare o a sostituire ogni genere di coltivazione ritenuta antiestetica o dannosa nessun indennizzo è dovuto all'ente Locatore all'assegnatario all'atto dello sloggio per le piantagioni di qualsiasi specie fatte nel giardino o per lavori ornamentali eseguiti. 5) Nel caso che i locali affittati siano serviti da ascensore I'assegnatario dovrà, nell'uso del medesimo uniformarsi al regolamento esposto in cabina e alle norme consuetudinarie vigenti in materia, esonerando I'Ente Locatore da ogni responsabilità al riguardo, anche per le eventuali sospensioni dovute a casi imprevisti e conseguenti alla manutenzione e riparazione dell'impianto. 6) L'assegnatirio è responsabile della buona conservazione del vano autorimessa e relativi accessori, nell'uso dei quali dovranno essere tassativamente rispettate le norme vigenti in materia di prevenzioni incendi e infortuni. Nel caso di autorimessa ad uso comune l'assegnatario è obbligato a parcheggiare la vettura unicamenteposto assegnato. È fatto assoluto divieto di cederne anche temporaneamente l'uso a terzi.
4 7) Oneri di manutenzione. Tutte le manutenzioni straordinarie e ordinarie (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti di edifici nonché realizzare e integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici) e comunque tutte quelle manutenzionì che non sono da considerarsi a carico degli utenti, salvo ilcaso di evento dannoso imputabile a negligenza, inerzia e fatto illecito dell'utente, come indicato nello schema sottostante, sono a carico del Comune. Si intendono come interventi di piccola manutenzione, a carico degli assegnatari, quelli che riguardanno le opere di riparazione, rinnovamento delle rifiniture degli alloggi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, per deterioramenti derivanti dall'uso. RIPARTIZIONE FRA COMUNE E UTENZA DEGLI ONERI ACCESSORI DI GESTIONE E MANUTENZiONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI. - mantenimento dell'immobile in stato da servire all'uso convenuto. - ecuzione di tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del con duttore. a carico degli assegnatari la locazione - riparazioni di tutti i danni o deterioramenti causati per il cattivo uso negligenza all'alloggio ed alle pertinenze; - riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso; - in caso in cui si tratti di riparazioni che debbano intendersi a carico del Comune, gli inquilini sono tenuti a denunciare tempestivamente all'a.c. tutto i guasti comunque verificatisi. In caso di mancata o ritardata denuncia, si intende che la responsabilità dei danni ricce sugli inquilini inadempienti. A) IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. - Sostituzione impianto e apparoochiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche legislative o dei regolamenti. - Sostituzione di valvole, saracinesche e riparazioni della rete di distribuzione e loro guarnizioni e premi stoppa. - Manutenzione straordinaria del locale della centrale tcrmia; - Sostituzione estintori. e carico degli amegnatari in locazione Riparazione e sostituzione di parti accessorie in conseguenza dell'uso, gigieur, avvolgimento pompe e bruciatori ecc. forza motrice; combustibili; conduzione; assicurazione contro gli infortuni dei conduttore; ricarica estintori; pulizia caldaie, canne fumarie, bruciatori; diritti W.FR; oneri per canoni di abbonamento obbligatorio per manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati. B) ASCENSORE. - Sostituzione c manutenzione straordinaria dell'impianto; - Sostituzione motore, ammortizzatori c di tutte le parti meccaniche ed elettriche, serrature, ecc.; - Sostituzione delle funi al SO% - Evendrali modifiche o lavori imposti dagli organi competenti o dagli organi preposti al controllo. a carico degli assegnatari in locadone - Sostituzione delle funi al 50% - Forra motrice; - Manutenzione ordinaria in abbonamento con ditte autorizrate dal Comune; - Riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle
5 serrature pulsanterie della cabina; - Visite periodiche degli organi competenti o degli organi preposti al controllo e tassa concessione governativa. C) AUTOCLAVE. - Installazione impianto, manutenzione straordinaria e sostituzione di qualsiasi accessorio per vetustà o danna accidentale. - Riparazioni e piccole sostituzioni di parti che siano conseguenza dell'uso. - Forza motrice; - Ricarica pressione serbatoio; - Visita periodica degli organi di controllo; ' - Manutenzione in abbonamento. D) IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO ACQUA. - Sostituzione c manutenzione straordinaria dell'impianto; - Sostituzione di qualsiasi parte od accessorio per vetustà o danno accidentale. a carico degli assegnatari in locazione - Manutenzione in abbonamento; - Riparazioni e piccole sostituzioni che siano conseguenza dell'uso - Forza motrice; - Sali e resine; - Conduzione: E) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E DI SUONERIA DELLE PARTI COMUNI. a carico dell'ente proprietario - Sostituzione e manutenzione straordinaria di tutte le parti comuni dello stabile; 2a) sostituzione di q qualsiasi parte per vetustà. - Riparazioni e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso; lampade, lampadine, interruttori ecc. - Energia elettrica; - Sostituzione e manutenzione impianto citofonico in conseguenza dell'uso; - Manutenzione e riparazione agli impianti di suoneria - Sostituzione e riparazione in conseguenna all'uso, di temporizzatori e/o crepuscolari. F) MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE. - Riparazione straordinaria dei tetti e lastrici solari; - Sostituzione e riparazioni dl grondaie e tubi pluviali; - Sostituzione e riparazione delle colonne di scarico; - Riparazione straordinaria della rete di fognatura, fosse biologiche e pozzi neri e riparazione straordinaria impianti depurazione; - Riparazioni di tubazioni interne; - Opere murarie di manutenzione delle murature, strutture dello stabile; - Intonaci, verniciature e tinteggiature delle parti murarie e verniciature delle parti comuni esterne dello stabile; - Verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne al 25%; - Sostituzione e riparazione di marmi ringhiere e corrimani, se non derivanti da cattivo uso; - Riparazione e sostituzione di inferriate, cancellate,infissi, seminfissi e vetrate e loro tinteggiatura e verniciatura. F) MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE.
6 - Spurgo dei poni neri e delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico e relativi pozzetti, spese funzionamento e ordinaria manutenzione impianti depurazione fognature; - Riparazione e disotturazione dei sifoni (braghe) dovute a negligenza o colpa; - Verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne al 75% - Riparazione di infissi e scritinfissi in conseguenza dell'uso - Riparazione delle apparecchiature e della centralinadi comando per il funzionamento automatico dei cancelli, - Sostituzione di zerbini, installazione e sostituzione di tappeti e guide; - Sostituzione di serrature i: chiudiporte. Riparazione di serrature e chiudiportc; - Consunti di acqua per servizi comuni; - Canone Aziende Acquedotto per impianti antincendio; - Sostituzione amplificatori impianto centralizzato antenne TV; - Sostituzione cavi e antenna dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi nazionali; - Manutenzione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi locali ed esteri; -Targhette nominativi personali per casellari postali,pulsantcric citofoni e delle porte; - Servizio di derattizzazione e disinfezione in genere, ivi compresa la disinfezione dei bidoni dell'immondizia - Acquisto attrezzatura per la manutenzione del giardino; - Mano d'opera per il taglio dell'erba, potatura, inaltiatura, l'acquisto di concimi, la riparazione degli attrezzi nonché la manutenzione del giardino; - Sostituzione alberi e cespugli; - Sostituzione delle attrezzature e di parti mobili di arre-do e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, bidoni dell'immondi-zia e suoi contenitori, trespoli, ecc.). G) ONERI AMMINISTRATIVI. - Imposte e tasse per occupazione di spazi pubblici; - Assicurazione dello stabile e degli impianti. - Depositi cauzionali per contratti di somministrazioni comuni (luce, energia elettrica, telefono, ecc.). H) FORNITURE E MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLA COSA LOCATA. - Sostituzione degli apparecchi sanitari e dei contatori dell'acqua per vetustà anche se si trovano all'esterno degli alloggi; - Sostituzione di infissi e seminfssi per vetustà: - Sostituzione delle persiane avvolgibili pér vetustà; - Sostituzione delle serrande avvolgibili; - Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico; - Sostituzione pavimenti e rivestimenti per difetti di costruzione o per vetustà,. Sostituzione caldaia o bruciatore impianto autonomo di riscaldamento per vetustà o danno accidentale. - Sostituzione e riparazione degli apparecchi sanitari per negligenza o colpa; - Riparazione e sostituzione della rubinetteria in conseguenza dell'uso; - Riparazioni di infissi e seminfssi e relativi vetri per uso, negligenza, o colpa;
7 Riparazione e sostituzione delle cinghie, molle e cordelle di attacco a rullo delle persiane avvolgibili, nonché riparazione di stecche, ganci, rullo e perni; - Riparazione delle serrande avvolgibili. - Sostituzione e riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori ecc.) - Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico se causata da cortocircuito per negligenza o colpa; - Riparazione di pavimenti e rivestimenti per negligenze o colpa, nonché di piccole parti di pavimento di intonaco e rivestimento. - Riparazione, anche mediante sostituzione di parti, della caldaia, del bruciatore, delle parti elettriche dei corpi riscaldanti dell'impianto autonomo di riscaldamento in conseguenza dell'uso e sostituzione della s... Allegato alla delibera N del 6 FEB COMUNE DI VENEZIA CONTRATTO Di LOCAZIONE REPERTORIO N... Con la presente scrittura privata. redatta itt 2 copie originali. il Comune di Venezia, cod. fiscale e partiva I.V.A., , locatore. in persona del Direttore del Settore alla Casa. doti. MAURO MAURIZIO convenzionale, determinata ai sensi dell'art. I CONCEDE IN LOCAZIONE... di seguito indicato individuato per sé e per il suo tntcico ftntifare così composto: Art. I - Disciplina della locazione Giusto quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Conttmalc n del e ti. del, la locazione è disciplinatst conte di seguito e, per quanto rinviato, dalla normativa stabilita dalla Regione del Veneto cori legge del 2 aprile 1996 e successive modificazioni, in tema di gestione del rapporto e di fissazione del canone. Art. 2 - Occultazione dell'alloggio e durata della locazione. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna, ovvero entro 45 giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero. egnatariò', che accetta Il presente contratto, che avrà decorrenza dal... è da considerarsi a tempo indeterittinato salvo ette si verifichino le ipotesi di risoluzione, a seguito delle pronunce di decadenza e di annullamento, previste dalla L.R e successive modificazioni. L'assegnatario può recedere in qualsiasi ntoutento dal contratto di locazione dandone avviso al Conunte con lettera raccomandala almeno tre mesi prima della liberazione dell'alloggio. L'assegna(ario dovrà ulteriormente avvertire il Settore Casa, per iscritto e con anticipo di almeno 8 giorni. del giorno e dell'ora di riconsegna dell'alloggio libero chi persone e cose. Art. 3 - Canone di locazione - Servizi accessori - Modalità di pagamento - Aforositi) v canone di locazione relativo all'alloggio assegiutto è determinato ai sensi dell'art.18 della L.R , e successive modificazioni.
8 Per l'anlto in corso il canone di locazione, calcolato ai sensi della predetta legge, risulta di lire mensili. L'importo dovuto dall'assegnatario è soggetto, di regola. a rideterminazione annuale, in relazione alle variazioni intervenute negli elementi di costntzione del canone considerati nel sopra richiamato art.l8, ovvero per effetto della applicazione degli arti. 14 e 20 della citata legge, ovvero per modifiche in corso d'anno della legislazione di riferintettto. Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per l'effetto del presente contratto dove) essere effettuato a mezzo iscrizione a moli all'esattoria del Comune di Venezia. secondo le modalità stabilite dal Comune che vengono accettate sin d'ora senza eccezione alcuna. Oltre all'importo del canone, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'autogestione o all'amministratore del condominio i costi dei servizi accessori erogati. Salvo quanto precisato al successivo art.7, sul ritardato pagamento dei cartoni di locazione e servizi accessori il Comune di Venezia applicherà l'interesse pari al vigente tasso ufficiale di sconto. 1 componenti del nucleo familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario. al pagamento di quattro dovuto per la conduzione dell'alloggio. Art. 4 - Subentri nell'assegnazione,, ampliamenti del rmclco, ospitalità temporanea 1 subentri, gli ampliamenti del tutcleo familiare e le ospitalità temporanee sono disciplinati dagli ar r 14 della L.R. n.10/1996. Art. 5 - Alloggi.soggetti ali ertetogcctione - Alloggi in amministrazione cmtdombriale li Conutne promuove e autorizza ai sensi degli art.23 e 24 della L.R l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni; conseguentemente Fassegnalario si impegna con gli altri inquilini alla gestione di tali servizi e I spazi secondo l'apposito regolamento di autogestione. 11 Couuute prouuiove, negli stabili in cui siamo prevalerli le locazioni. la costituzione di nn condominio con proprio regolamento. a norma del codice civile, attribuendo agli assegnatari i diritti e i doveri di cui all'art.2s della L.R. 10/ Ai sensi dell'art.23 della L.R. 10/1996 gli assegnatari che si rendono morosi nel corso dell'autogestione sono considerarti a tutti gli elfetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Allo stesso modo sono considerati inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione gli assegmttari morosi per servizi condominiali non pagati. Art. 6 - Mohililù L'assegnatario potrà essere trasferito in altro alloggio nei casi e con le modalità di cui al Capo 111 della L.R Art. 7 -Annullamento, Decadenza, Risnlrrzimre eonfrnifua1e L'annttllatttetito o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio è dichiarata. per i casi ivi indicati, a norma degli artt.26 e 27 della L.R. n La nnorosità per cuaoni di locazione e servizi accessori, nonché quella nei confronti delle autogestioni o amministrazioni condominiali superiore a n.4 mensilità, è, salvo quanto previsto dai contini 2 e 3 dell'art.22 della Legge Regiotuale ti , causa di decadenza dall'assegnazione. Le pronunce di annullamento e decadenza comportano la risoluzione dei contralto e il rilascio
9 inuuediato dell'alloggio, salvo clte per i casi previsti alle lettere h) ed i) dei coruua I dell'at1.27 della L.R Art.R - Uso della cosa locata L'assegnatario si obbliga ad usare t'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia senza recare molestie agli altri inquilini e rispettando il "Manuale d'uso degli alloggi in locazione e sclteuta di ripartizione, fra Comune e utenti, degli oneri accessori di gestione e di manutenzione' di cui lta ricevuto copia. Art. 9 - Esonero rcslrnn.cahilild per danni L'assegnatario esonera espressamente il Connutte di Venezia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti causati da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari o di terzi in genere. L'assegnatario risponde dei danni e deterioramenti prodotti per colpa sua e dei suoi fatuiliari o di altre persone da lui chiamate per incombenze di qualsiasi genere. Art. lo -.Stato locrrfivu, rilrnruziani, nuovi lavori, marurfenzioni L'assegnatario si obbliga e non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, agli impianti accessori, in particolare agli impianti termici e agli apparecchi a gas se non abbia ottenuto il consenso scritto dei locatore. L'assegnatario si obbliga ad assumere a proprio carico le riparazioni di cui al combinato disposto degli art( e 1609 dei Codice Civile, nonché di quelle a suo carico come stabilito dal sopracitato Manuale. Art. l l - Deposito earnzionale A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto. l'assegnatario è tenuto ad efl'ettuare il versamento di lire..., pari a n.2 mensilità del canone di locazione detenuinato per l'anno in corso. Art as ju'se contratteali Sono a carico dell'assegnatario le spese e tasse di stipulazione del presente contratto, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. L'imposta di rcgistraziooc è ripartita in parti uguali. Art Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto o dal manuale per gli assegnaari di alloggi in locazione, e per quanto compatibile con la L.R (, le parli fanno riferimento al codice civile, usi e consuetudini in nnateria di locazione e alle altre norme vigenti in tema di edilizia residenziale pubblica. L'assegnatario II Direttore del Settore Casa... Dr.Mauro Maurizio Agli effetti degli artt e 1342 del c.c., le parti dichiarano esplicitamente di aver letto le condizioni di cui agli artt. l, 2, 3, 5, 8, 9,10 del presente contratto e di approvarle specificatamente. L'assegnatario dichiara inoltre di aver ricevuto copia della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. lo e copia del Manuale d'uso degli alloggi in locazione e schema di ripartizione, fra Comune e utenti, degli oneri accessori di gestione e di manutenzione. L'anuninistrazione Comunale si fa carico di conumicare tempestivamente agli assegntiitari eventuali fiature modificazioni che dovessero essere apportate alla succitata legge cal suddetto manuale d'uso degli alloggi. L'assegnkilario li Direttore del Settore Casa Dr.Mauro Maurizio B) ASCENSORE. - Sostituzione c manutenzione straordinaria dell'impianto; - Sostituzione motore, ammortizzatori e di tutte le parti meccaniche ed elettriche, serrature, ecc.; - Sostituzione delle funi al 50% - Eventuali modifiche o lavori imposti dagli organi competenti o dagli organi preposti al controllo. a carico degli assegnatari in locazione - Sostituzione delle funi al 50%, - Forza motrice; - Manutenzione ordinaria in abbonamento con ditte autorizzate dal Comune;
10 - Riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle serrature pulsanterie della cabina; - Visite periodiche degli organi competenti o degli organi preposti al controllo e tassa concessione governativa. C) AUTOCLAVE. - lnstallazione impianto, manutenzione straordinaria e sostituzione di qualsiasi accessorio per vetustà o danno accidentate. a carico degli amegnatari in locazione - Riparazioni e piccole sostituzioni di parti che siano conseguenza dell'uso. - Forza motrice; - Ricarica pressione serbatoio; - Visita periodica degli organi di controllo; ' - Manuutenzione in abbonamento. RIPARTIZIONE FRA COMUNE E UTENZA DEGLI ONERI ACCESSORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI. - mantenimento dcli'immobile in stato da servire all'uso convenuto. - ecuzione di tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del con duttore. - riparazioni di tutti i danni o deterioramenti causati per il cattivo uso negligenza all'alloggio ed alle sue pertinenze; - riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso; - in caso in cui si tratti di riparazioni che debbano intendersi a carico del Comune, gli inquilini sono tenuti a dcnunciarc tcmpcstivamcnte all'a.c. tutto i guasti comunque verificatisi. In caso di mancata o ritardata dcnuncia, si intende che la responsabilità dci danni ricadc sugli inquilini inadcmpicnti. A) IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. - Sostituzione impianto e apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per modifiche legislative o dei regolamenti. - Sostituzione di valvole, saracinesche e riparazioni della rete di distribuzione e loro guarnizioni e premi stoppa. - Manutenzione straordinaria del locale della centrale tennia; - Sostituzione estintori. - Riparazione e sostituzione di parti accessoric in conseguenza dell'uso, gigieur, avvolgimento pompe e bruciatori ecc. - forza motrice; - combustibili; - conduzione ; - assicurazione contro gli infortuni del conduttore; - ricarica estintori ; - pulizia caldaie, canne fumarie, bruciatori; - diritti W.FR; - oneri per canoni di abbonamento obbligatorio per manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati.
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