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1 C O M U N E D I C A M E R A N O REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL USO DEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del Indice Premessa: Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Forme giuridiche di assegnazione dei beni ART. 3 - Assegnatari dei beni immobili ART. 4 Determinazione dei corrispettivi dei contratti per l uso degli immobili comunali ART. 5 Criteri e procedimento di assegnazione di beni immobili ART. 6 Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell associazionismo ART. 7 Compensazione canoni di locazione ART. 8 Obblighi dell assegnatario ART. 9 Clausole di recesso e risoluzione ART. 10 Normativa transitoria e finale

2 PREMESSA Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi 1. Il Comune di Camerano è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla normativa vigente in: a) Beni del patrimonio disponibile: non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile. b) Beni del patrimonio indisponibile: destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del codice civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all art.828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l uso stesso. Normalmente l utilizzazione, finchè permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. Il concessionario deve essere individuato mediante procedimenti che assicurino il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. c) Beni del demanio comunale: destinati per loro natura o per le caratteristiche conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono inalienabili e possono essere dati in uso a soggetti terzi soltanto attraverso provvedimenti di diritto pubblico quali, principalmente, la concessione amministrativa, con essa l Amministrazione mantiene una serie di prerogative volte a regolare, compatibilmente con l interesse pubblico, l uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è deputato. 2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano dall inventario predisposto dall Amministrazione comunale. 3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con specifico provvedimento (di classificazione e declassificazione) dell organo competente, essere trasferito da una categoria di appartenenza all altra in base all effettiva destinazione d uso e alla natura del contratto. 1. Il presente Regolamento. ARTICOLO 1 Ambito di applicazione - disciplina l utilizzo da parte di associazioni come identificate al successivo art 3 degli immobili comunali facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di Camerano, per finalità non commerciali o private; - ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni, la trasparenza e l imparzialità dell azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.

3 ARTICOLO 2 Forme giuridiche di assegnazione dei beni 1) Modalità e criteri per l assegnazione a terzi di beni patrimoniali disponibili. L assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dalla Legge 392/1978, dalla L. 431/1998 e dal titolo III libro IV del Codice Civile e più precisamente: - contratto di locazione ( artt e segg. Codice Civile ) - contratto di affitto ( art e segg. Codice Civile ) - contratto di comodato ( artt e segg Codice Civile ) ARTICOLO 3 Assegnatari dei beni immobili Fermo restando che l Amministrazione si riserva prioritariamente di definire l utilizzo degli spazi a disposizione sulla base di propri progetti, possono essere assegnatari di beni immobili comunali : - Organizzazioni di volontariato che operano sul territorio Comunale o che intendono operarvi iscritte nel relativo registro regionale di cui alla Legge 266/ Associazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell art. 1 della L. 383/2000 che operano sul territorio Comunale o che intendono operarvi. - Associazioni operanti sul territorio comunale iscritte all Albo Comunale delle Associazioni, non ricomprese nei punti precedenti che svolgono attività di carattere sociale, culturale, sportivo e di aggregazione senza finalità di lucro. ARTICOLO 4 Determinazione dei corrispettivi dei contratti per l uso degli immobili comunali 1. Nella stipula dei contratti per l utilizzo di beni immobili, il canone da corrispondere al Comune per l utilizzo dell immobile comunale è determinato sulla base dei valori desumibili dall Osservatorio Immobiliare dell Agenzia Territoriale. 2. I canoni di locazione, riconducibili al patrimonio disponibile dell ente, sono annualmente aggiornati sulla base dell indice Istat nel modo seguente: 75% della variazione assoluta in aumento dell indice dei prezzi al consumo accertato dall Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, relativamente ai canoni di locazione. 3. Per gli immobili locati per attività di carattere sociale, culturale, turistico ad Enti ed Associazioni, preventivamente individuati dall Amministrazione Comunale, la suddetta stima tecnica come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato, sarà rimodulata applicando le percentuali di riduzione indicate al successivo articolo 6.

4 ARTICOLO 5 Criteri e procedimento di assegnazione di beni immobili 1.Gli immobili sono assegnati alle associazioni a seguito di partecipazione a Bando pubblicato dal Comune e successiva istruttoria svolta dall Ufficio Segreteria con l ausilio ove necessario dell Ufficio Tecnico in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza: a) Iscrizione all albo comunale delle Associazioni b) riconoscimento della funzione svolta come rilevante per fini pubblici o per l interesse collettivo, dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti; c) tipo di attività che l Associazione intende svolgere nel bene immobile comunale per il quale viene richiesta l assegnazione; d) condizione del soggetto richiedente di non morosità nei confronti dell Ente; e) atruttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente. 2. Le istanze devono essere corredate di atto costitutivo e statuto ove esistenti se non già presenti agli atti del Comune), rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell ultimo anno finanziario, relazione sulle attività svolte nell anno precedente. 3. Nel caso che più Associazioni richiedano lo stesso immobile, l Amministrazione Comunale al fine di condividere gli spazi con altre Associazioni, che comunque dovranno rientrare nelle fattispecie di cui all art. 3, potrà valutare di assegnare lo stesso all Associazione più rappresentativa per struttura e dimensione organizzativa, stipulando con questa il relativo contratto di comodato o locazione. Sarà cura dell Associazione assegnataria regolamentare i rapporti organizzativi con le altre Associazioni, nonché la ripartizione delle spese ( quota parte locazione, utenze, manutenzioni ordinarie e di gestione in generale). 4. Si possono assegnare in comodato i beni immobili del patrimonio disponibile, non utilizzati per fini istituzionali, in favore di quelle Associazioni iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla L. 383/2000 o iscritte nei Registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91per il perseguimento dei propri fini istituzionali così come previsto dall art. 32 comma 1) della L. 383/2000. Tali Associazioni devono comunque essere iscritte all albo comunale delle Associazioni. 5. Si possono assegnare in locazione a canone agevolato rispetto a quello di libero mercato i beni immobili del patrimonio disponibile, non utilizzati per fini istituzionali, in favore di quelle Associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio comunale (iscritte all albo comunale delle Associazioni) che non rientrano fra le Associazioni iscritte alla Legge 266/91 o alla Legge 383/ Gli immobili non possono essere sub-locati dai soggetti assegnatari. 7. Previa autorizzazione del comune è consentita l eventuale condivisione di locali con altre associazioni (ai sensi e secondo modalità del precedente punto 3), che rientrino nelle fattispecie di cui all art 3 del presente regolamento. 8. Il competente ufficio comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni effettuate in comodato o a canone ridotto. A tale scopo, i soggetti assegnatari sono tenuti ad inviare al Comune annualmente: a) rendiconto approvato e bilancio preventivo; b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate.

5 9. La durata della locazione o del comodato non può essere superiore a sei anni E vietato il tacito rinnovo. ARTICOLO 6 Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell associazionismo 1. I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato con le forme giuridiche di cui all art. 3, possono essere assegnatari di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell Amministrazione, con una riduzione del canone locativo, previamente determinato con le modalità indicate all art. 4, secondo le percentuali di seguito indicate: a) 100% (comodato) per i soggetti operanti in associazioni di promozione sociale, o associazioni di volontariato di cui alla L. 383/2000 o 266/91.. L assegnazione del bene sarà approvata con ogni onere accessorio da porsi a carico dell assegnatario (luce, acqua, gas, rifiuti, telefono, manutenzioni ordinarie); b) 75% (locazione agevolata) per i soggetti operanti in associazioni di carattere sociale, culturale, sportivo, turistico (iscritte all albo comunale delle associazioni) non rientranti fra le Associazioni iscritte alla Legge 266/1991 o 383/2000, che svolgono la loro attività, integrativa e complementare alle attività istituzioni dell Ente locale, senza scopo di lucro.. L assegnazione del bene sarà approvata con ogni onere accessorio da porsi a carico dell assegnatario (luce, acqua, gas, rifiuti, telefono, manutenzioni ordinarie); ARTICOLO 7 Compensazione canoni di locazione 1. La compensazione con i canoni di locazione è ammessa qualora l utilizzatore dell immobile si impegni ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione e di ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell immobile, mantenendone inalterata la destinazione d uso, qualora l Amministrazione sia impossibilitata ad intervenire direttamente. 2. I lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere richiesti per iscritto e preventivamente concordati con il Comune, nonché essere in regola con le normative vigenti in materia di lavori e sicurezza. 3. La relativa spesa dovrà essere impegnata nel bilancio dell ente e contestualmente dovrà essere accertata l entrata del canone di locazione rideterminato in base allo scomputo effettuato nell ambito della durata del contratto senza che ciò ne comporti una proroga nel caso che l importo dei lavori effettuati sia superiore all importo totale del canone di locazione. ARTICOLO 8 Obblighi dell assegnatario 1. I contratti di locazione dei beni comunali, assegnati come sopra definiti, devono prevedere a carico del locatario:

6 a) L obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l utilizzo; b) L onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria come definite dall art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457; c) L obbligo di volturare tutte le utenze (acqua, energia, gas) entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o a provvedere, a consuntivo delle spese, alla corresponsione di una somma onnicomprensiva del canone e delle quota parte utenze e manutenzioni nel caso che, per la limitata durata dell assegnazione ovvero per motivazioni di ordine tecnico attestate dal competente ufficio tecnico comunale, non sia conveniente procedere alla intestazione delle utenze al concessionari. d) Il pagamento delle spese di gestione. e) La stipulazione di idonea polizza assicurativa o al versamento di una cauzione, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, per un importo proporzionato alla durata della locazione o del comodato a garanzia del corretto uso dei locali. Sulla somma assicurata o sulla cauzione il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti. f) La stipulazione dell assicurazione contro i danni RCT g) A garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni delle normative in vigore in tema di impianti e sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. h) A trasmettere al I Settore, una relazione consuntiva delle attività dell anno precedente, contenente in particolare il numero e la natura delle attività svolte in favore della collettività. i) La restituzione dei locali nella loro integrità salvo il normale deterioramento. j) A consentire che al termine della locazione o concessione, tutte le addizioni e/o migliorie apportate all immobile locato o concesso, previa autorizzazione del Comune, vengono acquisite alla proprietà comunale senza diritto a rimborso o a indennizzo di sorta. ARTICOLO 9 Clausole di recesso e risoluzione 1. E facoltà delle parti recedere di comune accordo in qualsiasi momento dal contratto. 2. E facoltà dell assegnatario recedere dal contratto dandone comunicazione al comune mediante lettera raccomandata A/R o Pec almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. 3. E facoltà da parte del Comune revocare l assegnazione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi e mediante comunicazione per lettera Raccomandata A/R o Pec, per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale o in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni imposte all assegnatario con l obbligo di restituzione dell immobile libero da persone e cose. 4. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento del canone o del corrispettivo, mancato pagamento delle utenze o per inadempienza circa la manutenzione ordinaria.

7 ART. 10 Normativa transitoria e finale 1. I contratti di diritto stipulati o rinnovati in data anteriore all entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza. 2. Con riferimento ai nuovi contratti, saranno applicati i criteri e le modalità previste nel presente Regolamento. ======================

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