ANGELINI Augusto presente CALDART Gabriele presente LAGANA Antonino assente COLLESELLI Alberto presente BELLAN Silvana assente

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO Seduta Ordinaria Registro delibere N. 26/2009 Oggetto: Adozione del Regolamento per l esercizio dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel Parco - anno L anno duemilanove il giorno 30 del mese di ottobre presso i locali della Birreria di Pedavena, previo invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell Ente, composto dai signori: PRESIDENTE DE ZORDO Guido presente CONSIGLIERI REVISORI DEI CONTI ANGELINI Augusto presente CALDART Gabriele presente LAGANA Antonino assente COLLESELLI Alberto presente BELLAN Silvana assente DE CIAN Sergio assente DE FEO Fausta presente DE MENECH Roger presente DE ROCCO Roberto presente FOA Augusto presente MORO Renato presente SBURLINO Giovanni presente TREVISAN Marina assente VACCARI Gianvittore assente presenti n. 10 assenti n. 3 presenti n. 0 assenti n. 2 Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dott. Vitantonio Martino. Il prof. Guido De Zordo, in qualità di Presidente dell organo consiliare, constatata l esistenza del quorum richiesto dallo Statuto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed invita il Consiglio alla trattazione dell argomento di cui all oggetto. Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione. R:\Users\Area_Amministrativa\Consiglio Direttivo\Delibere\2009\ Approvazione regolamento pesca anno 2010.doc pag. 1

2 Delibera n. 26/2009. Oggetto: Adozione del Regolamento per l esercizio dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel Parco - anno IL CONSIGLIO DIRETTIVO Atteso che l articolo 11 comma 3 lettera a) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge quadro sulle aree naturali protette, sancisce il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali e quindi anche l attività di pesca nei Parchi Nazionali. Considerato peraltro che l attività di prelievo selettivo dell ittiofauna può essere consentito nel Parco ai sensi dell articolo 11 comma 4 della medesima legge 394/91, in quanto funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche, favorendo il ripopolamento dell ittiofauna autoctona quale la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) ed eradicando le specie ittiche alloctone ed immesse. Dato atto che ad oggi il Regolamento generale di cui all'articolo 11 della legge 394 citata è stato adottato dal Consiglio Direttivo dell Ente Parco ma non è stato ancora approvato definitivamente. Considerato comunque che l art. 11 dello schema del predetto regolamento prevede che costituisce attuazione della necessità di ricomporre squilibri ecologici l eradicazione delle specie ittiche negli ambienti acquatici in cui non erano storicamente presenti. Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico regolamento che disciplini l esercizio dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi finalizzato alla ricomposizione di squilibri ecologici. Dato atto che, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariverona gli anni scorsi è stato condotto, dall Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia, un ampio progetto di recupero e valorizzazione dell ittiofauna che ha fornito le indicazioni necessarie alla redazione di un Regolamento per il prelievo selettivo dell ittiofauna nel Parco finalizzato proprio garantire sia l azione di progressiva eradicazione dell ittiofauna alloctona sia il ripopolamento dell ittiofauna autoctona. Dato atto che le disposizioni contenute nel regolamento oggetto di approvazione, applicate già nel corso degli ultimi anni, sono state oggetto di disamina, correzione e accordo anche con il Corpo pag. 2

3 Forestale dello Stato Coordinamento Territoriale per l Ambiente per garantire una più agevole applicazione sul campo, da parte degli agenti della sorveglianza, del regolamento per il prelievo selettivo dell ittiofauna. Considerato che l azione portata avanti da questo Ente Parco negli ultimi anni ha progressivamente migliorato una originaria situazione di degrado con commistioni tra specie autoctone e alloctone (in specie, trota fario) e che anche il Progetto Speciale Fauna, uno dei Progetti speciali previsti dal Piano per il Parco, nel descrivere il quadro generale della situazione ittiofaunistica nel territorio del Parco, ha evidenziato i risultati positivi raggiunti e ha fissato le linee guida da seguire per il futuro. Visto lo schema di Regolamento per il prelievo selettivo dell ittiofauna 2010 allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. Visto l'art. 6, co. 4, della legge 394/91, secondo cui "Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11". Rilevato comunque che tale regolamento sarà parte integrante del Regolamento del Parco di cui all art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n e ss. mm. di prossima approvazione e potrà essere soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio Direttivo dell Ente Parco, che può modificarlo in funzione delle esigenze di conservazione dell ittiofauna presente all interno dell area protetta. Considerato che, come anticipato, il prelievo di fauna ittica in alcuni dei corsi d'acqua del Parco integra una deroga legittima al divieto di cattura di specie animali in genere, sancito dall'art. 11, co. 3, lett. a), della legge quadro, perché necessario, come afferma il successivo co. 4, a ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco. Preso atto che, al fine di razionalizzare l attività di prelievo selettivo dell ittiofauna e di consentire all Ente Parco di disporre direttamente di dati precisi e dettagliati sui prelievi ittici compiuti nei corpi idrici compresi nel suo territorio, si è addivenuti ad una intesa con l Amministrazione Provinciale di Belluno, ente delegato a gestire la materia della pesca sportiva, per inserire nelle tre tipologie di documenti stampati dalla Provincia per regolamentare l attività predetta (libretto annuale di Associazione per gli associati al Bacino concessionario, libretto di interscambio per i residenti della Provincia che intendano pescare fuori del territorio di residenza, tesserino giornaliero distribuito dal Bacino concessionario per la zona di sua competenza) un inserto staccabile dedicato alle catture pag. 3

4 effettuate nei corpi idrici inclusi appunto nel perimetro del Parco e da restituire, al termine della stagione, all Ente Parco. Vista la legge n. 394 del Visto lo Statuto dell Ente Parco, art. 12. Acquisito il parere favorevole del Direttore dell Ente Parco in merito alla regolarità tecnica dell atto. Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti, delibera per le ragioni di cui in premessa, 1. di approvare lo schema di Regolamento per l esercizio dell'attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nei corpi idrici del Parco aperti a tale attività anno 2010, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale; 2. di pubblicare la presente deliberazione all Albo dell Ente per quindici giorni consecutivi; 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli di competenza. pag. 4

5 Regolamento per l esercizio dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel Parco. Anno 2010 Art. 1 Principi generali 1. Ai sensi dell articolo 11 comma 3 lettera a) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge quadro sulle aree naturali protette, nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono vietati la cattura, l uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali e quindi anche l attività di pesca. 2. L attività di prelievo selettivo dell ittiofauna è consentita nel Parco, ai sensi dell articolo 11 comma 4 della medesima legge 394/91, perché funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche. Ha infatti lo scopo di favorire il ripopolamento della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), unico salmonide sicuramente autoctono nel territorio del Parco, eradicando le specie ittiche alloctone ed immesse. 3. Il Parco gestisce e coordina lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio; i compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il Coordinamento Territoriale per l Ambiente (CTA). 4. Il presente Regolamento specifico è parte integrante del Regolamento del Parco di cui all art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n e ss. mm. 5. Il presente Regolamento è soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio Direttivo dell Ente Parco, che può modificarlo in funzione delle esigenze di conservazione dell ittiofauna presente all interno dell area protetta. Art. 2 Attività di prelievo selettivo dell ittiofauna 1. L attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel territorio del Parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con i limiti derivanti dal presente Regolamento. 2. I corpi idrici ricadenti all interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono classificati quali acque salmonicole (zona A). 3. Il Parco, per motivate ragioni e al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta il prelievo selettivo dell ittiofauna per specie ittiche, per periodi e per località determinati. Art. 3 Metodi di pesca nelle acque correnti in cui è consentito il prelievo selettivo dell ittiofauna pag. 5

6 1. L unico attrezzo per la cattura dei pesci il cui utilizzo è consentito nelle acque correnti del Parco è la canna da pesca. 2. È consentito l uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione; è pertanto vietato l uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici provvisti di più dardi. 3. È vietato l uso come esca del pesciolino vivo o morto. 4. È vietato l esercizio dell attività di prelievo selettivo dai ponti a transito veicolare. 5. È assolutamente vietato il prelievo della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e del suo ibrido con la trota fario (Salmo trutta trutta) in tutto il territorio del Parco. 6. È assolutamente vietato il prelievo dello scazzone (Cottus gobio), del temolo (Thymallus thymallus) e della sanguinerola (Phoxinus phoxinus), in tutto il territorio del Parco. 7. In tutti i corsi d acqua dove il prelievo selettivo dell ittiofauna è consentito è permesso il prelievo di un numero massimo giornaliero di 10 (dieci) salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 8. Non viene fissata lunghezza totale minima per il prelievo del salmerino (Salvelinus fontinalis), della trota iridea (Oncorhynchus mykiss), della trota fario (Salmo trutta trutta) e del cavedano (Leuciscus cephalus). 9. Fanno eccezione al presente Art. 3 le disposizioni presenti nel successivo Art. 8 (Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona). Art. 4 Metodi di prelievo selettivo dell ittiofauna per i laghi del Mis e della Stua 1. L unico attrezzo per la cattura dei pesci il cui utilizzo è consentito nelle acque lacustri del Parco è la canna da pesca. 2. È consentito l uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione; è pertanto vietato l uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici, provvisti di più dardi. 3. È vietato l esercizio dell attività di prelievo selettivo dai ponti a transito veicolare. 4. È consentito l uso e la detenzione del solo pesciolino morto. 5. È consentita la pesca da riva e da natante senza motore o con motore elettrico, con una sola canna per ogni pescatore. Il motore elettrico deve essere alimentato con batterie di potenza non superiore a 2000 watt. Al fine di assicurare un adeguata protezione dell ambiente lacustre è vietato lasciare nei natanti la batteria nei casi di stazionamento a riva o di ormeggio in boa. 6. È vietato l uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l individuazione del pesce. pag. 6

7 7. È assolutamente vietato il prelievo della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e del suo ibrido con la trota fario (Salmo trutta trutta). 8. È assolutamente vietato il prelievo dello scazzone (Cottus gobio), del temolo (Thymallus thymallus) e del barbo (Barbus plebejus). 9. Nei bacini lacustri è consentito il prelievo di un numero massimo giornaliero per pescatore di 10 (dieci) salmonidi ivi compresi il salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 10. Non viene fissata lunghezza totale minima per il prelievo del salmerino (Salvelinus fontinalis), della trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e della trota fario (Salmo trutta trutta). 11. E consentito il prelievo senza limitazioni di numero e di taglia della carpa (Cyprinus carpio), del carassio (Carassius auratus), del persico sole (Lepomis gibbosus), del persico-trota (Micropterus salmoides) e del cavedano (Leuciscus cephalus). Art. 5 Zone di prelievo selettivo dell ittiofauna 1. Il prelievo selettivo dell ittiofauna all interno del Parco è consentito esclusivamente nei seguenti ambienti acquatici: - Torrente Stien dallo sbarramento di Sàss Sbregà verso valle fino al confine Sud del Parco; - Lago della Stua, tutto il lago; - Torrente Caorame a valle Lago della Stua; - Torrente Mis dal confine Nord del Parco fino alla briglia che separa le acque del Bacino di pesca n 5 da quelle del Bacino di pesca n 9; - Torrente Mis a monte Lago del Mis fino alla zona a protezione speciale della fauna ittica autoctona (zona a riposo biologico degli anni precedenti); - Lago del Mis tutto il lago; - Torrente Cordevole dalla traversa Enel di La Stanga verso valle fino al confine sud del Parco; - Torrente Imperina, tutto il torrente; 2. In tutti i corsi d acqua e nei tratti non nominati nel precedente elenco la pesca è vietata, con le eccezioni di quanto disposto nel successivo Art. 8 (Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona). 3. Una volta raggiunto il numero massimo di catture giornaliere consentite per i salmonidi il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca. 4. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l uso è considerata attività di pesca o di prelievo selettivo dell ittiofauna. pag. 7

8 Art. 6 Documenti per il prelievo selettivo dell ittiofauna 1. Per esercitare il prelievo selettivo dell ittiofauna nelle acque del Parco è necessario avere, oltre alla licenza di pesca in corso di validità, il libretto annuale di associazione del Bacino concessionario o regolare permesso nelle forme previste dalla normativa vigente. 2. Il pescatore è tenuto alla compilazione con penna indelebile di ogni parte di detti documenti secondo le indicazioni in essi contenute. Le catture di salmonidi eccedenti i 5 capi (numero massimo previsto dal regolamento di pesca provinciale) vanno registrate nella sezione dei documenti di pesca riservata al Parco. 3. Al termine della stagione di pesca i Bacini concessionari devono fornire all Ente Parco le parti dei tesserini riguardanti il prelievo all interno del Parco. Art. 7 Periodi di proibizione dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna 1. Nei corpi idrici ricadenti all interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi l attività di prelievo selettivo dell ittiofauna è vietata dall ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. 2. L attività di prelievo selettivo dell ittiofauna è sempre vietata da un ora dopo il tramonto ad un ora prima della levata del sole (fa testo l orari dell Osservatorio di Brera). 3. L attività di prelievo selettivo dell ittiofauna è vietata nelle giornate di martedì e venerdì, anche se festive. 4. Fanno eccezione la presente articolo le disposizioni presenti nel successivo art. 9: Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona e pesca sperimentale. Art. 8 Gare di pesca 1. Nei corsi d acqua all interno del Parco sono vietate le gare e i raduni di pesca. Art. 9 Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona e pesca sperimentale. 1. vengono istituite le seguenti zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona, in cui vengono reintrodotti o ricostituiti il ceppo autoctono selezionato della trota marmorata, lo scazzone e il temolo: 1A. Bacino del Caorame: a monte del Lago della Stua. 1B. Bacino del Mis: - Torrente Mis dalla briglia che separa le acque del Bacino di pesca n 5 da quelle del Bacino di pesca n 9, verso valle per circa 1500 m; pag. 8

9 - Torrente Falcina; - Torrente Soffia. 1C. Bacino del Cordevole: - Val Pegolera; - Ru da Molin; - Val de Piero; - Val di Salet. 2. In queste zone viene istituito l esercizio della pesca sperimentale finalizzato alla rimozione delle specie non autoctone e all attività di reintroduzione o ripopolamento con specie autoctone. 3. A seguito di specifico corso con superamento di un esame finale può essere rilasciata dall Ente Parco l autorizzazione personale e speciale al prelievo ittico in aree a protezione della fauna ittica autoctona all interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L elenco dei titolari dell autorizzazione in corso di validità, le aree in cui è possibile esercitare l attività di pesca sperimentale, i metodi e i tempi di cattura, le modalità di raccolta dei dati, le specie da selezionare e le quantità delle catture, vengono definiti durante l anno dall Ente Parco sulla base dei risultati dei monitoraggi sulla fauna ittica all interno del Parco. Art. 10 Immissioni In tutti i corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata qualsiasi immissione di fauna ittica, con l unica eccezione delle attività di reintroduzione o ripopolamento gestite direttamente dall Ente Parco. Art. 11 Norme di protezione e salvaguardia generali È vietato negli ambienti acquatici del Parco qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell alveo. Art. 12 Sanzioni 1. Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 30, co. 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 1032, con il sovrapprezzo di euro 25 per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento sulle specie prelevabili, sulle misure minime di cattura, sul numero di catture pag. 9

10 consentito per specie, nonché l omessa annotazione delle catture effettuate sui documenti di cui al precedente art Salvo che il fatto non costituisca reato, per tutte le infrazioni alle norme non specificamente indicate nel presente Regolamento ma disciplinate dalla normativa Regionale vigente, purchè quest ultima non preveda importi più elevati, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro Al pescatore che commetta, nel corso di due stagioni di pesca consecutive, due infrazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, viene vietato l esercizio dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel territorio del Parco. pag. 10

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