C O M U N E DI J E S O L O
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1 C O M U N E DI J E S O L O PROVINCIA DI VENEZIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Ufficio Cartellonistica COMUNE DI JESOLO CAPITOLATO D ONERI DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI. LOTTO 2: - PREINSEGNE/FRECCE, IMPIANTI TURISTICI O DI INFORMAZIONE, OROLOGI/BAROMETRI, BACHECHE, GRANDI IMPIANTI/POSTER - Importo a base d asta ,00 (rapportato al triennio contrattuale) IVA esclusa
2 Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE L appalto ha per oggetto la concessione in esclusiva del servizio di gestione e manutenzione di cinquecentosessantaquattro (564) preinsegne/frecce, ventuno (21) impianti turistici o di informazione, ventisei (26) orologi/barometri, quattordici (14) bacheche e ventotto (28) grandi inpianti/poster dimensioni m.6 x m.3, tutti di proprietà dell Amministrazione Comunale e già installati sul territorio, su aree di proprietà del Comune di Jesolo e ulteriori ottantasette (87) preinsegne/frecce rientranti nel Piano Generale degli impianti pubblicitari installate lungo la S.P.42. In aggiunta agli impianti già installati, poichè previste dal precitato Piano Generale, adottato con Delibera di Giunta n. 312 del 09/09/2005, il Concessionario potrà installare, previa autorizzazione del Responsabile dell Ufficio Cartellonistica, ulteriori trecentoquarantanove (349) preinsegne/frecce, con le modalità previste nel successivo articolo 5 e nel rispetto della vigente normativa sulla pubblicità lungo le strade o in vista delle stesse. Il Concessionario che risulterà aggiudicatario all esito della gara, sarà vincolato nel confronti del Comune fin dall atto di aggiudicazione. Il Comune rimarrà vincolato dal momento della consegna del servizio. Con riferimento alle sole preinsegne/frecce, il prezzo massimo che il Concessionario potrà praticare al pubblico non dovrà superare i duecento (200) Euro per ogni singola preinsegna/freccia, comprensivo di tutti gli oneri e imposte. A partire dal secondo anno di vigenza del contratto il Concessionario potrà aumentare il prezzo delle preinsegne/frecce, praticato al pubblico, per un importo massimo pari al 100% dell aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell anno precedente. Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di consegna del servizio, anche in pendenza di contratto, con possibilità di rinnovo per altri tre (3) anni. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza bisogno di disdetta formale. Art. 3 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI La manutenzione degli impianti consiste nell esecuzione di tutti quegli interventi, sia ordinari che straordinari, finalizzati alla conservazione degli stessi. Per tutta la durata della concessione l aggiudicatario dovrà garantire, a propria cura e spese, l integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, provvedere alla pulizia degli stessi ed all eventuale sostituzione totale dell impianto, ovvero di parti di esso, qualora usurate o deteriorate anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore. Gli impianti dovranno essere mantenuti liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente da loro utilizzo ed in costante stato decoroso. Il Comune si riserva di effettuare periodicamente verifiche dello stato degli impianti e segnalerà per iscritto al Concessionario eventuali necessità di intervento. Il Concessionario è tenuto ad effettuare gli interventi sollecitati entro sette (7) giorni dalla richiesta in caso di manutenzione ordinaria ed entro quindici (15) giorni in caso di manutenzione straordinaria. Per data della richiesta si intende quella apposta dall ufficio protocollo dell Ente. Le sostituzioni dovranno avvenire con impianti aventi le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati. Lo smaltimento dei vecchi impianti dovrà essere fatto a cura e spese del Concessionario.
3 In caso di inadempimento dei vari obblighi di cui al presente articolo il Comune procederà d ufficio, con addebito all appaltatore delle spese sostenute. L Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. Art. 4 INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI In caso di eventuale installazione di nuovi impianti questi dovranno essere realizzati con le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati in modo da garantirne il perfetto inserimento estetico ed ambientale. Essi dovranno altresì: a. essere realizzati con materiali garantiti come non deperibili in grado di resistere agli agenti atmosferici; b. risultare di sagoma regolare e comunque non confondibile con la segnaletica stradale; c. essere installati nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 285/92, del DPR 495/92 e del Regolamento Comunale sulla pubblicità; d. essere installati in maniera da risultare saldamente ancorati al suolo ed essere in grado di resistere alla spinta del vento; e. essere dotati di apposita targhetta con le indicazioni di cui all art. 55 del DPR 495/92; f. la posa in opera di nuovi impianti, ovvero il riposizionamento per sostituzione di quelli dati in gestione, dovrà realizzarsi sopra gli elementi di pavimentazione esistenti nell area di ubicazione assicurandone sempre un perfetto adattamento. In qualunque caso di modifica o spostamento di servizi esistenti o in caso di danni che possano derivare agli stessi a causa di sostituzione o installazione di nuovi impianti pubblicitari, le spese saranno a carico del Concessionario. Art. 5 RILASCIO DEGLI IMPIANTI DATI IN CONCESSIONE E ACQUISIZIONE DI NUOVI IMPIANTI Alla scadenza del contratto, l aggiudicatario dovrà rilasciare tutti gli impianti pubblicitari in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all uso effettuato nella vigenza del contratto. Qualora siano stati installati nuovi impianti in aggiunta a quelli dati in concessione, questi saranno acquisiti al patrimonio comunale senza alcun corrispettivo per il Concessionario, previa verifica dello stato delle attrezzature. L Amministrazione procederà, in contraddittorio con l aggiudicatario, alla verifica di tutti gli impianti per constatarne lo stato di manutenzione. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dall incaricato dell Amministrazione e dall incaricato della Ditta. Nel caso in cui gli impianti non siano in buono stato di manutenzione, la ditta dovrà sistemarli e, se del caso sostituirli, a propria cura e spese. Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, all aggiornamento dell inventario degli impianti ed alla relativa mappatura. Art. 6 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI L aggiudicatario, entro e non oltre sei mesi dalla data di consegna del servizio, dovrà presentare specifica richiesta di autorizzazione per esposizioni pubblicitarie, con indicata la
4 localizzazione dei manufatti pubblicitari, al Responsabile dell Ufficio Cartellonistica che provvederà al rilascio dell atto autorizzatorio. Analoga richiesta dovrà essere presentata anche in caso di installazione di nuovi impianti o di spostamento degli esistenti. L istanza, con indicata la precisa localizzazione degli stessi, dovrà essere corredata della prescritta documentazione per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie. L aggiudicatario dovrà identificare gli impianti con il proprio logo, con un proprio numero identificativo e con gli estremi del provvedimento autorizzatorio. Art. 7 CANONE DI CONCESSIONE L aggiudicatario si impegna ad erogare al Comune di Jesolo il canone di concessione nella misura indicata in sede di offerta, oltre IVA di legge. Le rate annuali dovranno essere corrisposte come segue: 50% entro il 31 marzo dell annualità di riferimento; rimanente 50% entro il 31 ottobre dell annualità di riferimento. Per il primo anno (2014) la prima rata del canone dovrà essere versata contestualmente alla stipula del contratto. Il ritardo superiore a 10 gg. nel pagamento delle rate comporterà l obbligo di corrispondere gli interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno da parte dell Amministrazione. A partire dal secondo anno di vigenza del contratto il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell anno precedente. Art. 8 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA L aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo di cui all art.8 del D.lgs. 507/93, è tenuto a corrispondere l imposta comunale sulla pubblicità nella misura prevista dalla normativa vigente e dal regolamento comunale che disciplina l imposta. La corresponsione avverrà a favore del concessionario del servizio di riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o, in mancanza, del Comune L imposta dovrà essere calcolata sulla base dei metri quadri relativi a ciascun impianto. Salvo quanto previsto nel precedente articolo 6, in tutti i casi di ulteriori installazioni pubblicitarie l impresa aggiudicataria dovrà presentare denuncia di nuova esposizione. Art. 9 ATTIVITA PUBBLICITARIA I prezzi applicati al pubblico dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comando di Polizia Municipale, Ufficio Cartellonistica, entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno. Per il primo anno i prezzi dovranno essere comunicati contestualmente alla stipula del contratto. Art. 10 TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIA INSTALLATI E VARIAZIONE DEGLI SPAZI Il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni agli impianti oggetto di concessione previa individuazione di siti alternativi ed altresì di disporre per iscritto, in qualsiasi momento ed a
5 proprio insindacabile giudizio, la rimozione temporanea o definitiva e/o il trasferimento di uno o più impianti installati. Il Concessionario dovrà provvedere al trasferimento o alla rimozione degli impianti, a proprie spese, entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso il Concessionario non provveda nel termine predetto, il Comune provvederà d ufficio addebitando le spese al Concessionario stesso, come indicato nell articolo 3 ultimo comma del presente Capitolato. Nei casi di rimozione definitiva di impianti, ovvero di rimozione temporanea per periodi comunque superiori a sei (6) mesi, il canone annuo potrà essere ridotto proporzionalmente sempre che la riduzione degli impianti superi di oltre il 10% quelli originariamente assegnati ed autorizzati con le modalità di cui al precedente articolo 6. Analogamente il canone annuo potrà essere proporzionalmente aumentato sempre che l aumento degli impianti superi di oltre il 10% quelli originariamente autorizzati con le modalità di cui al precedente articolo 6. Art. 11 VARIAZIONI DELL OGGETTO DELL APPALTO. A causa di sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o del Piano Generale degli impianti pubblicitari oppure a causa di circostanze impreviste od imprevedibili accertate dall Amministrazione, la stessa potrà disporre la variazione in aumento della consistenza degli impianti individuata in sede di gara. Tale variazione potrà riguardare tanto servizi complementari divenuti necessari per la prestazione del servizio, quanto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già oggetto del contratto. Il valore complessivo delle variazioni di cui sopra, in termini numerici riferiti agli impianti, sarà determinato con Delibera di Giunta Comunale. La maggiore consistenza degli impianti pubblicitari, eccedenti la misura del 10% indicata nel precedente articolo 10, comporterà un adeguamento del canone annuo sulla base della stima compiuta dall amministrazione, effettuata tenendo conto dell aumento di superficie espositiva e del prezzo di aggiudicazione. Art. 12 RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Concessionario si impegna a nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati, indicandone il nominativo al Comune in sede di stipulazione del contratto. Il responsabile del servizio sarà il referente per il concessionario nei rapporti con l Ente e con i destinatari del servizio, dovrà essere sempre reperibile e dovrà garantire il corretto adempimento del contratto. Le segnalazioni ed i reclami relativi al servizio oggetto di concessione che dovessero pervenire al Comune verranno prontamente inoltrati al Concessionario che, attraverso il responsabile del servizio, sarà tenuto a dare riscontro agli interessati entro 5 giorni dal suddetto inoltro. Art. 13 CONTROLLO SULL ATTIVITA DEL CONCESSIONARIO Il servizio verrà esercitato sotto il controllo dell ufficio Cartellonistica comunale. L Ente si riserva l ampia ed insindacabile facoltà di controllare, in qualsiasi momento, per mezzo di propri incaricati l esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina
6 della pubblicità (Delibera C.C. 28/12/2004 n. 197) e successive modificazioni e dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (Delibere G.C. 312 del 09/09/2005) ed in generale sull attività svolta dal Concessionario in riferimento all uso degli impianti. Art. 14 PENALI Nel caso di inadempimento o di ritardi, da parte del Concessionario, nella manutenzione degli impianti, e fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento, allo stesso verrà applicata la penalità di 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di manutenzione ordinaria e di 200,00 al giorno in caso di manutenzione straordinaria degli impianti, non effettuata entro i termini di cui al precedente articolo 3 del presente Capitolato; L Ente contesterà, per iscritto, gli inadempimenti al Concessionario con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate e, nel caso in cui quest ultimo non ottemperi alle richieste entro i termini indicati nella diffida o qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute soddisfacenti dall Amministrazione, provvederà all applicazione delle penali precitate. Art. 15 GARANZIE A garanzia dell adempimento e dell esatta esecuzione del presente contratto l aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione dello stesso a pena di decadenza dall aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta con durata fino all emissione dell attestazione di regolare esecuzione di cui all art. 325 del D.P.R. 207/2010. Essa dovrà essere redatta in conformità all art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia dovrà essere rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati. L inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo l aggiudicatario deve al Comune, comporta l escussione di parte o di tutta la cauzione. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione diminuita, entro 15 giorni dalla richiesta inviatagli dall Amministrazione. L inadempimento potrà essere causa di risoluzione del contratto da parte dell Amministrazione. La cauzione sarà svincolata dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo i conti e le partite legate all esecuzione del contratto, compresa l acquisizione in proprietà di eventuali nuovi impianti come stabilito dall art. 5 del presente Capitolato. Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO Il Comune si riserva la possibilità di cedere il contratto alla società Jesolo Patrimonio S.p.A., partecipata dell Ente. Per il Concessionario non è invece prevista la possibilità di cessione del contratto, nemmeno parzialmente. È parimenti vietato per il Concessionario il ricorso al subappalto. Art. 17 FALLIMENTO DELL AGGIUDICATARIO In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto. Gli eventuali nuovi impianti installati in aggiunta a quelli dati in concessione, diverranno di proprietà del Comune.
7 In nessun caso il Comune di Jesolo sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte. Art. 18 RECESSO UNILATERALE L Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, per motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione scritta al Concessionario. Il recesso dovrà essere esercitato al domicilio dell appaltatore e non potrà avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Art. 19 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo, si rinvia all art. 136 del D.Lgs. 163/2006. Ai fini della risoluzione si considera grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l applicazione di una penale e che si verifichi per più di tre (3) volte la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi di contratto che si verifichino per più di tre (3) volte e siano preceduti da una comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell Amministrazione in sede di avvio di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi, dall Amministrazione Comunale. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento il Comune si riserva di applicare l art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Art. 20 RESPONSABILITA DELL AGGIUDICATARIO L aggiudicatario è responsabile nei confronti dell Amministrazione dell esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresì, responsabile nei confronti dell Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all esecuzione del contratto, anche se derivanti dall operato dei suoi dipendenti o consulenti. E fatto obbligo all aggiudicatario di mantenere l Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L Aggiudicatario deve stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad ,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l aggiudicatario potrà dimostrare l esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. in tal caso, dovrà essere prodotta un appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell Amministrazione Comunale. Copia della polizza, specifica, o come appendice della polizza esistente, conforme all originale ai sensi di legge, dovrà essere depositata entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
8 contratto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Qualora la consegna del servizio avvenga prima della stipulazione del contratto la polizza dovrà essere esibita dall aggiudicatario all atto della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio medesimo. L inadempimento agli obblighi sopra esplicitati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art del codice civile. Art. 21 RISERVATEZZA Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio. Il prestatore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Art. 22 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE A tutti gli effetti del contratto l impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio nel Comune di Jesolo. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Venezia. Art. 23 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concorrente aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e di pubblicità. In particolare l aggiudicatario deve rispettare oltre a quanto previsto dal presente Capitolato d oneri quanto disposto: - Nel nuovo Regolamento Generale per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.197 del 28/12/2004 e successive modifiche e integrazioni; - Nel vigente Piano degli Impianti pubblicitari, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n 312 del 09/09/2005; - Nel nuovo codice della strada approvato con il D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni e nel relativo regolamento di esecuzione; L aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell art c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato.
9 Art. 24 SPESE CONTRATTUALI Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) sono a carico del Concessionario. La mancata stipula del contratto per cause imputabili all aggiudicatario comporterà la sospensione del servizio, l incameramento della cauzione e l acquisizione dei nuovi impianti eventualmente installati al patrimonio comunale. Art. 25 RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare e dal capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Art. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo dott. Claudio Vanin.
ART. 1: OGGETTO ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
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