STUDIAMO INSIEME IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2016 /2018

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1 Il Prontuario è stato elaborato per i nostri delegati e simpatizzanti UIL FPL DEL LARIO Prontuario del Corso Enti locali Manda una mail a lario@uilfpl.it con Nome, Cognome e luogo di lavoro STUDIAMO INSIEME IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2016 / Ottobre 2018 UIL FPL DEL LARIO Aggiornamento

2 PART TIME (Art. 53, 54, 55 del CCNL del 21/05/2018, D.Lgs. 81/2015, Legge 662/1996) 1 Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione,nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni organizzative. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all unità. La durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa (è una facoltà per l ente e non un diritto per il richiedente) dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto: - nel caso si determini il superamento del contingente massimo; - nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi anche potenziale con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente; - nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme materia di incompatibilità e di conflitto di interessi, possono svolgere un altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l iscrizione ad albi professionali ove ciò è consentito dall ordine. TIPOLOGIE DI PART TIME Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).

3 LAVORO SUPPLEMENTARE Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell orario ordinario di lavoro. 2 Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto (art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del ), maggiorata di una percentuale pari al: 15% qualora le ore di lavoro supplementari siano contenute nel limite massimo (25% della durata dell orario di lavoro a tempo parziale concordata), 25% qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo (25% della durata dell orario di lavoro a tempo parziale concordata), ma rientrino comunque entro l orario ordinario di lavoro I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. LAVORO STRAORDINARIO Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell orario normale di lavoro. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario (art. 14 del CCNL dell ed all art.38 del CCNL del ). Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con una maggiorazione di una percentuale pari al: 15% Straordinario diurno (dalle alle 22.00) 30% Straordinario notturno o festivo (dalle alle dei giorni feriali e dalle alle dei giorni festivi) 50% Straordinario festivo notturno (dalle alle dei giorni festivi)

4 Tempo parziale orizzontale COMPUTO PERMESSI / FERIE 3 a) I permessi a giornata (compreso ferie e giornate di riposo) non subiscono alcuna riduzione proporzionale in base alla percentuale del part time. Resta inteso che il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. TIPO TEMPO PIENO ORE PART TIME ORIZZONTALE FERIE GG FESTIVITA' SOPPRESSE GG MOTIVI PERSONALI GG CONCORSI ESAMI GG MATRIMONIO GG LEGGE 104 GIORNATA GG b) I permessi ad ore sono riproporzionati in base alla percentuale di part time. TIPO TEMPO PIENO ORE PART TIME ORIZZONTALE LEGGE 104 ORE HH MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI HH ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI HH ,5 15 Tempo parziale verticale / misto a) I permessi a giornata (compreso ferie e giornate di riposo) sono riproporzionati in base alle giornate di lavoro settimanali, con arrotondamento all unità se la frazione decimale è superiore a 0,50. Resta inteso che il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l intero periodo di congedo di maternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

5 Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i permessi per maternità, il congedo per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. 4 In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. TIPO TEMPO PIENO GIORNI LAVORATIVI SETTIMANALI PART TIME VERTICALE FERIE GG FESTIVITA' SOPPRESSE GG MOTIVI PERSONALI GG CONCORSI ESAMI GG LEGGE 104 GIORNATA GG b) I permessi ad ore sono riproporzionati in base alle ore di part time. TIPO TEMPO PIENO ORE PART TIME VERTICALE LEGGE 104 ORE HH MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI HH ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI HH ,5 15 TRATTAMENTO ECONOMICO Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposti per intero gli assegni al nucleo familiare.

6 ASSENZE PER L ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI (Art. 35 CCNL del 21/05/2018) 5 Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso sono riproporzionate. I permessi orari: a) sono incompatibili con l utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. Nell ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall attestazione di presenza presso la struttura. Per le finalità sopra riportate, (espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) il dipendente, può sempre fruire in alternativa ai permessi di cui trattasi, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva. FRUIBILITA A GIORNATA Detti permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. COSA FARE PER POTER FRUIRE DEL PERMESSO - DOCUMENTAZIONE Per poter usufruire dei permessi è necessario inserire la richiesta di autorizzazione nel portale del dipendente e verificare, prima della fruizione, che siano stati autorizzati dal Dirigente. La domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere

7 presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l inizio dell orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario 6 L assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L attestazione deve essere inoltrata all ente o dal dipendente oppure a cura del medico o della struttura, anche per via telematica. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione telematica di malattia del medico curante; b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Nei casi in cui l incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

8 PERMESSI BREVI (Art. 33-bis CCNL del 21/05/2018) 7 Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. In considerazione che l art. 20 al comma 3 prevede che il recupero delle ore non lavorate avvenga secondo modalità stabilite dal dirigente, al fine di un corretto utilizzo dei buoni pasto, allo scopo anche del contenimento della spesa, i dipendenti che usufruiscono dei permessi brevi art. 20 dovranno effettuare il recupero delle ore utilizzando modalità tali che non prevedano il diritto all assegnazione del buono pasto aggiuntivo (Circolare interna del 06/10/2011). COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per poter usufruire del permesso, prima della fruizione, è necessario essere autorizzati dal Dirigente. Successivamente occorre concordare con il Dirigente le modalità di recupero delle ore non lavorate. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, come previsto dal CCNL, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente. COME SONO RETRIBUITI Durante il predetto periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi strettamente connessi all effettiva prestazione di servizio.

9 PERMESSI RETRIBUITI PER CONCORSI ED ESAMI (Art. 31 CCNL del 21/05/2018) 8 A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione, debitamente documentata, a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno. Poiché la fruizione del permesso è strettamente connessa ai giorni di svolgimento delle prove, non è possibile ricomprendere nel medesimo permesso i giorni necessari per la preparazione degli esami o i giorni viaggio necessari per raggiungere la sede dell esame. Il permesso per concorsi ed esami può essere richiesto per partecipare a selezioni di mobilità tra enti, a seguito avviso pubblico, purché venga espletata una selezione con valutazione comparativa. Il permesso sopra richiamato può essere fruito cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per poter usufruire del permesso è necessario inserire la richiesta di autorizzazione nel portale del dipendente e verificare, prima della fruizione, che sia stato autorizzate dal Dirigente. Successivamente dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la partecipazione al concorso o all esame sostenuto. COME SONO RETRIBUITI Durante il periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative e le indennità per specifiche responsabilità, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

10 PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO (Art. 31 CCNL del 21/05/2018) 9 A domanda del dipendente sono concessi massimo tre giorni retribuiti per evento connesso a lutto per: coniuge, convivente di fatto (ai sensi dell art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016), parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado. A titolo informativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile. Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1, commi 36 della legge n. 76/2016). Il permesso può essere fruito entro 7 giorni lavorativi dal decesso. I permessi sopra richiamati possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. La fruizione del permesso per lutto sospende le ferie. COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per poter usufruire del permesso è necessario autorizzazione, prima della fruizione, dal Dirigente. Successivamente dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva inerente il decesso ed il grado di parentela, ai sensi dell'articolo 46 o 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n COME SONO RETRIBUITI Durante il periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative e le indennità per specifiche responsabilità, l indennità di funzione cui all art. 68, comma 2, rispettivamente, lett e) ed f, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

11 PERMESSI RETRIBUITI PER MATRIMONIO (Art. 31 CCNL del 21/05/2018) 10 Il dipendente ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Il permesso può essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Il permesso sopra richiamato non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio. COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per poter usufruire del permesso è necessario autorizzazione, prima della fruizione, dal Dirigente. Successivamente dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva inerente il decesso ed il grado di parentela, ai sensi dell'articolo 46 o 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n COME SONO RETRIBUITI Durante il periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative e le indennità per specifiche responsabilità, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

12 PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (Art. 32 CCNL del 21/05/2018) 11 A domanda del dipendente possono essere concessi nell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari. Detti permessi orari retribuiti: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso. Il lavoratore deve motivare la richiesta di fruizione dei permessi retribuiti. Infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell'istituto, il datore di lavoro pubblico non è obbligato a concedere il permesso, potendo, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenuti prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziato nella domanda. Appare evidente, pertanto, che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione del permesso. Conseguentemente, ove la richiesta non appaia del tutto motivata o adeguatamente giustificata, a seguito della comparazione degli interessi coinvolti di cui si è detto, il datore di lavoro potrà far valere la prevalenza delle esigenze di servizio, negando la concessione del permesso; COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per poter usufruire del permesso è necessario autorizzazione, prima della fruizione, dal Dirigente. COME SONO RETRIBUITI Durante il periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative e le indennità per specifiche responsabilità, l indennità di funzione cui all art. 68, comma 2, rispettivamente, lett e) ed f, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

13 PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (Art. 45 CCNL 21/05/2018) 12 Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all inizio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore. I permessi per diritto allo studio spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Tali lavoratori a tempo determinato: rientrano comunque nell ambito del limite massimo percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato; hanno diritto ai permessi per diritto allo studio nella misura massima individuale di 150 ore riproporzionate alla durata temporale, nell anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all art. 10 della legge n. 300 del I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Il personale interessato ai corsi ha diritto all assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l ultimo e successivamente quelli che, nell ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). Nell ambito di ciascuna delle fattispecie richiamata, la precedenza è accordata, nell ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o postuniversitari. Qualora a seguito dell applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l ordine decrescente di età. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in

14 proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale. 13 Per sostenere gli esami relativi ai corsi sopra indicati il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami (previsti dall art. 31, comma 1, lettera a), primo alinea del CCNL del 21/05/2018). COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati devono presentare, prima dell inizio dei corsi, autocertificazione di iscrizione. I beneficiari, per poter usufruire delle ore di permesso per diritto allo studio devono essere autorizzati, prima della fruizione, dal Dirigente. Successivamente il dipendente è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 o 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 inerenti la partecipazione alle lezioni o gli esami sostenuti, anche se con esito negativo. COME SONO RETRIBUITI Durante il predetto periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi strettamente connessi all effettiva prestazione di servizio.

15 PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE O DI EMOCOMPONENTI (legge 13 luglio 1967, n. 584, legge 4 maggio 1990, n. 107, D.M. 8 aprile 1968, Legge 21 ottobre 2005 n. 219, D.M. 3 marzo 2005, art. 33 CCNL 21/05/2018) 14 I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell art. 8 della legge 23 aprile 1981, n Il dipendente che fruisce dei permessi deve comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l inizio dell orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedono limitazioni dell indennità economica di malattia per durata e ammontare. Al datore di lavoro vengono certificati, a cura del servizio di immunoematologia e trasfusione o del centro trasfusionale o dell unità di raccolta, l accesso e le pratiche delle donazioni cui è stato sottoposto il dipendente donatore di sangue. Il certificato predetto deve esser rilasciato su di un modello intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità. Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato, con l indicazione del giorno e dell ora, attestante la mancata o parziale donazione. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per poter usufruire del permesso è presentare domanda con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l inizio dell orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. Prima della fruizione, occorre verificare che sia intervenuta l autorizzazione del Dirigente. Successivamente dovrà essere presentata il certificato del servizio di immunoematologia e trasfusione o del centro trasfusionale o dell unità di raccolta COME SONO RETRIBUITI Durante il predetto periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi strettamente connessi all effettiva prestazione di servizio.

16 FERIE (Arrt. 28, 30 CCNL del 21/05/2018) 15 Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Neo assunti tramite concorso o selezione GG. LAVORATIVE GG. FERIE GG. RIPOSO NOTE Nei primi tre anni dalla data di assunzione (esempio assunzione 18/9/2011, scadenza triennio 17/9/2014) Dopo tre anni (esempio assunzione dall assunzione 18/9/2011, incremento tramite concorso o giorni di ferie dal selezione /9/2014) E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo (8 settembre). Le ferie e le giornate di riposo coprono l intera giornata (ventiquattro ore dalla mezzanotte del giorno richiesto). In tale periodo il dipendente non può prestare alcuna ora di lavoro e non può essere reperibile. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. L ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Se non diversamente disposto dal dirigente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ogni dipendente deve aver fruito di almeno 2 settimane di ferie e di tutti i giorni di riposo (festività soppresse). Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

17 Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E cura del dipendente informare tempestivamente l ente, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. 16 Le ferie sono altresì sospese per lutto. Le ferie maturano anche nei periodi di assenza per malattia o infortunio. FERIE E RIPOSI SOLIDALI Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità sopra considerate, possono presentare specifica richiesta all Ufficio Gestione Risorse Umane, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. Ricevuta la richiesta, l Ufficio Gestione Risorse Umane rende tempestivamente nota a tutto il personale l esigenza, garantendo l anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati. Una volta acquisiti, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

18 COSA FARE PER USUFRUIRE DELLE FERIE Per poter usufruire delle ferie o delle giornate di riposo è necessario, prima della fruizione, che siano state autorizzate dal Dirigente. 17 COME SONO RETRIBUITI Durante il periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità. MALATTIA (Art. 36 CCNL del 21/05/2018, art. 71 1^ e 3^ comma D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, art. 20 DPR n.1026 e art. 17 comma 2 lett. a) D.Lgs.151/2001) COMPORTO Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi (cd. periodo di comporto). Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. Superato detto periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuiti, in casi particolarmente gravi. Prima di concedere quest ultimo ulteriore periodo di assenza, l'ente, dandone preventiva comunicazione all interessato o su iniziativa di quest ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. L ente può richiedere, l accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l impossibilità di rendere la prestazione.. I periodi di assenza per malattia, salvo l ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Le assenze per malattia sono registrate sulla base della certificazione telematica rilasciata dal medico convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale o dalla struttura ospedaliera. In caso di malattia protratta con la presentazione di più certificati, dovendosi presumere la continuità dell episodio morboso, per consolidata giurisprudenza, le assenze verranno computate senza interruzioni, comprendendo anche le giornate non lavorative (sabato, domenica e festività infrasettimanali) TERAPIE SALVAVITA In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l emodialisi, la chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti all effettuazione delle citate terapie, nonché i giorni di assenza

19 dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa (quest ultimi per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare). 18 In tali giornate il dipendente ha diritto all intera retribuzione L attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati con documentazione riportante, oltre alla prognosi, anche la specifica che trattasi di assenza relativa a grave patologia che richiede terapie salvavita. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall organo medico competente. MALATTIA DETERMINATA DA GRAVIDANZA L assenza per malattia determinata da gravidanza ivi compreso il periodo di riposo conseguente ad un esame prenatale (es. amniocentesi) è esclusa dal periodo di comporto. TRATTAMENTO ECONOMICO Il trattamento economico durante il periodo di malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto I trattamenti accessori correlati alla performance dell anno competono, se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell attività svolta nel corso dell anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. Durante l assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Il trattamento economico fondamentale che è corrisposto nei primi dieci giorni di assenza per malattia, corrisponde allo stipendio tabellare iniziale, la progressione economica orizzontale, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, eventuali assegni ad personam, come meglio specificato nell orientamento ARAN (795-21C7). I primi 10 giorni di assenza, in caso di più certificati, sono computati, senza interruzione comprendendo anche le giornate non lavorative (sabato, domenica, festività infrasettimanale), dovendosi presumere la continuità dell episodio morboso, a meno che non sia fornita la prova contraria da parte del lavoratore, con la specifica, nella certificazione medica, di inizio nuovo periodo di malattia. Esempio: 1^ episodio morboso (inizio malattia) da martedì 1.10 a venerdì 4.10 gg. 4 2^ episodio morboso da lunedì 7.10 a venerdì gg. 5:

20 a) se sul 2 certificato viene segnalato inizio malattia si considera un episodio separato dal precedente e si procede quindi alla decurtazione su giorni 9; b) se sul certificato viene segnalata la continuazione ovvero non risulta alcuna indicazione, si considerano gg. 11 di malattia consecutivi con decurtazione su giorni Le eccezioni previste nella normativa in oggetto, consentono di retribuire, senza decurtazioni le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day- hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day- service, pre-ospedalizzazione e prericovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza. VISITE FISCALI L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l INPS che provvede anche d ufficio. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, durante le fasce di reperibilità: , (in vigore dal 04 febbraio 2010). Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, in ogni caso documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all ufficio Gestione Risorse Umane (solo durante l orario di servizio dell ufficio diversamente se possibile deve inviare una mail oppure comunicarlo entro le ore 09:00 del primo giorno utile). Per espressa disposizione normativa le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all effettuazione della visita, tenendo conto dell esigenza di contrastare e prevenire l assenteismo fermo restando l obbligo di dare corso sin dal primo giorno di assenza alla richiesta di effettuazione della visita fiscale, se la malattia insorge nei giorni immediatamente precedenti o successivi ad un giorno non lavorativo. La visita fiscale per la malattia insorta nei giorni immediatamente precedenti o successivi ad un giorno non lavorativo sarà effettuata d ufficio. Per le assenze per malattia insorte in altre giornate lavorative l Ufficio Gestione Risorse Umane darà corso, in ottemperanza a quanto disposto dal DD.Lgs. 165/2001, alla richiesta di visita fiscale salvo diversa disposizione da parte del Dirigente datore di lavoro del dipendente assente che, sulla base delle valutazioni previste dalla norma, dovrà richiedere di non procedere alla visita.

21 COSA FARE IN CASO DI MALATTIA - DOCUMENTAZIONE L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza e all ufficio Gestione Risorse Umane tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. Il medico curante o il suo sostituto è tenuto a trasmettere on line il certificato di malattia. 20 La certificazione rilasciata dagli ospedali in caso di ricovero (compreso Day hospital, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e prericovero) è considerata documento giustificativo dell assenza di malattia, per tutto il periodo del ricovero. L assenza per malattia determinata da gravidanza ivi compreso il periodo di riposo conseguente ad un esame prenatale (es.amniocentesi) deve essere certificata oltre che con le consuete modalità sopra descritte per la malattia, anche con una certificazione da consegnare all Ufficio gestione risorse umane attestante che il periodo di assenza è determinato da gravidanza Quindi, in sintesi, si raccomanda: il rispetto della presenza presso il proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, e di mettere in atto tutti i comportamenti necessari per consentire l effettuazione della visita di controllo; di verificare con il Medico Curante la correttezza dell indirizzo che poi indicherà nel certificato, segnalando al Medico stesso, eventuali particolarità o criticità che potrebbero rendere difficoltosa l individuazione del domicilio al Medico Fiscale; di comunicare tempestivamente la variazione del domicilio già noto all Amministrazione ed indicato sul certificato medico; di comunicare tempestivamente l eventuale necessità di allontanarsi dal domicilio, per effettuazione di visite mediche/esami durante le fasce di reperibilità, e di farsi rilasciare la relativa attestazione che dovrà essere sempre consegnata all Ufficio GRU.

22 REPERIBILITA E DECURTAZIONE DELLA MALATTIA 21 FATTISPECIE Malattia con certificato rilasciato dal medico del S.S.N REPERIBILITA NELLE FASCE DECURTAZIONE PRIMI 10 GG COMPORTO ART. 21 CCNL 6/7/95 SI SI SI Infortunio NO NO NO Ricovero ospedaliero NO NO SI Day hospital, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, day-surgery, day-service, preospedalizzazione e prericovero Patologie gravi che richiedono terapie salvavita (ricovero, day hospital o assenza per malattia per sottoporsi alla terapia salvavita, nonché i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie sino ad un massimo di 4 mesi nell anno solare) Malattia per l espletamento di visite, terapie, prestazioni od esami specialistici (escluse terapie salvavita) Malattia determinata da gravidanza (*) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67% NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI (*) Oltre alla gravidanza l art. 20 DPR 1026/76 prevede anche malattie determinate da puerperio. Il puerperio sembra una terminologia medica che si riferisce al periodo intercorrente tra la fine del parto e il ritorno alle condizioni preesistenti l inizio alla gestazione da parte della donna, di durata pari a circa 6-8 settimane. E quindi un periodo coperto dal congedo obbligatorio di maternità, per questo nelle schede non viene evidenziato.

23 PERMESSI PER ASSISTENZA DISABILI (Art. 33 Legge 104/1992, art. 20 Legge 53/2000, D.Lgs. 151/2001, art. 33 CCNL 21/05/2018) 22 ASSISTENZA CONIUGE, PARENTI, AFFINI Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabile anche in ore, ma non per frazioni di ore (circolari INPS 45/2011 e 100/2012, conferenza dirigenti del 20/09/2017), coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno. Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale a 18 ore per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di lavoratore a tempo parziale verticale: 1. nell ipotesi di prestazione articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, il numero di giorni di permesso non subisce riproprorzionamenti è pertanto confermata la misura massima di 3 giorni; 2. nell ipotesi di prestazione articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate inferiore al 50% di quello ordinario il numero dei giorni di permesso (tre) va mensilmente ridimensionato in proporzione ai giorni lavorativi con arrotondamento all unità superiore se la frazione è pari o superiore a (Esempio A: part time verticale su due giorni 2/5*3=1.2 > arrotondato a 1. In caso di lavoratore a tempo parziale orizzontale, il numero dei giorni mensili è comunque pari a 3. Per quanto riguarda invece il limite orario mensile, lo stesso deve essere riproporzionate in base alle ore del rapporto di lavoro a tempo parziale (Esempio A:part time verticale su quattro giorni per 28 ore settimanali 28/36*18=14 Esempio B: part time orizzontale per 25 ore settimanali 25/36*18=12.5 > 13 ore). Nel caso in cui il dipendente a tempo pieno intende fruire nello stesso mese sia di permessi orari sia di permessi a giornata, ogni giornata avrà la durata convenzionale di 6 ore a prescindere dall orario di lavoro previsto per lo stesso giorno. Per i lavoratori a tempo parziale la durata convenzionale in ore di una giornata di permesso, sarà calcolata in base ai giorni lavorativi e alle ore del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la formula N. ore di permesso spettanti / N. giorni di permesso spettanti. Esempio A: part time verticale 28 ore settimanali su quattro giorni N. ore di permesso spettanti 28/36*18=14 N. giorni di permesso spettanti 4/5*3=2.4 > arrotondato a 2 durata convenzionale in ore di una giornata di permesso 14/2=7 Esempio B: part time verticale 18 ore settimanali su tre giorni N. ore di permesso spettanti 18/36*18=9 N. giorni di permesso spettanti 3/5*3=1.8 > arrotondato a 2 durata convenzionale in ore di una giornata di permesso 9/2=4.5 > arrotondato a 5

24 Esempio C: part time orizzontale 28 ore settimanali N. ore di permesso spettanti 28/36*18=14 N. giorni di permesso spettanti 3 durata convenzionale in ore di una giornata di permesso 14/3=4.67 > arrotondato a 5 23 A titolo informativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono parenti di terzo grado: zii, nipoti di zii, bisnonni; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati in quanto fratelli o sorelle del coniuge, nonni del coniuge. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. INPS 155/2010). Non sono considerati pertanto ricoveri a tempo pieno: i ricoveri in day-hospital i ricoveri in centri diurni con finalità assistenziali, riabilitative, relazionali Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono: interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio INPS n del 28 maggio 2010). In questo caso il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi presentando: la richiesta di cure specialistiche o di terapie particolari per il disabile ricoverato, rilasciata da un sanitario; la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure; apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate; ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7). Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave con tre giorni di permesso per ogni assistito, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In tale ipotesi il lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili. Il lavoratore che usufruisce dei permessi in oggetto per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

25 Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste. 24 ASSISTENZA FIGLI DISABILI Per l assistenza del bambino con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori, anche adottivi, possono fruire, alternativamente, e a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, (a meno che sia richiesta dai sanitari di detti istituti la presenza del genitore): fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, del prolungamento del periodo di congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dell ordinario congedo parentale, non superiore a tre anni (articolo 33, comma 1 D.Lgs. 151/2001); fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, di due ore di riposo giornaliero retribuito, per le giornate lavorative di almeno 6 ore, o di un ora di riposo giornaliero retribuito, per le giornate lavorative inferiori a 6 ore (articolo 42 comma 1 D.Lgs. 151/2001 e articolo 33, comma 2, legge 104/1992, circolare INPS291/2005); di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa nell ambito del mese (articolo 33, comma 3, legge 104/1992). Si sottolinea che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell arco del mese. DIPENDENTE DISABILE Il dipendente maggiorenne con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito per le giornate lavorative di almeno 6 ore, o di un ora di riposo giornaliero retribuito, per le giornate lavorative inferiori a 6 ore (articolo 33, comma 2, legge 104/1992); di tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabile anche in ore (articolo 33, comma 3 legge 104/1992). Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale a 18 ore per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno. COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per poter usufruire dei permessi della Legge 104 occorre produrre: richiesta di fruizione dei permessi verbale della commissione medico-legale dell ASL che accerti, per la persona bisognosa di assistenza o per il lavoratore, lo stato di handicap in condizione di gravità. dichiarazione di responsabilità e consapevolezza dichiarazione sostitutiva atto di notorietà Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare al proprio Dirigente all inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica

26 l assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l inizio dell orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso. 25 CONGEDO DI PATERNITA (Art. 28 D.Lgs. 151/2001, art. 43 CCNL 21/05/2018) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto al congedo di paternità presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Nel periodo di congedo di paternità, al lavoratore, spettano l intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all effettivo apporto partecipativo del dipendente,con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.. CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa) (Art. 32 D.Lgs. 151/2001, art. 43 CCNL 21/05/2018) Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro anche contemporaneamente. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo che il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. In quest ultimo caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette purché eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi e nel rispetto del limite complessivo di undici mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello

27 aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi. 26 I periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Ciascuno genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento GENITORI 2 PERIODO MASSIMO INDIVIDUALE (fino a 8 anni di vita del figlio) MADRE 6 mesi PADRE 5 mesi PERIODO MASSIMO CUMULATIVO (fino a 8 anni di vita del figlio) 10 mesi o 11 mesi (se il padre usufruisce di almeno 5 mesi) 1 10 mesi 10 mesi COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del termine di 5 giorni, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria COME SONO RETRIBUITI Per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute Per i periodi di congedo parentale oltre i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

28 Per i periodi di congedo parentale successivi ai sei mesi già utilizzati e per quelli fruiti oltre il sesto anno di vita del bambino è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (limite per l anno ,15). Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 27 I periodi di congedo parentale retribuiti al 30% sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Entro il 12 vita del figlio anno di Entro il 6 anno di vita del figlio Dal 6 anno di vita al 8 anno di vita del figlio Dal 8 anno di vita al 12 anno di vita del figlio I primi 30 giorni computati complessivamente per entrambi i genitori Oltre i primi 30 giorni, gli ulteriori 5 mesi computati complessivamente per entrambi i genitori, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi Oltre i primi sei mesi gli ulteriori mesi computati complessivamente entrambi i genitori Oltre i primi 30 giorni Oltre i primi 30 giorni 4/5 per 100% 30% 0% o 30% se sussistono le condizioni reddituali 0% o 30% se sussistono le condizioni reddituali 0% il congedo non è mai indennizzato

29 CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO (Art. 47 D.Lgs. 151/2001, art. 43 CCNL 21/05/2018) 28 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, o fruibili contestualmente al congedo parentale (non è previsto alcun limite temporale). Successivamente, dal giorno successivo al terzo anno di età e fino agli otto anni (compreso il giorno del complimento dell ottavo anno di età del bambino) ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio (complessivamente quindi massimo 10 giorni annui per i due genitori, in ogni caso quelli spettanti ad un genitore, se non usufruiti, non possono essere trasferiti all altro genitore). Nel caso di fruizione continuativa, sono compresi anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice (esempio: due giorni di malattia figlio giovedì e venerdì, un giorno nuova malattia figlio lunedì successivo: giorni per malattia figlio 5 -> giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, in quanto non c è stato rientro effettivo al lavoro) La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di congedo. Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. COSA FARE PER USUFRUIRE DEI PERMESSI Per fruire dei congedi per malattia del figlio sopra richiamati il genitore deve comunicare l assenza all'ufficio di appartenenza e all ufficio Gestione Risorse Umane tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento, e presentare: 1. il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 2. una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo ed il numero di giorni di cui l atro genitore ha già usufruito per congedo malattia figlio nel corso del medesimo anno di vita del bambino.

30 COME SONO RETRIBUITI I primi 30 giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori sono retribuiti per intero. I periodi successivi ai primi 30 giorni, fino al terzo anno di vita del bambino, e gli ulteriori periodi usufruiti oltre il terzo anno di vita del bambino e fino all ottavo anno (massimo 5 giorni annui), non sono retribuiti. 29 ETA FIGLIO BENEFICIARI LIMITI TEMPORALI RETRIBUZIONE Entro il 3 anno di vita del figlio Dal 3 anno di vita all 8 anno di vita del figlio I genitori possono usufruire alternativamente I genitori possono usufruire alternativamente Nessun limite 5 giorni all anno per ciascun genitore 100% per i primi 30 giorni 0% per i periodi successivi ai primi 30 giorni 0%

31 ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI (art. 39 e art. 42 CCNL 21/05/2018) 30 Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. I periodi di aspettativa per motivi familiari non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. Al fine del calcolo del triennio, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo (esempio aspettativa mesi 2 da marzo ad aprile, rientro in servizio a maggio nuova richiesta con decorrenza non prima del mese di settembre). La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per volontariato in caso di assenze di cui alla D.Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un termine di preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. Il rapporto di lavoro è risolto con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di preavviso di dieci giorni (qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione).

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