PREMESSO: 1) gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all esercizio del potere sostitutivo del Governo; 2)
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1 PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER IL MONITORAGGIO CHIMICO-FISICO DEI TERRENI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 TRA ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, IN PERSONA DEL PRESIDENTE DOTT. STEFANO LAPORTA CON SEDE IN VIA BRANCATI, ROMA E COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE IN PERSONA DEL COMMISSARIO, GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ CON SEDE IN VIA CARDUCCI, ROMA
2 PREMESSO: 1) gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all esercizio del potere sostitutivo del Governo; 2) l articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell Unione europea; 3) gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente Norme in materia ambientale ; 4) l articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, tra l altro, che Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all articolo 242 sono realizzati d ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l ordine di proprietà fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica ; 5) la sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C- 135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro , dal quale saranno detratti euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza; 6) la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 marzo 2017, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il Generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadalà, è stato nominato, ai sensi dell articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; 7) la necessità di implementare l analisi conoscitiva dei singoli siti, la relativa caratterizzazione e le analisi di rischio attraverso un continuo monitoraggio da adottare per la bonifica dei siti, la legalità dei contesti in cui realizzare tali azioni, sul territorio nazionale relativi ai 65 siti di discarica abusivi affidati all azione del Commissario di Governo; 8) che è accertato da tempo dalle numerose inchieste giudiziarie svolte che il settore dei rifiuti, dei lavori e dei movimenti terra e quello delle bonifiche connesse è uno di quelli a maggior rischio, specialmente nelle Regioni del Sud Italia e in Campania, per infiltrazioni della criminalità di tipo associativo semplice e di tipo mafioso e che per questo anche la fase di regolare caratterizzazione, delle analisi chimico fisiche per valutare le soglie di rischio dei singoli componenti e il continuo monitoraggio del territorio, sono attività propedeutiche e essenziali a una corretta bonifica dei siti e esecuzione delle opere da
3 realizzare; 9) che per corrispondere a tale esigenza risulta strategico e imprescindibile instaurare, attraverso lo strumento specifico convenzionale, una formale collaborazione con l ISPRA, finalizzata alla effettuazione delle specifiche e continue attività di analisi dei siti da bonificare, migliorando, in considerazione della necessità della rapidità degli interventi da eseguire, il coordinamento con gli enti territoriali da attuare comunque con standard di legalità elevati per gli iter amministrativi avviati; 10) la necessità di promuovere, incentivare e diffondere le buone pratiche di collaborazione fra gli organi istituzionali finalizzate all'innovazione, alle conoscenze e alla tutela dell ambiente e del territorio per migliorare il servizio alla collettività, attraverso la restituzione ai cittadini delle porzioni di territorio manomesse per essere utilizzate un tempo come discariche non conformi e irregolari alla normativa europea e nazionale; 11) l articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, istituisce l ISPRA a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell APAT, dell INFS e dell ICRAM; 12) il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, ha emanato il Regolamento recante norme concernenti la fusione dell APAT dell INFS e dell ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ; 13) la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 concerne l Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA), del quale fanno parte l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente; 14) che l'ispra svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche postuniversitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti; 15) che l'ispra svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell' ambiente (SNPA); 16) che, tramite il coordinamento del SNPA, l'ispra assicura un monitoraggio capillare, anche attraverso attività "in campo", di tutte le componenti che possono avere un impatto sull'ambiente naturale, al fine di garantire il raggiungimento di livelli omogenei di protezione dell'ambiente in tutto il Paese (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali - LEPTA). Il Sistema nazionale a rete per la
4 protezione dell'ambiente (SNPA) può adottare norme tecniche vincolanti in materia ambientale avendo, altresì, facoltà di segnalare al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la necessità di interventi, anche normativi, in materia ambientale; 17) il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato presidente dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 18) l' insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 luglio 2017; 19) la delibera n. 7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il consiglio di amministrazione ha conferito l'incarico di direttore generale al dott. Alessandro Bratti; 20) che l' insediamento del direttore generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017; tutto ciò premesso si conviene quanto segue Art. 1 Premesse 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 Oggetto dell accordo 1. Il presente accordo ha lo scopo di realizzare una collaborazione incisiva e continuativa dei soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle relative competenze, per la salvaguardia dell ambiente e del territorio, per la promozione della sostenibilità nell'attività di bonifica delle discariche abusive sul territorio nazionale, di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea del 2 dicembre 2014, per migliorare le attività di bonifica da adottare, per garantire l uniformità di azione sul territorio nazionale, e per l implementazione della legalità in tale settore d intervento. 2. La collaborazione è volta ad ottenere la più alta sinergia nell'operato congiunto delle Istituzioni sottoscrittrici del presente protocollo e, conseguentemente, la più ampia efficacia delle azioni intraprese in attuazione degli atti citati in premessa per la bonifica dei siti di discarica. 3. L accordo ha altresì la finalità di promuovere le migliori pratiche di collaborazione e condivisione fra gli organi istituzionali coinvolti finalizzate all'innovazione, al miglioramento delle conoscenze e alla tutela dell ambiente e del territorio per restituire bonificati ai cittadini i siti che attualmente ospitano discariche abusive. Art. 3 Impegni delle parti Nell ambito della collaborazione prevista dal presente Protocollo le parti provvederanno: 1) allo scambio di informazioni tra il SNPA e l Ufficio del Commissario per ottimizzare le rispettive azioni a difesa del patrimonio ambientale e territoriale e migliorare la legalità complessiva nell esecuzione dei lavori di bonifica da effettuare; 2) alla condivisione delle conoscenze sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di contaminazione dei siti interessati; 3) al coordinamento delle rispettive attività, specie nei casi che richiedano particolare necessità e attenzione;
5 4) alla messa a punto di reciproche buone pratiche, che potranno essere utili per futuri e analoghi interventi di bonifica; 5) alla realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale nelle scuole e nelle Università; 6) ad attività di formazione comune. Art. 4 Responsabili dell Accordo I referenti per l attuazione del presente Protocollo sono di seguito indicati: per ISPRA, il Responsabile dell Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati, dott. Fabio Pascarella; per l Ufficio del Commissario, il Responsabile per gli aspetti tecnici dei siti da bonificare Cap. Nino Tarantino. Tutte le comunicazioni relative all esecuzione del presente Protocollo si considereranno validamente effettuate se in forma scritta, preferibilmente per via telematica ( o pec), ed indirizzate ai soggetti indicati nel presente articolo. L ISPRA e l Ufficio del Commissario avranno cura di coordinare le attività di esecuzione della presente Convenzione. Art. 5 Strumenti per l attuazione del Protocollo Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3 saranno oggetto di specifici accordi da stipulare di volta in volta tra le parti, che conterranno indicazioni sulla tempistica, obiettivi, fasi di attuazione, stima delle spese, voci e modalità di rendicontazione. L Ufficio del Commissario, al fine di un migliore raggiungimento dei risultati nelle diverse aree del territorio nazionale, potrà realizzare singoli accordi di collaborazione con le differenti Agenzie Regionali di Protezione dell Ambiente (ARPA), sulla base di quanto previsto dal Sistema Nazionale di Protezione dell Ambiente (SNPA). Tali Accordi nel rispetto delle diverse peculiarità territoriali e dei contesti da bonificare o mettere in sicurezza prevedranno, secondo i casi, specifiche azioni di supporto delle ARPA delle regioni interessate per le esigenze del commissario quali: messa a punto del piano di caratterizzazione e/o delle indagini integrative realizzate o da realizzare nei siti; messa a punto dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza; controlli straordinari richiesti dal Commissario, da espletare in tutte le fasi delle opere da realizzare. Per tali attività, quando al di fuori dai compiti istituzionali e concordate con le ARPA interessate sulla base delle esigenze e attività da svolgere, l ufficio del Commissario corrisponderà le spese sostenute sulla base dei tariffari in uso presso ogni singola Agenzia.
6 Art. 6 Copertura assicurativa e rispetto normative L ISPRA e le agenzie coinvolte garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale che, in virtù della presente convenzione, verrà impiegato per l esecuzione delle attività oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali e assistenziali. Art. 7 Validità La durata del presente Protocollo è di ventiquattro (24) mesi dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata tramite consenso di entrambe le parti fino alla conclusione delle attività di bonifica. Art. 8 Recesso Ciascuna parte può recedere dal Protocollo d'intesa mediante comunicazione scritta da notificare all altra Parte con preavviso di almeno tre mesi mediante posta elettronica certificata (PEC). È fatto salvo, in tal caso, il diritto al rimborso delle spese già sostenute. Art. 9 Spese ed oneri fiscali Il presente accordo sconta l imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni. Art. 10 Norme applicabili Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile. Art. 11 Domicilio Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ispra in via Vitaliano Brancati n Roma, l Ufficio del commissario in Via Carducci n Roma. Art. 12 Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti Per l ISPRA Il Presidente Dott. Stefano Laporta Per l Ufficio del Commissario Il Commissario Gen. B. CC Giuseppe Vadalà
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