Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia"

Transcript

1 Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) del 21 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno sulla meteorologia e la climatologia (LMet), ordina: Sezione 1: Autorità d esecuzione, collaborazione nazionale e internazionale e contributi a programmi internazionali Art. 1 MeteoSvizzera L Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale. Art. 2 Collaborazione nazionale Nell adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell Amministrazione federale e con altre organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, nonché con i Cantoni. Art. 3 Collaborazione internazionale 1 MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima. 2 Il Dipartimento federale dell interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. RS RS

2 Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata. Art. 4 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System, GCOS) 1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima. 2 A tale scopo possono essere sostenuti: a. serie di misure di variabili climatiche in Svizzera; b. centri di dati il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere; c. progetti per l attuazione del piano d implementazione internazionale GCOS. 3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi. Art. 5 Contributo al programma di Sorveglianza dell atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW) 1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell atmosfera terrestre. 2 A tale scopo possono essere sostenuti: a. l esercizio di centri di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d implementazione GAW; b. l esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione nei Paesi in sviluppo di competenze tecniche e scientifiche; c. l esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti; d. l esecuzione di programmi intesi a migliorare le misure effettuate nella troposfera e nella stratosfera e a garantirne la qualità; e. lo sviluppo, l esercizio operativo e l analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfraujoch e in altre località appropriate; f. progetti di ricerca che contribuiscono all attuazione del piano d implementazione GAW. 3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi. Sezione 2: Prestazioni dell offerta di base e loro utilizzazione Art. 6 Prestazioni dell offerta di base 1 Sono considerate prestazioni dell offerta di base l approntamento di informazioni e dati meteorologici e climatologici per il pubblico, per la sicurezza della popolazione, per l adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per 4916

3 l aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia. 2 Le prestazioni dell offerta di base comprendono in particolare: a. osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località specifica od operanti con metodi di telerilevamento; b. modelli di previsione che forniscono dati in diverse risoluzioni temporali e spaziali; c. ulteriori analisi effettuate mediante metodi statistici e numerici a partire dai dati di base secondo le lettere a e b. 3 Rientrano nelle prestazioni dell offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di elevata qualità, nonché le analisi sull evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono essere fornite segnatamente come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, prestazioni per le autorità, le organizzazioni d intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici. Art. 7 Utilizzazione delle prestazioni dell offerta di base 1 Le prestazioni di MeteoSvizzera soggette a emolumento possono essere utilizzate soltanto con il consenso di MeteoSvizzera. 2 Un consenso preliminare di MeteoSvizzera è inoltre necessario se le prestazioni richieste: a. sono pubblicate nel contesto di prodotti propri o nel quadro di pubblicazioni scientifiche; b. sono messe a disposizione di terzi nel quadro e per la durata di un incarico o di un progetto di ricerca; l invio diretto a terzi, sia gratuitamente sia a pagamento, non è ammesso. 3 Il consenso di MeteoSvizzera assume la forma di un contratto. 4 Non sottostanno alle presenti disposizioni sull utilizzazione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale. Art. 8 Accesso alle prestazioni per le organizzazioni di intervento e i servizi di protezione della popolazione Le organizzazioni d intervento e i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali hanno accesso alle prestazioni di MeteoSvizzera in particolare attraverso l apposita piattaforma della Confederazione 2. 2 Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali:

4 Art. 9 Indicazione della fonte Le prestazioni di MeteoSvizzera possono essere riprodotte soltanto con l indicazione della fonte. Sezione 3: Emolumenti per prestazioni dell offerta di base Art. 10 Applicabilità dell ordinanza generale sugli emolumenti Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell ordinanza generale sugli emolumenti dell 8 settembre Art. 11 Prestazioni gratuite 1 MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. 2 Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. Art. 12 Sono soggette a emolumenti: Prestazioni soggette a emolumenti a. tutte le prestazioni che non sono messe a disposizione gratuitamente ai sensi dell articolo 11; b. le prestazioni di consulenza; c. l utilizzazione di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera; d. la predisposizione, la manutenzione e l invio di forniture regolari di prestazioni; per queste operazioni sono riscossi emolumenti supplementari per l approntamento. Art. 13 Definizioni per il calcolo degli emolumenti Per il calcolo degli emolumenti si applicano le seguenti definizioni: a. dati puntiformi: dati delle misure, dati di modelli o dati da essi derivati rilevati in un punto geografico sulla superficie della Terra o nell atmosfera; b. dati su griglia: insieme di dati calcolati sui punti di una griglia che ricopre una superficie di territorio; c. grafico: rappresentazione figurativa dei dati puntiformi o dei dati su griglia; d. parametro: grandezza meteorologica quale la temperatura dell aria, la quantità di precipitazioni, la velocità del vento, la durata del soleggiamento, la pressione atmosferica e l umidità dell aria; 3 RS

5 e. località: stazioni di misura o altri punti geograficamente localizzabili, per i quali sono indicati parametri meteorologici; f. livello: altitudine a cui sono misurati o calcolati i dati puntiformi o i dati su griglia (p. es. altitudine dal suolo, altitudine indicata come superficie isobarica); g. frequenza: numero di valori al giorno; h. fattore di adattamento: fattore applicato per ridurre le grandi differenze di quantità nei dati puntiformi e nei dati su griglia dei modelli di previsione; i. periodo di fornitura: durata di una fornitura regolare, espressa in giorni; j. durata della previsione: intervallo di tempo coperto da una previsione, espresso in ore; k. corsa: risultati di un ciclo di calcolo di un modello meteorologico. Art. 14 Emolumenti per dati internazionali Agli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni: a. della Convenzione dell 11 ottobre relativa all istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine; b. della Convenzione del 24 maggio relativa alla creazione di un organizzazione europea per l esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat). c. dell accordo ECOMET del 1 maggio (Formation Agreement). Art. 15 Calcolo della quantità richiesta di dati puntiformi e di dati su griglia 1 Gli emolumenti per i dati puntiformi e i dati su griglia sono calcolati in base alla quantità di dati richiesta. Quest ultima è espressa in unità. 2 Per i dati puntiformi, il numero di unità è dato dal numero di località moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura. 3 Per i dati su griglia, il numero di unità è dato dal numero di superfici richieste moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura. 4 Per i dati su griglia, la superficie più piccola possibile corrisponde all area che racchiude la Svizzera in un rettangolo. Se la superficie richiesta è più grande, il valore è moltiplicato per 2. 5 Per i dati puntiformi dei modelli e i dati su griglia dei modelli, il calcolo tiene conto delle seguenti particolarità: 4 RS RS Agreement for the formation of an economic interest grouping (Formation Agreement), sottoscritto il 12 dicembre 1995, entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 2000; la versione aggiornata del testo dell accordo può essere consultata sul sito Internet di MeteoSvizzera ( 4919

6 a. il numero di livelli è limitato a 3 anche se vengono richiesti più di 3 livelli; b. il valore è inoltre moltiplicato per un fattore di adattamento; quest ultimo è di 5 per i dati puntiformi dei modelli e di 0,5 per i dati su griglia dei modelli; c. la frequenza è sostituita dal numero di corse moltiplicato per la durata della previsione in ore; d. il numero di corse è limitato a 4 anche se vengono richieste più di 4 corse. Art. 16 Emolumenti per dati puntiformi e dati su griglia 1 Si applicano le seguenti tariffe: a. per i dati puntiformi: 0,10 franchi per 1000 unità; b. per i dati su griglia: 0,10 franchi per 1 unità. 2 Per i grafici, l emolumento è diviso per 2. 3 Per i dati puntiformi e i dati su griglia, l emolumento minimo è di 10 franchi. 4 Per anno di fornitura, il limite superiore dell emolumento è di franchi per ciascuna delle prestazioni seguenti: a. dati delle stazioni al suolo e dati delle osservazioni visuali; b. dati dei profili verticali dell atmosfera e dati delle radiosonde; c. dati climatici su griglia e dati climatici puntiformi; d. dati di base dei radar; e. dati dei radar elaborati ulteriormente; f. dati del modello numerico deterministico ad alta risoluzione; g. dati del modello numerico probabilistico ad alta risoluzione; h. grafici basati su dati; i. previsioni a breve termine fornite da sistemi di nowcasting; j. previsioni puntiformi post-elaborate; k. immagini di videocamere; l. tabelle mensili e bollettini delle precipitazioni. 5 Per le previsioni basate sul numero postale di avviamento, il limite superiore dell emolumento è di franchi per anno di fornitura. Art. 17 Emolumenti per informazioni Gli emolumenti per l allestimento di informazioni sono calcolati in base al dispendio di tempo conformemente all articolo

7 Art. 18 Emolumenti per l utilizzazione di piattaforme e programmi informatici Gli emolumenti per l accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche e per l utilizzazione di un programma informatico sviluppato da MeteoSvizzera sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione della piattaforma o del programma informatico e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti. Art. 19 Offerte su base forfetaria 1 MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte: a. comprendenti più prestazioni; b. fornite regolarmente a un ampio gruppo di utenti; e c. per le quali non è possibile determinare la quantità di prestazioni effettivamente richieste. 2 Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione. Art. 20 Emolumenti per le consulenze e per la predisposizione, la manutenzione e l invio di forniture regolari 1 Per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplementare per i costi di personale e d infrastruttura calcolato in base al dispendio di tempo conformemente all articolo L emolumento per il trattamento e l elaborazione di dati satellitari ammonta a 0,05 franchi per immagine. 3 In caso di forniture regolari, per l invio elettronico è riscosso ogni anno un emolumento supplementare per canale di fornitura da istituirsi separatamente. L emolumento è calcolato come segue: a. per invii da una volta al giorno a una volta al mese: 0,15 franchi per messaggio e canale di fornitura; b. per invii più frequenti (più di una volta al giorno): 0,015 franchi per messaggio e canale di fornitura. 4 All emolumento secondo il capoverso 3 si applica un limite massimo di 788 franchi. 4921

8 Art. 21 Calcolo degli emolumenti in base al dispendio di tempo Gli emolumenti in base al dispendio di tempo sono calcolati tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d infrastruttura. Si applicano le seguenti tariffe: Classe di stipendio Importo orario in franchi 24 e superiore fino alla Art. 22 Fatturazione di prestazioni in abbonamento Per le prestazioni in abbonamento, MeteoSvizzera riscuote in anticipo l emolumento per l intero anno. Art. 23 Scienza e settore pubblico 1 Per le prestazioni utilizzate unicamente ai fini dell insegnamento e della ricerca o in ambito scolastico, gli emolumenti di cui agli articoli 16 e 17 sono condonati. 2 Ai Cantoni e ai Comuni, nonché ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti di cui all articolo 16 per i dati necessari all adempimento dei loro compiti pubblici. 3 Sono messi in conto gli emolumenti per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione, la manutenzione e l invio di forniture regolari conformemente all articolo 20 se l importo complessivo è superiore a 80 franchi per incarico. Art. 24 Organizzazioni di intervento e servizi di protezione della popolazione 1 Alle organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e ai servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali sono condonati gli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell offerta di base necessarie alla loro attività. 2 Le stesse condizioni si applicano ai servizi di un organizzazione di diritto pubblico o privato che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune per proteggere la popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali. Sezione 4: Diritto di ricorso per proteggere le infrastrutture Art Conformemente alle disposizioni generali sull amministrazione della giustizia federale, MeteoSvizzera è legittimata a ricorrere contro le disposizioni e le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di 4922

9 compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili. 2 MeteoSvizzera può chiedere ai Cantoni la notifica delle disposizioni e delle decisioni ai sensi del capoverso 1. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 7 novembre sulla meteorologia e la climatologia è abrogata. Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 7 RU ,

10 4924

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet)

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) [Signature] [QR Code] Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) del xxxxx Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7

Dettagli

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia [Signature] [QR Code] Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) del xxxxx Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7

Dettagli

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 7 della legge federale del 18

Dettagli

Ordinanza del DFI sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia

Ordinanza del DFI sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia Ordinanza del DFI sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia (OEmMet) del 3 dicembre 2003 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 8 capoverso 2 dell ordinanza del 23

Dettagli

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) 429.11 del 23 febbraio 2000 (Stato 12 settembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 della legge federale del 18 giugno 1999 1

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) 510.626 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale

Ordinanza sulla misurazione nazionale Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) del 21 maggio 2008 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni ufficiali; visto l articolo

Dettagli

Commento alla revisione totale dell ordinanza del 7 novembre 2007 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS )

Commento alla revisione totale dell ordinanza del 7 novembre 2007 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS ) Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera Strumenti di gestione e servizio giuridico Commento alla revisione totale dell ordinanza del 7 novembre

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) del... [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici ] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta [Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) 784.106 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 5, 41 capoverso 1, 56

Dettagli

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni del 31 maggio 2000 (Stato 1 agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 bis della legge federale del 9

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della

Dettagli

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5,

Dettagli

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) 784.106 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 5, 41 capoverso 1, 56

Dettagli

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale [Segnatura] [Codice QR] Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale (OSSAn) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie; visto l articolo

Dettagli

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Dipartimento Meteoclimatico

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Dipartimento Meteoclimatico REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AGENTZIA REGIONALE PRO S AMPARU DE S AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Dipartimento

Dettagli

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO 2) Modifica del 22 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO 2 è modificata come

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT) 1 del 7 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE) del 7 ottobre 2015 (Stato 1 novembre 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali (OSIStr) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89i capoverso 4, 89l capoverso 3 e 89n della legge

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) 916.404.2 del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15b della legge del 1 luglio 1966 1

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) del 3 luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Tecnico in meteo-climatologia operativa

Tecnico in meteo-climatologia operativa Denominazione Figura / Profilo / Obiettivo Professioni NUP/ISTAT correlate Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT Area professionale Sottoarea professionale Descrizione Tecnico in meteo-climatologia

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale di topografia

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale di topografia Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale di topografia (OEm-swisstopo) del 20 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [Signature] [QR Code] Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT) del Progetto marzo 07 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile [Signature] [QR Code] Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Cancellazione di

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3

Dettagli

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) [Signature] [QR Code] Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso

Dettagli

SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE

SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE Assessorato Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE SCHEDA DESCRITTIVA STANDARD PROFESSIONALI DELLA QUALIFICA AREA PROFESSIONALE Allegato 1) SVILUPPO

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del... 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) [Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto

Dettagli

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico [Signature] [QR Code] Ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 marzo 008 sull approvvigionamento elettrico è modificata

Dettagli

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST) 1 è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il

Dettagli

Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP) del 2 marzo 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 1 sulla

Dettagli

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 agosto 1999 1 concernente

Dettagli

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del... .8 [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell agosto 999

Dettagli

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) 441.1 del 5 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997

Dettagli

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell 8 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 16 gennaio 2019 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto

Dettagli

Direttive del Consiglio federale concernenti l utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF

Direttive del Consiglio federale concernenti l utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF Direttive del Consiglio federale concernenti l utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF (Direttive VHF/UHF) del 2 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) del 14 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge

Dettagli

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre

Dettagli

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni del 31 maggio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 bis della legge del 9 ottobre 1992 1 sulla statistica

Dettagli

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Progetto dell 08.04.2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 marzo 2007 1 sui servizi di telecomunicazione è modificata

Dettagli

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina: Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni 784.106.12 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 settembre 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri [Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni del 7 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni,

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB) Modifica del 22 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO2 è modificata come segue: Art. 9 cpv.

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei

Dettagli

Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 7 aprile 2004 (Stato 20 aprile 2004) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni 784.106.12 del 7 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2018) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli