COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
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- Gabriele Mele
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1 COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 18del 20/03/2014 Nr. Rep. Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), ANNO L anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale. All appello risultano: MARCHINI CARLO Sindaco Presente FILA MARCO consigliere Presente BOSI MICHELE consigliere Assente PRANDINI LUCA consigliere Presente ROVERSI GIORGIO consigliere Presente BOZZOLI ANGELA consigliere Presente GALAVOTTI VANNI consigliere Presente BOCCAFOLI ANDREA consigliere Presente ROVERSI ELISA consigliere Assente GOLINELLI SUSANNA consigliere Presente PAPOTTI ALBERTO consigliere Presente MORTELLO MARIANNA consigliere Presente LUPPI CLAUDIO consigliere Presente ZANINI RICCARDO consigliere Presente VIANI FLAVIO consigliere Presente BELLONI DANTE consigliere Ass. giust. MESCHIERI ALBERTO consigliere Presente Presenti n. 14 Assenti n.3 Assiste all adunanza il Sig. MORETTI ALBERTO nella sua qualità di vice segretario. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig MARCHINI CARLO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: BOCCAFOLI ANDREA - MORTELLO MARIANNA - MESCHIERI ALBERTO Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri SECCHI BENITO
2 APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), ANNO E' relatore il Vice Sindaco Luca Prandini; IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: - l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l imposta unica comunale (IUC), che si compone dell imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); - l art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l altro: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; - l art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; VISTO l art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20/03/2014, il quale dispone che: «1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta». CONSIDERATO che la Legge n. 147 del 2013, prevede: - all art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; - all art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; - all art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell 1 per mille. VISTO: - il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
3 ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili». - che dal 1 gennaio 2014 l IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, pari ad euro ,00, attraverso l applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 49,00.% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l anno 2014: Illuminazione pubblica e segnaletica stradale luminosa: euro ,00 Polizia Municipale: euro ,00 Manutenzione strade euro ,00 Manutenzione verde pubblico euro ,00 Costi personale euro ,00 CONSIDERATO CHE: - il gettito può essere ottenuto applicando l aliquota del 3 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell IMU, della TASI e dell addizionale comunale all IRPEF; - il Comune utilizzando l aliquota del 3 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; - il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiori al prelievo IMU; - per i soli anni 2012 e 2013 la normativa concedeva ai possessori di abitazione principale un ulteriore detrazione per figli a carico, pari a 50 euro per figlio; - è possibile finanziarie un ulteriore detrazione di euro 25 per ogni figlio fiscalmente a carico limitando il beneficio della detrazione e dell ulteriore detrazione per figli ai soli nuclei famigliari che hanno un reddito imponibile Irpef non superiore a 50 mila euro, anche considerando che l art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, prevede che nel disciplinare le riduzioni occorre altresì tener conto della capacità contributiva della famiglia. VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro ,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 1. aliquota TASI del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal Regolamento Comunale IMU, escluse dal pagamento dell IMU; 2. nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo famigliare anagrafico con reddito imponibile IRPEF relativo all anno precedente a quello di imposizione, riferito all intero nucleo famigliare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:
4 Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro >350 e > > > > > > > > > ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio fiscalmente a carico di età inferiore a 26 anni, residente e dimorante nell abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro. 4. nel caso di soggetti passivi persone giuridiche la detrazione si applica a prescindere dal requisito reddituale; 5. nel caso in cui l abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell imposta complessivamente dovuta per l abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore. 6. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di Revisione, verbale n.7 del , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010 VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 17/03//2014 dalla Commissione consiliare "Affari Istituzionali e Bilancio"; SU proposta della Giunta; VISTO: - lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto; - l allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; - l allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, dott. Alberto Moretti, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; CONSIGLIERI presenti e votanti n. 14; CON n. 10 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 4 voti contrari (Minoranze), resi in forma palese;
5 D E L I B E R A di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 1) aliquota TASI del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall articolo 13, comma 2 del decreto Legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell IMU; 2) nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo famigliare anagrafico con reddito imponibile IRPEF relativo all anno precedente a quello di imposizione, riferito all intero nucleo famigliare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue: Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro >350 e > > > > > > > > > ) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio fiscalmente a carico di eta inferiore a 26 anni, residente e dimorante nell abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro. 4) nel caso di soggetti passivi persone giuridiche la detrazione si applica a prescindere dal requisito reddituale; 5) nel caso in cui l abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2013, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell imposta complessivamente dovuta per l abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore. 6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del D E L I B E R A A L T R E S I'
6 Con separata successiva votazione ad esito: n. 10 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 4 voti contrari (Minoranze), resi in forma palese, di dichiarare, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.
7 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 20/03/2014 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: Il Sindaco F.to MARCHINI CARLO Il vice segretario F.to MORETTI ALBERTO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell art. 125 D. Lgs. 267/00. Concordia s/s lì,, Il vice segretario F.to MORETTI ALBERTO Copia conforme all originale per uso amministrativo. Concordia s/s li, Il funzionario incaricato Roberta Belli La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dal al ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. Il funzionario incaricato F.to Roberta Belli Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il Concordia s/s lì,, Il vice segretario F.to MORETTI ALBERTO
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