APPENDICE AL REGOLAMENTO L ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

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1 C O M U N E D I O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso) APPENDICE AL REGOLAMENTO L ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del entrato in vigore il Art. 1 - Campo di applicazione...2 Capo I - PARI OPPORTUNITÀ E AZIONI POSITIVE...2 Art. 2 - Pari opportunita'...2 Capo II - POLITICHE GENERALI DELL ORARIO DI LAVORO...2 Art. 3 - Criteri generali per le politiche dell orario di lavoro...2 Art. 4 - Orario plurisettimanale...2 Art. 5 - Orario flessibile...2 Art. 6 Timbrature...3 Art. 7 Permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari...3 Capo III TRASFERTE E RIMBORSI SPESE RELATIVI...3 Art. 8 - Trasferte dei dipendenti con mezzo proprio e rimborsi spese relativi...3 Art. 9 Rimborsi spese trasferta...4 Capo IV SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA...4 Art. 10 Buono pasto...4 Art. 11 Fruizione del servizio sostitutivo della mensa...4 Capo V FLESSIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO...5 Art. 12 Rapporto di lavoro a tempo parziale...5

2 Art. 1 - Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni organizzative si applicano a tutto il personale non dirigente del Comune di Oderzo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Capo I - PARI OPPORTUNITÀ E AZIONI POSITIVE Art. 2 - Pari opportunita' (art. 4, comma 2, lett. g), C.C.N.L art. 19 C.C.N.L ) 1. La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali, con particolare attenzione alla flessibilità degli orari per i lavoratori con carichi familiari, con figli minori e in rapporto anche ai servizi sociali disponibili sul territorio. Capo II - POLITICHE GENERALI DELL ORARIO DI LAVORO Art. 3 - Criteri generali per le politiche dell orario di lavoro (art. 4, comma 2, lettera m), C.C.N.L ) 1. Il normale orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. La prestazione individuale di lavoro non può comunque essere distribuita in un arco massimo giornaliero superiore alle undici ore, salvo specifico accordo. 3. I responsabili dei servizi - in raccordo con il Segretario Comunale - valutano opportunamente la possibilità di concedere al personale che esprima particolari esigenze, adeguatamente documentate, l utilizzo di forme flessibili di orario, anche per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Sarà data comunque la priorità al personale che si trovi in situazione di svantaggio personale, familiare, nonché ai dipendenti con figli in età scolare. 5. A titolo esemplificativo si elencano le seguenti fattispecie che possono dar luogo a domanda, e compatibilmente con le esigenze di servizio, ad articolazione dell orario di lavoro in termini di deroga all orario generale previsto per il servizio in cui il lavoratore è incardinato : assistenza a familiari ospedalizzati figli minori congiunti conviventi portatori di handicap ai sensi della legge 104/ Qualora non sia oggettivamente possibile effettuare al di fuori dell orario di servizio visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, il dipendente può usufruire in alternativa al trattamento di malattia o al permesso di cui all art. 20 del CCNL del del permesso di cui all art. 19 comma 2 del CCNL del da documentare comunque con l esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione oltre alla relativa prescrizione rilasciata dal medico, Art. 4 - Orario plurisettimanale (art. 4, comma 2, lettera m) C.C.N.L ) 1. I Responsabili di Servizio hanno facoltà di organizzare l orario ordinario sulla base di una programmazione semestrale (gennaio-giugno/luglio-dicembre), con possibilità di integrazione della stessa con preavviso di 15 giorni, prevedendo: 9 settimane di orario non superiore a 40 ore 9 settimane di orario inferiore a 36 ore. 2. Non vi potranno essere più di 3 settimane consecutive ad orario superiore alle 36 ore; ai lavoratori part time l istituto sarà applicabile solo previo consenso. Art. 5 - Orario flessibile (art. 4, comma 2, lettera m) C.C.N.L ) 1. E ammesso posticipare e anticipare il proprio orario di ingresso e posticipare e anticipare l uscita fino a La flessibilità riguarda ciascun turno di servizio (sia esso mattutino o pomeridiano).

3 3. Alla fine di ciascun mese si conguaglieranno i minuti in più o in meno fino ad individuare un saldo positivo o negativo: a. nel caso di saldo a debito, esso deve essere recuperato esclusivamente anticipando l orario d ingresso o posticipando l orario di uscita fino a 30 ; b. nel caso di saldo a credito si procederà esclusivamente posticipando l'orario d'ingresso o anticipando l'orario d'uscita fino a 30'. 4. La flessibilità a debito non recuperata entro l anno comporterà corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali. La flessibilità a credito non recuperata entro l anno verrà azzerata. 5. Nelle settimane di svolgimento dell orario plurisettimanale, l orario di lavoro settimanale non potrà mai essere inferiore al numero di ore minimo di lavoro stabilito per quella settimana, salvo che, per casi particolari, il responsabile di servizio disponga motivatamente in modo diverso. 6. E ammesso altresì il ricorso al plusorario. Per plusorario si intende la permanenza in servizio oltre il limite di 30 per l effettuazione di prestazioni lavorative non aventi il carattere della straordinarietà, specificatamente autorizzata discrezionalmente dal responsabile del servizio. La prestazione di plusorario comporta unicamente il diritto di godere dei relativi permessi a recupero, che dovranno essere usufruiti entro il mese e non potranno comunque essere superiori alla metà dell orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive. Il dipendente, almeno in linea di massima, dovrà individuare, contestualmente alla richiesta di effettuazione di plusorario, il giorno in cui godrà del recupero. 7. La disposizione di cui ai commi precedenti non si applica a quei servizi che prevedano orari fissi, lavori in turno o squadra e per tutte quelle situazioni in cui la flessibilità di orario sia incompatibile con le esigenze di servizio. Art. 6 Timbrature 1. Il personale è tenuto a segnalare la presenza in servizio mediante la timbratura effettuata con l apposito rilevatore di presenza; non è ammessa l uscita dalla sede, o dalle immediate pertinenze, senza previa timbratura dell uscita, se non per motivi di servizio. L uscita per motivi di servizio deve essere previamente autorizzata dal responsabile di servizio. I comportamenti difformi sono fonte di responsabilità disciplinare. 2. Nel caso di mancata timbratura il dipendente deve richiedere attraverso il portale del dipendente l inserimento mancata timbratura; la richiesta deve essere motivata (es. smarrimento, dimenticanza, motivi di servizio), nonché autorizzata dal responsabile di servizio. Sono ammesse 6 mancate timbrature per anno solare; non vengono conteggiate le mancate timbrature dovute a motivi di servizio. Art. 7 Permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari 1. Nel caso di richiesta da parte del dipendente di usufruire dei permessi retribuiti per particolari motivi personali previsti dall art. 19 comma 2 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 i responsabili di servizio devono valutare prioritariamente la sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative che impediscono la concessione del permesso; sono valutate con particolare favore le richieste di permesso, adeguatamente documentate, per i seguenti motivi: a. nascita figli; b. grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente che comporti il ricovero ospedaliero; c. allagamenti, incendi o furti subiti presso la propria abitazione; d. assistenza a figli in minore età in caso di trattamenti medici (day hospital, visite specialistiche, esami diagnostici, applicazione di protesi, ); e. assistenza a figli in minore età in caso di emergenze sanitarie che comportino la necessità di avvalersi delle strutture pubbliche di pronto soccorso, anche senza successivo ricovero. f. visite mediche, specialistiche ed accertamenti diagnostici nei casi previsti dal precedente art. 3 comma 6; g. testimonianza giudiziale (non svolta nell'interesse dell'amministrazione, nel qual caso il dipendente è da considerarsi in servizio); h. assistenza ai figli di età tra i 3 e 8 anni in caso di malattia. Capo III TRASFERTE E RIMBORSI SPESE RELATIVI Art. 8 - Trasferte dei dipendenti con mezzo proprio e rimborsi spese relativi 1. I dipendenti inviati in trasferta debbono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto di proprietà del Comune, se disponibili, o il mezzo di trasporto pubblico. 2. In caso accertata indisponibilità di mezzi di servizio i dipendenti possono essere preventivamente autorizzati all utilizzo del mezzo proprio per trasferte nei seguenti casi:

4 a. quando il luogo della trasferta sia difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o il mezzo pubblico manchi del tutto; b. quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta; c. quando l uso del mezzo proprio risulti per l Ente più conveniente del mezzo pubblico, anche in considerazione dei tempi richiesti. 3. I dipendenti autorizzati all effettuazione della trasferta con il mezzo proprio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il viaggio, debitamente documentate: a. pedaggio autostradale; b. parcheggio e custodia del mezzo purché adeguatamente giustificati; c. per ogni chilometro un importo corrispondente a 43 stabilito dall art. 12 comma 7 della L n. 836, rivalutato secondo gli indici ISTAT e comunque non superiore ad 1/5 del prezzo della benzina verde. Art. 9 Rimborsi spese trasferta 1. Al fine di ridurre i costi dell apparato amministrativo, come previsto dall art. 6 comma 12 del D.L n. 78, sono rimborsabili al dipendente esclusivamente le seguenti spese di trasferta: a. parcheggio o custodia mezzo nel caso in cui nelle immediate vicinanze non vi siano possibilità di far sostare il mezzo senza spese o limitazioni orarie; b. pedaggi autostradali, nel caso in cui il percorso autostradale risulti più conveniente per l'ente, in considerazione dei tempi di percorrenza; c. biglietto per utilizzo mezzi pubblici in classe economica; d. in caso di trasferte superiori ad otto ore, rimborso spese pasto fino al massimo di 5,20 (pari al buono pasto a carico Ente); e. utilizzo mezzo proprio conformemente a quanto previsto dall articolo precedente. Capo IV SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA Art. 10 Buono pasto (artt. 45 e 46 C.C.N.L ) 1. Possono usufruire del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, i dipendenti del Comune di Oderzo (a tempo determinato od indeterminato, a tempo pieno o parziale), nonché le altre figure tenute a prestare servizio presso il Comune con orario predeterminato (personale comandato o distaccato presso il Comune, personale del servizio civile, lavoratori con contratto di somministrazione, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori socialmente utili, stagisti). 2. Il diritto al buono pasto matura alle condizioni previste dagli artt. 45 comma 2 e 46 del C.C.N.L ; non matura in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo (malattia, ferie, congedi straordinari, ecc ) e nel caso di missione, per la quale vale il relativo trattamento. Nell ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l orario si protragga eccezionalmente oltre le 12 ore effettive di servizio, spettano due buoni pasto. 3. I buoni pasto non sono cedibili a terzi, non possono essere monetizzati e possono essere utilizzati solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati. Art. 11 Fruizione del servizio sostitutivo della mensa 1. La fruizione del servizio mensa è regolata nel modo seguente: - è necessario che il lavoratore sia in servizio con presenza certificata da idonei sistemi di rilevazione; - il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro; - il normale orario di consumazione del pranzo è dalle alle 15.00; quello della cena, nei casi in cui ciò è eccezionalmente consentito, è dalle alle 21.00; 2. L uso indebito del buono pasto darà luogo al recupero del costo dello stesso rimasto a carico dell ente e ai conseguenti procedimenti disciplinari.

5 Capo V FLESSIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 12 Rapporto di lavoro a tempo parziale (Artt. 4 e 6 C.C.N.L ) 1. Il contingente di personale a tempo parziale di ciascuna categoria, di cui al comma 2 dell art. 4 del C.C.N.L. del , può essere elevato fino ad un ulteriore 10% nei seguenti casi, purché debitamente documentati: figli minori fino all età prevista per la frequenza della scuola dell obbligo; presenza di familiari portatori di handicap, alle condizioni di cui all art. 20 della legge 53/2000; per il conseguimento di titoli professionali o di studio superiori alla scuola dell obbligo.

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