REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE I.N.RI.M. NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE INRIM IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

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1 Allegato deliberazione 39/6/2006 P.to 8.2 OdG REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE I.N.RI.M. NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE INRIM IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO Il presente regolamento in materia di orario di lavoro si applica a tutti i dipendenti INRIM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda ai CCNL in vigore e alle leggi e regolamentazioni in materia. Articolazione orario Per l INRIM l orario ordinario di servizio identificato nel periodo di tempo necessario per assicurare la migliore organizzazione del lavoro di ricerca nonché la funzionalità e l utilizzazione degli impianti e l esigenza dell utenza è articolato su: Orario apertura sedi cinque giorni per settimana, dal lunedì al venerdì L orario di apertura delle sedi è il seguente: - Strada delle Cacce, 91 e Corso M. d Azeglio, 42 7,30-19,30 - Strada delle Cacce, 73 7,00-19,00 In sede di accordi con l Area di ricerca del CNR verrà valutata l opportunità di omogeneizzare gli orari di apertura delle sedi di Strada delle Cacce. Controllo presenze Il controllo delle presenze è effettuato mediante bollatrici elettroniche situate all ingresso delle sedi di Strada delle Cacce n. 91, Strada delle Cacce n. 73 e Corso Massimo d Azeglio n. 42. Per la sede di Strada delle Cacce 91 è mantenuta la possibilità di effettuare la bollatura mediante l apparecchio presente nell atrio dell edificio M. Ad ogni ingresso e uscita dalla sede di servizio deve corrispondere la timbratura del badge di presenza personale. Modalità diverse di rilevazione obiettiva sono previste per i dipendenti in servizio presso le sedi di Pavia e il Politecnico di Torino, secondo quanto previsto dal punto 8 dell art. 9 dpr n. 568 del

2 Il passaggio del personale INRIM dal cancello sito su Via Formiggini è subordinato a specifica autorizzazione da parte dell Area della Ricerca del CNR, fermo restante l obbligo della bollatura. L apertura delle sedi di Pavia e c/o il Politecnico di Torino è vincolata alla struttura organizzativa ospitante. Modalità di prestazione dell orario di servizio L orario ordinario entro il quale prestare servizio inizia alle ore 8,00 e termina alle 19,00. Il riconoscimento del servizio svolto al di fuori del predetto limite deve essere di massima preventivamente autorizzato e riveste carattere di eccezionalità. L intervallo per il pranzo non può essere inferiore ai 30 minuti ed è usufruibile tra le ore 12,00 e le ore 14,30. Le modalità di effettuazione dell orario di servizio sono specificate nei rispettivi paragrafi riguardanti le due tipologie di personale (personale liv. I-III e personale liv. IV-IX). Eccezionalmente e previa comunicazione scritta - fatta pervenire con congruo anticipo al Settore Stipendi e al Settore Servizi Generali Tecnici - potranno essere consentite presenze in servizio oltre il limite orario giornaliero nonchè oltre l orario di apertura delle Sedi. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 66 del 9 aprile 2003 e successive modifiche e integrazioni che prevede che la durata media dell orario di lavoro non può superare per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. In occasione di riunioni di Consiglio di Amministrazione, Consiglio Scientifico, Collegio dei Revisori dei Conti (o altri casi eccezionali) il personale interessato può essere autorizzato ad effettuare orari particolari e a tal fine l evenienza deve essere autorizzata e documentata mediante la compilazione dell apposito modello (allegato 2) trasmesso tempestivamente al Settore Stipendi. Assenze e modalità di giustificazioni Si richiamano qui di seguito i principali casi di assenza dal servizio e le modalità di giustificazione. a) Assenze dal servizio in conto recupero ore Le modalità di accumulo o recupero sono trattate nei paragrafi delle diverse tipologie di personale. Le assenze dal servizio della durata di un intera giornata effettuate in conto recupero ore sono documentate dal dipendente mediante la compilazione dell apposita scheda settimanale (allegato n. 1) vistata dal Responsabile della struttura operativa e trasmessa al Settore Stipendi entro il martedì della settimana successiva a quella in riferimento. b) Assenze per servizio I servizi fuori dalla sede ordinaria di lavoro, se non configurano missione devono essere documentati mediante la compilazione della scheda settimanale (allegato n. 1) tenendo conto delle modalità indicate al precedente paragrafo. 2

3 Sono considerate assenza per servizio le visite mediche periodiche previste dalla Legge 626/94. c) Assenze per sciopero Le assenze per sciopero non devono essere giustificate. L assenza effettuata per altri motivi in concomitanza di sciopero deve essere giustificata dagli interessati mediante l inoltro al Settore Stipendi degli appositi moduli debitamente compilati (ferie, festività, visita medica, recupero ore, missione, ecc.) La giustificazione deve essere fornita anche in caso di assenza dovuta a motivi diversi dallo sciopero nell eventualità che la durata dello sciopero sia inferiore all intera giornata. d) Assenze per malattia, visite mediche, esami clinici, cicli di terapia Per tutto quanto non espressamente riportato in questo regolamentosi fa riferimento all art. 17 del CCNL L assenza per malattia di giorni interi e anche di un solo giorno, deve essere comunicata il primo giorno di assenza tempestivamente (entro le ore 10) al Settore Stipendi. Il certificato medico, attestante la malattia deve essere fatto pervenire al Settore Stipendi entro e non oltre i cinque giorni successivi all inizio della malattia. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. e) Assenze brevi dal servizio per visite mediche, esami clinici, cicli di terapia o di cicli di esami clinici Rientrano nelle ipotesi di assenza per malattia. Viene riconosciuta la permanenza nella struttura e fino ad massimo di un ora per il percorso da compiere. Le assenze dal servizio di cui trattasi devono essere giustificate con certificato medico, nel quale è riportato il tempo di permanenza nella struttura, e la compilazione dell apposito modulo (Allegato 3). Le visite mediche saranno giustificate se effettuate nell orario: Dalle 8,00 alle 17,00. f) Assenze dal servizio per visite mediche o cicli di cura per figli minori Si applicano i limiti e le modalità previste dall art. 47 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e precisamente: a) Figli con età compresa tra 0 e 3 anni: è possibile fruire di 30 giorni/annui di permesso retribuito. b) Figli con età compresa tra 3 e 8 anni: è possibile fruire di 5 giorni/annui di permesso retribuito. 3

4 I permessi di cui sopra possono essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori, devono intendersi per ciascun figlio e devono essere giustificati da certificato medico e dalla compilazione di apposito modello (Allegato 4). Ai permessi di cui sopra si applicano le disposizioni previste per i permessi brevi retribuiti di cui ai punti precedenti. Permessi: 1) Permessi banca Al fine di consentire l espletamento di pratiche personali presso gli istituti di credito, è possibile usufruire di un ora al mese di permesso retribuito. L assenza deve essere autocertificata tramite la compilazione della scheda settimanale (allegato n. 1). 2) Permessi ordine sociale Al fine di permettere l espletamento di pratiche personali presso gli Uffici pubblici (INPS/INPDAP/ UFFICIO DELLE IMPOSTE ecc ) è possibile usufruire di permesso retribuito. L assenza deve essere giustificata tramite la compilazione della scheda settimanale (allegato n. 1) corredata da documentazione atta a comprovare la permanenza presso le predette strutture. Altre assenze dal servizio con permessi retribuiti Questo paragrafo fa riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell art. 8 del CCNL Il dipendente può assentarsi dal servizio utilizzando permessi retribuiti in ragione di: - n. 3 giorni all anno per grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o del convivente. Detti permessi si possono usufruire a intere giornate o a mezze giornate. La grave infermità deve essere documentata e deve essere compilato apposito modello (Allegato 5). - n. 8 giorni all anno per esami o concorsi. Detti permessi si possono usufruire a intere giornate o mezze giornate. L assenza deve essere documentata e/o autocertificata tramite la compilazione dell apposito modello (Allegato 5). - n. 3 giorni all anno per lutto (genitori, fratelli, figli, nonni, suoceri o nipoti (figli di figli), generi e nuore). Detti permessi si possono usufruire a intere giornate o mezze giornate. L assenza deve essere motivata e autocertificata tramite la compilazione dell apposito modello (Allegato 5). - n. 3 giorni all anno o in alternativa 18 ore complessive annue, utilizzabili in modo frazionato, per nascita figli o gravi motivi personali. L assenza deve essere autocertificata tramite la compilazione dell apposito modello (Allegato 5). - n. 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. L assenza deve essere documentata dal certificato di matrimonio e dalla compilazione dell apposito modello (Allegato 5). Per quanto non indicato si fa riferimento all art. 8 del CCNL 1998/2001 e CCNL successivi. 4

5 Ferie e festività (art. 6 del CCNL ) Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. La durata delle ferie è di 32 giorni (28 giorni di ferie e 4 giorni di festività soppresse). Per i neo assunti e per 3 anni dall assunzione i giorni di ferie sono 26 e le festività 4. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle richieste del dipendente e assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell anno successivo. Le ferie devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura di 1 livello di appartenenza previo visto il Responsabile della struttura operativa e deve essere compilato a tal fine l apposito modello (Allegato 6); e lo stesso deve essere tempestivamente trasmesso al Settore Stipendi. RITIRO BIGLIETTI DI VAGGIO PER MISSIONI In occasione di missioni sono considerate assenze per motivi di servizio le assenze effettuate durante il normale orario di servizio dovute a ritiro di biglietti di viaggio e/o cambi di valuta. Vengono riconosciute massimo due ore di permesso per ogni evento. Tali assenze devono essere giustificate mediante la compilazione della scheda settimanale (Allegato 1). DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI DAL III AL I (PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO) L orario ordinario di servizio è di è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Il controllo dell orario di servizio avviene mediante sistema automatico di acquisizione dei dati con tesserino per bollatura e la determinazione del proprio tempo di lavoro è autonoma, con presenza in servizio correlata alle esigenze dell attività scientifica e tecnologica svolta, agli incarichi affidati e all orario di servizio della struttura di appartenenza tenuto conto dei criteri organizzativi dell Ente indicati nelle norme comuni. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto l orario di lavoro al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze per malattia e infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio al termine del trimestre in riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dai trimestri precedenti. 5

6 I prolungamenti dell orario di servizio giornaliero per accumulo o recupero sono normalmente consentiti sino alle ore 19,00 o sino alle 21,00 di massima, con permesso preventivo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all anno e devono essere documentate mediante la compilazione della scheda settimanale (allegato n. 1) vistata dal Responsabile della struttura operativa e trasmessa al Settore Stipendi entro il martedì della settimana successiva a quella in riferimento. Il numero di ore in difetto nel trimestre in riferimento non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo trimestre. Le ore oltre le 20 già risultanti in difetto dal consuntivo del trimestre precedente e non recuperate a consuntivo del trimestre in riferimento, danno luogo nel mese successivo alla corrispondente trattenuta sulla retribuzione. Al fine di favorire la verifica della situazione dell orario effettuato e acquisito dal sistema di controllo automatico, ad ogni dipendente è trasmesso mensilmente il tabulato contenente i dati riassuntivi con l indicazione delle ore in eccesso o in difetto risultanti nel mese in riferimento. E inoltre possibile verificare la situazione personale dell orario effettuato tramite il Web accedendo al proprio cartellino elettronico secondo le indicazioni riportate nelle modalità di utilizzo dello stesso, reperibili sulla pagina Web-Intranet dell Ente. Al fine di facilitare il computo dell orario, su base mensile, le frazioni di ora sono arrotondate alla mezz ora per difetto se inferiori a 15 minuti, per eccesso se uguali o maggiori a 15 minuti. I ricercatori ed i tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all orario ordinario di lavoro, sopraindicato, in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l autorizzazione, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all Ente medesimo da parte dell interessato. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento valgono le disposizioni dei CCNL vigenti. DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL PERSONALE APPARTENENTEAI LIVELLI IX-IV (PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO) - L orario ordinario di servizio è di 36 ore settimanali, articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, ed effettuato con le seguenti modalità: - ingresso del mattino con flessibilità di entrata dalle ore 08,00 alle ore 09,00 - presenza mattutina (fascia di copresenza) dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - presenza pomeridiana (fascia di copresenza) 6

7 dal lunedì al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 - recupero correlato alla flessibilità o straordinario dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Per conoscenza dei prolungamenti o delle assenze recuperabili, è trasmesso ad ogni dipendente il tabulato riassuntivo entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo. Al fine di facilitare il computo dell orario, su base mensile, le frazioni di ora sono arrotondate alla mezz ora per difetto se inferiori a 15 minuti, per eccesso se uguali o maggiori a 15 minuti. Sarà inoltre possibile verificare la situazione personale dell orario effettuato tramite il Web accedendo al proprio cartellino elettronico secondo le indicazioni riportate nelle modalità di utilizzo dello stesso, e reperibili sulla pagina Web-Intranet dell Ente. I prolungamenti dell orario di servizio giornaliero per accumulo o recupero sono normalmente consentiti sino alle ore 19,00 o sino alle 21,00 di massima, con permesso preventivo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all anno e devono essere documentate mediante la compilazione della scheda settimanale (allegato n. 1) vistata dal Responsabile competente e trasmessa al Settore Stipendi entro il martedì della settimana successiva a quella in riferimento. Il numero di ore in difetto nel trimestre in riferimento non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo trimestre. Le ore oltre le 20 già risultanti in difetto dal consuntivo del trimestre precedente e non recuperate a consuntivo del trimestre in riferimento, danno luogo nel mese successivo alla corrispondente trattenuta sulla retribuzione. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento valgono le disposizioni dei CCNL vigenti. Norma finale Per qualsiasi controversia riguardante la materia oggetto del presente regolamento l Ente darà comunicazione alle OO.SS. e alla RSU dell Ente. 7

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