RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL (Articolo 24 del D. Lgs. n.
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1 COMUNE DI MORICONE (Città Metropolitana di Roma Capitale) RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL (Articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016) Allegato alla Delibera di Consiglio n. 14 del
2 PREMESSA La Legge 190/2014, Legge di Stabilità per il 2015, ha imposto agli Enti Locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una drastica riduzione delle stesse, così come auspicato dalla politica della spending review. Il piano operativo di razionalizzazione deve pertanto ispirarsi ai seguenti principi generali: - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa. - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico. - buon andamento dell azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. - tutela della concorrenza e del mercato. In particolare, il comma 611 della Legge n. 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare tale processo di razionalizzazione che gli Enti Locali devono avviare al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, e cioè: - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali; - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; - eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti; - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; - contenimento dei costi di funzionamento. Inoltre, a norma del seguente comma 612, gli Enti Locali devono definire ed approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità e i tempi di attuazione dello stesso nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, va trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Moricone nella sezione Amministrazione Trasparente/Enti
3 controllati/piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie, pubblicazione che costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D. Lgs. 33/2013. La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi dell Art. 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Lo scopo del comma 611 della Legge 190/2014 è di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore. È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Il Comune di Moricone partecipa al capitale della seguente società: 1. Acqua Pubblica Sabina S.p.A. Sede in Rieti (RI) Via Salaria, 3 P.I./C.F , con una quota di partecipazione pari a 708 azioni, pari all 1,417%. La Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A., società per azioni a totale capitale pubblico, è stata costituita con atto notarile dall Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti, in data 15 Settembre Vista la particolarità dell attività propria della Società, l assetto geografico e geomorfologico in cui la stessa opera, e la natura del servizio effettuato riferibile alla normativa speciale, i soci sono solamente soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali, costituenti l Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rieti che hanno affidato direttamente ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell oggetto sociale. L'ammontare del Capitale Sociale è fissato in ,00 ed è rappresentato da numero azioni del valore nominale di 1,00 ciascuna. Alla Provincia di Rieti, ente promotore e di riferimento, e al Comune capoluogo è riservata una partecipazione al capitale sociale pari al 22,8% ciascuno. Tutti gli altri Comuni compresi nell ATO partecipano al residuo capitale sociale in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti nel territorio comunale. Come risulta dallo Statuto societario, la Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha per oggetto sociale la gestione, nell'ambito Territoriale Ottimale di competenza, del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e di ogni altra prevista dalla normativa in materia. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso con la gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché promuovere ed intraprendere studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato per il Controllo Analogo. La società realizza e gestisce, esclusivamente nell'ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività, per conto degli azionisti e nell'interesse degli stessi, di modo che la gestione di
4 Servizio Idrico Integrato sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società svolge le suddette attività nei limiti e nel rispetto della normativa vigente che ne disciplina l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e dei criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. La società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle amministrazioni locali interessate, le informazioni inerenti i servizi. Sono organi della Società: a) l Assemblea dei Soci, composta da tutti gli azionisti e presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti; b) il Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, che possono essere anche non soci, compreso il Presidente e l eventuale Vicepresidente, scelti fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa nel settore del servizio idrico integrato, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all Assemblea dei soci ed al Comitato per il controllo analogo; c) il Collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e 2 due supplenti, nominati a norma di legge ed aventi i prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità, esercita il controllo contabile della Società. d) il Comitato per il controllo analogo, composto da dieci membri scelti tra dirigenti, sindaci, amministratori, consiglieri e/o dipendenti degli Enti soci, costituisce l organo di sintesi e di coordinamento tra i soci ai fini della formazione della successiva volontà assembleare. Interviene, in via preventiva, con la formulazione di indirizzi e/o pareri sugli atti di rilievo per la gestione della Società e del Servizio idrico integrato ovvero direttamente connessi con l interesse dei singoli Enti soci in relazione ai servizi affidati alla Società. Esso è obbligato ad orientare la propria azione ed operare secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, esercita, nei confronti degli organi sociali, funzioni di indirizzo strategico e di controllo ai fini dell esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall oggetto sociale. Infatti, la Società, essendo destinataria dell affidamento diretto del Servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie recepite nell ordinamento nazionale, all esercizio, da parte degli Enti Pubblici costituenti il capitale sociale, di un controllo analogo a quello dai medesimi svolto sui propri servizi, controllo che si realizza attraverso l attribuzione all Assemblea di poteri di indirizzo dell attività gestionale operante sul piano del rapporto societario, attraverso il controllo strategico aziendale, quello sul bilancio, il potere ispettivo ed ogni altro sintomatico del più ampio controllo strutturale, e su quello del rapporto di servizio, attraverso l adozione ed approvazione del contratto di servizio, della carta dei servizi, di un codice etico, di strumenti di reporting e la redazione del bilancio sociale.
5 Benché l atto costitutivo è stato sottoscritto il 15/09/2015, alla data del 23/09/2016 l attività della Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. risultava ancora in fase di avviamento e di organizzazione strutturale. Il giorno 21/09/2017 è stato sottoscritto un verbale di consegna definitivo con il quale le parti stabiliscono consensualmente la consegna delle reti e degli impianti di proprietà dell Ente, con decorrenza il 01/12/2017 e concordano che, sempre da tale data, il personale adibito in modo esclusivo ai servizi di cui all Art. 141 comma 2 D. Lgs. 152/2006, già dipendente alla data della stipula della convenzione per la gestione del Sistema Idrico Integrato, verrà trasferito alla Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A.. Pertanto, sebbene ricorra ancora la criticità sintetizzata all Art. 20 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 175/2016, ovvero scarso numero dei dipendenti, l imminente piena operatività della Società, permetterà il suo superamento. Inoltre, visti i criteri proposti dal comma 611 della Legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, e considerato che l Ente partecipa alla Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. per finalità strettamente istituzionali, il Comune di Moricone intende confermare il mantenimento delle suddette partecipazioni societarie e pertanto non occorre procedere alla predisposizione ed approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui al comma 612. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Con il D. Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell Art. 18 della Legge 124/2015, è stato approvato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), in vigore dal 23 settembre Ai sensi dell Art. 4, comma 1 del predetto TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall Art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell Art. 193 del D. Lgs. 50/2016; c) realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all Art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all Art. 17, c.1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
6 e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all Art. 3, c.1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016; - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio ( ), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato ; Per effetto dell Art. 24 del TUSP, entro il 23 marzo 2017, termine prorogato dapprima al 30 giugno 2017 ed infine al 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate. La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, nella Sezione, Amministrazione Trasparente/Enti controllati/società partecipate/piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie, ai sensi dell Art. 22 del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 97/2016. Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Ciò premesso si conferma la partecipazione alla società suindicata alla data del 23 settembre 2016 per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte: Acqua Pubblica Sabina S.p.A. Società di capitale Società per Azioni, a totale capitale pubblico. Capitale Sociale ,00 Nr. Azioni Sede Oggetto sociale Enti soci del valore nominale di 1,00 ciascuna Via Salaria, Rieti (RI) Gestione, nell'ambito Territoriale Ottimale di competenza, del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e di ogni altra prevista dalla normativa in materia, in 26 Enti. Provincia di Rieti ed i Comuni di Rieti, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina,
7 Controllo sulla società Marcetelli, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Rivodutri, Roccasinibalda, Salisano, Scandriglia, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina. I soci a prescindere dalla quota societaria, mantengono sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall oggetto sociale, il controllo analogo a quello svolto presso i propri uffici attraverso il controllo del Comitato per il controllo analogo. Durata della Società 15 Settembre Dicembre 2050 Quota di partecipazione 1,417%. Nr. Azioni e Valore nominale Nr. 708 dal valore di 708,00 Consiglio di Amministrazione Composto da 5 membri, che possono essere anche non soci, compreso il Presidente e l eventuale Vicepresidente, scelti fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa nel settore del servizio idrico integrato: Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque non superiore a due esercizi e sono rieleggibili, fatti salvi i divieti previsti dalla legge. Presidente: Sandro Orlando Consigliere: Tonino Rossetti Consigliere: Paolo Della Rocca Consigliere: Berton Stefano Consigliere: Chiaretti Annalisa Composto da 3 sindaci effettivi e 2 due supplenti. Collegio sindacale Presidente: Cinosi Nicola Sindaco effettivo: Giorgetti Giada Sindaco effettivo: Desideri Gaetano Motivazioni del mantenimento della partecipazione alla Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. Il TUSP all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:
8 Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale. L'attività svolta dalla Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. gestione del servizio idrico integrato si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP. IL SINDACO F.to Sig. Mariano GIUBETTINI
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