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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione n. 1253/2012, presentata da F.T., cittadino italiano, su violazioni della normativa dell'ue per quanto riguarda una serie di aziende italiane di allevamento avicolo 1. Sintesi della petizione Il firmatario ritiene che il gruppo Novelli, che possiede diverse aziende di allevamento avicolo, si sia reso colpevole di concorrenza sleale per aver prodotto uova destinate al consumo umano impiegando metodi intensivi di allevamento in batteria vietati a partire dal 1 gennaio 2012 ai sensi della direttiva 1997/74/CE, le cui disposizioni sono state debitamente recepite nella legislazione italiana. Il firmatario denuncia anche il fatto che i rifiuti organici prodotti da un'azienda avicola a Terni sono riciclati in un termovalorizzatore, inquinando seriamente l'ambiente. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 28 gennaio La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 maggio 2013 A decorrere dal 1 gennaio 2012, conformemente all'articolo 5 della direttiva 1999/74/EC 1, è vietato tenere galline ovaiole in gabbie non modificate. La responsabilità di garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'unione spetta innanzitutto agli Stati membri. Di 1 Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del , pag. 53). CM\ doc PE v02-00 Unita nella diversità

2 conseguenza, dopo l'entrata in vigore del divieto, questi ultimi devono garantire che i produttori inadempienti prendano le misure correttive necessarie per porre rimedio alla situazione. Inoltre, ove necessario, gli Stati membri, ai sensi degli articoli 54 e 55 del regolamento n. 882/2004/CE 1, devono comminare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di questi produttori inadempienti. Tali misure nazionali possono includere la chiusura parziale dei siti di allevamento, nonché restrizioni di accesso ai mercati per gli animali o i prodotti provenienti dai singoli operatori inadempienti. Le uova prodotte da galline tenute in gabbie non modificate sono prodotte in condizioni illegali. Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire, attraverso efficaci controlli e sistemi di tracciabilità nazionali, che non vi siano distorsioni del mercato causate dalla circolazione di uova non prodotte in conformità della legislazione applicabile. La Commissione ha utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione per fare pressione sugli Stati membri affinché si conformassero entro il termine legale. Nonostante questi sforzi, vari Stati membri non si sono del tutto conformati e il 27 gennaio 2012 sono state avviate procedure d'infrazione nei confronti di 13 Stati membri inadempienti, tra cui l'italia. Il 21 giugno 2012 a dieci di essi è stato inviato un parere motivato per persistente inosservanza. Da allora diversi procedimenti d'infrazione sono stati chiusi, ma quello avviato nei confronti dell'italia è tuttora aperto. Il letame di pollame è generalmente considerato un rifiuto e, in quanto tale, è soggetto alle norme in materia di incenerimento dei rifiuti (direttiva sull'incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE 2 e direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 2008/1/CE 3, che verranno entrambe sostituite il 7 gennaio 2014 dalla direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE 4 ]). Le autorità nazionali competenti possono, caso per caso, considerare effettivamente il letame di pollame un sottoprodotto da utilizzare per la produzione di energie rinnovabili come prevede l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti 5. Devono però dimostrare che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui a detto articolo, inclusa la prova che le emissioni derivanti dall'utilizzo di tale letame come combustibile non sono più elevate di quanto accadrebbe se esso fosse incenerito in una struttura conforme alla legislazione in materia di incenerimento dei rifiuti. 1 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del , pag. 1). 2 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del , pagg ). 3 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell inquinamento (Versione codificata) (GU L 24 del , pagg. 8-29). 4 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del , pagg ). 5 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pagg. 3 30). PE v /6 CM\ doc

3 In tal caso, è possibile applicare l'articolo 13, lettera h), del regolamento (CE) n. 1069/2009 concernente i sottoprodotti di origine animale 1, che autorizza l'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale "come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare". Da queste considerazioni risulta che l'incenerimento di letame di pollame in un impianto di termovalorizzazione non è di per sé contrario al diritto dell'unione, ma è soggetto alle condizioni di cui alla direttiva quadro sui rifiuti. Come indicato dallo stesso firmatario, l'impianto di produzione di energia "Gruppo Novelli s.r.l." è stato autorizzato a tal fine da un'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata il 27 aprile 2012 dalle autorità locali competenti (Provincia di Terni). Il firmatario non ha fornito informazioni che consentano alla Commissione di ritenere che la summenzionata AIA non sia conforme alla direttiva 2010/75/UE 2 o che l'impianto non sia gestito in conformità della stessa. Conclusione Per quanto concerne la direttiva 1999/74/CE, la Commissione ha adottato i provvedimenti necessari nei confronti degli Stati membri inadempienti avviando procedure di infrazione. Il 25 aprile 2013 la Commissione ha deferito l'italia alla Corte di giustizia europea per non essersi interamente conformata al divieto di tenere galline ovaiole in gabbie non modificate. Inoltre, l'italia è tenuta ad adottare misure adeguate per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni UE sul benessere degli animali e per garantire che le uova prodotte illegalmente non siano immesse sul mercato. La Commissione non ha elementi per ritenere che le autorità italiane competenti o il "Gruppo Novelli s.r.l." non rispettino la legislazione UE in materia di combustione del letame di pollame come combustibile. 4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 giugno 2015 A decorrere dal 1 gennaio 2012, conformemente all'articolo 5 della direttiva 1999/74/EC 3, è vietato tenere galline ovaiole in gabbie non modificate. La responsabilità di garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'unione spetta innanzitutto agli Stati membri. Di conseguenza, dopo l'entrata in vigore del divieto, questi ultimi devono garantire che i produttori inadempienti prendano le misure correttive necessarie per porre rimedio alla situazione. Inoltre, ove necessario, gli Stati membri, ai sensi degli articoli 54 e 55 del 1 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del , pagg. 1 33). 2 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del , pagg ). 3 Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del , pag. 53). CM\ doc 3/6 PE v02-00

4 regolamento n. 882/2004/CE 1, devono comminare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di questi produttori inadempienti. Tali misure nazionali possono includere la chiusura parziale dei siti di allevamento, nonché restrizioni di accesso ai mercati per gli animali o i prodotti provenienti dai singoli operatori inadempienti. Le uova prodotte da galline tenute in gabbie non modificate sono prodotte in condizioni illegali. Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire, attraverso efficaci controlli e sistemi di tracciabilità nazionali, che non vi siano distorsioni del mercato causate dalla circolazione di uova non prodotte in conformità della legislazione applicabile. La Commissione ha utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione per fare pressione sugli Stati membri affinché si conformassero entro il termine legale. Nonostante questi sforzi, vari Stati membri non si sono del tutto conformati e il 27 gennaio 2012 sono state avviate procedure d'infrazione nei confronti di 13 Stati membri inadempienti, tra cui l'italia. Il 21 giugno 2012 a dieci di essi è stato inviato un parere motivato per persistente inosservanza. Da allora diversi procedimenti d'infrazione sono stati chiusi, ma quello avviato nei confronti dell'italia è tuttora aperto. Il letame di pollame è generalmente considerato un rifiuto e, in quanto tale, è soggetto alle norme in materia di incenerimento dei rifiuti (direttiva sull'incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE 2 e direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 2008/1/CE 3, entrambe sostituite il 7 gennaio 2014 dalla direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE 4 ]). Le autorità nazionali competenti possono, caso per caso, considerare effettivamente il letame di pollame un sottoprodotto da utilizzare per la produzione di energie rinnovabili come prevede l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti 5. Devono però dimostrare che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui a detto articolo, inclusa la prova che le emissioni derivanti dall'utilizzo di tale letame come combustibile non sono più elevate di quanto accadrebbe se esso fosse incenerito in una struttura conforme alla legislazione in materia di incenerimento dei rifiuti. 1 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del , pag. 1). 2 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del , pagg ). 3 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell inquinamento (Versione codificata) (GU L 24 del , pagg. 8-29). 4 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del , pagg ). 5 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pagg. 3 30). PE v /6 CM\ doc

5 In tal caso, è possibile applicare l'articolo 13, lettera h), del regolamento (CE) n. 1069/2009 concernente i sottoprodotti di origine animale 1, che autorizza l'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale "come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare". A tale riguardo, nella legislazione dell'ue in questo settore sono state introdotte prescrizioni semplificate attraverso la modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione 2 ad opera del regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione 3, per quanto riguarda la combustione del letame di pollame nell'azienda in piccoli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW. Si noti inoltre che sono attualmente in fase avanzata le discussioni tra i colegislatori in merito alla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (direttiva MCP) 4, proposta formulata il 18 dicembre 2013, e che l'adozione di tale direttiva è prevista nei prossimi mesi. Da queste considerazioni risulta che l'incenerimento del letame di pollame in un impianto di termovalorizzazione non è di per sé contrario al diritto dell'unione, ma è soggetto alle condizioni di cui alla direttiva quadro sui rifiuti e alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Come indicato dallo stesso firmatario, l'impianto di produzione di energia "Gruppo Novelli s.r.l." è stato autorizzato a tal fine da un'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata il 27 aprile 2012 dalle autorità locali competenti (Provincia di Terni). Il firmatario non ha fornito informazioni che consentano alla Commissione di ritenere che la summenzionata AIA non sia conforme alla direttiva 2010/75/UE 5 o che l'impianto non sia gestito in conformità della stessa. Conclusione Per quanto concerne la direttiva 1999/74/CE, la Commissione ha adottato i provvedimenti necessari nei confronti degli Stati membri inadempienti avviando procedure di infrazione. Il 1 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del , pagg. 1 33). 2 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del , pag. 1). 3 Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (GU L 165 del , pag. 33). 4 COM(2013) 919 final. 5 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del , pagg ). CM\ doc 5/6 PE v02-00

6 25 aprile 2013 la Commissione ha deferito l'italia alla Corte di giustizia europea per non essersi interamente conformata al divieto di tenere galline ovaiole in gabbie non modificate. Inoltre, l'italia è tenuta ad adottare misure adeguate per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni UE sul benessere degli animali e per garantire che le uova prodotte illegalmente non siano immesse sul mercato. La Commissione non ha elementi per ritenere che le autorità italiane competenti o il "Gruppo Novelli s.r.l." non rispettino la legislazione UE in materia di combustione del letame di pollame come combustibile. PE v /6 CM\ doc

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. 26.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/31 REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci

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