ANNO 2006 JAHR 2006 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

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1 8 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA ERSTER TEIL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO T051 P030 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n /Leg. Registrato alla Corte dei conti il , reg. n. 1, fgl. n. 17 Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; - vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e in particolare l'art. 11; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 8 settembre 2006, avente ad oggetto: "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10."; il seguente regolamento: emana Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia Autonoma di Trento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n In particolare, il presente regolamento disciplina la valutazione strategica di cui al comma 1, quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi. 3. Per quanto riguarda la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali si rinvia alle disposizioni di revisione della legge provinciale urbanistica. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) "piani e programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione, comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati dalla Provincia Autonoma di Trento, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, indicati all'articolo 3; b) "valutazione strategica": attività di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento; c) "rapporto ambientale": la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 4 e nell'allegato I;

2 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom d) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone; e) "soggetto competente": l'organo della Provincia Autonoma di Trento al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione del piano o del programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma; f) "struttura ambientale": il dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente. Art. 3 Ambito di applicazione 1. Sono sottoposti a valutazione strategica: a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti: 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli; 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale; b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, eccettuati i piani e i programmi direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di cui agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n Sono inoltre sottoposti alla valutazione strategica i piani e i programmi della Provincia Autonoma di Trento, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente. 3. Sono parimenti sottoposti a valutazione strategica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente: a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2; b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, purché non comportino variante agli strumenti urbanistici. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni. 5. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni. 6. Non sono comunque soggetti a valutazione strategica: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, nonché il programma di sviluppo provinciale. 7. Con deliberazione di Giunta provinciale possono essere definiti in via ricognitiva i piani e programmi di competenza provinciale da sottoporre a valutazione strategica. Art. 4 Rapporto ambientale 1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica, prima dell'adozione e ai fini della stessa, il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma. 2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

3 10 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Nell'allegato I sono riportate le informazioni da fornire, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. 4. La Giunta provinciale, con il supporto della struttura ambientale, emana apposite linee guida concernenti le informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio in relazione alle varie tipologie di piani e di programmi. 5. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate informazioni pertinenti per valutare gli effetti del piano o del programma oggetto di valutazione strategica comunque disponibili ed ottenute anche nell'ambito di altre procedure e livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alle leggi vigenti. In particolare, sono utilizzati i dati e le informazioni reperibili nel Sistema informativo ambiente e territorio (SIAT) e nel Sistema informativo sulla sensibilità ambientale (SISA). 6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano e del programma e del rapporto ambientale stesso. Art. 5 Pubblicità e consultazioni 1. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione del pubblico in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalle norme vigenti concernenti la fase di pubblicità dei piani o dei programmi in corso di formazione. 2. In ogni caso la proposta e il rapporto di cui al comma 1 sono inviati in copia alla struttura ambientale. 3. Qualora le norme vigenti non prevedano la fase di pubblicità richiamata al comma 1, il soggetto competente cura la pubblicazione su almeno un quotidiano locale di un avviso relativo alla proposta di piano o di programma e al rapporto ambientale, indicando il luogo in cui tali atti sono depositati per la consultazione del pubblico e il termine utile - comunque non inferiore a trenta giorni - per la presentazione di osservazioni. Si applicano anche in tale ipotesi le disposizioni del comma Nei casi previsti dal comma 3 il procedimento di formazione del piano o del programma previsto dalle norme vigenti è sospeso per il periodo corrispondente alla fase di pubblicità. 5. La struttura ambientale può formulare osservazioni al soggetto competente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 o comunque entro il termine più lungo eventualmente previsto dalla fase di pubblicità di cui al presente articolo. Art. 6 Fase decisionale 1. Il soggetto competente adotta il piano o il programma considerando il rapporto ambientale di cui all'articolo 4 e le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo Il provvedimento di adozione deve essere accompagnato dalla sintesi non tecnica del rapporto ambientale e delle osservazioni espresse ai sensi dell'articolo Le informazioni in ordine all'adozione finale del piano o del programma previste dall'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE sono assicurate nell'ambito delle ordinarie procedure di pubblicazione del piano o del programma previste dalla normative vigenti. Art. 7 Monitoraggio dei piani e dei programmi 1. Il soggetto competente effettua il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi dallo stesso adottati al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive. 2. Il soggetto competente definisce d'intesa con la struttura ambientale le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio, ricorrendo ove occorra alle funzioni di controllo attribuite dalle norme vigenti alle strutture provinciali. 3. I dati significativi derivanti dal monitoraggio sono inseriti nel Sistema informativo ambiente e territorio.

4 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Art. 8 Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale 1. Per i progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica. 2. I piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica possono determinare i casi, i criteri e le condizioni, anche generali, per l'esclusione della procedura di verifica disciplinata dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n Ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ai progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, si applicano le riduzioni dei termini previste dall'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"). Art. 9 Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza 1. Per i piani o i programmi soggetti a valutazione strategica, la valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è ricompresa nell'ambito della valutazione strategica, che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei piani o dei programmi sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. 2. A tal fine, il rapporto ambientale di cui all'articolo 4 deve recare anche i contenuti indicati dagli articoli 9, comma 12, lettera d), e 10, comma 3, della legge provinciale n. 10 del Per l'adozione del piano o del programma il soggetto competente acquisisce inoltre il parere del struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. Art. 10 Sperimentazione della contabilità ambientale 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale adotta con propria deliberazione un programma per la contabilità ambientale, finalizzato alla predisposizione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte della Provincia Autonoma di Trento e di altri enti pubblici che partecipano alla sperimentazione. 2. Il programma di cui al comma 1 definisce i criteri di selezione degli enti che partecipano alla sperimentazione, i tempi, i criteri e le modalità di formazione dei bilanci ambientali e dei relativi rendiconti, secondo i seguenti principi: a) miglioramento dell'attività di governo attraverso la trasparenza e la responsabilità dei decisori nel loro rapporto con i cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio; b) specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e provinciali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare nei settori di competenza della Provincia e degli altri enti, rilevanti a tali fini, che partecipano alla sperimentazione; c) configurazione dei bilanci ambientali e relativi rendiconti come "bilanci satellite" e/o "rendiconti satellite", cioè documenti sulla sostenibilità dello sviluppo, separati e al tempo stesso confrontabili con il bilancio e/o rendiconto, e comunque da adottare entro 4 mesi dall'approvazione del bilancio e/o rendiconto medesimi; d) eventuale integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo della Provincia e degli altri enti che partecipano alla sperimentazione. Art. 11 Valutazione preliminare dei progetti normativi 1. Con riferimento ai disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sul territorio, la struttura di merito competente alla predisposizione dell'atto normativo redige una relazione illustrativa recante la valutazione preliminare in ordine alla coerenza rispetto ai contenuti del Piano urbanistico provinciale.

5 12 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento della valutazione di cui al comma 1, al fine di assicurarne il coordinamento con le altre fasi di verifica preventiva cui sono sottoposti i disegni di legge in base alle direttive vigenti. 3. La deliberazione indicata al comma 2 può definire un programma di sperimentazione della valutazione di cui al comma 1 per il primo biennio di applicazione del presente regolamento. 4. Non formano oggetto della valutazione di cui al comma 1 gli emendamenti ai disegni di legge nonché i disegni di legge presentati dai consiglieri provinciali. Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in conformità alle disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 14 settembre 2006 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI Allegato I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI CUI ALL ARTICOLO 4 Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 4, comma 3, fatto salvo l'articolo 4, commi 4 e 5, sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) analisi di coerenza con le esigenze di sviluppo sostenibile e valutazione della ricaduta del piano o programma sull ambiente, tenendo anche conto dei fattori economici e sociali; c) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; d) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; e) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; f) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; g) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni richieste; j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 7; l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. (1) Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

6 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Allegato II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale; - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; - carattere cumulativo degli effetti; - natura transfrontaliera degli effetti; - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale); - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; c) dell'utilizzo intensivo del suolo; - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. NOTE ESPLICATIVE Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota all art. 1 - L articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recita: Art. 11 Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario 1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie: a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso); c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo. 3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Lgs. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso. 4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.

7 14 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento. 6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 1, lettera c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevista dall'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE sia armonizzata, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 9, e che le relative analisi tecniche e istruttorie siano svolte dall'autorità ambientale. Note all art. 3 - L art. 9 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recita: Art. 9 Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, di seguito indicata "direttiva 92/43/CEE", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto non previsto da quest'articolo, trovano applicazione le definizioni e le disposizioni stabilite dalla direttiva 92/43/CEE. 2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed individuati da: a) la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE; b) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia); c) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonché del comma 7 dell'articolo La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria. 5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE: a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b); b) dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986: 1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali; 2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali. 6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). 7. Il corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attività di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attività di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. 8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE è effettuata dall'autorità competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE: a) è ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura; b) è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi provinciali o del Parco nazionale dello Stelvio, qualora territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle riserve naturali; c) effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti.

8 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), è resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica è assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline. 11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della proceduta di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) - dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente del Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti: a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da quest'articolo; b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza significativa; c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza; d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti; e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di quest'articolo. Gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti. - L art. 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recita: Art. 10 Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 9, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1. Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nel territorio dei parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie. 2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La medesima deliberazione può estendere le misure di tutela da essa previste anche ai siti e alle zone previsti dal comma 1, primo e secondo periodo. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 12, alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Parimenti, la relazione per la valutazione di incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai contenuti prescritti dall'allegato G al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura verifica, su richiesta dei soggetti interessati, se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza. 5. Alla valutazione di incidenza disciplinata dall'articolo 9 sono assoggettati i piani e i progetti che non siano stati approvati o autorizzati in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, relativamente ai progetti approvati o autorizzati in via definitiva nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina individuati dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore di questa legge, in assenza della preventiva valutazione di incidenza, le autorità competenti all'emanazione del provvedimento finale che consente la realizzazione degli interventi comunicano al servizio provinciale preposto alla conservazione della natura l'elenco dei progetti approvati o autorizzati, unitamente ad una relazione illustrativa di ciascun progetto. La comunicazione è inoltrata entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni successivi la verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi si renda necessario attivare la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 9; il termine per la verifica può essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità. 7. Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la Giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'articolo 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. 8. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 7, nonché alle valutazioni di incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di revisione previste dall'articolo 9 della direttiva 92/43/CEE. Nota all art. 6 - L art. 9 della direttiva 2001/42/CE, recita: Articolo 9 Informazioni circa la decisione 1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione: a) il piano o il programma adottato;

9 16 Bollettino Ufficiale n. 49/I-II del Amtsblatt Nr. 49/I-II vom b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e; c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1. Nota all art. 8 - Il comma 8 dell art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della LP 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme a tutela dell'ambiente"), prevede: 8. Qualora l agenzia provinciale per la protezione dell ambiente decida la sottoposizione del progetto presentato a procedura di via, si applica la disciplina concernente il procedimento di via stabilita dalla legge provinciale e dal presente regolamento. Tuttavia, in tal caso, i sottoindicati termini previsti dalla legge provinciale sono ridotti nelle seguenti misure: a) articolo 4, comma 3: da sessanta a quaranta giorni; b) articolo 5, comma 3: da sessanta a quaranta giorni; c) articolo 5, comma 4: da ottanta a cinquantacinque giorni; d) articolo 5, comma 5: da cento a settanta giorni; e) articolo 5, comma 6: da duecento a centoquaranta giorni; f) articolo 10, comma 4: da sessanta a quaranta giorni; g) articolo 10, comma 5: da duecento a centoquaranta giorni. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO I100 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 ottobre 2006, n. 57 (Registrato alla Corte dei conti il , registro 1, foglio 35) Adeguamento dell allegato «B», punto 32 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 «Norme per la tutela della qualità dell aria» [AM I100 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 16. Oktober 2006, Nr. 57 (Registriert beim Rechnungshof am , Register 1, Blatt 35) Anpassung des Anhanges «B», Punkt 32 des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8 «Bestimmungen zur Luftreinhaltung» IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale n del il seguente regolamento: emana DER LANDESHAUPTMANN hat den Beschluss der Landesregierung Nr vom zur Kenntnis genommen und folgende Verordnung: erlässt Art Il punto 32 dell allegato B della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito: 32. Autoparcheggi pubblici in locali chiusi con una capienza superiore a 300 posti. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Art Der Punkt 32 des Anhanges B des Landesgesetzes 16. März 2000, Nr. 8, erhält folgende Fassung: 32. Öffentliche Parkgaragen in geschlossenen Räumen mit einer Parkkapazität größer als 300 Stellplätze. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Bolzano, 16 ottobre 2006 Bozen, 16. Oktober 2006 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER DER LANDESHAUPTMANN L. DURNWALDER

c) agli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all'articolo 10 della l. r. 1/2005.

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