LEGGE REGIONALE N. 10 DEL
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1 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 3 Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all' estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo. TITOLO I (Finalita' - Benefici - Soggetti) ART. 1 (Finalita'). La Regione Abruzzo, in attuazione dello Statuto, nel quadro delle iniziative volte a realizzare la piena occupazione e a rendere effettivo il diritto al lavoro, persegue l' obiettivo di assicurare che il movimento migratorio dei lavoratori si realizzi come libera scelta. La Regione tutela - nel quadro della propria programmazione - i lavoratori Abruzzesi emigrati e le loro famiglie, adoperandosi per mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunita' abruzzesi all' estero ed agevolando il reinserimento nel contesto sociale ed economico dell' Abruzzo. La Regione tutela, altresi' in attuazione della legge , n. 943, gli immigrati e le loro famiglie, promovendo iniziative atte a favorirne l' inserimento sia sociale che occupazionale, nei limiti delle proprie competenze. ART. 2 (Beneficiari) Sono destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge coloro che abbiano maturato un periodo di permanenza all' estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, per almeno un biennio, oppure per un periodo non inferiore a 180 giorni all' anno per almeno quattro anni consecutivi, ad esclusione dei dipendenti dello Stato Italiano e dei dipendenti da imprese italiane operanti all' estero. La permanenza all' estero deve risultare da certificazioni delle autorita' consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorita' e da Enti previdenziali stranieri o italiani o dal Sindaco del Comune di residenza. Le provvidenze di cui alla presente legge sono estese ai familiari a carico, nonche' ai figli e al coniuge superstite dei soggetti aventi diritto contemplati nei commi precedenti. Sono considerati destinatari dei benefici previsti dalla presente legge i lavoratori immigrati di cui all' art. 1 della legge , n. 943, indipendentemente dei periodi di permanenza in regola con le disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri in Italia. ART. 3 (Soggetti)
2 Per la realizzazione dei fini di cui all' art. 1 della presente legge, La Regione: a) Istituisce il Consiglio Regionale per l' Emigrazione e l' Immigrazione( CREI); b) cura l' acquisizione delle risorse finanziarie di natura ricorrente e particolare e ne garantisce la destinazione; c) istituisce l' Albo delle Associazioni che operano in Abruzzo e all' estero in favore degli emigrati e degli immigrati stranieri nella Regione. TITOLO II (Organismi) ART. 4 (Consiglio Regionale per l' Emigrazione e l' Immigrazione) E' istituito presso la Giunta Regionale, Servizio Lavoro ed Emigrazione, il Consiglio Regionale per l' Emigrazione e l' Immigrazione ( CREI), al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 10. Il CREI e' istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale. ART. 5 (Componenti del CREI. Il CREI e' composto da: <> a) 3 Consiglieri Regionali, nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno; <> b) 18 emigrati residenti all' estero da almeno tre anni, designati come segue, tenendo conto della consistenza delle comunita' emigrate nei singoli paesi europei extraeuropei: <> 1) n. 9 dalle Associazioni di cui al punto 1) del successivo art. 15, d' intesa fra loro; <> 2) n. 9 dalle Associazioni di cui al punto 4) del successivo art. 15 d' intesa fra loro; <> c) 6 rappresentanti degli immigrati stranieri designati dalle rispettive Associazioni, iscritte all' Albo di cui al successivo art. 15, punto 3); <> d) 7 rappresentanti delle Associazioni dell' Emigrazione, di cui al successivo art punto 1 - designati dalle stesse e residenti nella Regione; <> e) 8 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione, che assistono gli emigrati e le loro famiglie, designati dai rispettivi organi regionali, di cui 4 residenti all' estero; <> f) 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale; <> g) 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici. E' componente di diritto il Componente la Giunta regionale preposto alla Emigrazione. Sono componenti senza diritto di voto: <> a) 1 rappresentante della sezione regionale dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani ( ANCI); <> b) 1 rappresentante della Unione Provinciale Abruzzesi( UPA); <> c) 1 rappresentante della Delegazione regionale della Unione Comuni ed Enti Montani ( UNCEM); <> d) 1 rappresentante dell' Ufficio Regionale del Lavoro; <> e) 1 rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione; Per i problemi inerenti i lavoratori extracomunitari e le loro famiglie, il CREI puo' riunirsi senza la
3 presenza dei Componenti provenienti dall' estero. I Componenti di cui alla lettera b), punto n. 2 del presente articolo, sono nominati solo a seguito della iscrizione all' Albo delle relative Associazioni, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal successivo art. 16 Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente a qualifica non inferiore alla VII. ART. 6 (Sedute del CREI) Il e' validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi il diritto al voto. In seconda convocazione e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; la riunione in tal caso potra' avere luogo entro un' ora. La seconda convocazione puo' essere preannunciata con l' avviso della prima convocazione. Il CREI si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il presidente oppure il Comitato lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso il Presidente e' tenuto a convocare il CREI entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta. Le sedute del CREI sono pubbliche. ART. 7 (Convocazioni) Le convocazioni del CREI) sono fatte dal Presidente mediante avviso espresso almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione. A richiesta del Consigliere l' avviso di convocazione e' inviato, per conoscenza, all' Ente di cui il Consigliere dipende. In casi di urgenza la convocazione puo' essere effettuata per via telegrafica almeno 10 giorni prima della seduta. La convocazione per i residenti all' estero e' effettuata anche per via telegrafica. L' avviso di convocazione deve contenere l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della riunione, nonche' l' indicazione degli argomenti da trattare, iscritti all' ordine del giorno. L' ordine del giorno e' predisposto dal Presidente, tenendo conto delle richieste formulate per iscritto dai componenti il CREI. ART. 8 (Deliberazioni e verbali) Le deliberazioni del CREI vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto. Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, da sottoscriversi a cura del Presidente e del segretario. Detto verbale e' approvato dal CREI nella riunione successiva. ART. 9
4 (Decadenza) I componenti del CREI decadono dalle loro funzioni con il cessare del loro mandato o su richiesta di sostituzione da parte dell' Organismo che ha proceduto alla designazione. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del CREI, si procede alla sostituzione, su proposta dell' Organismo interessato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale. I componenti del CREI che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal CREI, dopo la notifica, all' interessato e all' Ente da questi rappresentato, della proposta di decadenza. ART. 10 (Compiti del CREI) Il Consiglio Regionale dell' Emigrazione e dell' Immigrazione ha i seguenti compiti: <> a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attivita' e degli interventi previsti dalla presente legge e contestualmente formula proposte per la ripartizione annuale della spesa; <> b) studia, anche a mezzo di apposite ricerche, il fenomeno migratorio della regione, la dinamica della sua incisivita' sull' economia, sullo sviluppo della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie; <> c) propone la verifica periodica delle entita' del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali ed economici concorrendo a formulare organiche proposte per il suo graduale ridimensionamento; <> d) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettivita' abruzzesi all' estero sui problemi e gli aspetti della vita regionale, promuovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attivita' di sua competenza, nonche' con gli Uffici, le Organizzazioni e gli Enti operanti nel settore; <> e) concorre alla diffusione, a mezzo stampa, di notizie sulla vita, sull' attivita' e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all' estero ed agli immigrati in Abruzzo; <> f) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula nella prospettiva di un progressivo contenimento degli aspetti di emarginazione legati al fenomeno migratorio e nel quadro di un piu' armonico sviluppo del territorio nazionale, <> g) segnala al Consiglio Regionale la opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie; <> h) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali delle migrazioni, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite i COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA (COEMIT), con le Comunita' localizzate di emigrati residenti all' estero; <> i) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l' effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati; <> l) propone attivita' promozionali all' estero anche in collaborazione con le Associazioni di emigrati, previa intesa della Giunta Regionale con il Governo, nei limiti di cui all' art. 4, secondo comma - del DPR , n. 616, <> m) si pronuncia sulla proposta di istituzione ed aggiornamento dell' Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all' estero e degli immigrati nella regione, sulla base dei requisiti previsti dall' art. 16 della presente legge; <> n) propone forme di sostegno alle Associazioni di lavoratori stranieri immigrati, di cui al
5 successivo art. 15, piu' rappresentative, che svolgono servizi tendenti ad assicurare l' effettivo godimento dei diritti civili e sociali ed a preservare l' identita' nazionale ed etnica, nonche' i legami culturali con il paese di origine, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie; <> o) formula proposte per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l' uguaglianza tra cittadini emigrati ed immigrati e quelli residenti, segnalando altresi' i provvedimenti tendenti ad assicurare ai primi l' effettivo esercizio dei diritti civili e politici; <> p) propone interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all' utilizzo di risorse comunitarie. ART. 11 (Presidente e Vice Presidente) Il Presidente del CREI e' eletto dalla Giunta regionale fra i componenti il CREI aventi diritto al voto. Il CREI elegge nel proprio seno due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento. I due Vicepresidenti sono eletti con voto limitato ad uno tra componenti previsti ai punti b), c), d), e), f) del precedente art. 5, di cui almeno uno residente in Abruzzo. Sono dichiarati eletti i due componenti che abbiano ricevuto non meno della meta' piu' uno dei voti validi. TITOLO II (Organismi) ART. 12 (Comitato Esecutivo) Il CREI elegge, tra i Componenti di cui al precedente art. 5, il Comitato esecutivo, composto di 12 membri, di cui: <> 1) n. 1 fra quelli indicati al punto c); <> 2) n. 7 fra quelli indicati al punto d); <> 3) n. 4 fra quelli indicati ai punti e) ed f), con esclusione, per quanto concerne il punto e), dei Componenti residenti all' estero. Fanno, inoltre, parte di diritto del Comitato, qualora non ne facciano parte ad altro titolo, il Presidente del CREI, i due Vice Presidenti, il Componente la Giunta preposto al Settore Emigrazione e Lavoro e i Componenti di cui al punto a) del precedente art. 5. La durata in carica del Comitato coincide con quella del CREI. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente con almeno 10 giorni di preavviso, riducibili a 5 in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell' ordine del giorno. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la meta' dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti. Il CREI puo' provvedere alla sostituzione del componente del Comitato che si assenta per tre volte consecutive senza giustificato motivo. Il Comitato puo' articolarsi in commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.
6 ART. 13 (Compiti del Comitato) Il Comitato ha i seguenti compiti: <> a) esegue le direttive del CREI, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta Regionale; <> b) formula proposte per le riunioni del CREI, onde facilitare e rendere piu' proficuo il dibattito; <> c) cura l' informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria; <> d) si esprime sul calendario degli incontri da tenersi con le collettivita' degli Emigrati e degli Immigrati, predisposto dai competenti Uffici della Giunta Regionale, nonche' sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l' emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni del CREI; <> e) esprime pareri d' urgenza richiesti al CREI, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica; <> f) propone l' effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore; <> g) esprime parere sui vari progetti formativi destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie. ART. 14 (Rimborsi e Indennita') Ai componenti del CREI, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CREI o del Comitato nonche' alle riunioni delle Commissioni di cui al precedente art ultimo comma - competono il gettone di presenza, nonche' il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado piu' elevato. E' gratuita, ai sensi dell' art. 2, comma 8) della Legge , n. 943, la partecipazione alle sedute ed alle riunioni nelle quali vengono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, dei componenti del CREI e del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori immigrati, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio. Ai componenti il CREI ed agli eventuali invitati che risiedono all' estero o fuori del territorio della regione, nei casi di cui al primo comma, compete, in luogo del gettone di presenza, il trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i dipendenti regionali di grado piu' elevato, determinato con le medesime modalita' e condizioni vigenti per gli stessi. Il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione competono, altresi', per la partecipazione in Italia e all' estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale e regionale, previa deliberazione di autorizzazione ed impegno di spesa da parte della Giunta Regionale, su proposta del Comitato. Ai fini della individuazione della sede di provenienza, agli effetti dei rimborsi delle indennita' di cui al presente articolo, si fa riferimento alla residenza di lavoro, ancorche' situata all' estero. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai consiglieri, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il funzionario delegato del Settore Emigrazione, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sul capitolo del Bilancio Regionale relativo a Gettoni per Commissioni. TITOLO III
7 (Associazioni - Enti - Istituzioni) ART. 15 (Albo delle Associazioni) La Regione riconosce e sostiene le funzioni di Servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle Associazioni e loro Federazioni, Enti e Istituzioni che operano nella regione e/ o all' estero con proprie sedi e strutture e con carattere di continuita' a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie. A tal fine e' istituito presso l' Ufficio Emigrazione della Giunta Regionale l' Albo delle Associazioni degli emigrati, degli immigrati e dello loro Federazioni. A tale Albo sono iscritte: <> 1) le Associazioni nazionali aventi sede in Abruzzo, che operano in Italia e all' estero a favore degli emigrati e/ o immigrati; <> 2) le Associazioni Regionali che operano in Abruzzo per gli emigrati; <> 3) le Associazioni che opera in Abruzzo per gli immigrati; <> 4) le Associazioni regionali operanti all' estero e le loro Federazioni; <> 5) gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, riconosciuti ai sensi del DLgs - CPS n. 804 del e successive modificazioni ed integrazioni, che operano contemporaneamente in Italia e all' estero. ART. 16 (Requisiti per l'iscrizione all' Albo) Per ottenere la iscrizione all' Albo di cui al secondo comma del precedente articolo 15, i soggetti in esso indicati devono avanzare domanda alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro - Emigrazione, corredata dai seguenti documenti: <> a) copia autentica dell' atto costitutivo e dello Statuto, con il riconoscimento consolare per le Associazioni e le Federazioni all' estero; <> b) dichiarazione del legale rappresentante relativa alla idoneita' delle proprie strutture organizzative per lo svolgimento della loro funzioni nei confronti degli emigrati e degli immigrati, con l' indicazione delle sedi all' estero o nella regione, la loro struttura, la consistenza numerica e la dislocazione geografica dei soci, le modalita' di costituzione e di decadenza dei loro organi direttivi; <> c) relazione documentata dell' attivita' svolta a favore degli emigrati abruzzesi e degli immigrati nella regione. Per quanto concerne le Associazioni operanti a favore della emigrazione, la relazione delle attivita' svolte deve riferirsi almeno al triennio precedente la domanda di iscrizione. Le domande di iscrizione all' Albo sono sottoposte al preventivo parere del CREI. Ai fini dell' iscrizione all' Albo, le Associazioni e le loro federazioni con sede all' estero devono essere in possesso dei seguenti requisiti: <> a) - devono svolgere attivita' a vantaggio della collettivita' abruzzese stabilita nel paese; <> b) - non devono perseguire scopi di lucro e propaganda partitiva; <> c) - devono essere regolate da statuti che indicano gli scopi sociali e prevedono lo sviluppo periodico dell' attivita' assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali; <> d) - devono essere costituite e gestite secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive. Condizione necessaria per l' iscrizione all' Albo e' la costituzione dell' Associazione da almeno tre
8 anni. La iscrizione all' Albo e' deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il CREI. Articolo 17 (Contributi) Alle Associazioni ed ai Patronati di cui al precedente art. 16, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere l' attivita', tenendo conto delle strutture organizzative, dei programmi e delle attivita' realizzate. Le domande per accedere ai suddetti contributi vanno presentate alla Giunta Regionale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate dalla seguente documentazione: <> a) - relazione dell' attivita' svolta nell' anno precedente corredata di idonea documentazione delle spese sostenute; <> b) - programma delle attivita' per le quali si richiede il contributo, unitamente al preventivo di spesa. Per quanto concerne i Patronati la domanda va anche corredata di una documentazione relativa alla consistenza delle proprie strutture organizzative in Italia e all' estero. Agli Enti, alle Istituzioni ed alle Associazioni di cui al precedente art. 16, la Regione concede contributi per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma, nella misura da stabilire annualmente in relazione alle disponibilita' di bilancio. Sulla concessione dei contributi di cui al presente articolo decide la Giunta Regionale. TITOLO IV (Finanziamenti - interventi - provvidenze) ART. 18 (Finanziamenti) Al fine di perseguire gli obiettivi e di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, sono utilizzate risorse finanziarie derivanti da: <> a) stanziamenti annuali disposti dalla Regione; <> b) contributi e finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale; <> c) contributi o finanziamenti statali. I fondi di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno all' occorrenza iscritti nel bilancio regionale ai sensi dell' art. 41 della LR , n. 81, e resteranno vincolati per gli scopi previsti dalla presente legge. ART. 19 (Interventi) La Regione promuove interventi in favore degli emigrati, immigrati e rispettivi familiari, aventi lo scopo di: <> a) favorire nell' ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati ed immigrati e dei loro familiari, attraverso idonee iniziative da assumersi in
9 concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e con le modalita' previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia; <> b) favorire l' inserimento degli emigrati e degli immigrati sotto il profilo alloggiativo, mediante la concessione di contributi per l' acquisto, la costruzione, l' ammodernamento e la ristrutturazione della casa con le modalita' di cui al successivo art. 20; <> c) favorire l' inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati ed immigrati extracomunitari nella Regione, agevolando la realizzazione di attivita' in forma singola, associata e cooperativistica nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo, turistico e peschereccio, tenendo conto di quanto previsto dall' art. 1 LR 28 luglio 1988, n. 58. Tali agevolazioni devono essere previste nelle singole leggi regionali che dispongano intereventi nei suddetti settori. A questo fine gli organi della Regione sono tenuti a richiedere pareri e proposte al CREI, il quale a sua volta ha facolta' di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore; <> d) agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e degli immigrati con modalita' di cui al successivo art. 22; <> e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidita', alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato nei paesi non convenzionati con l' Italia; Il contributo e' pari al 90% dell' ammontare del costo del riscatto per la pensione di invalidita' e la prosecuzione volontaria e del 30% per la pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo; <> f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati ed immigrati per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine. A tale scopo la Regione, d' intesa, ove e' necessario, con il Governo, puo' svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le comunita' abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale ed artistico, nonche' iniziative che si prefiggono scopi di studio, di informazione, di rafforzamento della indennita' culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, Istituti Italiani di Cultura, COEMIT e Associazioni di emigrati. La Regione promuove, altresi', iniziative culturali a favore degli immigrati, <> g) organizzare, nel territorio regionale, anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, Associazioni di emigrati: <> 1) - soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli degli emigrati; <> 2) - iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati; <> 3) - iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione. Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocita' nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi; <> h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di un periodico di informazione e di altre pubblicazioni che si propongano di diffondere la conoscenza delle attivita' legislative ed amministrative della Regione, nonche' di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli emigrati ed immigrati. La Regione provvede, altresi' alla diffusione, tra le comunita' degli emigrati, di materiale audiovisivo e radiofonico al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico - culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine; <> i) promuovere iniziative dirette a rimuovere particolari sistuazioni di bisogno. La Giunta Regionale, nell' esercizio delle attivita' di programmazione degli interventi assistenziali, emana direttive ai Comuni volte ad assicurare adeguata assistenza agli immigrati e agli emigrati rimpatriati che versino in disagiate condizioni economiche. ART. 20
10 (Facilitazioni per le abitazioni) Agli emigrati ed agli immigrati stranieri che nel territorio della regione intendano costruire od acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o completamento di un immobile ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, lq Giunta Regionale concede un contributo << una tantum>> in conto capitale, pari al 20% della spesa, su un importo massimo di L per l' acquisto o la costruzione dell' appartamento e del 35% su un importo massimo di L nelle altre ipotesi prima previste. Hanno titolo alla concessione delle provvidenze sopra descritte gli emigrati rientrati nel territorio della regione che ne facciano domanda entro due anni dal rientro e gli immigrati stranieri extracomunitari che nella Regione svolgano la propria attivita' lavorativa e quivi risiedano. Sono esclusi dai contributi sopradescritti coloro che sono titolari del diritto di proprieta' o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessita' familiari e coloro che hanno ottenuto l' assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici. L' alloggio per il quale viene concesso il contributo non puo' essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo. L' alloggio deve essere di tipo economico, costituito da una sola unita' abitativa con caratteristiche e superfici riferite alla normativa nazionale e regionale dell' edilizia agevolata. Le domande per l' ammissione al contributo suddetto possono essere inoltrate anche da emigrati ancora residenti all' estero e che si impegnano, una volta rientrati in patria a non alienare, per almeno 10 anni, il bene oggetto del contributo. L' erogazione del contributo e' subordinata alla condizione di effettivo rientro nella Regione dell'emigrato richiedente. ART. 21 (Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica) La Regione, su proposta dei componenti IACP, in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei Comuni della regione, puo' autorizzare, ai sensi del DPR , n. 1035, la riserva di nuovi alloggi in favore dei lavorato5ri emigrati, costretti a rientrare nella regione per licenziamento, mancato rinnovo del contratto di lavoro o per infortunio professionale o malattia invalidante, e in favore degli immigrati extracomunitari residenti nella Regione, nella misura del 15%. ART. 22 (Inserimento scolastico) Allo scopo di assicurare l' inserimento nell' ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati o rimpatriati, nonche' il superamento delle difficolta' specifiche degli immigrati stranieri, autonomamente o in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con Associazioni ed Enti che operano nel Settore dell' Istruzione e dell' immigrazione, la Regione promuove: <> a) - corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico; <> b) - corsi di lingua italiana per gli immigrati stranieri e loro familiari. Al fine di favorire il mantenimento dei legami con la cultura della terra di origine, la Regione puo'
11 promuovere, anche in collaborazione con Enti e Associazioni che operano nel settore dell' immigrazione, specifici corsi di insegnamento della storia della cultura e della lingua dei paesi di provenienza per i figli degli immigrati. La Regione istituisce, inoltre, assegni di studio a favore dei figli e degli orfani degli emigrati, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, Accademie e Conservatori, nonche' Borse di Studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post - universitari. La misura dell' intervento ammonta a lire per le scuole Medie Inferiori e Superiori e a lire per i corsi di tipo universitario. Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscono di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private. La Regione istituisce, altresi', annualmente, Borse di Studio per i figli degli emigrati residenti all' estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post - universitari e corsi presso Istituti Professionali Statali o Parificati. ART. 23 (Stipula convenzioni) Per il migliore perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione stipula convenzioni con Istituzioni bancarie e finanziarie nei limiti delle competenze definite dall' art. 109 del DPR 616 del ed assume iniziative tendenti ad incentivare e ad indirizzare l' investimento nella regione delle rimesse degli emigrati abruzzesi. ART. 24 (Riparto risorse) Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Regionale, acquisito il parere del CREI e sentita la competente Commissione consiliare, provvede al riparto percentuale delle risorse stanziate in forza della presente legge tra i punti di cui al precedente art. 19, punti a) b) c) e). Restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 68/ 8 del , comunque non oltre il 31 gennaio E' abrogata la LR , n. 81, recante << Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie>>. ART. 25 (Domande) Le domande per accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste dall' art. 19 punti a) b) c) d) e) della presente legge vanno inoltrate alla Giunta Regionale - Settore Emigrazione e Immigrazione. Su tali domande decide la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. ART. 26 (Norma finanziaria)
12 All' onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede, per l' anno 1990, nei limiti dello stanziamento iscritto al cap dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio medesimo la cui denominazione e' cosi' modificata << Interventi per i cittadini abruzzesi emigrati e per i cittadini extra comunitari immigrati>>. Per gli esercizi successivi al 1990, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, avuto riguardo alle risorse di cui al precedente art. 18. Agli oneri per il funzionamento del CREI di cui al precedente art. 14, si provvede con i fondi stanziati annualmente sul cap , ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 15. ART. 27 (Urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addi' 13 febbraio 1990
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 13-04-1996 REGIONE BASILICATA INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL' IMMIGRAZIONE Fonte: BOLLETTINO
Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20
Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21 B.U.R. 20/4/1996 n.20 INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN BASILICATA ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL' IMMIGRAZIONE [1] Articolo
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE BASILICATA ISTITUZIONE CONSULTA REGIONALE PER L' EMIGRAZIONE
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