1. Settore industriale

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1 Organo: INAIL Documento: Circolare n. 38 del 23 agosto 1980 Oggetto: Rivalutazione triennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale e agricolo con decorrenza dal 1 luglio Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 3 luglio 1980 (all. n. 1), che, ai sensi degli artt. 116 e 234 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fissano le nuove misure della retribuzione annua, minima e massima per il settore industriale, e convenzionale per il settore agricolo, relativamente al triennio 1 luglio giugno Per il settore agricolo il rispettivo decreto fissa altresì le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, esclusi dall'operatività dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (cfr. circolare n. 58/1977). LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1 LUGLIO 1980 Le nuove misure retributive - di seguito precisate - sostituiscono quelle indicate dalla circolare n. 82/1977 ed operano a decorrere dal 1 luglio 1980 in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti. 1. Settore industriale - Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite L Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite L Settore agricolo 2.1 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli infortuni verificatisi al 31 dicembre 1976: - fino al 90 giorno: a) per età non superiore ai 16 anni b) per età superiore ai 16 anni L L dopo il 90 giorno anche non continuativo: a) per età non superiore ai 16 anni b) per età superiore ai 16 anni L L Le misure sopra riportate vengono a costituire, in virtù dell'art. 2 della legge n. 37 del 1977, il limite minimo della prestazione anche per gli infortuni verificatisi dal 1 gennaio Per tali eventi, è quindi operante il trattamento previsto nei confronti dei lavoratori di età superiore ai 16 anni qualora risulti più favorevole rispetto a quello derivante dall'applicazione della retribuzione media giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale a norma del D.P.R. 27 aprile 1968, n Retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite L Ai sensi del decreto ministeriale del 29 luglio 1977 (cfr. circolare n. 78/1977) la stessa retribuzione di L si applica per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli infortunatisi in attività

2 previste dall'art. 209 del vigente Testo Unico. 3. Particolari categorie di assicurati 3.1 Studenti. In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1 luglio 1980, conformemente al disposto dell'art. 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla citata circolare n. 82/1977: a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque fino ai 15 anni compiuti b) per gli alunni e studenti della scuola secondaria di secondo grado e, comunque dal 16 anno di età fino ai 21 anni compiuti c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 21 anno di età in poi L L L Medici radiologi Le retribuzioni minima e massima riferite al settore industriale non sono applicabili per la liquidazione delle rendite ai medici radiologi, per i quali rimane al momento confermata la retribuzione annua di L di cui alla circolare numero 6/1979. RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1 LUGLIO 1980 Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale ai sensi del penultimo comma dell'art. 116 del Testo Unico, il decreto ministeriale del 3 luglio 1980 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive: - per l'anno 1976 e precedenti 1, per l'anno , per l'anno , per l'anno 1979 e per il primo 1, semestre 1980 Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo in corso di godimento alla data del 1 luglio 1980, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - secondo i criteri illustrati nell'allegato 2. Fa carico invece alle competenti Sedi la riliquidazione delle rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. all. 2) nonché di quelle che saranno segnalate da questa Direzione generale medesima con appositi tabulati ("liquidazioni particolari", "rendite cessate successivamente al 1 luglio 1980". ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI - MISURE DAL 1 LUGLIO 1980 Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli importi degli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale ed agricolo sono stati rivalutati nella stessa misura percentuale delle

3 rendite a decorrere dal 1 luglio Settore industriale Settore agricolo Inabilità dal 50 al 59% Inabilità dal 60 al 79% Inabilità dall'80 al'89% Inabilità dal 90 al 100% Al relativo adeguamento provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione. In tale occasione sarà altresì regolarizzata, con l'applicazione delle nuove misure degli assegni continuativi mensili, la situazione dei lavoratori assicurati presso gli Istituti di previdenza austro-ungarici o infortunatisi in zona di operazioni durante la guerra aventi inabilità non inferiore al 50%. PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA RILIQUIDAZIONE Ai sensi di legge restano escluse dalla riliquidazione le rendite relative a: - lavoratori infortunatisi in territori tedeschi ed ex tedeschi non soggetti attualmente alla sovranità della Repubblica Federale tedesca; - lavoratori assicurati presso gli Istituti di previdenza austro-ungarici o infortunatisi in zona di operazioni durante la guerra titolari di rendita per inabilità fino al 49% (le relative fattispecie, che sono risultate in numero di 6, sono state segnalate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la eventuale adozione di un provvedimento normativo che, a modifica dell'art. 293 del Testo Unico, ne consenta la riliquidazione sul nuovo minimale); - medici colpiti da malattie o lesioni causate dall'azione di raggi X e da sostanze radioattive per i quali, in attesa del provvedimento all'uopo previsto dall'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 rimane in vigore la retribuzione annua di L di cui alla circolare numero 6/1979 già citata. Non è infine soggetto a riliquidazione lo speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, il cui importo rimane vincolato alla rendita goduta dall'assicurato al momento del decesso. RATEAZIONE DELLE RENDITE A modifica di quanto è stabilito al riguardo dalla ripetuta circolare n. 82/1977 e con effetto dal 1 luglio 1980, in attuazione della deliberazione adottata il 1 luglio 1980 dal Comitato esecutivo ed approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lettera del 26 luglio 1980, la rateazione delle rendite è disciplinata come segue: - pagamento bimestrale per le rendite per inabilità permanente d'importo fino a L annue; - pagamento mensile per le rendite per inabilità permanente di importo superiore a L annue e per le rendite ai superstiti di qualunque ammontare. Resta fermo che potrà essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento ai titolari di rendita che lo chiedano e comprovino di averne effettiva necessità. In tale ipotesi il pagamento dei ratei dovrà essere gestito direttamente dalle unità periferiche con contemporanea sospensione del caso nell'archivio magnetico centrale delle rendite. COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE Contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, questa Direzione generale invierà agli interessati la comunicazione di cui si provvederà a rimettere apposito esemplare nelle quattro versioni previste rispettivamente per le rendite dirette e ai superstiti della gestione industriale e per le rendite

4 dirette e ai superstiti della gestione agricola. STAMPA DEI MODD. 150/I-MECC. E 151/I-MECC. A conclusione delle operazioni di riliquidazione, questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - procederà alla stampa dei modd. 150/I-mecc. e 151/I-mecc, per tutte le rendite in vigore e sospese e per le rendite cessate con data uguale o successiva al 1 luglio I moduli suddetti secondo quanto disposto dalla circolare n. 9/1980, saranno ordinati per cognome e nome del titolare, per le rendite per inabilità permanente, e del defunto, per le rendite ai superstiti, ed aggiornati delle variazioni elaborate fino alla data della relativa spedizione. Tenuto conto dei tempi indispensabili per la stampa dei moduli in questione, le unità operative, fino a quando non ne vengano in possesso, dovranno continuare ad adottare per la segnalazione delle eventuali variazioni le schede di evidenza in corso, utilizzando per i necessari controlli il tabulato inviato mensilmente tramite terminale da questa Direzione generale agli Ispettorati regionali, i quali, a tal fine, ne forniranno copia alle unità dipendenti. AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE Nell'occasione si dispone di provvedere con la massima sollecitudine possibile ad una nuova formulazione delle richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso. Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause ad evitare che - tanto in primo grado quanto in sede di appello - esse vengano rimesse al Collegio su conclusioni non aggiornate. All. n. 2 Allegato n. 1 alla circolare n. 38/ GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 183 DECRETO MINISTERIALE 3 luglio Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 234 del testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124; Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 febbraio 1977 n. 37; Visto l'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'agricoltura al netto degli assegni familiari accertato dall'istituto centrale di statistica per l'anno 1979 è risultato pari a 233,4 rispetto alla base 1975 uguagliata a 100; Considerato che rispetto all'indice accertato per l'anno 1976 è intervenuta una variazione dell'86,57 per cento in misura quindi non inferiore al dieci per cento; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

5 sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio luglio giugno 1983 nella misura di L Art. 2. A norma del citato art. 234 l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti fino al 31 dicembre 1976, è fissata per il triennio 1 luglio giugno 1983 per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni anche non continuativi, le predette misure sono elevate a decorrere dal 91 giorno rispettivamente a L e a L DECRETO MINISTERIALE 3 luglio Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1979 e definiti nel medesimo esercizio; Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale stabiliti con decreto ministeriale 28 luglio 1977; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1 luglio giugno 1983 nella misura di L , agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua i quali di conseguenza sono stabiliti nella misura di L e di L Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in L per i comandanti e per i capimacchinisti, in L per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di L per gli altri ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1976 e precedenti 1,7640 anno ,4050 anno ,2030 anno 1979 e oltre 1,0000

6 Allegato n. 2 alla circolare n. 38/1980 CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE D'INABILITA' PERMANENTE ED AI SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1 LUGLIO GESTIONE INDUSTRIALE 1.1. Rendite liquidate su retribuzioni effettive Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 1980 liquidate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'art.116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n sono riliquidate, a decorrere dal 1 luglio 1980, sulle stesse retribuzioni, rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale del 3 luglio 1980, entro i nuovi limiti minimo e massimo di L e L Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 1980 liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (art.118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) simile retribuzioni convenzionali in vigore al 30 giugno 1980 semprechè queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 10% rispetto a quelle in vigore ai 30 giugno Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione Generale, dette rendite sono determinate sulla retribuzione minima di L , qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 1980 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di L Per la corretta determinazione delle rendite in parola le Sedi vorranno segnalare a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - le categorie di lavoratori per le quali siano intervenuti a livello locale, nel triennio 1 luglio giugno 1980, provvedimenti di adeguamento delle retribuzioni convenzionali in misura superiore al nuovo minimale. In particolare si precisa che: - le rendite relative ai lavoratori portuali sono riliquidate sul massimale di L per le "compagnie portuali" e sulla retribuzione di L per i "gruppi portuali", tenuto conto della retribuzione convenzionale fissata dal D.M. 26 giugno 1980 pubblicato sulla G.U. n. 198/1980 rispettivamente in L e L giornaliere; - le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di L , atteso quanto previsto dal D.M. 26 ottobre 1970, che ha fissato in L giornaliere la retribuzione convenzionale per tale categoria per tutto il territorio nazionale, facendone salva la rivalutazione automatica in rapporto alle variazioni salariali adottate ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico; - le rendite relative a studenti di scuole non statali sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate dalla presente circolare; - le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccaniche agricole tutelate ai sensi del titolo I sono riliquidate sul minimale di L , tenuto conto che le retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 31 marzo 1980 (G.U. n. 115 del 28 aprile 1980) sono tutte inferiori a detto limite retributivo; - le rendite relative ai lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari nonché ai servizi di riassetto e pulizia dei locali sono riliquidate sulle retribuzioni convenzionali stabilite dal D.M. 26 maggio 1979 e rivalutate dal D.L. n. 663/1979 (convertito nella legge n. 33/1980) ovviamente entro i nuovi limiti retributivi (cfr. circolari nn. 61/1979 e 13/1980). 2. GESTIONE AGRICOLA Tutte le rendite in corso di godimento al 1 luglio 1980 sono riliquidate sulla retribuzione annua

7 convenzionale di Lire La stessa retribuzione è applicata ai sensi del D.M. del 29 luglio 1977, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 5 settembre 1977, per la riliquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'art. 209 del Testo Unico. 3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'art. 190 del Testo Unico, alle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato assicurati ai sensi dell'art. 127 dello stesso Testo Unico, nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato. Si precisa in particolare che: 3.1 le rendite afferenti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella presente circolare entro i nuovi limiti minimo e massimo, l'importo delle rendite è stato peraltro raddoppiato ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche; 3.2 le rendite riguardanti studenti di scuole o istituti d'istruzione statale, per effetto del D.M. 12 dicembre 1968, sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella presente circolare; 3.3. le rendite riguardanti detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1 giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia - circolare n. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di L o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata; le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima della entrata in vigore (1 giugno 1979) della citata convenzione - che, come è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del titolo i del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione annua fissata per i lavoratori agricoli; 3.4 le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1 maggio dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella Zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, già determinate sul minimale di L , sono riliquidate sul nuovo minimale di L ; per i casi nei quali sono state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai citati coefficienti entro i nuovi limiti retributivi; 3.5. le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n. 357, art. 22) sono riliquidate: a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo; b) per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni (D.M. 5 febbraio 1966) secondi i seguenti criteri: - per i lavoratori autonomi e prestatori d'opera a terzi dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di Lire ; - per gli esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L o sul maggiore reddito eventualmente accertato, a suo tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L ; - per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori degli anni 15, sul minimale di Lire ; 3.6. le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (legge 18 marzo 1968, n. 241); le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamita naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (legge 12 febbraio 1969, n.6);

8 le rendite relative ai cittadini colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (legge 26 maggio 1971, n. 288); le rendite relative a cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (legge 23 marzo 1973, n. 36), sono riliquidate: a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i citati coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo; b) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura; c) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri: - per gli esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti ovviamente entro il limite massimo di Lire ; - per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di L ; - per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura; 3.7. le rendite a favore di cittadini colpiti da terremoti nel Friuli (legge 29 maggio 1976, n. 336; legge 30 ottobre 1976, n. 730) già liquidate sul minimale di L ai sensi dell'art. 39 della sopraindicata legge n. 336, sono riliquidate sul nuovo limite minimo previsto per l'industria; 3.8. le rendite a favore di cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (legge 19 ottobre 1970, n.744 e D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di L o sulla retribuzione di Lire prevista per il settore agricolo a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico. Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari nn. 113/1970 (pagg. 2 e 3) e 1/1975 (pag.2). Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla nuova retribuzione prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate, a cura delle Sedi che provvedono al relativo pagamento, fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi; 3.9 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette all'operosità dell'art. 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del massimale di Lire Per le rendite per le quali al 1 luglio 1980 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della legge n. 1115/1962 e quella acquisita ai sensi della legge belga 24 dicembre 1963, tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, la riliquidazione deve essere operata a cura delle competenti Sedi.

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