Città di Tortona Provincia di Alessandria
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1 Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del18/12/2018 Comune di Tortona Pagina 1 di 8
2 REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI Sommario TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI... 3 TITOLO II VALORIZZAZIONE DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI TORTONA... 3 ART. 2 OGGETTO... 3 ART. 3 - FORME GIURIDICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI... 3 ART. 4 - PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA... 4 TITOLO III - ASSEGNAZIONE IN USO DI BENI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI NONCHE' DI ENTI O ASSOCIAZIONI PRIVATE SENZA FINE DI LUCRO AVENTI SCOPI DI UTILITA' SOCIALE... 5 ART.5 - ASSEGNAZIONE IN USO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI... 5 TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE IN USO... 5 ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO DEL BENE... 5 ART. 7 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE... 6 ART.8 - RINNOVO... 6 ART. 9 - REVOCA E DECADENZA... 6 ART. 10- DIRITTO DI RECESSO... 7 ART INTERVENTI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI... 7 TITOLO V - NORME FINALI... 7 ART NORME FINALI... 7 Comune di Tortona Pagina 2 di 8
3 REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI 1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo non occasionale, da parte di soggetti terzi, dei beni immobili di proprietà del Comune di Tortona non idonei ovvero non suscettibili di uso istituzionale concreto ed attuale, allo scopo di assicurarne la migliore fruibilità, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, evidenza pubblica e speditezza dell azione amministrativa. 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli immobili facenti parte del patrimonio abitativo definito di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi delle vigenti normative; b) gli immobili o i locali di immobili, utilizzati in modo promiscuo e temporaneo (ripetitivo o meno) da più soggetti in base ad una tariffa oraria/giornaliera (in particolare: strutture comunali di cui all'allegato A della Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 10 dicembre 2013); c) gli impianti sportivi; d) le strade e le piazze pubbliche o di pubblico transito soggette alla regolamentazione dell occupazione di suolo pubblico; e) le edicole, i chioschi e relative pertinenze; f) i parchi e i giardini; g) gli immobili concessi in uso nell ambito o a causa di appalto o concessione di servizi, di project financing o altra forma di partenariato pubblico privato. TITOLO II - VALORIZZAZIONE DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI TORTONA ART. 2 OGGETTO 1. Il presente titolo disciplina le modalità di valorizzazione, diverse dall'alienazione (la cui disciplina è contenuta nel Regolamento per l'alienazione del patrimonio comunale ), dei beni immobili inseriti, ai sensi dell art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e pertanto nel patrimonio disponibile comunale, ai fini dell'acquisizione e della valutazione di concorrenti proposte di utilizzo dei beni medesimi nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico-contabile. ART. 3 - FORME GIURIDICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 1. La valorizzazione dei beni del patrimonio disponibile è di norma effettuata mediante assegnazione in uso a terzi nelle forme e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile e più Comune di Tortona Pagina 3 di 8
4 precisamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) Contratto di locazione (art e segg. Codice Civile); b) Contratto di affitto (art e segg. Codice Civile); c) Contratto di comodato d'uso (art e segg. Codice civile), essenzialmente gratuito, solo nelle ipotesi disciplinate dal Titolo III del presente regolamento. 2. Ai sensi dell art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, il Comune può in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 3. Il Comune può altresì conferire i propri beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, da Legge n. 410/2001, e degli artt. 33 e 33 bis del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge, con modificazioni, da Legge n.111/2011. ART. 4 - PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA 1. Ai fini dell'individuazione del contraente, per tutte le tipologie contrattuali ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art.3 - comma 1, lett. c), il responsabile del programma delle alienazioni procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, per un periodo minimo di dieci giorni, di un avviso diretto alla sollecitazione dell interesse ad instaurare una trattativa privata con l Amministrazione Comunale per l'assegnazione in uso di un determinato bene immobile di proprietà comunale. 2. L avviso pubblico dovrà, in particolare, indicare le tipologie di utilizzo ammesse e il canone minimo annuale da corrispondersi al Comune, determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di analoghe caratteristiche e destinazioni d'uso, e dovrà prevedere che: a) per i lotti con pluralità di interessati, il Comune invierà agli stessi, con raccomandata a.r., formale invito ad offrire ed il lotto verrà assegnato in uso all'interessato che offrirà il canone maggiore in rialzo sul valore del canone minimo; b) per i lotti con un unico interessato, l assegnazione in uso avvenga a seguito di trattativa diretta con l interessato medesimo. 3. L Amministrazione Comunale, qualora il perseguimento dell'interesse pubblico lo richieda, potrà prevedere che l assegnazione in uso avvenga sulla base di criteri ulteriori, in aggiunta al criterio del canone maggiore di cui al comma precedente, quali a titolo esemplificativo: - le ricadute d'interesse pubblico delle attività per l esercizio delle quali viene richiesta l assegnazione del bene; - i progetti di ristrutturazione/sistemazione del bene; - la disponibilità del richiedente a condividere la sede con altri soggetti terzi. 4. L'assegnazione sarà comunque subordinata alla previa verifica del possesso, in capo al potenziale assegnatario, di tutti i requisiti e di tutti gli atti autorizzativi comunque richiesti dalle normative nazionali e regionali per lo svolgimento delle specifiche attività che l'assegnatario medesimo intenda espletare. Comune di Tortona Pagina 4 di 8
5 TITOLO III - ASSEGNAZIONE IN USO DI BENI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI NONCHE' DI ENTI O ASSOCIAZIONI PRIVATE SENZA FINE DI LUCRO AVENTI SCOPI DI UTILITA' SOCIALE ART.5 - ASSEGNAZIONE IN USO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 1. Al fine di valorizzare e sostenere le libere forme associative che possano concorrere alla cura degli interessi pubblici e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, l Amministrazione Comunale può assegnare in uso propri immobili, o locali di immobili, a canone agevolato o a titolo di comodato gratuito, ad Enti Pubblici nonché ad Enti o Associazioni private senza fine di lucro aventi scopi di utilità sociale, di cui alle vigenti normative (in particolare: D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 Codice del Terzo Settore ). 2. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle manifestazioni di interesse presentate dagli enti ed associazioni di cui al comma precedente e valutata positivamente l'utilità sociale dell'attività svolta dai medesimi, potrà disporre discrezionalmente le assegnazioni in uso dei beni richiesti ad esito di apposite trattative private instaurate con i soggetti interessati. 3. Il relativo contratto di assegnazione in uso dovrà prevedere una specifica clausola che impegni l assegnatario a mantenere la destinazione del bene a finalità di pubblico interesse. TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE IN USO ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO DEL BENE 1. Gli atti di assegnazione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico dell'assegnatario almeno i seguenti obblighi: a) il pagamento del canone per l'utilizzo da aggiornarsi annualmente nella misura dell indice ISTAT, salvi i casi di canone agevolato o di comodato gratuito di cui al Titolo III; b) le spese inerenti la manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza; c) il pagamento (o rimborso) delle utenze e spese di gestione; d) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso; e) il divieto di sub-assegnare in uso i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto e a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente disposto; f) obbligo di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi disposti dall Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento; g) altre clausole ritenute importanti, quali in particolare la stipulazione di idonee assicurazioni. 2. L'assegnatario dovrà altresì garantire un utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali Comune di Tortona Pagina 5 di 8
6 disfunzioni degli impianti. ART. 7 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE 1. La durata delle assegnazioni dei beni immobili, o di locali di beni immobili, è in genere di massimo sei anni, salvo rinnovo ai sensi del successivo art Una durata maggiore potrà essere prevista nel caso in cui l'assegnatario si impegni alla ristrutturazione e/o adeguamento degli immobili, come previsto all art.11, in considerazione del costo degli investimenti posti a carico del medesimo. ART.8 - RINNOVO 1. Le assegnazioni non si rinnovano mai tacitamente. 2. Le assegnazioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello eventualmente stabilito dall Amministrazione, in favore del soggetto assegnatario, previa verifica: a) dell'attualità e congruità del canone; b) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste; c) della proficua valorizzazione dell'immobile realizzata mediante l'assegnazione in uso oggetto del rinnovo. 3. Il rinnovo dovrà essere formalizzato con un nuovo atto di assegnazione se cambia almeno una delle condizioni principali dell atto originario, in particolare il canone (non per semplice adeguamento ISTAT). ART. 9 - REVOCA E DECADENZA 1. L'assegnazione è sempre revocabile in qualunque momento, per esigenze di interesse pubblico, anche manifestate da altri Enti o Autorità, senza diritto ad indennizzo alcuno e con un preavviso variabile da uno a sei mesi a seconda del bene e di quanto specificato nell atto di assegnazione. 2. L'assegnazione dovrà prevedere le ipotesi di decadenza con l obbligo di restituzione dell immobile libero da persone e cose, consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in: a) mancato pagamento del canone superiore a tre mensilità consecutive; b) mancato rispetto del divieto di sub-assegnazione; c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto; d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione, conduzione, gestione dell immobile, alla sicurezza degli impianti, all igiene e salute pubblica; e) modifiche soggettive tali da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. 3. Verificandosi una causa di decadenza il Comune, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà all'assegnatario l'adempimento, fissando un congruo termine, scaduto il quale potrà dichiarare decaduta la assegnazione o applicare penali fino ad un ammontare pari al 50% del canone annuo Comune di Tortona Pagina 6 di 8
7 previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell inadempimento, da stabilirsi nell atto di assegnazione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori ed eventuali danni. 4. In caso di morosità potrà essere concordare un piano rateizzato del debito fino ad un massimo di dodici mensilità (in ragione dell entità del debito e del canone) senza interessi, da pagarsi unitamente al canone in corso. ART. 10- DIRITTO DI RECESSO 1. E data facoltà all'assegnatario di poter recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone avviso scritto motivato, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e continuando a versare il canone per il periodo relativo e sino all effettivo rilascio se successivo alla data del recesso. ART INTERVENTI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI 1. In caso di esecuzione da parte dell utilizzatore di opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento alla normativa igienico sanitaria e di sicurezza che sarebbero a carico della proprietà comunale, ovvero di altro eventuale intervento comunque previsto a carico della proprietà comunale, il contratto di assegnazione potrà prevedere lo scomputo dal canone, ovvero, in caso di comodato gratuito o di canone agevolato, nei soli casi ammessi dall'art del codice civile, lo scomputo dagli oneri delle utenze, alle seguenti condizioni: a) presentazione di preventivo/computo metrico dettagliato dei lavori, da presentare prima dell avvio degli stessi, e conseguente assenso del Comune sulla tipologia di lavori e sulla congruità dei prezzi; b) presentazione al Comune di idoneo titolo edilizio (se prescritto per legge) tramite un tecnico di fiducia scelto dall utilizzatore; c) presentazione di regolari certificazione e dichiarazioni di conformità per gli impianti; d) verifica finale da parte dei competenti Uffici comunali; e) spesa fatturata e quietanzata a nome dell utilizzatore o ricevuta di acquisto del materiale nel caso di lavori eseguiti in economia (se ammissibili) e conteggio manodopera. 2. Tutte le addizioni e migliorie apportate all immobile e oggetto di scomputo saranno acquisite alla proprietà del Comune. 3. In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza o di mancato rinnovo, per cause imputabili all'utilizzatore del bene immobile, non sarà riconosciuto alcun indennizzo per le opere non scomputate. In caso di revoca anticipata da parte del Comune, l'utilizzatore avrà diritto ad un equo rimborso rapportato all entità delle opere e alla minor durata del rapporto. TITOLO V - NORME FINALI ART NORME FINALI 1. II presente regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione per quindici giorni all albo pretorio del Comune, a seguito dell esecutività dell atto consiliare di approvazione. 2. A seguito dell'entrata in vigore, eventuali rinnovi dei contratti in essere dovranno recepire le norme Comune di Tortona Pagina 7 di 8
8 del presente regolamento. 3. Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute nonché le modifiche non sostanziali, finalizzate ad interpretare e dettagliare i principi ivi contenuti, sono di competenza della Giunta Comunale. Comune di Tortona Pagina 8 di 8
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