Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Entrate Contributive

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1 Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, Messaggio n Allegati 1 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. Definizione dell ambito di applicazione del Fondo e istruzioni in merito all accesso e all erogazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Entrate Contributive OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. Definizione dell ambito di applicazione del Fondo e istruzioni in merito all accesso e all erogazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito. Premessa: Ambito di applicazione del Fondo Con le circolari n. 132 del 16 novembre 2006 e n. 82 del 7 maggio 2007 sono state illustrate l istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., la modalità di versamento della contribuzione ordinaria, l accesso all intervento formativo previsto dall articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, del regolamento n. 178/2005 e le relative istruzioni contabili.

2 A parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1.3.1) della circolare n. 132/2006, si chiarisce conformemente al parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la disciplina del Fondo si applica solo a Poste Italiane S.p.A., e non anche alle società da essa controllate. Pertanto, solo Poste Italiane S.p.A. è soggetta agli obblighi contributivi di cui al D.M. n. 178/2005 e solo i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. possono essere ammessi alle prestazioni del Fondo. Di conseguenza, sono confermati in via definitiva gli adempimenti procedurali illustrati nel paragrafo 3 della circolare n. 132/2006, mentre rimane ancora sospesa la questione dell applicazione del regolamento al personale dirigente, in attesa della conclusione dei relativi approfondimenti. Vengono ora fornite le prime istruzioni in merito agli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento del Fondo. 1 Caratteristiche degli assegni straordinari di sostegno al reddito Il Fondo di solidarietà in oggetto eroga, su richiesta del datore di lavoro, l assegno straordinario per il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori di Poste Italiane S.p.A. che siano stati dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ovvero che aderiscano al piano di esodo volontario, e che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità entro un periodo massimo di 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i periodi di erogazione della prestazione compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria la contribuzione correlata. L'assegno straordinario, esclusa la contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione (articolo 9, comma 9, D.M. n. 178/2005). L assegno viene erogato per 12 mensilità. 2 L accesso all assegno straordinario Destinatari degli interventi del Fondo, tra cui è ricompreso anche l assegno straordinario, sono i lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A. I predetti lavoratori sono iscritti, ai fini previdenziali obbligatori, presso l IPOST (Istituto Postelegrafonici), tranne alcuni lavoratori che sono, invece, iscritti all INPS. L accesso alla prestazione è subordinato alla presentazione dell accordo concluso a livello aziendale per la riduzione dei livelli occupazionali (articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. n. 178/2005) ovvero per l esodo su base volontaria (deliberazione n. 2/2007 del Comitato amministratore del Fondo, allegato 1).

3 Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate entro sei anni dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo, e quindi dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2011 (articolo 5, comma 2, del D.M. n. 178/2005); di conseguenza, la prima decorrenza utile degli assegni straordinari è il 1 ottobre 2005 e l ultima decorrenza è fissata al 1 ottobre In concreto, però, l esodo viene attivato sulla base dell accordo sottoscritto il 23 febbraio 2007 fra Poste Italiane S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, che stabilisce la prima uscita dei lavoratori al 30 novembre Poiché la decorrenza della prestazione viene fissata al mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, la prima decorrenza utile è fissata al 1 dicembre Accreditamento dell azienda Come chiarito in premessa, è ammessa al Fondo di solidarietà e alle sue prestazioni la sola azienda Poste Italiane S.p.A., alla quale viene assegnato, al fine del finanziamento degli assegni straordinari, il codice ente Tutta la documentazione necessaria è stata trasmessa dalla citata società direttamente alla Direzione centrale prestazioni. 2.2 Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti, ai fini previdenziali, presso l IPOST Le domande di assegno straordinario devono essere presentate dall azienda esodante all IPOST, il quale: verifica la sussistenza dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia (considerando nell anzianità contributiva anche il periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, per i quali l azienda si impegna a versare la contribuzione correlata); calcola l importo teorico del trattamento pensionistico alla data di decorrenza dell assegno straordinario; trasmette all INPS - Direzione centrale prestazioni - Area trattamenti di solidarietà e prestazioni atipiche - Via Ciro il Grande n le seguenti informazioni, utilizzando l allegato 2: - dati anagrafici del beneficiario dell assegno; - modalità e riferimenti per il pagamento; - periodo di corresponsione dell assegno (dal mese successivo alla cessazione dal servizio fino al mese precedente la decorrenza del relativo trattamento pensionistico); - ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, individuata ai sensi dell articolo 9,comma 6, del D.M. n. 178/2005 (retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennità di funzione nella misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata - dato da utilizzare per la gestione delle trattenute in caso di svolgimento di

4 attività lavorativa); - data di inizio e fine dell assicurazione obbligatoria (fino alla cessazione del rapporto di lavoro); - importo teorico della pensione mensile alla decorrenza dell assegno straordinario, al lordo delle ritenute o trattenute stabilite dalla legge; - data di maturazione dei requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico (data fino alla quale deve essere versata la contribuzione correlata); - aliquota TFR (da utilizzare per la tassazione); - data inizio e fine dell ultimo rapporto di lavoro (necessaria per l individuazione del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo dell aliquota TFR); - Organizzazione sindacale alla quale deve eventualmente essere versato il relativo contributo. 2.3 Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti, ai fini previdenziali, presso l INPS Le domande di assegno straordinario devono essere presentate dall azienda esodante direttamente alla sede INPS individuata in base al criterio della residenza del lavoratore, e redatte sul fac-simile allegato (allegato 3). 3 Requisiti del lavoratore per l accesso all assegno straordinario Il regolamento del Fondo non individua requisiti specifici per l accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione entro il periodo di fruizione dell assegno straordinario stesso. Il diritto deve essere verificato con riferimento ai requisiti previsti per il pensionamento al momento della scadenza dell assegno straordinario. Si rammenta che nel periodo di permanenza nel Fondo (il cui limite individuale è fissato in 60 mesi, pari a 5 anni) deve essere inclusa la finestra di uscita, anche nel caso in cui l assegno sia finalizzato alla pensione di vecchiaia. 3.1 Modalità di verifica del diritto alla prestazione straordinaria per i lavoratori iscritti all INPS Su richiesta dei lavoratori, le strutture competenti provvedono a rilasciare gli estratti certificativi delle singole posizioni. L accertamento dei requisiti per l accesso all assegno straordinario viene effettuato dall azienda da cui dipende il lavoratore. Per l accertamento dei requisiti contributivi per il diritto all assegno straordinario possono essere utilizzati anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far valere presso uno Stato dell Unione Europea ovvero in altri Stati con i quali l Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale. I lavoratori che possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni

5 previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) possono perfezionare i requisiti per il diritto all assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni; in tali casi l accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta. Le sedi INPS devono verificare l esistenza dei requisiti previsti per l accesso al pensionamento con riferimento alla normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo segnalata dall azienda sul modello di domanda. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro e al lavoratore. 4 Finalità dell assegno straordinario Il regolamento del Fondo stabilisce che l assegno straordinario è finalizzato al perfezionamento dei requisiti di legge per il conseguimento della prestazione pensionistica di anzianità o di vecchiaia (articolo 5, comma 3, D.M. n. 178/2005). Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l acceso all assegno straordinario. 4.1 Assegno straordinario finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva All assegno straordinario possono essere ammessi anche i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, siano essi lavoratori privi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996, ovvero coloro che abbiano esercitato l opzione di cui all articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 355/2001 (deliberazione n. 4 del 17 maggio 2007). A decorrere dal 1 gennaio 2008, il diritto all assegno straordinario deve essere verificato in funzione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995): età non inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e 5 anni di contribuzione effettiva; ovvero, in alternativa: fino al 30 giugno 2009, i requisiti alternativi di età e contribuzione allegati alla tabella A della legge n. 247/2007; dal 1 luglio 2009, i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007. Inoltre, in ogni caso, per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età, l importo del trattamento non deve essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (si prescinde dal predetto importo a partire dal 65 anno di età). Di conseguenza, nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza dell assegno

6 straordinario, non abbia compiuto i 65 anni di età, è possibile procedere alla certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva e alla conseguente liquidazione dell assegno straordinario previa verifica che l importo dell assegno stesso non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Se questo requisito non risulta soddisfatto, non è possibile procedere alla liquidazione della prestazione straordinaria. L assegno straordinario deve comunque essere erogato fino all apertura della finestra di uscita. 4.2 Assegno straordinario ai sensi della disciplina sperimentale per le lavoratrici 57enni L articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 ha confermato, in via sperimentale, durante il periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015, per le lavoratrici sia dipendenti che autonome, la possibilità di conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva e con almeno 57 anni di età (lavoratrici dipendenti) o 58 anni di età (lavoratrici autonome). Per potersi avvalere di tale opportunità le lavoratrici devono scegliere di farsi liquidare la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n Si precisa che la scelta delle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame non è equiparata all opzione per il sistema contributivo, ma consiste esclusivamente nella scelta del sistema di calcolo, finalizzata all accesso alla pensione di anzianità con un età anagrafica inferiore rispetto a quella introdotta, a partire dal 2008, dalla legge di riforma delle pensioni. La scelta di avvalersi della disciplina sperimentale di cui all articolo 1, comma 9, è da ricondursi al momento in cui la lavoratrice, raggiunti i requisiti minimi richiesti dalla legge n. 335/1995, decide di accedere al pensionamento. Il Comitato amministratore del Fondo, con la delibera n. 5 del 14 maggio 2007, ha consentito di anticipare tale scelta al momento dell accesso al Fondo di solidarietà. La scelta della lavoratrice per la liquidazione della futura prestazione pensionistica con le regole di calcolo del sistema contributivo (previste dal richiamato decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180) è vincolante, in quanto il diritto all assegno straordinario è subordinato al conseguimento dei requisiti (età, anzianità contributiva e finestra ) previsti per l accesso al pensionamento. Per questa ragione, l opzione esercitata dalla lavoratrice all atto dell accesso al Fondo è irrevocabile. Alle lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione del calcolo, tutte le regole proprie dell accesso alla pensione con il sistema retributivo o misto. Di conseguenza: per il diritto, si deve far riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge n. 335/1995 per il conseguimento della pensione di anzianità; le finestre di accesso sono quella stabilite dall articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004; l assegno straordinario viene calcolato con le medesime modalità previste per la

7 pensione di vecchiaia contributiva, ad eccezione del requisito dell importo soglia. Per l accesso al Fondo di solidarietà ai sensi della disciplina sperimentale in argomento, la domanda deve essere corredata con l opzione della lavoratrice per il sistema di calcolo contributivo. 5 La quantificazione dell assegno straordinario L articolo 9, comma 8, del D.M. n. 178/2005 stabilisce che il valore dell assegno straordinario è pari alla somma dei seguenti importi: l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, determinato secondo le regole previste dall ordinamento previdenziale a cui risulta essere iscritto l interessato, considerando anche la maggiorazione dell anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del TUIR. Il calcolo degli assegni è effettuato con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all interessato al momento dell accesso al Fondo, con l aggiunta dei periodi per i quali l azienda si impegna a versare la contribuzione correlata. 5.1 Il calcolo dell assegno straordinario con il sistema retributivo o misto Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva, l assegno viene quantificato con il sistema retributivo. Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l assegno viene quantificato con il sistema misto. In entrambi i casi, l anzianità posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere aumentata del periodo per il quale l azienda verserà in suo favore la contribuzione correlata. Il periodo di maggiorazione dell anzianità contributiva per il periodo di permanenza nel Fondo deve essere accreditato sempre nella quota B. Nel sistema misto, il coefficiente di trasformazione viene individuato con riferimento all età anagrafica del lavoratore al momento dell accesso all assegno straordinario. 5.2 Il calcolo dell assegno straordinario con il sistema contributivo La liquidazione dell assegno straordinario con il sistema di calcolo contributivo viene effettuata: utilizzando il coefficiente di trasformazione relativo all età anagrafica del lavoratore al momento della scadenza dell assegno straordinario; incrementando il montante contributivo posseduto dal lavoratore all atto della cessazione del rapporto di lavoro sulla base delle retribuzioni sulle quali verrà versata la contribuzione correlata.

8 5.3 Il calcolo dell assegno straordinario per i soggetti privi della vista, sordomuti e invalidi Il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 6 del 14 maggio 2007, ha stabilito che per i soggetti privi della vista di cui all articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per i sordomuti e gli invalidi di cui all articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, l importo dell assegno straordinario di sostegno al reddito è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi delle disposizioni richiamate. 5.4 Importo netto da corrispondere al lavoratore Con delibera n. 8 del 22 ottobre 2007, il Comitato amministratore del Fondo, nel recepire il contenuto dell accordo siglato da Poste Italiane S.p.A. e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2007, ha stabilito che l importo netto del trattamento pensionistico spettante nell assicurazione generale obbligatoria, di cui all articolo 9, comma 8, del D.M. n. 178 del 1 luglio 2005, si determina assoggettando l importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all atto dell accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile ovvero delle detrazioni di imposta tempo per tempo vigenti. 6 La liquidazione dell assegno straordinario La Direzione centrale prestazioni provvede ad inoltrare la documentazione ricevuta da IPOST alle sedi INPS competenti in relazione alla residenza del lavoratore. Per i lavoratori assicurati presso l INPS, la domanda viene presentata direttamente alla sede competente. 7 Il regime tributario degli assegni straordinari L articolo 9, comma 8, del D.M. n. 178/2005 prevede che agli assegni straordinari vengano applicate le ritenute di legge nella misura prevista dall'articolo 17, comma 4-bis, del TUIR (attuale articolo 19). In base a tale disposizione, le prestazioni straordinarie erogate in favore di lavoratori che, al momento dell accesso, abbiano compiuto l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, devono essere assoggettate alla tassazione separata utilizzando un aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto. L articolo 19 (ex articolo 17), comma 4-bis, del TUIR è stato abrogato dall articolo 36, comma 23, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n Tuttavia, per garantire i diritti di coloro che avevano già aderito ad un piano incentivato di esodo, il citato articolo 36, comma 23, della legge n. 248/2006 ha stabilito che alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi il regime fiscale previgente più favorevole.

9 L Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 169E/2007 (allegato 4), ha precisato che agli assegni straordinari del settore Poste è applicabile il regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, chiarendo anche che gli assegni straordinari erogati al personale di Poste Italiane S.p.A. non possono usufruire del regime transitorio sopra citato. Di conseguenza, le prestazioni straordinarie in argomento vengono sempre assoggettate al regime della tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali del trattamento di fine rapporto. 8 I contributi sindacali I lavoratori che fruiscono dell assegno straordinario possono proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell Organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora all atto della risoluzione del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso. Si fa riserva di successive istruzioni in merito. 9 Il finanziamento degli assegni straordinari Il finanziamento degli assegni straordinari è assicurato dal contributo straordinario, versato dal datore di lavoro, determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa (articolo 6, comma 3, del D.M. n. 178/2005). 9.1 Versamento anticipato della provvista mensile, a copertura degli assegni straordinari Analogamente a quanto previsto per le altre categorie di assegni straordinari, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo. Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice azienda per quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dall ente per il finanziamento, per il mese successivo, delle prestazioni in favore dei propri dipendenti. L importo viene reso disponibile: per la sede INPS di Roma EUR, scelta dall azienda per il versamento mensile del contributo straordinario, in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES, con le modalità descritte con il messaggio n del 30 agosto 2001; per Poste Italiane S.p.A., sul sito Internet Servizi on line, nella sezione Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito. Il servizio offre i dati sintetici e analitici relativi al finanziamento mensile degli assegni straordinari di sostegno al reddito.

10 L accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell applicazione (opzione modalità di accesso ). Il codice PIN deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale si versa il finanziamento mensile. La sede INPS, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all azienda l importo della provvista e le coordinate bancarie (sportello e numero di conto corrente) necessarie per l effettuazione del versamento che dovrà recare la seguente causale: "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 178/2005. Il versamento della provvista deve essere disposto entro il giorno 16 del mese precedente (data operazione) a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni e deve riportare, quale valuta massima di accredito a favore della sede INPS, il penultimo giorno del mese precedente quello di erogazione degli assegni medesimi ovvero il giorno precedente, se il penultimo giorno è festivo o non bancabile. In considerazione dei tempi ristretti per l invio dei flussi agli enti pagatori, il datore di lavoro invierà alla sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato disposto il versamento, copia del bonifico effettuato. Le sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell avvenuto versamento della somma richiesta. 9.2 Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione figurativa correlata Poste Italiane S.p.A. è tenuta a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all assegno straordinario. Il contributo sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; tale termine vale anche se l'assegno straordinario sia corrisposto per un periodo ulteriore, sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. Il contributo viene calcolato sulla base della retribuzione mensile indicata dall articolo 59 del contratto collettivo nazionale dell 11 luglio 2003, integrata dall eventuale indennità di funzione di cui all articolo 64 del medesimo contratto collettivo nella misura in godimento, secondo il criterio di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata. Il contributo viene calcolato applicando alla suddetta base imponibile l aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell ente previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente; l aliquota attualmente vigente è pari al 33% per i lavoratori iscritti all INPS e al 32,65% per i lavoratori iscritti all IPOST. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

11 Ai fini del versamento Poste Italiane S.p.A. si atterrà alle modalità di seguito descritte: a) lavoratori iscritti all INPS per i lavoratori iscritti all INPS, Poste Italiane S.p.A.: - calcolerà, secondo i criteri illustrati, l ammontare del contributo dovuto; - riporterà il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura cont. fig. DM178/2005 (Poste) e dal codice di nuova istituzione M115 ; - riporterà nelle caselle numero dipendenti e "retribuzioni" rispettivamente il numero dei dipendenti interessati e le retribuzioni di riferimento; - nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate"; il contributo è versato, con il modello F24, entro il 16 del mese successivo al mese di riferimento ed è denunciato, con il modello DM10, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento; b) lavoratori iscritti all IPOST per i lavoratori iscritti all IPOST, Poste Italiane S.p.A.: - calcolerà, secondo i criteri illustrati, l ammontare del contributo dovuto; - verserà il contributo alla sede INPS di Roma EUR mensilmente - contestualmente al versamento del contributo straordinario di copertura dell assegno straordinario e con la medesima valuta di accredito, ma con distinto bonifico avvalendosi delle stesse coordinate bancarie di cui al punto 9.1); il versamento dovrà recare la seguente causale: CONTRIBUZIONE CORRELATA LAVORATORI IPOST ART. 6 CO. 3 DM178/2005 ; - invierà alla predetta sede di Roma EUR, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato disposto il pagamento, copia del bonifico effettuato ed una comunicazione recante l importo complessivo versato, il numero complessivo dei beneficiari, il mese cui va imputata la corrispondente contribuzione correlata. L INPS verserà gli importi incassati, per la copertura della contribuzione correlata, al Fondo pensioni di pertinenza, per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura. Ai fini dell aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori, Poste Italiane S.p.A. si atterrà alle seguenti indicazioni. a) Lavoratori iscritti all INPS. Per i lavoratori iscritti all INPS, la base imponibile di calcolo della contribuzione figurativa - correlata all assegno straordinario per il sostegno del reddito - dovrà essere indicata in sede di composizione del flusso telematico EMens con le modalità consuete, tenendo presente che: - la sezione azienda conterrà l indicazione di Poste Italiane, nella qualità di ex datore di lavoro, obbligato al versamento della contribuzione correlata; - nella sezione posizioni contributive dei lavoratori dipendenti verrà indicata la matricola aziendale con cui è denunciata la contribuzione correlata;

12 - la sezione lavoratore dipendente va qui intesa come sezione del lavoratore ex dipendente e titolare di assegno per il sostegno del reddito; conseguentemente: verrà indicata la qualifica rivestita all atto della risoluzione del rapporto di lavoro; il tipo contribuzione è 00 o l eventuale particolare tipo contribuzione utilizzato sul DM/10; il codice comune di lavoro ed il contratto collettivo di riferimento corrispondono a quelli del momento di risoluzione del rapporto di lavoro; - nella sezione retribuzione mese corrente : verrà indicata la tipologia del lavoratore con il codice PT (vedi il documento tecnico nella versione del 25 gennaio 2008, reperibile presso il sito nella sezione Informazioni / Le aziende, i consulenti ed i professionisti / Mensilizzazione denunce retributive) l imponibile previdenziale corrisponde alla base imponibile mensile di calcolo della contribuzione correlata; la base imponibile relativa all intero anno trascorso dovrà poi essere esposta nei modelli CUD e 770, secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite. b )Lavoratori iscritti all IPOST. Per i lavoratori iscritti all IPOST, Poste Italiane S.p.A. effettuerà le comunicazioni inerenti l aggiornamento della posizione assicurativa, secondo le indicazioni che verranno fornite direttamente dall IPOST. 10 Incompatibilità e limiti di cumulo dell assegno straordinario con i redditi da lavoro L articolo 10 del D.M. n. 178/2005 disciplina l incompatibilità e i limiti di cumulo degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, il comma 1 prevede che l assegno straordinario è incompatibile con i redditi derivanti da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività svolte dalle società del gruppo Poste Italiane. Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, vengano sospesi l erogazione dell assegno e il versamento dei contributi figurativi. I successivi commi disciplinano i limiti di cumulo dell assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro compatibile e indicano la modalità con cui deve essere effettuata la trattenuta Obbligo di comunicazione (commi 8 e 9) Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprende una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione), è tenuto a darne immediata comunicazione:

13 al Fondo di solidarietà, tramite la sede Inps che gestisce l assegno straordinario; all azienda esodante. In caso di inadempimento dell obbligo, il lavoratore perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale. Inoltre, la contribuzione correlata all erogazione dell assegno straordinario viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo, al quale saranno sottoposti i casi descritti Cumulabilità dell assegno straordinario con i redditi da lavoro dipendente (comma 3) e riduzione della contribuzion figurativa correlata (comma 6) L assegno straordinario è cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con le società del gruppo Poste Italiane, fino a concorrenza di un importo pari a quello su cui è calcolata la contribuzione correlata. Qualora il cumulo tra detti redditi e l assegno straordinario dovesse superare tale limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell assegno medesimo. Per le modalità da utilizzare nei casi di cumulo dell assegno con i redditi da lavoro dipendente, si fa riserva di ulteriori comunicazioni. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa correlata, è ridotta in misura pari all importo dei redditi di lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti. Per le modalità con cui operare la riduzione, si fa riserva di ulteriori comunicazioni; nel frattempo non verrà operata alcuna riduzione Cumulabilità dell assegno straordinario con i redditi da lavoro autonomo (comma 5) e riduzione della contribuzione figurativa correlata (comma 7) L assegno straordinario è compatibile con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con le società del gruppo Poste Italiane. Per l individuazione del reddito da lavoro autonomo, si rimanda ai criteri esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte le nuove casistiche emergenti dalle recenti evoluzioni del mercato del lavoro. L assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Pertanto, in caso di acquisizione di redditi da lavoro autonomo, il lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dell assegno straordinario, per un importo lordo mensile pari al trattamento minimo in vigore nell anno di acquisizione del reddito aumentato della metà della quota di assegno straordinario che eccede il trattamento minimo. La quota di assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di

14 svolgimento dell attività di lavoro. L importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato a mese. ESEMPIO Importo lordo mensile dell assegno straordinario: 3.022,17 Reddito da lavoro autonomo prodotto da settembre 2008 a dicembre 2008: 3.000,00 Trattamento minimo in vigore per l anno 2008: 443,12 Importo dell assegno cumulabile con i reddito da lavoro autonomo: 443,12 + (3.022,17 443,12):2 = 1732,64 L importo della trattenuta sarà il valore minore risultante da un doppio calcolo: ( 3.022,17-443,12) : 2 = 1289, ,00 (reddito da lavoro autonomo) : 3 (mesi di attività di lavoro) = 1.000,00 La trattenuta di euro 1.000,00 (valore minore risultante dai due calcoli) verrà effettata sulle mensilità di assegno da settembre 2008 a dicembre Nei casi di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, la trattenuta viene effettuata direttamente sull assegno straordinario. Il regolamento del Fondo dispone che la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, si riduce in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato. Per le modalità con cui attuare la riduzione si fa riserva di ulteriori comunicazioni; nel frattempo non verrà operata alcuna riduzione. 11 Scadenza degli assegni straordinari e invio a IPOST della certificazione dei periodi di permanenza nel Fondo La scadenza degli assegni straordinari viene gestita in via automatica dalle procedure informatiche, che provvedono ad impostare il pagamento della rata per un importo pari a zero dalla data di scadenza indicata nel database. Poiché il Fondo scade il 21 settembre 2015, l ultima scadenza ammessa per l assegno straordinario è il 30 settembre Per consentire a IPOST la liquidazione del trattamento pensionistico in favore del lavoratore, al momento della scadenza dell assegno straordinario, la sede INPS che ha in carico la prestazione, oltre a provvedere tempestivamente alla eliminazione, deve inviare ad IPOST la certificazione del periodo di permanenza nel Fondo, con

15 specifica indicazione del periodo per il quale l azienda esodante ha versato la contribuzione correlata, utilizzando il modello che si fornisce in allegato (allegato 5). Si rammenta che il PGM opzione 8 - LISTE E STAMPE DI VARIA UTILITA' subopzione 9 SCADENZARIO ASSEGNI STRAORDINARI ESODATI, consente l individuazione degli assegni in scadenza ogni mese. 12 Comunicazione della liquidazione A seguito della liquidazione dell assegno straordinario, viene inviata agli interessati in via automatica, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, anche una comunicazione con le informazioni relative alla quantificazione e al pagamento della stessa. Viene, inoltre, indicata la data di scadenza dell assegno. Si rammenta che, entro il mese di scadenza, il lavoratore deve presentare domanda di pensione all ente previdenziale di appartenenza, in quanto non è prevista la trasformazione automatica dell assegno in pensione. 13 Presentazione dei ricorsi amministrativi I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell INPS, al quale spetta decidere in unica istanza. 14 Rilascio delle procedure Con apposito messaggio verrà resa nota la disponibilità delle procedure di acquisizione delle domande e di liquidazione delle prestazioni in argomento. La presente nota viene diramata d intesa con IPOST. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Entrate Contributive Allegati 5 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. Definizione dell ambito di applicazione del Fondo e istruzioni in merito all accesso e all erogazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito. Premessa: Ambito di applicazione del Fondo Con le circolari n. 132 del 16 novembre 2006 e n. 82 del 7 maggio 2007 sono state illustrate l istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., la modalità di versamento della contribuzione ordinaria,

16 l accesso all intervento formativo previsto dall articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, del regolamento n. 178/2005 e le relative istruzioni contabili. A parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1.3.1) della circolare n. 132/2006, si chiarisce conformemente al parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la disciplina del Fondo si applica solo a Poste Italiane S.p.A., e non anche alle società da essa controllate. Pertanto, solo Poste Italiane S.p.A. è soggetta agli obblighi contributivi di cui al D.M. n. 178/2005 e solo i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. possono essere ammessi alle prestazioni del Fondo. Di conseguenza, sono confermati in via definitiva gli adempimenti procedurali illustrati nel paragrafo 3 della circolare n. 132/2006, mentre rimane ancora sospesa la questione dell applicazione del regolamento al personale dirigente, in attesa della conclusione dei relativi approfondimenti. Vengono ora fornite le prime istruzioni in merito agli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento del Fondo. 1 Caratteristiche degli assegni straordinari di sostegno al reddito Il Fondo di solidarietà in oggetto eroga, su richiesta del datore di lavoro, l assegno straordinario per il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori di Poste Italiane S.p.A. che siano stati dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ovvero che aderiscano al piano di esodo volontario, e che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità entro un periodo massimo di 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i periodi di erogazione della prestazione compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria la contribuzione correlata. L'assegno straordinario, esclusa la contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione (articolo 9, comma 9, D.M. n. 178/2005). L assegno viene erogato per 12 mensilità. 2 L accesso all assegno straordinario Destinatari degli interventi del Fondo, tra cui è ricompreso anche l assegno straordinario, sono i lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A. I predetti lavoratori sono iscritti, ai fini previdenziali obbligatori, presso l IPOST (Istituto Postelegrafonici), tranne alcuni lavoratori che sono, invece, iscritti all INPS. L accesso alla prestazione è subordinato alla presentazione dell accordo concluso a

17 livello aziendale per la riduzione dei livelli occupazionali (articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. n. 178/2005) ovvero per l esodo su base volontaria (deliberazione n. 2/2007 del Comitato amministratore del Fondo, allegato 1). Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate entro sei anni dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo, e quindi dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2011 (articolo 5, comma 2, del D.M. n. 178/2005); di conseguenza, la prima decorrenza utile degli assegni straordinari è il 1 ottobre 2005 e l ultima decorrenza è fissata al 1 ottobre In concreto, però, l esodo viene attivato sulla base dell accordo sottoscritto il 23 febbraio 2007 fra Poste Italiane S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, che stabilisce la prima uscita dei lavoratori al 30 novembre Poiché la decorrenza della prestazione viene fissata al mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, la prima decorrenza utile è fissata al 1 dicembre Accreditamento dell azienda Come chiarito in premessa, è ammessa al Fondo di solidarietà e alle sue prestazioni la sola azienda Poste Italiane S.p.A., alla quale viene assegnato, al fine del finanziamento degli assegni straordinari, il codice ente Tutta la documentazione necessaria è stata trasmessa dalla citata società direttamente alla Direzione centrale prestazioni. 2.2 Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti, ai fini previdenziali, presso l IPOST Le domande di assegno straordinario devono essere presentate dall azienda esodante all IPOST, il quale: verifica la sussistenza dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia (considerando nell anzianità contributiva anche il periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, per i quali l azienda si impegna a versare la contribuzione correlata); calcola l importo teorico del trattamento pensionistico alla data di decorrenza dell assegno straordinario; trasmette all INPS - Direzione centrale prestazioni - Area trattamenti di solidarietà e prestazioni atipiche - Via Ciro il Grande n le seguenti informazioni, utilizzando l allegato 2: - dati anagrafici del beneficiario dell assegno; - modalità e riferimenti per il pagamento; - periodo di corresponsione dell assegno (dal mese successivo alla cessazione dal servizio fino al mese precedente la decorrenza del relativo trattamento pensionistico); - ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, individuata ai sensi dell articolo 9,comma 6, del D.M. n. 178/2005 (retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale

18 di lavoro dell'11 gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennità di funzione nella misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata - dato da utilizzare per la gestione delle trattenute in caso di svolgimento di attività lavorativa); - data di inizio e fine dell assicurazione obbligatoria (fino alla cessazione del rapporto di lavoro); - importo teorico della pensione mensile alla decorrenza dell assegno straordinario, al lordo delle ritenute o trattenute stabilite dalla legge; - data di maturazione dei requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico (data fino alla quale deve essere versata la contribuzione correlata); - aliquota TFR (da utilizzare per la tassazione); - data inizio e fine dell ultimo rapporto di lavoro (necessaria per l individuazione del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo dell aliquota TFR); - Organizzazione sindacale alla quale deve eventualmente essere versato il relativo contributo. 2.3 Presentazione delle domande per i lavoratori iscritti, ai fini previdenziali, presso l INPS Le domande di assegno straordinario devono essere presentate dall azienda esodante direttamente alla sede INPS individuata in base al criterio della residenza del lavoratore, e redatte sul fac-simile allegato (allegato 3). 3 Requisiti del lavoratore per l accesso all assegno straordinario Il regolamento del Fondo non individua requisiti specifici per l accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione entro il periodo di fruizione dell assegno straordinario stesso. Il diritto deve essere verificato con riferimento ai requisiti previsti per il pensionamento al momento della scadenza dell assegno straordinario. Si rammenta che nel periodo di permanenza nel Fondo (il cui limite individuale è fissato in 60 mesi, pari a 5 anni) deve essere inclusa la finestra di uscita, anche nel caso in cui l assegno sia finalizzato alla pensione di vecchiaia. 3.1 Modalità di verifica del diritto alla prestazione straordinaria per i lavoratori iscritti all INPS Su richiesta dei lavoratori, le strutture competenti provvedono a rilasciare gli estratti certificativi delle singole posizioni. L accertamento dei requisiti per l accesso all assegno straordinario viene effettuato dall azienda da cui dipende il lavoratore. Per l accertamento dei requisiti contributivi per il diritto all assegno straordinario possono essere utilizzati anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far

19 valere presso uno Stato dell Unione Europea ovvero in altri Stati con i quali l Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale. I lavoratori che possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) possono perfezionare i requisiti per il diritto all assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni; in tali casi l accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta. Le sedi INPS devono verificare l esistenza dei requisiti previsti per l accesso al pensionamento con riferimento alla normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo segnalata dall azienda sul modello di domanda. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro e al lavoratore. 4 Finalità dell assegno straordinario Il regolamento del Fondo stabilisce che l assegno straordinario è finalizzato al perfezionamento dei requisiti di legge per il conseguimento della prestazione pensionistica di anzianità o di vecchiaia (articolo 5, comma 3, D.M. n. 178/2005). Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l acceso all assegno straordinario. 4.1 Assegno straordinario finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva All assegno straordinario possono essere ammessi anche i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, siano essi lavoratori privi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996, ovvero coloro che abbiano esercitato l opzione di cui all articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 355/2001 (deliberazione n. 4 del 17 maggio 2007). A decorrere dal 1 gennaio 2008, il diritto all assegno straordinario deve essere verificato in funzione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995): età non inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e 5 anni di contribuzione effettiva; ovvero, in alternativa: fino al 30 giugno 2009, i requisiti alternativi di età e contribuzione allegati alla tabella A della legge n. 247/2007; dal 1 luglio 2009, i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007.

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